CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 44891/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE di APPELLO ci BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 495 cod. pen. (capo A) e 385 cod. perì. (capo B). 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo eccepisce la nullità della sentenza perché pronunciata, all'esito di procedimento cartolare ex art. 2:3 bis legge n. 176, con motivazione contestuale il 21 febbraio 2023 2020, comunicata al difensore, integralmente, soltanto il 28 febbraio 2023, dopo varie interlocuzioni con la cancelleria. 2.2. Con il secondo motivo contesta la sussumibilità nel delitto di evasione della mera uscita dal luogo di restrizione senza un'apprezzabile "cesura spazio- temporale". 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è infondato. In caso di ricorso per cassazione avverso sentenza con motivazione contestuale, resa all'esito del giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da C'ovid-19, il termine per l'impugnazione, pari a quindici giorni, decorre dalla data di comunicazione del provvedimento ex art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 8131 del 24/01/2023, D., Rv. 284369 - 01). Eventuali errori o ritardi nella comunicazione non scalfiscono la validità della sentenza, ma possono incidere soltanto sulla individuazione del dies a quo del termine di impugnazione. Nella specie, in base a quanto affermato dallo stesso difensore, la sentenza con motivazione contestuale gli è stata comunicata il 28 febbraio 2022; il ricorso per cassazione è stato proposto in data 8 marzo 2023, quindi è1:empestivo; sicché non vi sono pregiudizi da far valere al riguardo. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il reato di evasione è integrato da qualunque allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, indipendentemente dalla durata dello stesso (cfr. tra le altre Sez. 6, n. 50014 del 26/11/2015, Caruso) e dalla distanza dal luogo di restrizione (cfr. Sez. 2, n. 13825 del 17/02/2017, Guglielmi, Rv. 269744). Non vi sono ragioni per discostarsi da tale condivisibile orientamento.3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P . Q . M . Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p