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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1988

ECLI:EU:C:1988:434
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61986J0286 - IT Avis juridique important | 61986J0286 SENTENZA DELLA CORTE DEL 22 SETTEMBRE 1988. - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA 286/86. raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 04907 edizione speciale svedese pagina 00621 edizione speciale finlandese pagina 00641 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ 1 . [OSCURATO:PERSONA] circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure d' effetto equivalente - Distribuzione dei prodotti - Disparità delle normative nazionali - Ostacoli agli scambi intracomunitari - Ammissibilità - Presupposti ( Trattato CEE, art . 30 ) 2 .

Accordi internazionali - Accordi degli Stati membri - Accordi anteriori al trattato CEE - Art . 234 del trattato - Oggetto - Portata - Giustificazione di restrizioni per il commercio intracomunitario - Inammissibilità ( Trattato CEE, art . 234 ) 3 . [OSCURATO:PERSONA] circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure d' effetto equivalente - [OSCURATO:PERSONA] nazionale che subordini l' uso di una denominazione di vendita di un tipo di formaggio all' osservanza di un contenuto minimo di grassi - Applicazione alle merci dello stesso tipo importate da un altro Stato membro - Inammissibilità ( Trattato CEE, art . 30 )

[OSCURATO:PERSONA]

1 .

In mancanza di una normativa comune della messa in commercio dei prodotti di cui trattasi, gli ostacoli alla libera circolazione intracomunitaria derivanti da disparità fra le normative nazionali devono essere accettati nei limiti in cui una siffatta normativa, che si applica indistintamente alle merci nazionali ed a quelle importate, possa essere giustificata in quanto necessaria per soddisfare esigenze imperative attinenti, fra l' altro, alla tutela dei consumatori e alla lealtà dei negozi commerciali . 2 .

L' art . 234, 1° comma, del trattato, ha lo scopo di precisare, conformemente ai principi del diritto internazionale, che l' applicazione del trattato non pregiudica l' impegno dello Stato membro interessato di rispettare i diritti degli Stati terzi derivanti da una convenzione anteriore a di osservare gli obblighi corrispondenti .

Di conseguenza, quando i diritti degli Stati terzi non sono coinvolti, uno Stato membro non può invocare le disposizioni di detta convenzione anteriore onde giustificare restrizioni della distribuzione di prodotti provenienti da un altro Stato membro, qualora tale distribuzione sia lecita in forza della libera circolazione delle merci stabilita dal trattato . 3 .

Gli artt . 30 e seguenti del trattato ostano a che uno Stato membro applichi una normativa nazionale, che subordini il diritto di usare la denominazione di vendita di un tipo di formaggio all' osservanza di un contenuto minimo di grassi, ai prodotti dello stesso tipo importati da un altro Stato membro, qualora tali prodotti siano stati legalmente fabbricati e messi in commercio con tale denominazione in tale Stato membro e venga garantita un' adeguata informazione dei consumatori . [OSCURATO:PERSONA] procedimento 286/86, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dalla corte d' appello di [OSCURATO:PERSONA], nella causa dinanzi ad essa pendente tra Pubblico ministero e

[OSCURATO:PERSONA],

domanda vertente sull' interpretazione degli artt . 30 e seguenti del trattato CEE, in relazione ad una normativa nazionale avente ad oggetto la protezione della denominazione di vendita di un tipo di formaggio, in conformità con la Convenzione internazionale sull' uso delle denominazioni di origine e denominazioni di formaggi, firmata a Stresa il 1° giugno 1951,

LA CORTE,

composta dai signori A.J . [OSCURATO:PERSONA], presidente, G .

Bosco, O .

Due, J.C .

Moitinho de Almeida e G.C . [OSCURATO:PERSONA], presidenti di sezione, T .

Koopmans, U .

Everling, K .

Bahlmann, Y .

Galmot, C.N .

Kakouris, R .

Joliet, T.F . [OSCURATO:PERSONA] e F.A .

Schockweiler, giudici, avvocato generale : [OSCURATO:PERSONA] cancelliere : D .

Louterman, amministratore viste le osservazioni presentate : - per il sig . [OSCURATO:PERSONA], imputato e appellante nella causa principale, dagli avv.ti Merckel, Ambach e associati, del foro di Strasburgo, nel corso della fase scritta, e dal sig .

