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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 gennaio 2023

Cassazione n. 15591/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che, parzialmente riformando la decisione di primo grado, ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto in abitazione.

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione ovvero un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Ed è noto che sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di prova posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. è inedito: la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. e ciò si evince anche dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugiata, oltre che dalla verifica dell'atto di appello.

4. Considerato che il terzo motivo di ricorso, che censura, nel prima della violazione di legge e del vizio di motivazione, il giudizio di comparazione fra opposte circostanze invocando genericamente la prevalenza delle attenuanti, è inammissibile perché proposto in maniera estremamente generica e perchè manifestamente infondato: questa Corte ha chiarito da tempo che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); nella specie, il giudice di primo grado aveva indicato (pir le ragioni della valutazione in equivalenza ed al giudice d'appello non era stato proposto altro motivo se non la generica richiesta di una mitigazione del trattamento sanzionatorio.

5. Ritenuto che il quarto ed ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cod. pen. è generico, fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale che (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) ha chiarito la negativa valenza dei precedenti penali a carico dell'imputato e dei carichi pendenti, uno dei quali per fatti successivi a quelli per i quali è processo, che impongono una prognosi sfavorevole ex art. 163 cod. pen. 5.1.

Con memoria depositata in data 4.1.2023 il ricorrente, tramite il difensore di fiducia, deduce l'applicabilità della disposizione normativa di cui all'art. 131-bis cod. pen. in seguito alla modifica normativa introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, conv. in legge n.199 del 2022, ricorrendone i presupposti normativi. [OSCURATO:PERSONA] rileva che, pur evidenziata l'immediata applicabilità di una disciplina sostanziale di favore per l'imputato, quale quella che ha esteso l'operatività della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nella motivazione del provvedimento impugnato sono stati già inseriti passaggi che escludono, di fatto, l'applicabilità della particolare tenuità del fatto: a pag. 5 della sentenza impugnata vi è spiegato implicitamente la gravità del reato che impedisce il 131-bis e i precedenti del ricorrente.

Peraltro, in chiave di evidenziazione delle ragioni concrete che giustificherebbero l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il motivo si rivela anche generico. 6.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che, parzialmente riformando la decisione di primo grado, ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto in abitazione. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione ovvero un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Ed è noto che sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di prova posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. è inedito: la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. e ciò si evince anche dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugiata, oltre che dalla verifica dell'atto di appello. 4. Considerato che il terzo motivo di ricorso, che censura, nel prima della violazione di legge e del vizio di motivazione, il giudizio di comparazione fra opposte circostanze invocando genericamente la prevalenza delle attenuanti, è inammissibile perché proposto in maniera estremamente generica e perchè manifestamente infondato: questa Corte ha chiarito da tempo che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); nella specie, il giudice di primo grado aveva indicato (pir le ragioni della valutazione in equivalenza ed al giudice d'appello non era stato proposto altro motivo se non la generica richiesta di una mitigazione del trattamento sanzionatorio. 5. Ritenuto che il quarto ed ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cod. pen. è generico, fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale che (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) ha chiarito la negativa valenza dei precedenti penali a carico dell'imputato e dei carichi pendenti, uno dei quali per fatti successivi a quelli per i quali è processo, che impongono una prognosi sfavorevole ex art. 163 cod. pen. 5.1. Con memoria depositata in data 4.1.2023 il ricorrente, tramite il difensore di fiducia, deduce l'applicabilità della disposizione normativa di cui all'art. 131-bis cod. pen. in seguito alla modifica normativa introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, conv. in legge n.199 del 2022, ricorrendone i presupposti normativi. [OSCURATO:PERSONA] rileva che, pur evidenziata l'immediata applicabilità di una disciplina sostanziale di favore per l'imputato, quale quella che ha esteso l'operatività della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nella motivazione del provvedimento impugnato sono stati già inseriti passaggi che escludono, di fatto, l'applicabilità della particolare tenuità del fatto: a pag. 5 della sentenza impugnata vi è spiegato implicitamente la gravità del reato che impedisce il 131-bis e i precedenti del ricorrente. Peraltro, in chiave di evidenziazione delle ragioni concrete che giustificherebbero l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il motivo si rivela anche generico. 6. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas
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