Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 49397/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 0621NB5 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 27 giugno 2023 il Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con tre diverse sentenze di condanna.

Il Tribunale ha ritenuto che tali reati, benché di natura omogenea, essendo tutti reati contro il patrimonio, e commessi a breve distanza temporale tra loro, siano espressione di uno stile di vita delinquenziale adottato dal condannato, come peraltro affermato nella sua stessa istanza, e che non sia stata dimostrata una loro programmazione unitaria originaria.

Nell'istanza, infatti, egli sosteneva che tutti i reati erano stati commessi per finalità di sostentamento, avendo elevato la commissione di reati predatori quale «proprio stile di vita».

L'istituto della continuazione, però, ben diversamente da tali concetti, richiede la prova rigorosa di una programmazione unitaria dei reati stessi, almeno nelle loro linee generali, e si contrappone alla mera commissione di reati omogenei quale espressione di uno stile di vita delinquenziale, stile di vita a seguito del quale il soggetto si limita a commettere dei reati ideati occasionalmente, approfittando di situazioni estemporanee.

Nel caso in questione, poi, le modalità e il luogo di commissione dei reati sono molto diversi tra loro, diversità che dimostra, appunto, la occasionalità della loro ideazione.

Inoltre, dopo ogni fatto il condannato è stato tratto in arresto o sottoposto a misura cautelare, e non appare plausibile che egli, alla data di commissione del primo delitto, si fosse già prefigurato di essere arrestato ed avesse già programmato di commettere i reati successivi, già ideati nella loro linee generali, appena fosse stato scarcerato.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge penale e la mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen.

Nell'istanza egli ha evidenziato la sussistenza di alcuni degli elementi che la giurisprudenza di legittimità ritiene significativi quale prova della sussistenza di un medesimo disegno criminoso, in particolare la omogeneità delle violazioni e la stretta contiguità spazio-temporale, in particolare tra i primi due reati, trattandosi di due furti commessi in Genova il 5 e il 10 novembre 2020.

Anche le modalità di esecuzione sono simili, trattandosi di un tentativo di furto di abiti in un esercizio commerciale e di alcuni tentativi di furti di beni custoditi su veicoli in sosta, fatti commessi quindi con violenza sulle cose e non sulle persone, e in entrambi i casi portando con sé un'arma.

L'ordinanza è poi errata laddove il Tribunale ha affermato che l'arresto subito dopo il primo furto sia idoneo ad interrompere l'unicità del disegno criminoso: l'arresto è un evento non prevedibile in modo certo, ma che viene messo in conto da chi commette un atto predatorio, per cui non può essere automaticamente ritenuto interruttivo di tale unicità di ideazione, soprattutto quando, come nel presente caso, la privazione della libertà ha avuto una durata molto breve.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile.

Il giudice dell'esecuzione ha sufficientemente motivato le ragioni del rigetto dell'istanza, conformandosi ai principi di questa Corte.

Il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, infatti, recita che «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074).

In questo caso il Tribunale ha affermato, con motivazione logica e adeguata, che la diversità tra le modalità dei furti, la non omogeneità tra questi e il successivo delitto di rapina, la distanza temporale ed anche di luogo tra i furti e il terzo delitto, e, infine, la reiterazione dei delitti dopo degli arresti e dei periodi, seppure brevi, di limitazione della libertà sono elementi che contrastano con l'ipotesi di una unicità di disegno criminoso.

Risulta, in effetti, poco plausibile che il ricorrente abbia programmato, con un unico e originario disegno, di commettere vari delitti contro il patrimonio per procurarsi il mantenimento, prevedendo già di essere arrestato dopo ognuno di essi ma di tornare subito a delinquere, peraltro avendo anche deciso di agire con modalità sempre diverse.

La motivazione del provvedimento impugnato è quindi adeguata, logica e non apparente.

Il ricorrente chiede, di fatto, a questa Corte di formulare, sulla base degli stessi elementi valutati dal Tribunale, un giudizio diverso.

E' stato però chiarito, in particolare nelle sentenze Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965, che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento».

Esula, quindi, dai poteri di questa Corte la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fonda.mento della decisione, ed il giudizio di legittimità può riguardare solo la verifica dell'iter argomentativo di tale giudice, accertando se questi abbia dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la sentenza.