P .

Peguet, nel corso della fase orale, - per la Commissione delle Comunità europee, dal suo consigliere giuridico sig . [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, nel corso della fase scritta, e dalla sig.ra C .

Durand, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, nel corso della fase orale, - per il governo olandese, dal sig .

E.F .

Jacobs, segretario generale del Ministero degli affari esteri, in qualità di agente, nel corso della fase scritta, e dal sig .

Fiestra, in qualità di agente, nel corso della fase orale, vista la relazione d' udienza e in seguito alla trattazione orale del 2 febbraio 1988, sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 17 marzo 1988, ha pronunziato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con sentenza 30 ottobre 1986, pervenuta in cancelleria il 20 novembre successivo, la corte d' appello di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto a questa Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione degli artt . 30 e seguenti del trattato CEE, in relazione ad una normativa nazionale avente ad oggetto la protezione della denominazione di vendita di un tipo di formaggio . 2 Detta questione è stata sollevata nell' ambito di un procedimento penale promosso a carico del sig .

G . [OSCURATO:PERSONA], gestore di un' impresa di latticini, per aver importato e messo in commercio in Francia sotto la denominazione "Edam" un formaggio, proveniente dalla Repubblica federale di Germania, con un tenore di materia grassa pari al 34,30%, mentre, secondo la legge nazionale, la denominazione "Edam" è riservata ad un tipo di formaggio con un tenore minimo di materia grassa del 40 %.

Detta normativa è stata emanata conformemente alla convenzione internazionale sull' uso delle denominazioni di origine e sulle denominazioni dei formaggi firmata tra l' altro dalla Francia a Stresa il 1° giugno 1951 ( JORF dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], pag . 5821; in prosieguo : la "convenzione di Stresa "). 3 Dagli atti di causa risulta che il [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole, in forza della normativa nazionale che disciplina la materia, di uso illecito di denominazione e condannato al pagamento di ammende . 4 L' imputato nella causa principale interponeva appello dinanzi alla corte d' appello di [OSCURATO:PERSONA], deducendo in sostanza che poiché l' Edam tedesco viene legalmente e tradizionalmente fabbricato e messo in commercio nella Repubblica federale di Germania, le autorità francesi non potevano impedire la sua importazione sul mercato francese, dato che l' adeguata informazione del consumatore viene assicurata, né può far valere le disposizioni della convenzione di Stresa al fine di eludere l' applicazione delle norme comunitarie . 5 La corte d' appello rileva che è fuori contestazione che il prodotto controverso sia lealmente e tradizionalmente fabbricato e messo in commercio nella Repubblica federale di Germania sotto la denominazione "Edam" e che un' adeguata informazione dei consumatori venga assicurata, dal momento che l' etichetta apposta sul prodotto reca le indicazioni necessarie a tal fine . 6 Ritenendo che la soluzione della controversia dipenda dall' interpretazione degli artt . 30 e seguenti del trattato CEE "con riferimento alla convenzione internazionale sull' uso delle denominazioni di formaggio", la corte d' appello di [OSCURATO:PERSONA] ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale : "Se gli artt . 30 e seguenti del trattato CEE debbano essere interpretati nel senso che dev' essere considerata una restrizione quantitativa all' importazione o una misura di effetto equivalente una normativa nazionale che, avendo ad oggetto la protezione di una denominazione di vendita, 1 ) riserva detta denominazione alla produzione nazionale o alla produzione di un altro Stato, con esclusione della produzione di altri Stati membri, 2 ) subordina il diritto di fare uso della denominazione di vendita di un formaggio importato da uno Stato membro al rispetto di un tenore minimo di materia grassa, mentre il formaggio importato viene lealmente e tradizionalmente prodotto e commercializzato nel suo Stato di origine secondo differenti prescrizioni tecniche e qualitative ". 7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia nella causa principale nonché dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione di udienza .

Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte . 8 Nella questione ad essa sottoposta si chiede alla Corte di precisare, in relazione ad un caso come quello in esame, la sua giurisprudenza relativa al divieto delle misure di effetto equivalente di cui all' art . 30 del trattato .

