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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 36778/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25382/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORIE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], n. 163/2020, depositata il 16/06/2020, R.G.n. 565/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 16 giugno 2020, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza di primo grado mediante la quale era stata condannata, in solido con [OSCURATO:SOCIETA]., al pagamento, quale committente ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, in favore di [OSCURATO:PERSONA] (suo dipendente dall'i agosto 2011, per effetto di cessione del contratto di appalto avente ad oggetto la pulizia dei convogli ferroviari), della somma di C 1315,00, pari alla differenza tra quanto percepito e quanto a lui spettante, a titolo di importo una tantum a copertura della vacanza contrattuale di 44 mesi fra I'l gennaio 2009 e il 31 agosto 2012: tale somma era stata solo parzialmente corrisposta dalla datrice, in relazione alla previsione del CCNL mobilità in vigore dall'i settembre 2012, nonostante l'impegno assunto nel documento "verbale di accordo" del 29 gennaio 2014.

In via preliminare, la Corte ha ritenuto, per avere il lavoratore prestato servizio presso il deposito locomotive di via Mercalli in [OSCURATO:PERSONA] - ritenendo, peraltro, irrilevante la circostanza che l'indirizzo della sede (via Calamizzi) fosse distinto rispetto a quello effettivo di servizio (via Mercalli) - la competenza territoriale dell'adito Tribunale di tale città, contestata genericamente dalla datrice, in difetto di puntuale negazione della configurabilità di una struttura o di sua articolazione, per consistenza ovvero destinazione, in termini di "dipendenza".

Nel merito, la Corte territoriale ha ritenuto spettante al lavoratore l'importo una tantum rivendicato, da porsi interamente a carico di [OSCURATO:SOCIETA], in quanto da erogare con la retribuzione da parte del solo datore attuale al momento di introduzione della previsione contrattuale collettiva, alla luce del proprio iter motivazionale, in considerazione del "verbale di accordo" di assunzione dell'impegno, avuto anche riguardo al tenore dell'art. 4 Agens-Ancp - in quanto non già innovativo, ma, piuttosto, attuativo del precedente CCNI, mobilità del 20 luglio 2012 - non contemplante alcuna espressione che esplicitasse la volontà delle parti di introdurre un accollo in capo al subentrante.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso assistito da memoria [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 413 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 2 c.p.c. e violazione e falsa applicazione degli artt. 414, primo comma, n. 4), 416, terzo comma c.p.c., 2697 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la mancata contestazione dalla datrice della natura e consistenza del sito di prestazione dell'attività lavorativa del proprio dipendente, invece adeguata in relazione al difetto di allegazione del lavoratore nel ricorso introduttivo della sede di servizio, indicata in un capitolo di prova attraverso il suo mero indirizzo (senza specificazione ulteriore di consistenza o destinazione): pertanto inadempiente all'onere di prova, a suo carico (invece sostanzialmente invertito), del criterio di competenza prescelto tra quelli alternativamente indicati dall'art. 413 c.p.c..

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., dell'allegato A CCNI, Mobilità del 2012, dell'art. 4 del verbale di accordo Agens-ancp del 5 giugno 2014, per erronea interpretazione della normativa contrattuale collettiva nazionale, spettante alla Corte di legittimità per equiparazione alla violazione di norme di diritto, in quanto non osservati dalla Corte territoriale i criteri ermeneutici soggettivi, secondo la comune volontà delle parti, né oggettivi, per avere essa interamente posto a carico della ricorrente, anziché il solo periodo di prestazione del lavoratore alle proprie dipendenze (dalli agosto 2011 al 31 agosto 2012), l'intero periodo di vacanza contrattuale di 44 mesi (dall'i agosto 2009 al 31 agosto 2012) nel quale il predetto aveva lavorato alle dipendenze di altre società appaltatrici di [OSCURATO:SOCIETA]., nonostante la chiara espressione letterale dell'allegato A di corresponsione, "ai lavoratori in fora nelle aziende che applicano il CCATL delle A' ttività Ferroviarie dell 6.4 .2003", dell'indennità una tantum con le retribuzioni dei mesi di agosto 2012 e ottobre 2012, "in propoqione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento tenuto conto della natura di mancato adeguamento economico della retribuzione, per vacanza contrattuale, dell'indennità una tantum, in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa e in assenza di alcun vincolo di solidarietà con le precedenti appaltatrici.

