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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29837/2021

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8463-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44/46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5082/17/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto avente residenza nella zona del sisma che aveva colpito la Sicilia nel 1990, avanzava istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 9 della legge nr. 289 del 2002, del 90 per cento delle imposte versate negli anni dal 1990 al 1992.

2. [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa accoglieva il ricorso e condannava l'Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore predetto contribuente dell'importo di C 14.453,48, oltre interessi come per legge; la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, respingeva l'appello dell'Agenzia delle Entrate, con sentenza nr 1104/17/16, depositata il 21/3/2016 e passata in giudicato in quanto la Corte di Cassazione con sentenza 3994/2018 rigettava il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate. 3.1 L'Amministrazione provvedeva ad dare esecuzione alla sentenza della CTR nei limiti di quanto disposto dall'art. 16 octies d.l. 91/2017 convertito in 1.123/2017 erogando il 50% dell'importo dovuto. 3.In mancanza di integrale adempimento spontaneo dell'amministrazione finanziaria il contribuente proponeva giudizio ex art 70, comma 7, d.lvo nr 546 del 1992, per l'ottemperanza alla sentenza della CTR sopra indicata chiedendo di ordinarsi all'Agenzia delle Entrate il pagamento Ric. 2020 n. 08463 sez.

MT - ud. 13-07-2021 -2- dell'importo di C 7.942,35, oltre interessi dalla domanda al rimborso; la CTR, decidendo in sede di ottemperanza, accoglieva il ricorso del contribuente ed impartiva i conseguenti provvedimenti nel caso di mancata esecuzione da parte dell'Agenzia. 4 Per la Cassazione della sentenza in epigrafe indicata l'Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo, il contribuente si è costituito depositando controricorso . 5 Sulla proposta avanzata dal relatore, ai sensi del novellato art. 380 bis cpc risulta regolarmente costituito il contraddittorio, Il contribuente ha depositato memoria [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce violazione e falsa applicazione dell'art 1, comma 665, della legge 190 del 2014, come modificato dall'art 16 octies del d.l. nr. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge nr 123 del 2017, sostenendo l'applicabilità al caso di specie dello ius superveniens di cui alle citate disposizioni, in base alle quali alla ricorrente, soggetto residente nelle zone colpite dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990 , non spettava il rimborso integrale delle imposte dirette versate negli anni 1990, 1991 e 1992 nella misura del 90 per cento, bensì nei limiti di cui alle citate disposizioni.

2. La causa, avuto riguardo alla questione di costituzionalità sollevata dalla contribuente nella memoria non si pone in termini dell'immediata evidenza decisoria e va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza Ric. 2020 n. 08463 sez.

MT - ud. 13-07-2021 -3- PQM Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione ( per la trattazione in pubblica udienza Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 luglio [OSCURATO:PERSONA] t ir i [OSCURATO:PERSONA] elogi, 2 5 OTT 2021 r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8463-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44/46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5082/17/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto avente residenza nella zona del sisma che aveva colpito la Sicilia nel 1990, avanzava istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 9 della legge nr. 289 del 2002, del 90 per cento delle imposte versate negli anni dal 1990 al 1992. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa accoglieva il ricorso e condannava l'Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore predetto contribuente dell'importo di C 14.453,48, oltre interessi come per legge; la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, respingeva l'appello dell'Agenzia delle Entrate, con sentenza nr 1104/17/16, depositata il 21/3/2016 e passata in giudicato in quanto la Corte di Cassazione con sentenza 3994/2018 rigettava il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate. 3.1 L'Amministrazione provvedeva ad dare esecuzione alla sentenza della CTR nei limiti di quanto disposto dall'art. 16 octies d.l. 91/2017 convertito in 1.123/2017 erogando il 50% dell'importo dovuto. 3.In mancanza di integrale adempimento spontaneo dell'amministrazione finanziaria il contribuente proponeva giudizio ex art 70, comma 7, d.lvo nr 546 del 1992, per l'ottemperanza alla sentenza della CTR sopra indicata chiedendo di ordinarsi all'Agenzia delle Entrate il pagamento Ric. 2020 n. 08463 sez. MT - ud. 13-07-2021 -2- dell'importo di C 7.942,35, oltre interessi dalla domanda al rimborso; la CTR, decidendo in sede di ottemperanza, accoglieva il ricorso del contribuente ed impartiva i conseguenti provvedimenti nel caso di mancata esecuzione da parte dell'Agenzia. 4 Per la Cassazione della sentenza in epigrafe indicata l'Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo, il contribuente si è costituito depositando controricorso . 5 Sulla proposta avanzata dal relatore, ai sensi del novellato art. 380 bis cpc risulta regolarmente costituito il contraddittorio, Il contribuente ha depositato memoria [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce violazione e falsa applicazione dell'art 1, comma 665, della legge 190 del 2014, come modificato dall'art 16 octies del d.l. nr. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge nr 123 del 2017, sostenendo l'applicabilità al caso di specie dello ius superveniens di cui alle citate disposizioni, in base alle quali alla ricorrente, soggetto residente nelle zone colpite dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990 , non spettava il rimborso integrale delle imposte dirette versate negli anni 1990, 1991 e 1992 nella misura del 90 per cento, bensì nei limiti di cui alle citate disposizioni. 2. La causa, avuto riguardo alla questione di costituzionalità sollevata dalla contribuente nella memoria non si pone in termini dell'immediata evidenza decisoria e va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza Ric. 2020 n. 08463 sez. MT - ud. 13-07-2021 -3- PQM Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione ( per la trattazione in pubblica udienza Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 luglio [OSCURATO:PERSONA] t ir i [OSCURATO:PERSONA] elogi, 2 5 OTT 2021 r
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