Secondo tale giurisprudenza, in mancanza di una normativa comune sulla messa in commercio dei prodotti di cui trattasi, gli ostacoli alla libera circolazione intracomunitaria derivanti da disparità delle normative nazionali devono essere accettati nei limiti in cui una siffatta normativa, che si applica indistintamente ai prodotti nazionali e ai prodotti importati, possa essere giustificata in quanto necessaria per soddisfare esigenze imperative attinenti, tra l' altro, alla tutela dei consumatori e alla lealtà dei negozi commerciali . 9 Per rispondere alla questione proposta dal giudice nazionale, va innanzitutto osservato che, come si evince dall' ordinanza di rinvio, la denominazione "Edam" non costituisce una denominazione di origine né un' indicazione di provenienza, espressioni che designano, secondo la giurisprudenza della Corte ( si veda la sentenza 20 febbraio 1975, causa 12/74, Commissione / Germania, Racc . pag . 181 ), un prodotto proveniente da una zona geografica determinata .

Essa costituisce solo una denominazione di vendita di un tipo di formaggio .

Del resto, nella convenzione di Stresa il termine "Edam" non figura tra le denominazioni di origine, bensì tra le "denominazioni" di formaggi . 10 Al riguardo il giudice nazionale parte dalla constatazione che il formaggio di cui trattasi, contenente materie grasse al 34%, è stato lealmente e tradizionalmente fabbricato e messo in commercio nella Repubblica federale di Germania sotto la denominazione "Edam", conformemente alle norme di legge e di regolamento ivi vigenti, e che un' adeguata informazione dei consumatori è assicurata per mezzo dell' etichettatura . 11 Occorre poi rilevare che allo stato attuale del diritto comunitario non esistono regole comuni che disciplinino le denominazioni dei vari tipi di formaggi nella Comunità .

Stando così le cose, non si può negare, in linea di principio, la possibilità per uno Stato membro di fissare norme che subordinino l' utilizzazione di una denominazione di formaggio da parte dei produttori nazionali al rispetto di un tenore tradizionale minimo di materie grasse . 12 Cionondimeno sarebbe in contrasto con l' art . 30 del trattato e con gli obiettivi di un mercato comune estendere l' applicazione di tali norme ai formaggi importati dello stesso tipo qualora essi siano stati legalmente fabbricati e messi in commercio in un altro Stato membro sotto la medesima denominazione generica, ma con un diverso tenore minimo di materie grasse .

Lo Stato membro d' importazione non potrebbe ostacolare l' importazione e la messa in commercio di detti formaggi qualora venga assicurata l' informazione del consumatore . 13 Si potrebbe porre il problema se la stessa regola debba applicarsi allorché un prodotto presentato sotto una determinata denominazione si discosti talmente, dal punto di vista della sua composizione o della sua fabbricazione, dalle merci generalmente conosciute sotto questa stessa denominazione nella Comunità da non poter essere considerato come rientrante nella medesima categoria .

Una siffatta situazione particolare tuttavia non si presenta in circostanze come quelle accertate nella fattispecie dal giudice nazionale . 14 Il governo olandese sostiene a tal proposito che la tutela dei consumatori e la lealtà dei negozi commerciali impongono l' osservanza di quanto è stato convenuto a livello internazionale circa l' uso della denominazione di un prodotto determinato .

Di conseguenza, ciascuno Stato membro potrebbe subordinare il diritto a utilizzare la denominazione "Edam" al rispetto delle prescrizioni fissate dalla convenzione di Stresa, precitata, e dal [OSCURATO:PERSONA], fissato congiuntamente dalla FAO e dall' OMS, i quali prescrivono entrambi per questo tipo di formaggio un tenore minimo di materia grassa del 40 %. 15 Quanto al [OSCURATO:PERSONA], va rilevato che le norme in esso stabilite circa la composizione di taluni prodotti alimentari si prefiggono effettivamente lo scopo di fornire indicazioni che consentano di individuare le caratteristiche di questi prodotti .

