CassazionedecretoSezione 7Decisione del 11 maggio 2021
Cassazione n. 38230/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2014 del TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata il Tribunale di Modena ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile dei reati di ingiuria e diffamazione. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, chiedendo la declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione. La sentenza impugnata deve essere annullata perché il reato di ingiuria è stato depenalizzato per effetto dell'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7. Va, altresì, annullata senza rinvio per intervenuta remissione di querela perché il reato di minacce è estinto. P. Q. M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al fatto di ingiurie perché non è previsto dalla legge come reato e al reato di cui all'art. 612 cod. pen. perché estinto per intervenuta remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, il 11 maggio 2021 Il consi stensore [OSCURATO:PERSONA]