CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 febbraio 2021
Cassazione n. 44936/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto europeo processuale emesso dall'autorità giudiziaria riumena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato in Romania in relazione ai reati di disboscamento e di furto aggravato di legna. 2. Avverso tale sentenza il Galatanu ha presentato ricorso, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con un unico punto, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 542 e 192 cod. proc. pen., 18 lett. c) legge n. 69 del 2005, e vizio di motivazione, per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà, per avere la Corte territoriale omesso di considerare che la documentazione prodotta dalla difesa permetteva di affermare che il prevenuto è stabilmente residente nel territorio dello Stato italiano, non essendo necessario che tale requisito sussista da almeno cinque anni rispetto al momento della esecuzione in Italia del mandato. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Va premesso che nel caso di specie, trattandosi di mandato di arresto europeo emesso successivamente al 20 febbraio 2021, data di entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, di modifica della legge n. 69 del 2005, le novità introdotte da tale d.lgs. trovano integralmente applicazione. Non superano, dunque, il vaglio preliminare di ammissibilità le censure formulate dal difensore del Galatanu in termini di vizio di motivazione, tenuto conto che l'art. 22, comma 1, legge n. 69 del 2005 - come modificato appunto dall'art. 18, comma 1, lett. a), d.lgs. cit. - stabilisce che «contro la sentenza di cui all'articolo 17, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale». Deve poi ritenersi manifestamente infondato il motivo del ricorso nella parte in cui è stata denunciata una violazione di legge, considerato che il ricorrente ha preteso che, nel caso in esame, trovi applicazione la disposizione dell'art. 19, lett. c), legge n. 69 del 2005 (nell'atto di impugnazione indicata erroneamente come prevista dall'art. 18, lett. c), senza tenere conto che la materia è stata 2 y- ridisegnata dal citato d.lgs. n. 10 del 2021, che modificando in maniera collegata gli artt. 18-bis e 19 legge n. 69 del 2005, ha stabilito che il rifiuto o la consegna condizionata del destinatario del mandato di arresto europeo che sia cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea a condizione che l'interessato sia «legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni»: norma, questa, di cui legittimamente la Corte di appello di Palermo ha fatto applicazione con una decisione che, sul punto, risulta impugnata in termini aspecifici. 2. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso il 02/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] r tensore Il Presidente ErQ'oljA6rile Anna