Tuttavia, il semplice fatto che una merce non sia interamente conforme alla norma stabilita non implica che la sua messa in commercio possa essere vietata . 16 Quanto alla convenzione di Stresa, va ricordato che essa è stata stipulata anteriormente all' entrata in vigore del trattato CEE e che tra gli attuali Stati membri soltanto la Danimarca, la Francia, l' Italia e i [OSCURATO:PERSONA] vi hanno aderito . 17 Occorre inoltre ricordare che, come la Corte ha già dichiarato, l' art . 234, primo comma, del trattato ha lo scopo di precisare, conformemente ai principi del diritto internazionale, che l' applicazione del trattato non pregiudica l' impegno dello Stato membro interessato di rispettare i diritti degli Stati terzi derivanti da una convenzione anteriore e di osservare gli obblighi corrispondenti ( si veda in particolare sentenza 14 ottobre 1980, causa 812/79, Burgoa, Racc . pag . 2787 ). 18 Di conseguenza, allorché, come nel caso di specie, i diritti degli Stati terzi non vengono pregiudicati, uno Stato membro non può invocare le disposizioni di detta convenzione anteriore onde giustificare restrizioni alla messa in commercio di prodotti provenienti da un altro Stato membro, qualora tale commercio sia lecito in forza della libera circolazione delle merci stabilita dal trattato . 19 Pertanto la soluzione da dare alla questione sollevata è che gli artt . 30 e seguenti del trattato vanno interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro applichi una normativa nazionale, che subordini il diritto di impiegare la denominazione di vendita di un tipo di formaggio al rispetto di una percentuale minima di materia grassa, ai prodotti dello stesso tipo importati da un altro Stato membro, qualora tali prodotti siano stati legittimamente fabbricati e messi in commercio con tale denominazione in tale Stato membro e venga garantita un' adeguata informazione dei consumatori .

Decisione relativa alle spese Sulle spese 20 Le spese sostenute dal governo olandese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione .

Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento riveste il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulla questione sottopostale dalla corte d' appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 30 ottobre 1986, dichiara : Gli artt . 30 e seguenti del trattato vanno interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro applichi una normativa nazionale, che subordini il diritto di impiegare la denominazione di vendita di un tipo di formaggio al rispetto di una percentuale minima di materia grassa, ai prodotti dello stesso tipo importati da un altro Stato membro, qualora tali prodotti siano stati legittimamente fabbricati e messi in commercio con tale denominazione in tale Stato membro e venga garantita un' adeguata informazione dei consumatori .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61986J0286 - IT Avis juridique important | 61986J0286 SENTENZA DELLA CORTE DEL 22 SETTEMBRE 1988. - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA 286/86. raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 04907 edizione speciale svedese pagina 00621 edizione speciale finlandese pagina 00641 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ 1 . [OSCURATO:PERSONA] circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure d' effetto equivalente - Distribuzione dei prodotti - Disparità delle normative nazionali - Ostacoli agli scambi intracomunitari - Ammissibilità - Presupposti ( Trattato CEE, art . 30 ) 2 . Accordi internazionali - Accordi degli Stati membri - Accordi anteriori al trattato CEE - Art . 234 del trattato - Oggetto - Portata - Giustificazione di restrizioni per il commercio intracomunitario - Inammissibilità ( Trattato CEE, art . 234 ) 3 . [OSCURATO:PERSONA] circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure d' effetto equivalente - [OSCURATO:PERSONA] nazionale che subordini l' uso di una denominazione di vendita di un tipo di formaggio all' osservanza di un contenuto minimo di grassi - Applicazione alle merci dello stesso tipo importate da un altro Stato membro - Inammissibilità ( Trattato CEE, art . 30 ) [OSCURATO:PERSONA] 1 . In mancanza di una normativa comune della messa in commercio dei prodotti di cui trattasi, gli ostacoli alla libera circolazione intracomunitaria derivanti da disparità fra le normative nazionali devono essere accettati nei limiti in cui una siffatta normativa, che si applica indistintamente alle merci nazionali ed a quelle importate, possa essere giustificata in quanto necessaria per soddisfare esigenze imperative attinenti, fra l' altro, alla tutela dei consumatori e alla lealtà dei negozi commerciali . 2 . L' art . 234, 1° comma, del trattato, ha lo scopo di precisare, conformemente ai principi del diritto internazionale, che l' applicazione del trattato non pregiudica l' impegno dello Stato membro interessato di rispettare i diritti degli Stati terzi derivanti da una convenzione anteriore a di osservare gli obblighi corrispondenti . Di conseguenza, quando i diritti degli Stati terzi non sono coinvolti, uno Stato membro non può invocare le disposizioni di detta convenzione anteriore onde giustificare restrizioni della distribuzione di prodotti provenienti da un altro Stato membro, qualora tale distribuzione sia lecita in forza della libera circolazione delle merci stabilita dal trattato . 3 . Gli artt . 30 e seguenti del trattato ostano a che uno Stato membro applichi una normativa nazionale, che subordini il diritto di usare la denominazione di vendita di un tipo di formaggio all' osservanza di un contenuto minimo di grassi, ai prodotti dello stesso tipo importati da un altro Stato membro, qualora tali prodotti siano stati legalmente fabbricati e messi in commercio con tale denominazione in tale Stato membro e venga garantita un' adeguata informazione dei consumatori . [OSCURATO:PERSONA] procedimento 286/86, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dalla corte d' appello di [OSCURATO:PERSONA], nella causa dinanzi ad essa pendente tra Pubblico ministero e [OSCURATO:PERSONA], domanda vertente sull' interpretazione degli artt . 30 e seguenti del trattato CEE, in relazione ad una normativa nazionale avente ad oggetto la protezione della denominazione di vendita di un tipo di formaggio, in conformità con la Convenzione internazionale sull' uso delle denominazioni di origine e denominazioni di formaggi, firmata a Stresa il 1° giugno 1951, LA CORTE, composta dai signori A.J . [OSCURATO:PERSONA], presidente, G . Bosco, O . Due, J.C . Moitinho de Almeida e G.C . [OSCURATO:PERSONA], presidenti di sezione, T . Koopmans, U . Everling, K . Bahlmann, Y . Galmot, C.N . Kakouris, R . Joliet, T.F . [OSCURATO:PERSONA] e F.A . Schockweiler, giudici, avvocato generale : [OSCURATO:PERSONA] cancelliere : D . Louterman, amministratore viste le osservazioni presentate : - per il sig . [OSCURATO:PERSONA], imputato e appellante nella causa principale, dagli avv.ti Merckel, Ambach e associati, del foro di Strasburgo, nel corso della fase scritta, e dal sig . P . Peguet, nel corso della fase orale, - per la Commissione delle Comunità europee, dal suo consigliere giuridico sig . [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, nel corso della fase scritta, e dalla sig.ra C . Durand, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, nel corso della fase orale, - per il governo olandese, dal sig . E.F . Jacobs, segretario generale del Ministero degli affari esteri, in qualità di agente, nel corso della fase scritta, e dal sig . Fiestra, in qualità di agente, nel corso della fase orale, vista la relazione d' udienza e in seguito alla trattazione orale del 2 febbraio 1988, sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 17 marzo 1988, ha pronunziato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con sentenza 30 ottobre 1986, pervenuta in cancelleria il 20 novembre successivo, la corte d' appello di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto a questa Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione degli artt . 