Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44302/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso proposti dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché estremamente generici e anche manifestamente infondati, oltre che meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

In particolare, il primo motivo di censura appare frutto di un refuso, poiché in parte incoerente rispetto alle contestazioni di reato in relazione alle quali l'imputata è stata condannata (danneggiamento aggravato e violazione di domicilio, laddove il testo del motivo di ricorso si riferisce al reato di atti persecutori) e denuncia genericamente il vizio di motivazione e di violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità della ricorrente, senza evidenziare specifici vizi di illogicità della sentenza impugnata.

Il secondo motivo di censura è dedicato a sostenere l'irragionevolezza e la sproporzione del trattamento sanzionatorio rispetto al disvalore della condotta, ma con argomenti apodittici e generici, tenuto conto dell'entità della pena inflitta per i reati in continuazione tra loro, certamente di minima afflittività, e delle ragioni congrue addotte dal provvedimento impugnato per giustificare la conferma della sanzione già inflitta in primo grado (peraltro con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche).

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso proposti dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché estremamente generici e anche manifestamente infondati, oltre che meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. In particolare, il primo motivo di censura appare frutto di un refuso, poiché in parte incoerente rispetto alle contestazioni di reato in relazione alle quali l'imputata è stata condannata (danneggiamento aggravato e violazione di domicilio, laddove il testo del motivo di ricorso si riferisce al reato di atti persecutori) e denuncia genericamente il vizio di motivazione e di violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità della ricorrente, senza evidenziare specifici vizi di illogicità della sentenza impugnata. Il secondo motivo di censura è dedicato a sostenere l'irragionevolezza e la sproporzione del trattamento sanzionatorio rispetto al disvalore della condotta, ma con argomenti apodittici e generici, tenuto conto dell'entità della pena inflitta per i reati in continuazione tra loro, certamente di minima afflittività, e delle ragioni congrue addotte dal provvedimento impugnato per giustificare la conferma della sanzione già inflitta in primo grado (peraltro con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche). 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 o