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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 maggio 2023

Cassazione n. 21995/2023

Testo disponibile della fonte

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el. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 30022/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. s. n . c . , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difendecome da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3 788 /202 1 , depositata i l 21.5.2021; N. 30022/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 18.5.2023dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. propose opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., dinanzi al Tribunale di Velletri, in relazione a tre procedure esecutive immobiliari iscritte ai NN. 515, 516 e 517/2002 R.G.E., tutte avviate da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (BPM) con distinti atti di pignoramento.

Con l’opposizione, l’esecutata contestò la legittimazione all’azione esecutiva esercitata in proprio da BPM, in quanto i crediti per cui si procedeva –derivanti da altrettanti contratti difinanziamento conclusi con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi incorporata dalla BPM - erano stati oggetto di cessione in blocco ex art. 58 TUB in favore di [OSCURATO:PERSONA], e da questa a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sin dal dicembre 1999 , e quindi da data antecedente ai pignoramenti ; aggiunse che il difetto di titolarità dei crediti era stato accertato tra le parti, con l’autorità del giudicato, dalla sentenza del Tribunale di Velletri n. 2257/2011 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Nel contraddittorio con la procedente, l’adito Tribunale accolse parzialmente l’opposizione con sentenza del 6.2.2019, rilevando che le azioni esecutive erano state regolarmente avviate dalla BPM nel 2002, in forza di mandato rilasciatole dalla cessionaria,ma che - a far data dal 2011, epoca in cui detto mandato era cessato– la stessa BPM non aveva più titolo per proseguire nell’esecuzione forzata in virtù dei titoli esecutivi già spesi.

Di conseguenza, confermò la sospensione dell’esecuzione già disposta dal Tribunale, rigettando ogni altra domanda attorea, compresa quella risarcitoria.

La decisione venne confermata dalla Corte d’appellodi Roma con sentenza del 21.5.2021.

Osservò N. 30022/21R.G. il giudice d’appello che,nella specie, BPM aveva agito in sede esecutiva in forza del mandato conferitole dalla cessionaria, e dunque implicitamente in nome e per conto della mandante; escluse, poi, che l’invocato giudicatofosse pertinente, in quanto le questioni affrontate nella sentenza del Tribunale di Velletri non erano perfettamente coincidenti.

Avverso tale sentenza ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., affidandosi a tre motivi.

L’intimata non ha resistito.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver il giudice d’appello ritenuto che l’avvio delle azioni esecutive da parte della BPM fosse stato effettuato correttamente, avendo essa agito “implicitamente” in rappresentanza della cessionaria sulla base di un mandato.

Rileva la ricorrente che non s’ètenuta in minima considerazione la circostanza per cui la BPM aveva agito in nome proprio e senza alcuna contemplatio domini(come pure accertato dal Tribunale in sede di reclamo ex art. 669-terdeciesc.p.c. con ordinanza del 21.4.2016), tanto più che la stessa BPM aveva anche sostenuto come non risultasse provato che i rapporti in discorso erano stati oggetto di cessione nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione in questione.

Si denuncia anche il travisamento del proprio motivo d’appello con cuisi era impugnata la prima statuizione per aver ritenuto legittima l’azione esecutiva dal 2002 al 2011.

N. 30022/21R.G. 1.2 –Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 77, 115, 116 c.p.c., 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver il giudice d’appello ritenuto che BPM avesse agito in rappresentanza della cessionaria dei crediti, in difetto di qualsiasi prova sul punto. 1.3 –Con il terzo motivo (dedotto ancora come secondo), infine, si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver il giudice d’appello tenuto conto del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Velletri dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva appunto escluso che BPM fosse legittimata, in proprio, al recupero dei crediti in discorso, in quanto non ne era più titolare. 2.1 –Il terzo motivo deve essere esaminato per primo, perché avente portata potenzialmente assorbente.Esso è infondato.

Invero, la ricorrente pretende di dimostrare l’esistenza del giudicato di Trib.Velletri n. 2257/2011 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] mediante la mera produzione di una copia della sentenza priva della necessaria attestazione di definitività rilasciata dalla cancelleria per mancata impugnazione, il che non consente di poter ritenere adempiuto il relativo onere probatorio (ex multis, Cass. n. 20974/2018). 3.1 – Il primo e il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente perché connessi, sono invece fondati, nei termini di cui appresso.

Nell’esaminare il gravame dell’esecutata, la Corte d’appello romana non ha in primo luogo tenuto conto dell’effettivo tenore del primo motivo d’appello, con cui l’odierna ricorrente aveva contestato la prima decisione, per aver il Tribunale ritenuto che BPM avesse agito in executivis quale mandataria senza N. 30022/21R.G. rappresentanza della cessionaria, senza tuttavia verificare e riscontrare la necessaria presenza diuna procura processuale che a tanto la abilitasse; inoltre, la Corte territoriale ha fatto riferimento ad una spendita implicita del nome della cessionaria, da parte della stessa BPM, nei propri atti processuali. 3.2 -Ebbene, nel far ciò, il giudice d’appello – a fronte d ella accertata cessione del credito da parte dell’effettiva titolare BPM , almeno dal dicembre 1999 – avrebbe potuto ritenere giustificato l’avvio delle azioni esecutive da parte della stessa BPM, nell’anno 2002, solo quale mandataria con rappresentanza della cessionaria, ed in forza di procura rilasciata per iscritto, ai sensi dell’art. 77 c.p.c.