30 e seguenti del trattato CEE, in relazione ad una normativa nazionale avente ad oggetto la protezione della denominazione di vendita di un tipo di formaggio . 2 Detta questione è stata sollevata nell' ambito di un procedimento penale promosso a carico del sig . G . [OSCURATO:PERSONA], gestore di un' impresa di latticini, per aver importato e messo in commercio in Francia sotto la denominazione "Edam" un formaggio, proveniente dalla Repubblica federale di Germania, con un tenore di materia grassa pari al 34,30%, mentre, secondo la legge nazionale, la denominazione "Edam" è riservata ad un tipo di formaggio con un tenore minimo di materia grassa del 40 %. Detta normativa è stata emanata conformemente alla convenzione internazionale sull' uso delle denominazioni di origine e sulle denominazioni dei formaggi firmata tra l' altro dalla Francia a Stresa il 1° giugno 1951 ( JORF dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], pag . 5821; in prosieguo : la "convenzione di Stresa "). 3 Dagli atti di causa risulta che il [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole, in forza della normativa nazionale che disciplina la materia, di uso illecito di denominazione e condannato al pagamento di ammende . 4 L' imputato nella causa principale interponeva appello dinanzi alla corte d' appello di [OSCURATO:PERSONA], deducendo in sostanza che poiché l' Edam tedesco viene legalmente e tradizionalmente fabbricato e messo in commercio nella Repubblica federale di Germania, le autorità francesi non potevano impedire la sua importazione sul mercato francese, dato che l' adeguata informazione del consumatore viene assicurata, né può far valere le disposizioni della convenzione di Stresa al fine di eludere l' applicazione delle norme comunitarie . 5 La corte d' appello rileva che è fuori contestazione che il prodotto controverso sia lealmente e tradizionalmente fabbricato e messo in commercio nella Repubblica federale di Germania sotto la denominazione "Edam" e che un' adeguata informazione dei consumatori venga assicurata, dal momento che l' etichetta apposta sul prodotto reca le indicazioni necessarie a tal fine . 6 Ritenendo che la soluzione della controversia dipenda dall' interpretazione degli artt . 30 e seguenti del trattato CEE "con riferimento alla convenzione internazionale sull' uso delle denominazioni di formaggio", la corte d' appello di [OSCURATO:PERSONA] ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale : "Se gli artt . 30 e seguenti del trattato CEE debbano essere interpretati nel senso che dev' essere considerata una restrizione quantitativa all' importazione o una misura di effetto equivalente una normativa nazionale che, avendo ad oggetto la protezione di una denominazione di vendita, 1 ) riserva detta denominazione alla produzione nazionale o alla produzione di un altro Stato, con esclusione della produzione di altri Stati membri, 2 ) subordina il diritto di fare uso della denominazione di vendita di un formaggio importato da uno Stato membro al rispetto di un tenore minimo di materia grassa, mentre il formaggio importato viene lealmente e tradizionalmente prodotto e commercializzato nel suo Stato di origine secondo differenti prescrizioni tecniche e qualitative ". 7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia nella causa principale nonché dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione di udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte . 8 Nella questione ad essa sottoposta si chiede alla Corte di precisare, in relazione ad un caso come quello in esame, la sua giurisprudenza relativa al divieto delle misure di effetto equivalente di cui all' art . 30 del trattato . Secondo tale giurisprudenza, in mancanza di una normativa comune sulla messa in commercio dei prodotti di cui trattasi, gli ostacoli alla libera circolazione intracomunitaria derivanti da disparità delle normative nazionali devono essere accettati nei limiti in cui una siffatta normativa, che si applica indistintamente ai prodotti nazionali e ai prodotti importati, possa essere giustificata in quanto necessaria per soddisfare esigenze imperative attinenti, tra l' altro, alla tutela dei consumatori e alla lealtà dei negozi commerciali . 9 Per rispondere alla questione proposta dal giudice nazionale, va innanzitutto osservato che, come si evince dall' ordinanza di rinvio, la denominazione "Edam" non costituisce una denominazione di origine né un' indicazione di provenienza, espressioni che designano, secondo la giurisprudenza della Corte ( si veda la sentenza 20 febbraio 1975, causa 12/74, Commissione / Germania, Racc . pag . 181 ), un prodotto proveniente da una zona geografica determinata . Essa costituisce solo una denominazione di vendita di un tipo di formaggio . Del resto, nella convenzione di Stresa il termine "Edam" non figura tra le denominazioni di origine, bensì tra le "denominazioni" di formaggi . 