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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 marzo 2024

Cassazione n. 10553/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17769-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Ciceronen. 38, presso lo studio Stingone, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 415/2018 della Corte d’appello di Ancona, depositata il 05/12/2018 R.G.N. 527/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. -La Corte d’appello di Ancona ha respinto il gravame proposto dalla Provincia di [OSCURATO:SOCIETA] e confermato la sentenza di primo grado che aveva ravvisato l’illegittima successione dei contratti a tempo determinato intercorsi con [OSCURATO:PERSONA] nel periodo dal mese di febbraio 2011 a quello di dicembre 2015, con condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno liquidato in sei mensilità dell’ultima retribuzione.

Oggetto Lavoro pubblico contratti di lavoro a termine condizioni R.G.N.17769/2019 Cron.

Rep.

Ud.21/03/2024 CC

2. -Per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha osservato che il caso in esame ricadeva ratione temporis nella disciplina di cui all’art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, e risultava nella specie superato il limite massimo di trentasei mesi, con conseguente conferma dell’illegittimità già ritenuta dal primo giudice e della condanna al risarcimento del danno nella misura già liquidata, ritenuta adeguata , in relazione all ’entità del danno patito dalla lavoratrice.

3. -Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione la Provincia di [OSCURATO:SOCIETA] per cinque motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] non ha svoltoattività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con il primo motivo la Provincia deduce la nullità del la sentenza impugnata per vizio di ultra e/o extrapetizione ex art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ravvisato una causa di nullità che non era stata dedotta dalle parti.

1.1. - I l motivo è inammissibile per difetto del requisito di specificità, in quanto nel ricorso ci si limita a dedurre che «dalla disamina degli atti processuali si evince che le parti in causa non hanno mai censurato la presunta violazione dell’art. 5, co. 4 bis, rilevata invero d’ufficio e posta a base della sentenza della Corte territoriale», senza alcuna specifica indicazione atta a consentire alla Corte di individuare la dedotta violazione processuale (in tal senso, fra molte, Cass. Sez. 5, 23/01/2004, n. 1170, che ha affermato il principio così massimato: «Se è vero che la Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo, quale indubbiamente il vizio di ultra o extrapetizione, è anche giudice del fatto ed ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale potere - dovere è necessario, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale”di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale.».

Più di recente, in senso conforme, Cass. Sez. 1, 02/02/2017, n. 2771 e Cass. Sez.

U, 25/07/2019, n. 20181).

2. – Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ. e dell’art. 5, comma 4 - bis , del d.lgs. n. 368 del 2001, per avere la Corte d’appello rilevato una causa di nullità al di fuori dei casi di rilevabilità di ufficio.

2.1. L’inammissibilità del primo motivo, nel quale si denuncia il vizio di extrapetizione, esime il Collegio dall’esame della censura, venendo a mancare il presupposto rappresentato dall’avere la Corte rilevato d’ufficio la causa di nullità.

3. - Ancora, con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 101-161 e 183 n. 4, cod. proc. civ. e 97 e 111 Cost., perché la Corte d’appello avrebbe dovuto assegnare il termine per dedurre sulla causa di nullità rilevata d’ufficio.

3.1. – Come già osservato in relazione al precedente mezzo, l’inammissibilità del primo motivo esime il Collegio dalla valutazione del motivo, che torna a presupporre l’ipotesi della rilevazione d’ufficio della causa di nullità.

4. – Con il quarto mezzo si censura la sentenza impugnata , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 97 e 101 Cost. e art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368 del 2001, assumendo l’inoperatività nella specie del limite di trentasei mesi, in quanto le proroghe erano consentite dall’art. 16, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012, conv. nella legge n. 135 del 2012, per far fronte alla continuità dei servizi, nonché nel rispetto dell’art. 4, comma 9, del d.l.n. 101 del 2013, conv. con modif. nella legge n. 125 del 2013, e dell’art. 1, comma 429 della legge di stabilità 2015.

4.1. La censura è in fondata, in quanto , come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, le disposizioni di legge invocate dal Comune ricorrente non possono che essere interpretate in maniera conforme alla normativa comunitaria e, in particolare, alla clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nel senso che, in difetto di espressa deroga che renda compatibile la disciplina invocata con la finalità di prevenzione degli abusi da successione dei contratti a tempo determinato sottesa all’introduzione del limite massimo di durata complessiva di cui all’art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, occorre ritenere che l’ammissibilità delle proroghe ivi previste risulti condizionata dal mancato superamento del predetto limite di trentasei mesi, non venendo in rilievo – nella specie – l’apposita proroga preordinata al procedimento di stabilizzazione.

5. –Con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione , exart. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, 6 della legge n. 604 del 1966, 32 legge n. 183 del 2010, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, exart. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in relazione alla liquidazione del danno.

5.1. – La censura è inammissibile, in quanto attiene a lla misura dell’indennità di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, operata dal giudice di merito, tra il minimo ed il massimo, censurabile -al pari dell ’ analoga valutazione per la determinazione dell ’ indennità di cui all’art. 8 della l. n. 604 del 1966 - solo in caso di motivazione assente, illogica o contraddittoriaai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. (così, fra molte,Cass.

Sez. 6 - L, 10/10/2019, n. 25484), condizioni non ravvisabili nella specie, avendo la Corte territoriale motivato espressamente il convincimento in ordine alla conferma della misura del danno nei termini già liquidati dal giudice di primo grado in ragionedel pregiudizio sofferto dalla lavoratrice.