Il primo motivo è infondato.

Nella generale previsione di alternatività dei fori, di cui all'art. 413 comma II cod. proc. civ., secondo cui competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o di una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto, va preliminarmente rilevato che i criteri previsti dal legislatore "possano intendersi compendiati unitariamente in quello di svolgimento della prestazione lavorativa", dovendo, quantomeno, esistere una "dipendenza aziendale" la quale, pur intesa in senso estensivo, non può essere considerata come mero luogo di svolgimento della prestazione (ma neppure quale unità produttiva: Cass. 2 febbraio 2016, n. 2003), postulando almeno la presenza, nello stesso luogo, di un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa (in questo senso tra le altre Cass.6132/2014, Cass. n. 10691/2004, n. 23110 del 2010 e n. 17347/2013).

Ne consegue che è necessario che alla presenza nei locali dell'impresa committente si accompagni l'esistenza, sul piano oggettivo, di una pur minima organizzazione di beni strumentali allo svolgimento dell'attività da parte della società che fornisce il servizio, tali da consentire l'individuazione di una seppur minima struttura organizzata riferibile allo stesso soggetto imprenditoriale (Cass. 27 maggio 2019, n. 14449; Cass. 8 febbraio 2018, n. 3154).

Nel caso di specie, allegata dal lavoratore la prestazione di attività, alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. dall'i agosto 2011 a seguito di diverse successioni del contratto di appalto con 'I" renitalia presso il deposito di via Mercalli, la Corte ha rilevato che, sebbene non fosse indicata in ricorso come "dipendenza" la sede in questione, il concetto deve reputarsi elastico, con la funzione di favorire, per quanto possibile, il luogo di trattazione della causa con quello di effettivo svolgimento della prestazione.

Ha, poi, evidenziato come anche in sentenze analoghe, la Corte avesse rilevato che a [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:SOCIETA] aveva una sede dotata di strumentazione informatica, funzionalmente collegata con la sede legale ed alla quale era addetto un responsabile che comunicava con la casa madre quanto alla gestione del personale.

All'uopo, ha ritenuto, quindi, indifferente che tale sede avesse un indirizzo diverso (via Calamizzi) rispetto a quello ove poi veniva effettivamente espletata la prestazione (via Mercalli), trattandosi, in ogni caso, di una dipendenza situata in [OSCURATO:PERSONA].

In base ad una valutazione complessiva ha ritenuto, quindi, il giudice di secondo sttet,e,,) conformemente alla giurisprudenza di legittimità, rilevante il profilo relativo alla sussistenza di una sede lavorativa - quella presso la quale effettivamente era stata svolta la prestazione -.

Ha osservato questa Corte ex aliis, (cfr., sul punto, Cass.n. 6458 del 2018) che nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A., la competenza per territorio va determinata, secondo quanto previsto dall'art. 413 c. p. c., comma 5, in coerenza con la finalità legislativa di rendere più funzionale e celere il processo, radicando la cognizione nei luoghi normalmente più accessibili per il dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio; ne deriva che il giudice competente dev'essere individuato in relazione al luogo in cui si trova la sede di effettivo servizio del dipendente (purché dotata di un minimo di struttura sufficiente per la sua operatività, ritenuto sussistente nel caso di specie), e non al luogo in cui viene effettuata la gestione amministrativa del rapporto, persino nel caso in cui vi sia un'assegnazione temporanea da un ufficio all'altro della stessa amministrazione.

