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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20315/2026

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to a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna ex artt. 337 cod. pen. e 189 C.d.S.); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che ha dedotto: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (motivo 1); vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (motivo 2); rilevato che entrambi i motivi non si confrontano con la motivazione, completa e logica, della Corte d'appello la quale — con giudizio in fatto, non sindacabile in questa sede — ha escluso: - quanto al primo motivo, la possibilità di formulare un giudizio negativo sul pericolo di reiterazione del reato, in considerazione del grave pericolo per l'incolumità pubblica cagionato dall'imputato (il quale non si arrestò all'alt intimato dagli operanti, impattò contro le autovetture di due persone una delle quali riportava lesioni, senza fermarsi a prestarle soccorso ed anzi scagliandosi con violenza contro i Carabinieri una volta arrestata la corsa), del suo grave precedente e, in generale, della condotta di vita; - quanto al secondo motivo, la sussistenza di elementi positivi valorizzabili, le suddette circostanze ostando, al contrario, al riconoscimento delle attenuanti generiche; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissib P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna ex artt. 337 cod. pen. e 189 C.d.S.); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che ha dedotto: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (motivo 1); vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (motivo 2); rilevato che entrambi i motivi non si confrontano con la motivazione, completa e logica, della Corte d'appello la quale — con giudizio in fatto, non sindacabile in questa sede — ha escluso: - quanto al primo motivo, la possibilità di formulare un giudizio negativo sul pericolo di reiterazione del reato, in considerazione del grave pericolo per l'incolumità pubblica cagionato dall'imputato (il quale non si arrestò all'alt intimato dagli operanti, impattò contro le autovetture di due persone una delle quali riportava lesioni, senza fermarsi a prestarle soccorso ed anzi scagliandosi con violenza contro i Carabinieri una volta arrestata la corsa), del suo grave precedente e, in generale, della condotta di vita; - quanto al secondo motivo, la sussistenza di elementi positivi valorizzabili, le suddette circostanze ostando, al contrario, al riconoscimento delle attenuanti generiche; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissib P.Q.M
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