6. In definitiva, il ricorso va respinto, senza necessità di provvedere sulle spese, in assenza di attività difensivadell’intimata;

7. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17769-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Ciceronen. 38, presso lo studio Stingone, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 415/2018 della Corte d’appello di Ancona, depositata il 05/12/2018 R.G.N. 527/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. -La Corte d’appello di Ancona ha respinto il gravame proposto dalla Provincia di [OSCURATO:SOCIETA] e confermato la sentenza di primo grado che aveva ravvisato l’illegittima successione dei contratti a tempo determinato intercorsi con [OSCURATO:PERSONA] nel periodo dal mese di febbraio 2011 a quello di dicembre 2015, con condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno liquidato in sei mensilità dell’ultima retribuzione. Oggetto Lavoro pubblico contratti di lavoro a termine condizioni R.G.N.17769/2019 Cron. Rep. Ud.21/03/2024 CC 2. -Per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha osservato che il caso in esame ricadeva ratione temporis nella disciplina di cui all’art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, e risultava nella specie superato il limite massimo di trentasei mesi, con conseguente conferma dell’illegittimità già ritenuta dal primo giudice e della condanna al risarcimento del danno nella misura già liquidata, ritenuta adeguata , in relazione all ’entità del danno patito dalla lavoratrice. 3. -Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione la Provincia di [OSCURATO:SOCIETA] per cinque motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] non ha svoltoattività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il primo motivo la Provincia deduce la nullità del la sentenza impugnata per vizio di ultra e/o extrapetizione ex art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ravvisato una causa di nullità che non era stata dedotta dalle parti. 1.1. - I l motivo è inammissibile per difetto del requisito di specificità, in quanto nel ricorso ci si limita a dedurre che «dalla disamina degli atti processuali si evince che le parti in causa non hanno mai censurato la presunta violazione dell’art. 5, co. 4 bis, rilevata invero d’ufficio e posta a base della sentenza della Corte territoriale», senza alcuna specifica indicazione atta a consentire alla Corte di individuare la dedotta violazione processuale (in tal senso, fra molte, Cass. Sez. 5, 23/01/2004, n. 1170, che ha affermato il principio così massimato: «Se è vero che la Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo, quale indubbiamente il vizio di ultra o extrapetizione, è anche giudice del fatto ed ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale potere - dovere è necessario, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale”di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale.». Più di recente, in senso conforme, Cass. Sez. 1, 02/02/2017, n. 2771 e Cass. Sez. U, 25/07/2019, n. 20181). 2. – Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ. e dell’art. 5, comma 4 - bis , del d.lgs. n. 368 del 2001, per avere la Corte d’appello rilevato una causa di nullità al di fuori dei casi di rilevabilità di ufficio. 2.1. L’inammissibilità del primo motivo, nel quale si denuncia il vizio di extrapetizione, esime il Collegio dall’esame della censura, venendo a mancare il presupposto rappresentato dall’avere la Corte rilevato d’ufficio la causa di nullità. 3. - Ancora, con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 101-161 e 183 n. 4, cod. proc. civ. e 97 e 111 Cost., perché la Corte d’appello avrebbe dovuto assegnare il termine per dedurre sulla causa di nullità rilevata d’ufficio. 3.1. – Come già osservato in relazione al precedente mezzo, l’inammissibilità del primo motivo esime il Collegio dalla valutazione del motivo, che torna a presupporre l’ipotesi della rilevazione d’ufficio della causa di nullità. 4. – Con il quarto mezzo si censura la sentenza impugnata , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 97 e 101 Cost. e art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368 del 2001, assumendo l’inoperatività nella specie del limite di trentasei mesi, in quanto le proroghe erano consentite dall’art. 16, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012, conv. nella legge n. 135 del 2012, per far fronte alla continuità dei servizi, nonché nel rispetto dell’art. 4, comma 9, del d.l.n. 101 del 2013, conv. con modif. nella legge n. 125 del 2013, e dell’art. 1, comma 429 della legge di stabilità 2015. 4.1. La censura è in fondata, in quanto , come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, le disposizioni di legge invocate dal Comune ricorrente non possono che essere interpretate in maniera conforme alla normativa comunitaria e, in particolare, alla clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nel senso che, in difetto di espressa deroga che renda compatibile la disciplina invocata con la finalità di prevenzione degli abusi da successione dei contratti a tempo determinato sottesa all’introduzione del limite massimo di durata complessiva di cui all’art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, occorre ritenere che l’ammissibilità delle proroghe ivi previste risulti condizionata dal mancato superamento del predetto limite di trentasei mesi, non venendo in rilievo – nella specie – l’apposita proroga preordinata al procedimento di stabilizzazione. 5. –Con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione , exart. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, 6 della legge n. 604 del 1966, 32 legge n. 183 del 2010, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, exart. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in relazione alla liquidazione del danno. 5.1. – La censura è inammissibile, in quanto attiene a lla misura dell’indennità di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, operata dal giudice di merito, tra il minimo ed il massimo, censurabile -al pari dell ’ analoga valutazione per la determinazione dell ’ indennità di cui all’art. 8 della l. n. 604 del 1966 - solo in caso di motivazione assente, illogica o contraddittoriaai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. (così, fra molte,Cass. Sez. 6 - L, 10/10/2019, n. 25484), condizioni non ravvisabili nella specie, avendo la Corte territoriale motivato espressamente il convincimento in ordine alla conferma della misura del danno nei termini già liquidati dal giudice di primo grado in ragionedel pregiudizio sofferto dalla lavoratrice. 6. In definitiva, il ricorso va respinto, senza necessità di provvedere sulle spese, in assenza di attività difensivadell’intimata; 7. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma
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