Tuttavia (come meglio si dirà tra breve) di un simile mandato, e/o di una simile procura,non v’è traccia in giudizio , tanto che la stessa Corte romana ritiene di dover far ricorso ad una non meglio precisata spendita implicita del nome della rappresentata, da parte di BPM, nelle proprie iniziative processuali.

Pertanto, è di tutta evidenza l’errore commesso dalla stessa Corte territoriale, laddove da un lato fa riferimento ad un non meglio identificato mandato con rappresentanza richiamato dall’ordinanza collegiale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (senza, cioè, verificarne autonomamente l’esistenza, com’era suo dovere), e dall’altro afferma che l’azione esecutiva ben poteva avviarsi, anche implicitamente, in nome e per conto della mandante-cessionaria, ancora titolare del credito fino al 2011.

In realtà, proprio perché -come si evince dagli stralci dei suoi atti processuali, riportati alle pp. 20 e 21 del ricorso e come puntualmente accertato dalla stessa ordinanza collegiale citata - né negli atti di precetto, né nei libelli ex art. 555 c.p.c., la BPM aveva effettuato alcuna contemplatio domini(coerentemente, del resto, con la posizione processuale della stessa BPM, che ha pure negato , in N. 30022/21R.G. corso di causa, che i crediti in parola fossero oggetto di cessione), la C orte d’appelloavrebbe dovuto trarre le dovute conseguenze, accertando se, in forza degli elementi istruttori offerti dalle parti, le azioni esecutive erano state legittimamente iniziate da chi s’era affermato in proprio titolare dei crediti, senza esserlo, in virtù dei relativi titoli esecutivi; o quantomeno se, in forza di altri elementi acquisiti al processo, simili azioni esecutive potessero ritenersi adeguatamente supportate.Tutto ciò è però mancato. 4.1 –In definitiva, il primo e il secondo motivo sono accolti, mentre il terzo è rigettato.

La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame del primo motivo d’appello della società esecutata e si atterrà ai superiori principi di diritto, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M. la Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e rigetta il terzo.

