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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 45618/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Treviso in data 14/10/2015, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] riconosciuto responsabile del delitto di truffa continuata in danno di tale [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta omonima; considerato che l'unico motivo di ricorso, emblematicamente intitolato "erronea valutazione del materiale probatorio", prospetta censure non consentite in sede di legittimità in quanto consistenti in mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a lamentare una non corretta interpretazione del dato istruttorio ed a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, operazioni evidentemente estranee al sindacato di legittimità senza, invero, nemmeno prospettare l'esistenza di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzati dal giudice di merito il quale, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15/11/2022 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Treviso in data 14/10/2015, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] riconosciuto responsabile del delitto di truffa continuata in danno di tale [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta omonima; considerato che l'unico motivo di ricorso, emblematicamente intitolato "erronea valutazione del materiale probatorio", prospetta censure non consentite in sede di legittimità in quanto consistenti in mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a lamentare una non corretta interpretazione del dato istruttorio ed a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, operazioni evidentemente estranee al sindacato di legittimità senza, invero, nemmeno prospettare l'esistenza di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzati dal giudice di merito il quale, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/11/2022 Il C