Nella specie, quindi, la Corte ha motivatamente ritenuto l'esistenza di una dipendenza (quale nucleo minimo di strumenti aziendali) nella stazione ferroviaria di [OSCURATO:PERSONA], per lavori consistenti nella pulizia dei convogli ferroviari, reputando non sussistenti gli elementi per radicarla invece in Napoli ove si trova la sede operativa e legale della società, ovvero nella secondaria sede di Paola.

Il secondo motivo è da accogliere, poiché, su vicenda analoga a quella in esame, questa Corte è pervenuta alla conclusione che l'indennità "una tantum" «ha (...) la funzione di assicurare un parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto all'aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo e il suo addossamento a carico del datore si giustifica con i possibili vantaggi economici che questi ne trae, onde non appare giustificato porre a carico del soggetto, con il quale il rapporto intercorreva al momento del rinnovo, l'intero importo anche per i periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro, verso i quali alcun obbligo era stabilito dalla previsione collettiva» (cfr., sul punto, Cass. 14/01/2021, nn. 554 e 555); ed ha, in particolare, precisato che «conferma indiretta della correttezza della soluzione qui condivisa è costituita dalla esigenza di riproporzionamento, espressamente avvertita dalle parti collettive laddove le stesse hanno stabilito che gli importi in questione dovessero essere corrisposti "in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento"».

Deve, quindi, ritenersi che l'indennità in oggetto, in quanto strutturalmente correlata all'effettuazione della prestazione lavorativa, può essere oggetto di pretesa soltanto nei termini descritti, in assenza di diversa previsione negoziale ad hoc che ponga l'obbligazione integralmente in capo a chi risulti datore di lavoro al momento della stipula del contratto collettivo.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, va respinto il primo motivo di ricorso e accolto il secondo.

La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell'art. 384, n. 2, c.p.c., la causa va decisa nel merito con conseguente rigetto della originaria domanda proposta dal lavoratore.

La assoluta novità della questione al momento della proposizione del ricorso introduttivo suggerisce di procedere all'integrale compensazione delle spese relative all'intero giudizio.

