CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 02079/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17211/2018 R.G. proposto da -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, via Anastasio II, n. 416, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresentae difende -controricorrente - avverso la s entenza n. 5 8 55 /201 7 de lla Corte d’Appello di Roma, depositata il 22.12.2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.11.2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’attuale contro ricorrente , dipendente del Consiglio regionale del Lazio,si rivolse al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento del proprio diritto alla conservazione della posizione organizzativa che gli era stata revocata (con il relativo trattamento economico) in occasione di un temporaneo co mando a svolgere l’attività lavorativa presso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il contraddittorio, il T ribunale rigettò le domande del lavoratore, che propose appello davanti alla Corte d’Appello di Roma.Questa, in accoglimento dell’impugnazione , riformò la sentenza di primo grado, accertando l’illegittimità della revoca della posizione organizzativa e il diritto del lavoratore « a lla corresponsione delle relative somme a decorrere dal giorno 16.9.2013[data del rientro dal lavoratore dal comando] sino alla scadenza dell’incarico biennale, oltre agli accessori di legge». Contro la sentenza della Corte territorialela Regione Lazio ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motiv i . Il lavoratore si è difeso con controricorso . La causa è trattata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia « violazione della norma di cui all’art. 9 dell’Accordo di Concertazione del 23.2.2010». Si contesta alla Corte d’Appello di essersi attenuta a una interpretazione meramente letterale del citato art. 9 dell’Accordo di Concertazione «relativo ai criteri per l’attribuzione al personale del Consiglio regionale delle posizioni organizzative e di alta professionalità», il quale così dispone: «Le posizioni organizzative e di alta professionalità sono collegate alle funzioni e alle strutture presso le quali sono istituite e pertanto i dipendenti incaricati, in caso di trasferimento ad altra struttura, ne perdono automaticamente l’attribuzione e la relativa retribuzione, pur conservando, a parità di requisiti, un diritto di precedenza nell’assegnazione di nuovi incarichi e fatto salvo il caso che siano contestualmente trasferite anche le funzioni senza alcuna variazione se non quella della denominazione della nuova struttura». La Corte d’Appello ha interpretato la disposizione nel senso che per «trasferimento ad altra struttura», che determina la perdita automatica della posizione organizzativa, debba intendersi un trasferimento definitivo e non un temporaneo comando, come quello che ha interessato l’attuale controricorrente. 2. Il secondo motivo censura la«violazione della norma di cui all’art. 185 del Regolamento di organizzazionedel Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29.1.2003». La ricorrente osserva che tale articolo delRegolamento di organizzazione del Consiglio regionale prevede, per il dipendente collocato in posizione di comando, il «diritto alla conversazione del posto, agli aumenti economici previsti dalla contrattazione collettiva per il personale delle regioni, alla partecipazione alle selezioni per il passaggio alla categoria superiore» (comma 10), senza menziona re il diritto alla conservazione della posizione organizzativa, mentre al rientro dal comando non viene garantita nemmeno la ricollocazione presso la medesima strutturacui il lavoratore era in precedenza assegnato (comma 12).3. I due motivi sono inammissibili, perché denunciano entrambi la violazione di disposizioni che non possono essere considerate «norme di diritto» ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.e dell’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001. 3.1. L ’ « Accordo di Concertazione relativo ai criteri per l’attribuzione al personale del Consiglio regionale delle posizioni organizzative e di altra professionalità», stipulato il 23.2.2010 tra il Presidente del Consiglio regionale del Lazio e le rappresentanze sindacali dei lavoratori,non è inquadrabile nei «contratti e accordi collettivinazionali di lavoro», perché non ha un ambito di efficacia nazionale, ma soltanto regionale. Questa Corte ha già più volte affermato che «la norma, di cui all’art. 63, comma 5, d.lgs, n. 165/2001, là dove prevede, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che il ricorso per cassazione possa essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all’art. 40, è di stretta interpretazione … e,pertanto, non trova applicazione ai contratti collettivi regionali» (Cass. n. 7671/2016; conf., fra le altre, Cass. 16876/2006). L’interpretazione di tali contratti collettivi di rilevanza locale può essere veicolata in un ricorso per cassazione solo denunciando la violazione, da parte del giudice del merito, dei canoni legali posti dagli artt. 1362 e ss. c.c. e, quindi, non la scelta di una tra più interpretazioni possibili della disposizione contrattuale, ma solo la scelta di un’interpretazione incompatibile con l’uso corretto di quei canoni.In effetti, nell’illustrazione del motivo, la ricorrente lamenta che la Corte d’Appello si sia«limitata ad interpretare la norma solo in senso letterale, trascurando del tutto di indagare la volontà delle parti, così violando l’art. 1362 c.c.». Ma poi non spiega perché l’interpretazione letteralepreferita dal giudice del merito sarebbe fallace rispetto all’obiettivo di indagare la «comune intenzione delle parti», né quali siano i diversicanoni legali che in concreto assuma violati (v., ex multis, Cass. nn. 9461/2021, 28319/2017, 25728/2013, 15798/2005). 3.2. Per quanto riguarda, poi, l’asserita « violazione dell’art. 185 del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale», deve essere ribadito che le disposizioni dei regolamenti interni e degli statuti degli entipubblici non hanno valore normativo,sicché anche la loro violazione è denunciabil e in sede di legittimità ‒ ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ‒ soltanto per violazione o falsa applicazione dei criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c. per l’interpretazione dei contrattied estensibili all’interpretazione di tutti gli atti giuridici privi del rango di «norme di diritto»(Cass.nn. 27456/2017; 12202/2020; 40408/2021; 29620/2023, 30682/2023). Ebbene, la ricorrente denuncia la violazione del regolamento del consiglio regionale senza prospettare in alcun modo la violazione dei canoni legali di interpretazione da parte della Corte territoriale. 4. Dichiarato inammissibileil ricorso, le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.5. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibileil ricors o ; condanna la ricorrente al pagamento , in favore del controricorrente,delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000 per compensi, oltre a€ 200 per esborsi, alle spese generali al 15% dei compensi e agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],dichiaratosi antistatario; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versame