CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 marzo 2025
Cassazione n. 27623/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2345/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 16885/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FOGGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Foggia in composizione monocratica – in funzione di giudice dell’esecuzione – ha rigettato la richiesta di revoca dell’ordine di esecuzione della pena e contestuale carcerazione, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico – sebbene variamente articolato in plurime doglianze – mediante il quale viene denunciata violazione di legge in relazione all’art. 47 commi 10 e 11 legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché manifesta illogicità e, comunque, carenza della motivazione e, infine, travisamento degli atti. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il Tribunale di sorveglianza ha chiarito la ragione in base alla quale le evenienze negative, verificatesi durante l’intero corso dell'esperimento esterno, siano state considerate di gravità tale, da rivelare eloquentemente l'inesistenza ab initio, nel condannato, di un processo di rieducazione. 4. La difesa ha presentato memoria di replica alla requisitoria, a mezzo della quale ha precisato essersi erroneamente ritenuto, in primis, che la revoca dell’affidamento in prova, disposta con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bari, operasse con effetti ex tunc; la revoca dell’affidamento in prova, al contrario, è stata disposta con effetti ex nunc, essendosi ritenuto validamente espiato il periodo trascorso in sottoposizione alla misura alternativa, tanto è vero che tale periodo è stato effettivamente detratto dalla pena residua da espiare. L’arco temporale che non è stato computato, ossia quello che ha portato il ricorrente a proporre incidente di esecuzione, è il periodo andante dal 14/07/2022 al 12/03/2025. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è da dichiarare inammissibile. 2. Integrando quanto già sintetizzato in parte narrativa,si può precisare trattarsi di soggetto in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27623/2025 Roma, lì, 28/07/2025 espiazione della pena di anni tre, mesi otto e giorni venti di reclusione, il quale è stato ammesso - in data 01/12/2020 - all’affidamento in prova al servizio sociale; tale misura alternativa è stata revocata il 14/07/2022, a causa della sistematica trasgressione – ad opera del condannato - delle plurime prescrizioni a lui imposte, unitamente alla stessa. Di tale provvedimento di revoca, però, non è stata data immediata comunicazione né all’interessato, né alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia; quest’ultima, infatti, ne ha avuto notizia solo il 09/01/2025. 2.1. Il successivo ordine di esecuzione, consequenzialmente, reca la data del 10/03/2025 e non computa il periodo intercorrente fra il 14/07/2022 (momento dell’emissione del provvedimento di revoca della suddetta misura alternativa) e il 09/03/2025 (giorno immediatamente antecedente, rispetto all’emissione dell’ordine di esecuzione de quo). 2.2. La doglianza difensiva muove dall’assunto che l’ordine di esecuzione abbia ignorato il rilevante periodo di anni due e mesi otto, durante il quale il ricorrente ha continuato – in assenza di comunicazione dell’avvenuta revoca - ad essere sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova; tale misura, infatti, è stata revocata con effetto ex nunc, con ordinanza del 14/07/2022, che è stata però notificata all’interessato soltanto al momento del suo arresto. Stando alla prospettazione difensiva, il periodo trascorso dal ricorrente in una condizione di persistente sottoposizione alle stringenti prescrizioni limitative della libertà, allora, sarebbe stato da detrarre dalla pena residua da espiare. In altri termini, sarebbe stato da scomputare, dalla porzione di pena ancora da eseguire, il periodo intercorso fra la revoca dell’affidamento e l’ordine di carcerazione. Durante tale considerevole lasso di tempo, infatti, si sarebbe ingenerato nel condannato il fondato convincimento di essere ancora sottoposto all’affidamento in prova, essendo egli persuaso dell’avvenuto rigetto della richiesta di revoca della stessa. 3. Osserva la Corte che – contrariamente alla scelta difensiva operata - sarebbe stato necessario impugnare la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, piuttosto che il susseguente ordine di esecuzione; questo, in effetti, è stato correttamente emesso, sulla base dei dati disponibili e, giustamente, non computa come espiato il periodo successivo, rispetto alla suddetta revoca dell’affidamento.Le questioni attinenti all’affidamento, peraltro, sarebbero state da condurre all’attenzione del Tribunale di sorveglianza e non, invece, del Giudice dell’esecuzione. Non vi è chi non rilevi, in conclusione, come l’impugnazione sia radicalmente distonica, rispetto al contenuto del provvedimento che aggredisce; una situazione del genere, quindi, non può che rendere inammissibile il ricorso. La mancanza di specificità della censura, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, secondo il parametro della indeterminatezza, bensì anche per la mancanza di correlazione, tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (fra tante, si vedano Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma - che si stima equo fissare in euro tremila - in favore della Cassa delle ammende (non ravvisandosi elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 08/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]