CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 gennaio 2026
Cassazione n. 02924/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. 64/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 31263/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di D’[OSCURATO:PERSONA], l’inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] per D’[OSCURATO:PERSONA], che insistono per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 2924/2026 Roma, lì, 26/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione emessa dal G.u.p. del Tribunale di Roma all’esito del giudizio abbreviato e appellata dagli imputati, la Corte d’appello di Roma, ai fini qui di interesse, ha rideterminato in sette anni, sette mesi e diciassette giorni di reclusione e 28.900 euro di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel resto confermando la pronuncia impugnata che aveva affermato la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per le violazioni all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 di cui ai capi AA), BB), CC), DD), EE), FF), GG), JJ) e KK), e di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] per il delitto ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 contestata al capo F). 2. Avverso l’indicata sentenza, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il ministero dei rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione. 3. Il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] si articola in tre motivi, che deducono: 3.1. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al riconoscimento dell’aggravante ex art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, nonostante, per il medesimo fatto, detta aggravante sia stata definitivamente esclusa nei confronti della coimputata [OSCURATO:PERSONA], e considerando che il dato ponderale supera di pochissimo il valore soglia; a tal proposito, le valutazioni espresse dalla Corte di merito sono di tipo soggettivo e valorizzano condotte che rilevano unicamente ai sensi dell’art. 133 cod. pen. 3.2. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., non avendo la Corte di merito considerato lo stato di incensuratezza e, per contro, valorizzato comportamenti estrinseci rispetto alla condotta contestata; 3.3. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 192 cod. pen. con riferimento all’affermazione della penale responsabilità, posto che si è dato rilievo a circostanze non pertinenti, quali le attività preparatorie del settembre-ottobre 2016 di cui non vi è riscontro, ovvero indimostrate, come il fatto che la società di importazione di prodotti agricoli, costituita dal D’[OSCURATO:PERSONA], fosse una mera copertura, ovvero erroneamente interpretate, come le conversazioni telefoniche che, invece, si riferirebbero ad altra vicenda. Aggiunge il difensore che non sarebbe congruente con il traffico di droga la circostanza che il pagamento sia effettuato mediante bonifico bancario e considerando che, in ogni caso, l’intervento del D’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe successivo alla transazione, sicché non può integrare una condotta concorsuale. 4. Il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di due motivi, che deducono: 4.1. il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, che avrebbero dovuto essere sussunti nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; al proposito, la Corte di merito ha fatto riferimento a precedenti giurisprudenziali datati, operando altresì un’analisi superficiale della fattispecie concreta, senza valutare il modesto peso ponderale dello stupefacente e il minimo principio attivo in esso contenuto, nonché la circostanza che l’attività di spaccio avveniva per strada, senza particolare accorgimenti o precauzioni, nei confronti dei medesimi soggetti, con una frequenza bisettimanale e per periodi limitati nel tempo, attività quindi riconducibile nell’ambito del “piccolo spaccio”; 4.2. il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della penale responsabilità per i capi AA) e CC4), posto il materiale intercettato – i cui contenuti sono riportati per stralcio alle p. 18 e 19 del ricorso - non solo è privo di riscontri, non essendo stato effettuato alcun sequestro, ma da esso emergerebbe la mancanza di efficacia drogante del composto, sicché, in assenza di analisi chimiche, stante la sua equivocità, tale materiale ha una valenza puramente indiziaria e sarebbe perciò inidoneo a fondare un giudizio di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. 2.1. Si osserva che, del tutto correttamente, la Corte di merito ha ritenuto totalmente irrilevante la circostanza che la computata, arrestata nella flagranza di reato e giudicata separatamente, sia stata definitivamente condannata per il solo delitto ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per l’assorbente ragione che, in quel processo, non era stata contestata l’aggravante dell’ingente quantità. In ogni caso, nemmeno è prospettabile un eventuale contrasto tra giudicati, in quanto, come emerge dall’art. 631 cod. proc. pen., la domanda di revisione deve condurre al proscioglimento del condannato, e non già all’eventuale esclusione di una circostanza aggravante (cfr. Sez. 3, n. 10407 del 16/01/2020, Esposito, Rv. 278541 – 01, non massimata sul punto). 2.2. Quanto, poi, alla sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantità, si rammenta che, come costantemente predicato dalle Sezioni Unite, essa non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150-01); tale principio è stato ribadito dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA], la quale ha affermato che, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279005-01), sicché la soglia minima per ritenere integrata detta aggravante è 2 kg. di principio attivo quanto alle droghe leggere (4.000 volte il valore - soglia di 500 mg.), e 1,5 kg. di principio attivo quanto alla cocaina (2.000 volte il valore - soglia di 750 mg.). Orbene, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio ora indicato, avendo accertato che i 15 kg. di hashish sequestrato avevano una percentuale di purezza del 18,5%, pari a 2.068 kg. di sostanza pura, da cui erano ricavabili 104.348 dosi singole; la Corte territoriale ha logicamente desunto che tale quantitativo, superiore alla soglia dei due kg., è chiaramente indicativo sia dell’inserimento dell’imputato nei circuiti del narcotraffico internazionale di elevata caratura criminale, sia dell’enorme pericolo per la salute pubblica, in considerazione della diffusione sul mercato di oltre centomila dosi di stupefacente, tale, appunto, da giustificare i presupposti integrante l’aggravante in esame. Si tratta di una motivazione esente da profili di illogicità manifesta e coerente con i principi sopra richiamati, che supera il vaglio di legittimità. 3. Il secondo motivo è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Si rammenta non solo che lo stato di incensuratezza, per espresso dettato normativo, non è di per sé solo sufficiente per una mitigazione di pena ex art. 62-bis cod. pen., ma che l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590). Sul punto, il motivo è generico, non indicando alcun elemento – diverso dall’incensuratezza - che, ove valutato, avrebbe condotto ad una mitigazione della pena. La Corte d’appello, peraltro, con una valutazione di fatto logicamente motivata – e quindi non censurabile in questa sede di legittimità – ha giustificato il diniego delle attenuanti in esame sulla base della caratura criminale dell’imputato, inserito nel circuito internazionale del traffico di sostanze stupefacenti. 4. Il terzo motivo è inammissibile perché risulta proposto per casi non consentiti e perché generico. 4.1. Si osserva, in primo luogo, che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., non può essere dedotta quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., ma può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 278196 - 02). 4.2. Ciò chiarito, si rileva che la Corte di merito ha ampiamente e dettagliatamente motivato in ordine all’affermazione della penale responsabilità (cfr. p. 25-35 della sentenza impugnata) sulla base – oltre che dell’arresto in flagranza dei corrieri – del contenuto delle numerose conversazioni intercettate tra D’[OSCURATO:PERSONA] e il fornitore marocchino, [OSCURATO:PERSONA], da cui risulta, tra l’altro, l’importazione di 15 kg. di sostanza stupefacente (in particolare, rit. 138/17 n. 1, dell’8 marzo 2017, e rit. 46/17 n. 3052 del 10 marzo 2017, riportate, rispettivamente, a p. 31 e a p. 33 della sentenza impugnata), oltre che dalle successive recriminazioni dell’imputato per la perdita del carico (cfr. ambientale captata nell’abitacolo della vettura del D’[OSCURATO:PERSONA], rit. 667/2016, n. 5229 del 2 aprile 2017). 4.3. Al cospetto di tale esauriente e logicamente motivato apparato argomentativo, il ricorrente si limita a dedurre censure in parte generiche, perché non si confrontano con l’ampio materiale probatorio indicato dai giudici di merito, in parte di contenuto fattuale, essendo tutte attinenti alla valutazione delle prove, ciò che esulta dal perimetro segnato dall’art. 606 cod. proc. pen. 5. Il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 6. Il primo motivo è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. 6.1. A dispetto della mutata configurazione giuridica dell’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, elevata da circostanza attenuante al rango di fattispecie autonoma di reato a seguito delle novelle di cui alle leggi n. 10 e n. 79 del 2014, non sono cambiati i presupposti per la sua applicabilità. In particolare, la fattispecie del fatto di “lieve entità” – allorquando esso integrava una circostanza attenuante - è ravvisabile in ipotesi connotate da una minima offensività, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010 - dep. 05/10/2010, Rico, Rv. 247911). Le Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01). In motivazione, le SU hanno posto l’accento sulla necessità di procedere ad una valutazione complessiva e comparativa degli indici di lieve entità elencati dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sicché occorre "abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo". Ed invero, va riconosciuta "la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso". Solo all'esito "della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri". Ma, "è per l'appunto necessario che una tale statuizione costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e non già il suo presupposto”. 6.2. Nel caso di specie, la Corte di merito ha fatto buon governo dei principi appena evocati, avendo negato i presupposti per la qualificazione del fatto in termini di “particolare tenuità” all’esito di una complessiva valutazione di tutti gli elementi considerati dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (mezzi, modalità, circostanze dell'azione) e accertati nel caso concreto, ossia: la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] si avvaleva di diversi collaboratori, sia per lo spaccio, sia per la custodia e il confezionamento dello stupefacente; la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] disponesse di canali di approvvigionamento che gli consentivano un continuo e costante rifornimento di sostanza stupefacente, anche per quantitativi consistenti, come attestato dal capo CC4, relativo alla detenzione di un chilogrammo di cocaina; la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] disponesse sia, per tramite del Larocca, di un capannone, utilizzato per gli incontri illeciti, per confezionare le dosi e per la custodire la droga, sia di un immobile, sito a Salto di fondi, destinato a base logistica per la preparazione delle dosi di cocaina, come accertato dal monitoraggio audio-video, sia dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA], parimenti utilizzato per lo stoccaggio e la custodia della droga, come dimostrato dal fatto che, all’esito della perquisizione del 25 marzo 2017, furono rinvenuti oltre nove kg. di hashish. Su queste basi fattuali, del tutto correttamente la Corte di merito, all’esito di una compiuta analisi e ponderazione delle circostanze del caso concreto, ha ritenuto il mero dato ponderale delle singole cessioni, effettivamente modesto, recessivo rispetto alle accertate modalità dall’azione, chiaramente indicative di un’organizzazione, di uomini e di mezzi, di notevole consistenza, stabilmente impiegata per l’incessante svolgimento dell’attività di spaccio, ciò che è radicalmente incompatibile con la qualificazione dei fatti alla stregua dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 6.3. A fronte di tale motivazione, immune da vizi logici e da errori di diritto, il ricorrente confeziona un motivo aspecifico, in quanto, facendo leva unicamente sui modesti quantitativi di droga e sul minino principio attivo, non si confronta con la ratio decidendi, che, come detto, nel solco tracciato da SU Murolo, ha correttamente escluso la qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 all’esito di una valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di “lieve entità”. 7. Il secondo motivo è inammissibile perché, come risulta dalla ricapitolazione dei motivi di appello, non oggetto di contestazione, non era stata devoluta, in maniera specifica, la questione relativa alla penale dell’imputato in relazione ai capi AA) e CC4). In ogni caso, si osserva che la Corte di merito ha confermato l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato in riferimento a tutti i reati a lui ascritti sulla base del chiaro contenuto sia delle conversazioni telefoniche intercettate tra il 30 novembre 2016 e il 25 gennaio 2017, che contengono numerosi e inequivoci commenti sulle lamentale pervenute al [OSCURATO:PERSONA] dai suoi cliente in ordine alla qualità dello stupefacente a loro venduto, sia – e soprattutto - dai dialoghi captati all’interno della vettura del [OSCURATO:PERSONA] (già ampiamente analizzati dal g.i.p. alle pp. 90-119 della sentenza di primo grado, cui rinvia la Corte di merito: cfr. p. 38 della sentenza impugnata), in cui vi è un chiaro riferimento al costo, alla quantità e alla qualità della sostanza di volta in volta ceduta. Al cospetto di tale motivazione, il ricorrente deduce censure fattuali e generiche, che non superano il vaglio di ammissibilità. 8. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15/01/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]