P. Q. M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, respinge la domanda del lavoratore.

Compensa le sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25382/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORIE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], n. 163/2020, depositata il 16/06/2020, R.G.n. 565/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 16 giugno 2020, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza di primo grado mediante la quale era stata condannata, in solido con [OSCURATO:SOCIETA]., al pagamento, quale committente ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, in favore di [OSCURATO:PERSONA] (suo dipendente dall'i agosto 2011, per effetto di cessione del contratto di appalto avente ad oggetto la pulizia dei convogli ferroviari), della somma di C 1315,00, pari alla differenza tra quanto percepito e quanto a lui spettante, a titolo di importo una tantum a copertura della vacanza contrattuale di 44 mesi fra I'l gennaio 2009 e il 31 agosto 2012: tale somma era stata solo parzialmente corrisposta dalla datrice, in relazione alla previsione del CCNL mobilità in vigore dall'i settembre 2012, nonostante l'impegno assunto nel documento "verbale di accordo" del 29 gennaio 2014. In via preliminare, la Corte ha ritenuto, per avere il lavoratore prestato servizio presso il deposito locomotive di via Mercalli in [OSCURATO:PERSONA] - ritenendo, peraltro, irrilevante la circostanza che l'indirizzo della sede (via Calamizzi) fosse distinto rispetto a quello effettivo di servizio (via Mercalli) - la competenza territoriale dell'adito Tribunale di tale città, contestata genericamente dalla datrice, in difetto di puntuale negazione della configurabilità di una struttura o di sua articolazione, per consistenza ovvero destinazione, in termini di "dipendenza". Nel merito, la Corte territoriale ha ritenuto spettante al lavoratore l'importo una tantum rivendicato, da porsi interamente a carico di [OSCURATO:SOCIETA], in quanto da erogare con la retribuzione da parte del solo datore attuale al momento di introduzione della previsione contrattuale collettiva, alla luce del proprio iter motivazionale, in considerazione del "verbale di accordo" di assunzione dell'impegno, avuto anche riguardo al tenore dell'art. 4 Agens-Ancp - in quanto non già innovativo, ma, piuttosto, attuativo del precedente CCNI, mobilità del 20 luglio 2012 - non contemplante alcuna espressione che esplicitasse la volontà delle parti di introdurre un accollo in capo al subentrante. Per la cassazione della sentenza propone ricorso assistito da memoria [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 413 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 2 c.p.c. e violazione e falsa applicazione degli artt. 414, primo comma, n. 4), 416, terzo comma c.p.c., 2697 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la mancata contestazione dalla datrice della natura e consistenza del sito di prestazione dell'attività lavorativa del proprio dipendente, invece adeguata in relazione al difetto di allegazione del lavoratore nel ricorso introduttivo della sede di servizio, indicata in un capitolo di prova attraverso il suo mero indirizzo (senza specificazione ulteriore di consistenza o destinazione): pertanto inadempiente all'onere di prova, a suo carico (invece sostanzialmente invertito), del criterio di competenza prescelto tra quelli alternativamente indicati dall'art. 413 c.p.c.. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., dell'allegato A CCNI, Mobilità del 2012, dell'art. 4 del verbale di accordo Agens-ancp del 5 giugno 2014, per erronea interpretazione della normativa contrattuale collettiva nazionale, spettante alla Corte di legittimità per equiparazione alla violazione di norme di diritto, in quanto non osservati dalla Corte territoriale i criteri ermeneutici soggettivi, secondo la comune volontà delle parti, né oggettivi, per avere essa interamente posto a carico della ricorrente, anziché il solo periodo di prestazione del lavoratore alle proprie dipendenze (dalli agosto 2011 al 31 agosto 2012), l'intero periodo di vacanza contrattuale di 44 mesi (dall'i agosto 2009 al 31 agosto 2012) nel quale il predetto aveva lavorato alle dipendenze di altre società appaltatrici di [OSCURATO:SOCIETA]., nonostante la chiara espressione letterale dell'allegato A di corresponsione, "ai lavoratori in fora nelle aziende che applicano il CCATL delle A' ttività Ferroviarie dell 6.4 .2003", dell'indennità una tantum con le retribuzioni dei mesi di agosto 2012 e ottobre 2012, "in propoqione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento tenuto conto della natura di mancato adeguamento economico della retribuzione, per vacanza contrattuale, dell'indennità una tantum, in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa e in assenza di alcun vincolo di solidarietà con le precedenti appaltatrici. Il primo motivo è infondato. Nella generale previsione di alternatività dei fori, di cui all'art. 413 comma II cod. proc. civ., secondo cui competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o di una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto, va preliminarmente rilevato che i criteri previsti dal legislatore "possano intendersi compendiati unitariamente in quello di svolgimento della prestazione lavorativa", dovendo, quantomeno, esistere una "dipendenza aziendale" la quale, pur intesa in senso estensivo, non può essere considerata come mero luogo di svolgimento della prestazione (ma neppure quale unità produttiva: Cass. 2 febbraio 2016, n. 