4. Per i motivi sopra espressi, il ricorso deve quindi essere ritenuto manifestamente infondato, e dichiarato perciò inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende, ai sensi dell' art. 616 cod.proc.pen., di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 0621NB5 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 27 giugno 2023 il Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con tre diverse sentenze di condanna. Il Tribunale ha ritenuto che tali reati, benché di natura omogenea, essendo tutti reati contro il patrimonio, e commessi a breve distanza temporale tra loro, siano espressione di uno stile di vita delinquenziale adottato dal condannato, come peraltro affermato nella sua stessa istanza, e che non sia stata dimostrata una loro programmazione unitaria originaria. Nell'istanza, infatti, egli sosteneva che tutti i reati erano stati commessi per finalità di sostentamento, avendo elevato la commissione di reati predatori quale «proprio stile di vita». L'istituto della continuazione, però, ben diversamente da tali concetti, richiede la prova rigorosa di una programmazione unitaria dei reati stessi, almeno nelle loro linee generali, e si contrappone alla mera commissione di reati omogenei quale espressione di uno stile di vita delinquenziale, stile di vita a seguito del quale il soggetto si limita a commettere dei reati ideati occasionalmente, approfittando di situazioni estemporanee. Nel caso in questione, poi, le modalità e il luogo di commissione dei reati sono molto diversi tra loro, diversità che dimostra, appunto, la occasionalità della loro ideazione. Inoltre, dopo ogni fatto il condannato è stato tratto in arresto o sottoposto a misura cautelare, e non appare plausibile che egli, alla data di commissione del primo delitto, si fosse già prefigurato di essere arrestato ed avesse già programmato di commettere i reati successivi, già ideati nella loro linee generali, appena fosse stato scarcerato. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge penale e la mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. Nell'istanza egli ha evidenziato la sussistenza di alcuni degli elementi che la giurisprudenza di legittimità ritiene significativi quale prova della sussistenza di un medesimo disegno criminoso, in particolare la omogeneità delle violazioni e la stretta contiguità spazio-temporale, in particolare tra i primi due reati, trattandosi di due furti commessi in Genova il 5 e il 10 novembre 2020. Anche le modalità di esecuzione sono simili, trattandosi di un tentativo di furto di abiti in un esercizio commerciale e di alcuni tentativi di furti di beni custoditi su veicoli in sosta, fatti commessi quindi con violenza sulle cose e non sulle persone, e in entrambi i casi portando con sé un'arma. L'ordinanza è poi errata laddove il Tribunale ha affermato che l'arresto subito dopo il primo furto sia idoneo ad interrompere l'unicità del disegno criminoso: l'arresto è un evento non prevedibile in modo certo, ma che viene messo in conto da chi commette un atto predatorio, per cui non può essere automaticamente ritenuto interruttivo di tale unicità di ideazione, soprattutto quando, come nel presente caso, la privazione della libertà ha avuto una durata molto breve. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile. Il giudice dell'esecuzione ha sufficientemente motivato le ragioni del rigetto dell'istanza, conformandosi ai principi di questa Corte. Il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, infatti, recita che «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074). In questo caso il Tribunale ha affermato, con motivazione logica e adeguata, che la diversità tra le modalità dei furti, la non omogeneità tra questi e il successivo delitto di rapina, la distanza temporale ed anche di luogo tra i furti e il terzo delitto, e, infine, la reiterazione dei delitti dopo degli arresti e dei periodi, seppure brevi, di limitazione della libertà sono elementi che contrastano con l'ipotesi di una unicità di disegno criminoso. Risulta, in effetti, poco plausibile che il ricorrente abbia programmato, con un unico e originario disegno, di commettere vari delitti contro il patrimonio per procurarsi il mantenimento, prevedendo già di essere arrestato dopo ognuno di essi ma di tornare subito a delinquere, peraltro avendo anche deciso di agire con modalità sempre diverse. La motivazione del provvedimento impugnato è quindi adeguata, logica e non apparente. Il ricorrente chiede, di fatto, a questa Corte di formulare, sulla base degli stessi elementi valutati dal Tribunale, un giudizio diverso. E' stato però chiarito, in particolare nelle sentenze Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965, che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». Esula, quindi, dai poteri di questa Corte la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fonda.mento della decisione, ed il giudizio di legittimità può riguardare solo la verifica dell'iter argomentativo di tale giudice, accertando se questi abbia dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la sentenza. 4. Per i motivi sopra espressi, il ricorso deve quindi essere ritenuto manifestamente infondato, e dichiarato perciò inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende, ai sensi dell' art. 616 cod.proc.pen., di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Sentenza Cassazione n. 49397/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris