CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 23703/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];FATTO E DIRITTO -rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa dal locale tribunale, assolveva per non aver commesso il fatto [OSCURATO:PERSONA] - in qualità di amministratore dal 13.03.04 al 01.05.06 della Starco s.r.I., poi dichiarata fallita in data 21.05.08 - dal reato contestatogli di bancarotta fraudolenta documentale e, rideterminata la pena, ne confermava, invece, la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione; - rilevato che, avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma del proprio difensore, articolando un unico motivo, con il quale deduce la mancata, contraddittoria ed illogica motivazione quanto alla valutazione del compendio probatorio posto a sostegno della statuizione di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta ascrittogli; -ritenuto che il proposto motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha dato congruamente e non illogicamente conto degli elementi di responsabilità a carico dell'imputato derivanti dalla circostanza che il Giangiulio incassava per contanti- come risulta dagli estratti conto- la somma di circa 100.000,00, confluita a titolo di finanziamento dalla finanziaria della Regione Abruzzo nel conto corrente della società; - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.5.2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] lo [OSCURATO:PERSONA] II ()212P r ? [OSCURATO:PERSONA]