2003), postulando almeno la presenza, nello stesso luogo, di un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa (in questo senso tra le altre Cass.6132/2014, Cass. n. 10691/2004, n. 23110 del 2010 e n. 17347/2013). Ne consegue che è necessario che alla presenza nei locali dell'impresa committente si accompagni l'esistenza, sul piano oggettivo, di una pur minima organizzazione di beni strumentali allo svolgimento dell'attività da parte della società che fornisce il servizio, tali da consentire l'individuazione di una seppur minima struttura organizzata riferibile allo stesso soggetto imprenditoriale (Cass. 27 maggio 2019, n. 14449; Cass. 8 febbraio 2018, n. 3154). Nel caso di specie, allegata dal lavoratore la prestazione di attività, alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. dall'i agosto 2011 a seguito di diverse successioni del contratto di appalto con 'I" renitalia presso il deposito di via Mercalli, la Corte ha rilevato che, sebbene non fosse indicata in ricorso come "dipendenza" la sede in questione, il concetto deve reputarsi elastico, con la funzione di favorire, per quanto possibile, il luogo di trattazione della causa con quello di effettivo svolgimento della prestazione. Ha, poi, evidenziato come anche in sentenze analoghe, la Corte avesse rilevato che a [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:SOCIETA] aveva una sede dotata di strumentazione informatica, funzionalmente collegata con la sede legale ed alla quale era addetto un responsabile che comunicava con la casa madre quanto alla gestione del personale. All'uopo, ha ritenuto, quindi, indifferente che tale sede avesse un indirizzo diverso (via Calamizzi) rispetto a quello ove poi veniva effettivamente espletata la prestazione (via Mercalli), trattandosi, in ogni caso, di una dipendenza situata in [OSCURATO:PERSONA]. In base ad una valutazione complessiva ha ritenuto, quindi, il giudice di secondo sttet,e,,) conformemente alla giurisprudenza di legittimità, rilevante il profilo relativo alla sussistenza di una sede lavorativa - quella presso la quale effettivamente era stata svolta la prestazione -. Ha osservato questa Corte ex aliis, (cfr., sul punto, Cass.n. 6458 del 2018) che nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A., la competenza per territorio va determinata, secondo quanto previsto dall'art. 413 c. p. c., comma 5, in coerenza con la finalità legislativa di rendere più funzionale e celere il processo, radicando la cognizione nei luoghi normalmente più accessibili per il dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio; ne deriva che il giudice competente dev'essere individuato in relazione al luogo in cui si trova la sede di effettivo servizio del dipendente (purché dotata di un minimo di struttura sufficiente per la sua operatività, ritenuto sussistente nel caso di specie), e non al luogo in cui viene effettuata la gestione amministrativa del rapporto, persino nel caso in cui vi sia un'assegnazione temporanea da un ufficio all'altro della stessa amministrazione. Nella specie, quindi, la Corte ha motivatamente ritenuto l'esistenza di una dipendenza (quale nucleo minimo di strumenti aziendali) nella stazione ferroviaria di [OSCURATO:PERSONA], per lavori consistenti nella pulizia dei convogli ferroviari, reputando non sussistenti gli elementi per radicarla invece in Napoli ove si trova la sede operativa e legale della società, ovvero nella secondaria sede di Paola. Il secondo motivo è da accogliere, poiché, su vicenda analoga a quella in esame, questa Corte è pervenuta alla conclusione che l'indennità "una tantum" «ha (...) la funzione di assicurare un parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto all'aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo e il suo addossamento a carico del datore si giustifica con i possibili vantaggi economici che questi ne trae, onde non appare giustificato porre a carico del soggetto, con il quale il rapporto intercorreva al momento del rinnovo, l'intero importo anche per i periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro, verso i quali alcun obbligo era stabilito dalla previsione collettiva» (cfr., sul punto, Cass. 14/01/2021, nn. 554 e 555); ed ha, in particolare, precisato che «conferma indiretta della correttezza della soluzione qui condivisa è costituita dalla esigenza di riproporzionamento, espressamente avvertita dalle parti collettive laddove le stesse hanno stabilito che gli importi in questione dovessero essere corrisposti "in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento"». Deve, quindi, ritenersi che l'indennità in oggetto, in quanto strutturalmente correlata all'effettuazione della prestazione lavorativa, può essere oggetto di pretesa soltanto nei termini descritti, in assenza di diversa previsione negoziale ad hoc che ponga l'obbligazione integralmente in capo a chi risulti datore di lavoro al momento della stipula del contratto collettivo. Alla luce delle suesposte argomentazioni, va respinto il primo motivo di ricorso e accolto il secondo. La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell'art. 384, n. 2, c.p.c., la causa va decisa nel merito con conseguente rigetto della originaria domanda proposta dal lavoratore. La assoluta novità della questione al momento della proposizione del ricorso introduttivo suggerisce di procedere all'integrale compensazione delle spese relative all'intero giudizio. P. Q. M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, respinge la domanda del lavoratore. Compensa le sp
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