10 Al riguardo il giudice nazionale parte dalla constatazione che il formaggio di cui trattasi, contenente materie grasse al 34%, è stato lealmente e tradizionalmente fabbricato e messo in commercio nella Repubblica federale di Germania sotto la denominazione "Edam", conformemente alle norme di legge e di regolamento ivi vigenti, e che un' adeguata informazione dei consumatori è assicurata per mezzo dell' etichettatura . 11 Occorre poi rilevare che allo stato attuale del diritto comunitario non esistono regole comuni che disciplinino le denominazioni dei vari tipi di formaggi nella Comunità . Stando così le cose, non si può negare, in linea di principio, la possibilità per uno Stato membro di fissare norme che subordinino l' utilizzazione di una denominazione di formaggio da parte dei produttori nazionali al rispetto di un tenore tradizionale minimo di materie grasse . 12 Cionondimeno sarebbe in contrasto con l' art . 30 del trattato e con gli obiettivi di un mercato comune estendere l' applicazione di tali norme ai formaggi importati dello stesso tipo qualora essi siano stati legalmente fabbricati e messi in commercio in un altro Stato membro sotto la medesima denominazione generica, ma con un diverso tenore minimo di materie grasse . Lo Stato membro d' importazione non potrebbe ostacolare l' importazione e la messa in commercio di detti formaggi qualora venga assicurata l' informazione del consumatore . 13 Si potrebbe porre il problema se la stessa regola debba applicarsi allorché un prodotto presentato sotto una determinata denominazione si discosti talmente, dal punto di vista della sua composizione o della sua fabbricazione, dalle merci generalmente conosciute sotto questa stessa denominazione nella Comunità da non poter essere considerato come rientrante nella medesima categoria . Una siffatta situazione particolare tuttavia non si presenta in circostanze come quelle accertate nella fattispecie dal giudice nazionale . 14 Il governo olandese sostiene a tal proposito che la tutela dei consumatori e la lealtà dei negozi commerciali impongono l' osservanza di quanto è stato convenuto a livello internazionale circa l' uso della denominazione di un prodotto determinato . Di conseguenza, ciascuno Stato membro potrebbe subordinare il diritto a utilizzare la denominazione "Edam" al rispetto delle prescrizioni fissate dalla convenzione di Stresa, precitata, e dal [OSCURATO:PERSONA], fissato congiuntamente dalla FAO e dall' OMS, i quali prescrivono entrambi per questo tipo di formaggio un tenore minimo di materia grassa del 40 %. 15 Quanto al [OSCURATO:PERSONA], va rilevato che le norme in esso stabilite circa la composizione di taluni prodotti alimentari si prefiggono effettivamente lo scopo di fornire indicazioni che consentano di individuare le caratteristiche di questi prodotti . Tuttavia, il semplice fatto che una merce non sia interamente conforme alla norma stabilita non implica che la sua messa in commercio possa essere vietata . 16 Quanto alla convenzione di Stresa, va ricordato che essa è stata stipulata anteriormente all' entrata in vigore del trattato CEE e che tra gli attuali Stati membri soltanto la Danimarca, la Francia, l' Italia e i [OSCURATO:PERSONA] vi hanno aderito . 17 Occorre inoltre ricordare che, come la Corte ha già dichiarato, l' art . 234, primo comma, del trattato ha lo scopo di precisare, conformemente ai principi del diritto internazionale, che l' applicazione del trattato non pregiudica l' impegno dello Stato membro interessato di rispettare i diritti degli Stati terzi derivanti da una convenzione anteriore e di osservare gli obblighi corrispondenti ( si veda in particolare sentenza 14 ottobre 1980, causa 812/79, Burgoa, Racc . pag . 2787 ). 18 Di conseguenza, allorché, come nel caso di specie, i diritti degli Stati terzi non vengono pregiudicati, uno Stato membro non può invocare le disposizioni di detta convenzione anteriore onde giustificare restrizioni alla messa in commercio di prodotti provenienti da un altro Stato membro, qualora tale commercio sia lecito in forza della libera circolazione delle merci stabilita dal trattato . 19 Pertanto la soluzione da dare alla questione sollevata è che gli artt . 30 e seguenti del trattato vanno interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro applichi una normativa nazionale, che subordini il diritto di impiegare la denominazione di vendita di un tipo di formaggio al rispetto di una percentuale minima di materia grassa, ai prodotti dello stesso tipo importati da un altro Stato membro, qualora tali prodotti siano stati legittimamente fabbricati e messi in commercio con tale denominazione in tale Stato membro e venga garantita un' adeguata informazione dei consumatori . Decisione relativa alle spese Sulle spese 20 Le spese sostenute dal governo olandese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento riveste il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE, pronunziandosi sulla questione sottopostale dalla corte d' appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 30 ottobre 1986, dichiara : Gli artt . 30 e seguenti del trattato vanno interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro applichi una normativa nazionale, che subordini il diritto di impiegare la denominazione di vendita di un tipo di formaggio al rispetto di una percentuale minima di materia grassa, ai prodotti dello stesso tipo importati da un altro Stato membro, qualora tali prodotti siano stati legittimamente fabbricati e messi in commercio con tale denominazione in tale Stato membro e venga garantita un' adeguata informazione dei consumatori .
Sentenza Corte di giustizia UE/1988 — Fons Iuris — Fons Iuris