CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37032/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24643/2014R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]. –intimato – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, n. 2344 / 1 4 , depositata il 08/05/2014. [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con tre motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha accolto l'appello del contribuente avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Milano aveva rigettato il ricorso del medesimo avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2006, era stato recuperato a tassazione un maggior reddito accertato sinteticamente ai sensi dell’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 2. L’Ufficio provvedeva a valutare i beni ed i servizi in disponibilità del ricorrente quali elementi di maggiore capacità contributiva ed a calcolare la quota di risparmio in riferimento alle spese per incrementi patrimoniali e riteneva che detta quota manifestasse una capacità di spesa non giustificata. A fondamento dell’accertamento poneva gli atti in suo possesso, assumendo che la parte non avesse esibito alcuna risposta al questionario regolarmente notificatole. 2. La C.t.r., in riforma della sentenza di primo grado che aveva ritenuto correttamente motivato l’avviso di accertamento, riteneva i redditi attribuiti dall’Ufficio giustificati dai risparmi accumulati nel tempo e di cui vi era documentazione. Considerato che: 1. Con il primo motivo la rico rrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 32, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha valutato nel giudizio di appello elementi di fatto nuovi il cui esame era, invece, inammissibile per via delle decadenze processuali maturate nella fase endo-procedimentale. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 2. Conil secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.,la violazione dell’art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Censura la sentenza impugnata per essersi fondata su documenti prodotti solo nel corso del giudizio di appello e non con l’atto introduttivo. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 dell’art.2697 cod. civ. Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto superata la presunzione di maggior reddito solo in ragione del possesso di redditi per un importo tale da raggiungere o superare il reddito accertato nell’anno in contestazione. 4. Il primo motivo è inammissibile. 4.1. L’Agenzia assume che la C.t.r. avrebbe fondato la propria decisione su documenti prodotti solo nel corso del giudizio in appello per i quali il contribuente era incorso in decadenza in ragione di quanto previsto dall’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973. 4.2. Questa Corte ha già chiarito che nell'ipotesi in cui la richiesta di documenti da parte dell'Amministrazione finanziaria sia stata inviata mediante questionario, ai sensi dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di imposte dirette (ovvero dell'art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972 in materia di Iva), è necessario che l'Amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale indicazione di quanto richiesto, accompagnata dall'espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza. Solo ricorrendo detti presupposti il mancato invio nei termini concessi equivale a rifiuto, determinando l'inutilizzabilità della documentazione in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente non dichiari, all'atto di produrre la suddetta Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 documentazione con il ricorso, che l'inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile, della cui prova è onerato (Cass.14/02/2021, n. 16757). 4.2. Nel caso in esame l’Agenzia delle Entrate nulla ha dedotto nel ricorso né quanto ai documenti che sarebbero stati oggetto di richiesta e che, ciononostante, non sarebbero stati esibiti dal contribuente, né all’espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza. 5. Il secondo motivo è infondato. 5.1. L’Agenzia censura la sentenza impugnata per essersi fondata su documenti prodotti nel corso giudizio di secondo grado e, dunque, successivamente alla proposizione dell’appello. 5.2. Questa Corte ha chiarito che l'art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovidocumenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 cod. proc. civ., e che tale attività processuale deve essere esercitata –stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado – entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 18103). 5.3. La C.t.r., facendo espressamente salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello, e fondando la decisione su documenti prodotti il 24 marzo 2014, a fronte dell’udienza del 14 aprile 2014, si è attenuta a questi principi. 6. Il terzo motivo è infondato . 6.1. L’Ufficio assume che la C.t.r. avrebbe errato nel ritenere sufficiente la correlazione effettuata dal contribuente, nell’intero arco temporale considerato dall’Ufficio (2005-2010), fra le somme incassate a titolo di disinvestimento patrimoniale con quelle pagate a titolo di incrementi. In particolare, censura la sentenza impugnata con Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 riferimento all’incremento patrimoniale relativo all’acquisto dell’immobile sito nel Comune di Desio. 6.2. Lagiurisprudenza di questa Corte, quanto alla prova contraria gravante sul contribuenteai sensi dell’art. 38, sesto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, discostandosi dal pregresso orientamento –secondo cui il contribuente era tenuto alla dimostrazione che le r isorse di natura non reddituale fossero state effettivamente utilizzate per l'acquisizione proprio degli incrementi patrimoniali oggetto dell'accertamento sintetico– ha successivamente ritenuto sufficiente che quest’ultimo dia prova limitata alla sola disponibilitàdi dette risorse (Cass. 19/03/2014, n. 6396). Si è ulteriormente precisato, tuttavia, che , pur non prevedendosi che gli ulteriori redditi siano stati utilizzati proprio per coprire le spese contestate, occorre dare prova documentale di circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento, dell'art. 38, sesto comma, cit. alla prova (risultante da «idonea documentazione») della «entità» di tali eventuali ulteriori redditi e della «durata» del relativo possesso;detta previsione ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva, accertata con metodo sintetico, in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico (Cass.07/04/2022, n. 11278; Cass. 30/07/2019, n. 20479 ; Cass.10/07/2018, n. 18097;Cass. 23/03/2018, n. 7389; Cass. 20/01/2017, n. 1510). 6.3. La C.t.r. si è attenuta a questi principi in quanto non si è sottratta all'accertamento in ordine all'assolvimento, da parte del contribuente, dell'onere della prova, anche in ordine alla circostanza che la spesa per gli incrementi patrimoniali contestati fosse stata Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 sostenuta proprio con quei redditi dei quali la stessa parte aveva dedotto e provato la disponibilità, e non con qualsiasi altro reddito. Infatti, nella motivazione della sentenza impugnata, la C.t.r. ha dato puntualmente atto delle entrate e dei risparmi di cui il contribuente aveva avuto disponibilità nell’anno 2005 – precisando che vi era sul punto «piena documentazione» –ed ha individuato questi ultimi in due bonifici risultanti dall’estratto conto del 2005 con specifica causale; nei redditi propri, per pensione e fabbricati; nella pensione del figlio Fabio convivente. Ha, di seguito, ritenuto che entrate e risparmi giustificassero integralmente il reddito sintetico accertato dall’Ufficio per l’anno in questione. Ha aggiunto che i due bonifici di ottobre e novembre 2005, per l’importo complessivo di euro 93.499,46, ed il bonifico del figlio Fabio di euro12.500,00 del 3 gennaio 2006 avevano consentito l’acquisto, in data 2 marzo 2006, dell’immobile sito nel Comune di Desio per il prezzo di € 125.000,00. Infine, ha concluso affermando che, mettendo a confronto gli incrementi patrimoniali complessivi con i disinvestimenti patrimoniali complessivi, emergeva un’eccedenza di disponibilità che portava a concludere per l’illegittimità degli accertamenti. 6.4. Per il resto la ricorrente mira a una rivalutazione del ragionamento decisorio che ha portato il giudice del merito, a ritenere raggiunta la prova ch e la spesa per gli incrementi patrimoniali contestati fosse stata sostenuta proprio con quei redditi dei quali la stessa parte aveva dedotto e provato la disponibilità. Così facendo , tuttaviala ricorrente, pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 04/07/2017, n. 8758). 7. Ilricorso va, pertanto, complessivamente rigettato. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 7. Non deve provvedersi sulle spese in ragione della mancanza di attività difensiva da parte delcontribuente. 8. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa