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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 08253/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] O MALICK [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo annullamento senza rinvio delle sentenze di merito e trasmissione atti al pubblico ministero [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Campobasso, procedendo con le forme previste per il rito "in assenza" confermava la responsabilità del ricorrente per i reati previsti dagli artt. 474 e 648 cod. pen. e rideterminava il trattamento sanzionatorio,

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge: il decreto di irreperibilità emesso il 21 maggio 2016 dal pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Larino sarebbe nullo in quanto non sarebbero state effettuate le ricerche previste dall'art. 159 cod. proc. pen.; sarebbero nulli, pertanto, anche gli atti successivi.

2.2. Violazione di legge: nonostante la presenza di un decreto di irreperibilità il processo in primo grado veniva comunque celebrato "in assenza' sulla base della elezione di domicilio predibattimentale, effettuata all'atto del fermo per l'identificazione con atto che non recava l'avvertimento all'indagato di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato.

Si deduceva inoltre che la notifica del decreto di citazione del giudizio di appello veniva eseguita ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen. presso un difensore di ufficio nominato successivamente alla elezione di domicilio che non aveva avuto alcun contatto con l'imputato.

2.3. Violazione di legge: se l'imputato era irreperibile, il processo doveva essere sospeso e non celebrato in assenza sulla base di una dichiarazione di domicilio effettuata nella fase delle indagini.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma della responsabilità che sarebbe basata sull'accertamento di una contraffazione grossolana, non supportata da alcun accertamento tecnico. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1.11 processo è stato celebrato quanto era già entrata in vigore la disciplina prevista dalla legge n. n. 67 del 2014 che prevede: (a) la sospensione del processo nel caso in cui sia accertata l'irreperibilità, che deve essere dichiarata nel rispetto delle regole che prevedono la rinnovazione delle verifiche nelle diverse fasi del giudizio ai sensi dell'art. 160 cod. proc. pen.); (b) nel caso in cui non sia accertata l'irreperibilità che si proceda "in assenza" previa accurata verifica della conoscenza del processo da parte dell'imputato (che se non compare si presume abbia consapevolmente scelto di essere assente).

Sul punto la Cassazione ha chiarito che ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo ad accertare la conoscenza del processo la soia elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez.

Un., Sentenza n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279420 - 01)

1.2. Nel caso in esame, il processo veniva contraddittoriamente celebrato nei confronti di un imputato ritenuto "irreperibile" ed "assente" contemporaneamente: il che invera una contraddizione insanabile nella scelta dei rito.

A ciò si aggiunge che la scelta di celebrare il processo in assenza veniva giustificata sulla base della presunta conoscenza del processo derivante dalla elezione di domicilio effettuata ai momento del fermo per l'identificazione, con atto privo dell'avvertimento previsto dall'art. 161 comma 1 cod. proc. pen. e senza l'espletamento di nessun accertamento ulteriore utile a confermare la effettiva conoscenza del processo, mancando ogni elemento per valutare i contatti tra il difensore di ufficio destinatario delle notifiche e il ricorrente. 1.3 Le sentenze di primo e secondo grado devono dunque essere annullate senza rinvio.

Si dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Larino per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio le sentenze di primo e secondo grado e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Larino per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] O MALICK [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo annullamento senza rinvio delle sentenze di merito e trasmissione atti al pubblico ministero [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Campobasso, procedendo con le forme previste per il rito "in assenza" confermava la responsabilità del ricorrente per i reati previsti dagli artt. 474 e 648 cod. pen. e rideterminava il trattamento sanzionatorio, 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: il decreto di irreperibilità emesso il 21 maggio 2016 dal pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Larino sarebbe nullo in quanto non sarebbero state effettuate le ricerche previste dall'art. 159 cod. proc. pen.; sarebbero nulli, pertanto, anche gli atti successivi. 2.2. Violazione di legge: nonostante la presenza di un decreto di irreperibilità il processo in primo grado veniva comunque celebrato "in assenza' sulla base della elezione di domicilio predibattimentale, effettuata all'atto del fermo per l'identificazione con atto che non recava l'avvertimento all'indagato di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato. Si deduceva inoltre che la notifica del decreto di citazione del giudizio di appello veniva eseguita ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen. presso un difensore di ufficio nominato successivamente alla elezione di domicilio che non aveva avuto alcun contatto con l'imputato. 2.3. Violazione di legge: se l'imputato era irreperibile, il processo doveva essere sospeso e non celebrato in assenza sulla base di una dichiarazione di domicilio effettuata nella fase delle indagini. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma della responsabilità che sarebbe basata sull'accertamento di una contraffazione grossolana, non supportata da alcun accertamento tecnico. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1.11 processo è stato celebrato quanto era già entrata in vigore la disciplina prevista dalla legge n. n. 67 del 2014 che prevede: (a) la sospensione del processo nel caso in cui sia accertata l'irreperibilità, che deve essere dichiarata nel rispetto delle regole che prevedono la rinnovazione delle verifiche nelle diverse fasi del giudizio ai sensi dell'art. 160 cod. proc. pen.); (b) nel caso in cui non sia accertata l'irreperibilità che si proceda "in assenza" previa accurata verifica della conoscenza del processo da parte dell'imputato (che se non compare si presume abbia consapevolmente scelto di essere assente). Sul punto la Cassazione ha chiarito che ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo ad accertare la conoscenza del processo la soia elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. Un., Sentenza n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279420 - 01) 1.2. Nel caso in esame, il processo veniva contraddittoriamente celebrato nei confronti di un imputato ritenuto "irreperibile" ed "assente" contemporaneamente: il che invera una contraddizione insanabile nella scelta dei rito. A ciò si aggiunge che la scelta di celebrare il processo in assenza veniva giustificata sulla base della presunta conoscenza del processo derivante dalla elezione di domicilio effettuata ai momento del fermo per l'identificazione, con atto privo dell'avvertimento previsto dall'art. 161 comma 1 cod. proc. pen. e senza l'espletamento di nessun accertamento ulteriore utile a confermare la effettiva conoscenza del processo, mancando ogni elemento per valutare i contatti tra il difensore di ufficio destinatario delle notifiche e il ricorrente. 1.3 Le sentenze di primo e secondo grado devono dunque essere annullate senza rinvio. Si dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Larino per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio le sentenze di primo e secondo grado e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Larino per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il g