CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 32795/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LANO il 28/11/1964 avverso la sentenza del 29/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rRilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di sostituzione di persona di cui agli artt. 494, 61, n. 2, 81 cpv, cod. pen. (capo 1) e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici di cui agli artt. 48, 479 cod. pen. (capo 2); Lette le conclusioni e nota spese prevenute in data 18 giugno 2026, a firma del difensore e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta l'omesso assorbimento del reato di sostituzione di persona in quello di falso ideologico in atto pubblico, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M