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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 00843/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto Procuratore [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio ai soli effetti civili.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Angelo ha depositato memoria, rilevando la intempestività del ricorso e, in ogni caso, chiedendo la declaratoria di inammissibilità dello stesso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Genova, in riforma della sentenza del Tribunale di quella città, con la quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Angelo erano stati condannati per omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme sulla tutela del lavoro, ai danni di QUAREGNI Roberto, quali datori di lavoro del predetto, ha assolto gli stessi escludendone la posizione di garanti.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso con difensore una delle parti civili, FABIANO Aldo, formulando un unico motivo di natura processuale, con il quale ha dedotto violazione di legge e delle prerogative difensive garantite a livello costituzionale, con riferimento alla celebrazione del giudizio di appello.

In particolare, la difesa afferma che, dopo l'avviso di fissazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva ricevuto altro avviso dalla cancelleria con il quale si dava atto del rinvio dell'udienza fissata.

Tuttavia, successivamente, non era stato notificato alcun altro avviso dell'udienza di rinvio, celebratasi nella incolpevole assenza della parte ricorrente, la quale non aveva avuto notizia del giudizio d'appello.

Quanto alla natura della nullità, essa è di ordine generale, ma non può considerarsi in alcun modo sanata, avendo la parte interessata potuto dedurla solo con il ricorso.

3. In replica alla memoria del Procuratore generale (con la quale si era chiesto l'annullamento della sentenza impugnata ai soli effetti civili con rinvio al giudice competente in grado di appello), la difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Angelo ha depositato memoria, rilevando la intempestività del ricorso e, in ogni caso, la declaratoria di inammissibilità dello stesso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'unico punto rassegnato al vaglio di questa Corte attiene alla regolarità del contraddittorio del giudizio di appello e, rispetto ad essa, deve rilevarsi la manifesta infondatezza del motivo.

Essa deriva dalla stessa infondatezza dell'assunto dal quale il difensore è partito per affermare la violazione delle prerogative difensive della parte rappresentata, vale a dire che l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fosse stata rinviata d'ufficio e, quindi, non tenuta dal giudice d'appello.

Al contrario, emerge dalle stesse allegazioni difensive - che correttamente la parte ha offerto a corredo del gravame in ossequio al principio di autosufficienza - che la cancelleria ha inviato alle parti, comprese quelle civili, un avviso via pec, con il quale le stesse erano state unicamente informate della circostanza che, a quella udienza, il procedimento non sarebbe stato celebrato, ma sarebbe stata unicamente individuata la data del rinvio.

All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], regolarmente tenuta dalla Corte d'appello, verificata la regolare costituzione del rapporto processuale, il processo è stato rinviato a quella successiva del 4/6/2020, presente il difensore degli imputati.

Il contraddittorio, dunque, è stato regolamente instaurato nei confronti della parte ricorrente, la difesa della quale è rimasta assente all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in virtù di una scelta processuale, ma non della violazione delle prerogative difensive, come prospettato in ricorso.

Né la parte ha dedotto vizi della citazione contenuta nel decreto presidenziale datato 17/12/2019 che, peraltro, non risulta revocato dal giudice, nè sostituito con altro decerto di citazione, recante la nuova data di udienza, comunicata invece all'esito dell'udienza regolarmente fissata e svoltasi.

Tale valore non può essere attribuito a una comunicazione di cancelleria, con la quale neppure si è rappresentato che il processo sarebbe stato rinviato a nuovo ruolo (con conseguente necessità di un nuovo decreto di citazione), ma si sono informate le parti che, all'udienza fissata, il processo non sarebbe stato trattato e l'udienza sarebbe stata tenuta proprio allo scopo di rinviarlo a nuova data.

Era, pertanto, onere del difensore, regolarmente citato, partecipare all'udienza o, in difetto, avendo scelto di non comparire, informarsi circa la data del rinvio.