Cassa in relazione erinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 30022/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. s. n . c . , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difendecome da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3 788 /202 1 , depositata i l 21.5.2021; N. 30022/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 18.5.2023dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. propose opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., dinanzi al Tribunale di Velletri, in relazione a tre procedure esecutive immobiliari iscritte ai NN. 515, 516 e 517/2002 R.G.E., tutte avviate da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (BPM) con distinti atti di pignoramento. Con l’opposizione, l’esecutata contestò la legittimazione all’azione esecutiva esercitata in proprio da BPM, in quanto i crediti per cui si procedeva –derivanti da altrettanti contratti difinanziamento conclusi con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi incorporata dalla BPM - erano stati oggetto di cessione in blocco ex art. 58 TUB in favore di [OSCURATO:PERSONA], e da questa a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sin dal dicembre 1999 , e quindi da data antecedente ai pignoramenti ; aggiunse che il difetto di titolarità dei crediti era stato accertato tra le parti, con l’autorità del giudicato, dalla sentenza del Tribunale di Velletri n. 2257/2011 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Nel contraddittorio con la procedente, l’adito Tribunale accolse parzialmente l’opposizione con sentenza del 6.2.2019, rilevando che le azioni esecutive erano state regolarmente avviate dalla BPM nel 2002, in forza di mandato rilasciatole dalla cessionaria,ma che - a far data dal 2011, epoca in cui detto mandato era cessato– la stessa BPM non aveva più titolo per proseguire nell’esecuzione forzata in virtù dei titoli esecutivi già spesi. Di conseguenza, confermò la sospensione dell’esecuzione già disposta dal Tribunale, rigettando ogni altra domanda attorea, compresa quella risarcitoria. La decisione venne confermata dalla Corte d’appellodi Roma con sentenza del 21.5.2021. Osservò N. 30022/21R.G. il giudice d’appello che,nella specie, BPM aveva agito in sede esecutiva in forza del mandato conferitole dalla cessionaria, e dunque implicitamente in nome e per conto della mandante; escluse, poi, che l’invocato giudicatofosse pertinente, in quanto le questioni affrontate nella sentenza del Tribunale di Velletri non erano perfettamente coincidenti. Avverso tale sentenza ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., affidandosi a tre motivi. L’intimata non ha resistito.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver il giudice d’appello ritenuto che l’avvio delle azioni esecutive da parte della BPM fosse stato effettuato correttamente, avendo essa agito “implicitamente” in rappresentanza della cessionaria sulla base di un mandato. Rileva la ricorrente che non s’ètenuta in minima considerazione la circostanza per cui la BPM aveva agito in nome proprio e senza alcuna contemplatio domini(come pure accertato dal Tribunale in sede di reclamo ex art. 669-terdeciesc.p.c. con ordinanza del 21.4.2016), tanto più che la stessa BPM aveva anche sostenuto come non risultasse provato che i rapporti in discorso erano stati oggetto di cessione nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione in questione. Si denuncia anche il travisamento del proprio motivo d’appello con cuisi era impugnata la prima statuizione per aver ritenuto legittima l’azione esecutiva dal 2002 al 2011. N. 30022/21R.G. 1.2 –Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 77, 115, 116 c.p.c., 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver il giudice d’appello ritenuto che BPM avesse agito in rappresentanza della cessionaria dei crediti, in difetto di qualsiasi prova sul punto. 1.3 –Con il terzo motivo (dedotto ancora come secondo), infine, si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver il giudice d’appello tenuto conto del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Velletri dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva appunto escluso che BPM fosse legittimata, in proprio, al recupero dei crediti in discorso, in quanto non ne era più titolare. 2.1 –Il terzo motivo deve essere esaminato per primo, perché avente portata potenzialmente assorbente.Esso è infondato. Invero, la ricorrente pretende di dimostrare l’esistenza del giudicato di Trib.Velletri n. 2257/2011 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] mediante la mera produzione di una copia della sentenza priva della necessaria attestazione di definitività rilasciata dalla cancelleria per mancata impugnazione, il che non consente di poter ritenere adempiuto il relativo onere probatorio (ex multis, Cass. n. 20974/2018). 3.1 – Il primo e il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente perché connessi, sono invece fondati, nei termini di cui appresso. Nell’esaminare il gravame dell’esecutata, la Corte d’appello romana non ha in primo luogo tenuto conto dell’effettivo tenore del primo motivo d’appello, con cui l’odierna ricorrente aveva contestato la prima decisione, per aver il Tribunale ritenuto che BPM avesse agito in executivis quale mandataria senza N. 30022/21R.G. rappresentanza della cessionaria, senza tuttavia verificare e riscontrare la necessaria presenza diuna procura processuale che a tanto la abilitasse; inoltre, la Corte territoriale ha fatto riferimento ad una spendita implicita del nome della cessionaria, da parte della stessa BPM, nei propri atti processuali. 3.2 -Ebbene, nel far ciò, il giudice d’appello – a fronte d ella accertata cessione del credito da parte dell’effettiva titolare BPM , almeno dal dicembre 1999 – avrebbe potuto ritenere giustificato l’avvio delle azioni esecutive da parte della stessa BPM, nell’anno 2002, solo quale mandataria con rappresentanza della cessionaria, ed in forza di procura rilasciata per iscritto, ai sensi dell’art. 77 c.p.c. Tuttavia (come meglio si dirà tra breve) di un simile mandato, e/o di una simile procura,non v’è traccia in giudizio , tanto che la stessa Corte romana ritiene di dover far ricorso ad una non meglio precisata spendita implicita del nome della rappresentata, da parte di BPM, nelle proprie iniziative processuali. Pertanto, è di tutta evidenza l’errore commesso dalla stessa Corte territoriale, laddove da un lato fa riferimento ad un non meglio identificato mandato con rappresentanza richiamato dall’ordinanza collegiale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (senza, cioè, verificarne autonomamente l’esistenza, com’era suo dovere), e dall’altro afferma che l’azione esecutiva ben poteva avviarsi, anche implicitamente, in nome e per conto della mandante-cessionaria, ancora titolare del credito fino al 2011. In realtà, proprio perché -come si evince dagli stralci dei suoi atti processuali, riportati alle pp. 20 e 21 del ricorso e come puntualmente accertato dalla stessa ordinanza collegiale citata - né negli atti di precetto, né nei libelli ex art. 555 c.p.c., la BPM aveva effettuato alcuna contemplatio domini(coerentemente, del resto, con la posizione processuale della stessa BPM, che ha pure negato , in N. 30022/21R.G. corso di causa, che i crediti in parola fossero oggetto di cessione), la C orte d’appelloavrebbe dovuto trarre le dovute conseguenze, accertando se, in forza degli elementi istruttori offerti dalle parti, le azioni esecutive erano state legittimamente iniziate da chi s’era affermato in proprio titolare dei crediti, senza esserlo, in virtù dei relativi titoli esecutivi; o quantomeno se, in forza di altri elementi acquisiti al processo, simili azioni esecutive potessero ritenersi adeguatamente supportate.Tutto ciò è però mancato. 4.1 –In definitiva, il primo e il secondo motivo sono accolti, mentre il terzo è rigettato. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame del primo motivo d’appello della società esecutata e si atterrà ai superiori principi di diritto, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. la Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e rigetta il terzo. Cassa in relazione erinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle
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