5. All'inammissibilità segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr.

C. Cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 11 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto Procuratore [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio ai soli effetti civili. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Angelo ha depositato memoria, rilevando la intempestività del ricorso e, in ogni caso, chiedendo la declaratoria di inammissibilità dello stesso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Genova, in riforma della sentenza del Tribunale di quella città, con la quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Angelo erano stati condannati per omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme sulla tutela del lavoro, ai danni di QUAREGNI Roberto, quali datori di lavoro del predetto, ha assolto gli stessi escludendone la posizione di garanti. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso con difensore una delle parti civili, FABIANO Aldo, formulando un unico motivo di natura processuale, con il quale ha dedotto violazione di legge e delle prerogative difensive garantite a livello costituzionale, con riferimento alla celebrazione del giudizio di appello. In particolare, la difesa afferma che, dopo l'avviso di fissazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva ricevuto altro avviso dalla cancelleria con il quale si dava atto del rinvio dell'udienza fissata. Tuttavia, successivamente, non era stato notificato alcun altro avviso dell'udienza di rinvio, celebratasi nella incolpevole assenza della parte ricorrente, la quale non aveva avuto notizia del giudizio d'appello. Quanto alla natura della nullità, essa è di ordine generale, ma non può considerarsi in alcun modo sanata, avendo la parte interessata potuto dedurla solo con il ricorso. 3. In replica alla memoria del Procuratore generale (con la quale si era chiesto l'annullamento della sentenza impugnata ai soli effetti civili con rinvio al giudice competente in grado di appello), la difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Angelo ha depositato memoria, rilevando la intempestività del ricorso e, in ogni caso, la declaratoria di inammissibilità dello stesso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'unico punto rassegnato al vaglio di questa Corte attiene alla regolarità del contraddittorio del giudizio di appello e, rispetto ad essa, deve rilevarsi la manifesta infondatezza del motivo. Essa deriva dalla stessa infondatezza dell'assunto dal quale il difensore è partito per affermare la violazione delle prerogative difensive della parte rappresentata, vale a dire che l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fosse stata rinviata d'ufficio e, quindi, non tenuta dal giudice d'appello. Al contrario, emerge dalle stesse allegazioni difensive - che correttamente la parte ha offerto a corredo del gravame in ossequio al principio di autosufficienza - che la cancelleria ha inviato alle parti, comprese quelle civili, un avviso via pec, con il quale le stesse erano state unicamente informate della circostanza che, a quella udienza, il procedimento non sarebbe stato celebrato, ma sarebbe stata unicamente individuata la data del rinvio. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], regolarmente tenuta dalla Corte d'appello, verificata la regolare costituzione del rapporto processuale, il processo è stato rinviato a quella successiva del 4/6/2020, presente il difensore degli imputati. Il contraddittorio, dunque, è stato regolamente instaurato nei confronti della parte ricorrente, la difesa della quale è rimasta assente all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in virtù di una scelta processuale, ma non della violazione delle prerogative difensive, come prospettato in ricorso. Né la parte ha dedotto vizi della citazione contenuta nel decreto presidenziale datato 17/12/2019 che, peraltro, non risulta revocato dal giudice, nè sostituito con altro decerto di citazione, recante la nuova data di udienza, comunicata invece all'esito dell'udienza regolarmente fissata e svoltasi. Tale valore non può essere attribuito a una comunicazione di cancelleria, con la quale neppure si è rappresentato che il processo sarebbe stato rinviato a nuovo ruolo (con conseguente necessità di un nuovo decreto di citazione), ma si sono informate le parti che, all'udienza fissata, il processo non sarebbe stato trattato e l'udienza sarebbe stata tenuta proprio allo scopo di rinviarlo a nuova data. Era, pertanto, onere del difensore, regolarmente citato, partecipare all'udienza o, in difetto, avendo scelto di non comparire, informarsi circa la data del rinvio. 5. All'inammissibilità segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 11 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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