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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:382
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

del 7 maggio 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 268/25

[OSCURATO:SOCIETA],

[OSCURATO:SOCIETA],

Mi.Cos.SpA,

[OSCURATO:SOCIETA],

[OSCURATO:SOCIETA],

[OSCURATO:SOCIETA],

[OSCURATO:SOCIETA],

[OSCURATO:SOCIETA],

[OSCURATO:PERSONA] top Srl,

[OSCURATO:SOCIETA],

[OSCURATO:SOCIETA]

contro

[OSCURATO:SOCIETA],

intervenienti: [OSCURATO:PERSONA] SpA,

[OSCURATO:SOCIETA]

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio [Italia]) « Rinvio pregiudiziale – Affidamento di appalti pubblici nel settore del trasporto ferroviario – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 57, paragrafo 2 – Violazioni di obblighi tributari accertate con decisione definitiva – Pagamento o dichiarazione di impegno dopo la scadenza del termine per la presentazione dell’offerta – Motivo di esclusione obbligatorio – Direttiva 2014/25/UE – Articolo 79, paragrafo 2 – Articolo 80 – Esclusione o sostituzione di un membro di un raggruppamento temporaneo di imprese offerenti – Conoscenza nonché obbligo di diligenza e di vigilanza in capo al soggetto mandatario » Indice

I. Introduzione

II. Contesto giuridico A. Diritto dell’Unione

1. Direttiva 2014/24

2. Direttiva 2014/25 B. Diritto nazionale

III. Fatti, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

IV. Analisi giuridica A. Oggetto e portata delle questioni pregiudiziali B. Possibilità o meno di pagare il debito di imposta soltanto entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte C. Sull’eventualità di una sostituzione del membro del raggruppamento di imprese che è incorso nella causa di esclusione obbligatoria (insanabile)

1. Presupposti

a) Applicabilità dell’articolo 79, paragrafo 2, secondo comma, secondo periodo, della direttiva 2014/25 ai raggruppamenti temporanei di imprese

b) Momento rilevante

2. Deroghe

a) Violazione degli obblighi di diligenza e di vigilanza e sua imputazione

b) Modifica sostanziale a posteriori dell’offerta

3. Conclusione intermedia

V. Conclusione

I. Introduzione

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle norme in materia di esclusione di offerenti ai sensi della direttiva 2014/24/UE in materia di affidamento di appalti pubblici ( 2 ) e della direttiva 2014/25/UE in materia di affidamento di appalti degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali ( 3 ).

In base a tali testi normativi, gli operatori economici che abbiano presentato un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione e non abbiano assolto tempestivamente i propri obblighi di pagamento delle imposte devono essere obbligatoriamente esclusi dalla procedura di gara.

2. La Corte di giustizia viene qui per la prima volta chiamata ad occuparsi della questione relativa al momento entro il quale, nella procedura di aggiudicazione in corso, un operatore economico, appartenente ad un raggruppamento temporaneo di imprese offerenti, deve adempiere il proprio obbligo di pagamento di debiti tributari per evitare di essere escluso dalla procedura di gara.

Si pone inoltre la questione se e a quali condizioni il raggruppamento temporaneo di imprese abbia la possibilità di escludere dal raggruppamento stesso o di sostituire un siffatto operatore economico, al fine di evitare la propria esclusione dalla procedura.

3. Tali questioni si pongono in riferimento all’aggiudicazione di un appalto pubblico nel settore ferroviario in Italia.

Ai sensi delle norme nazionali applicabili alla controversia di cui al procedimento principale, non deve essere possibile escludere o sostituire una società partecipante ad un raggruppamento temporaneo di imprese la quale incorra nel motivo obbligatorio di esclusione relativo alla violazione di obblighi tributari, nel caso in cui, da un lato, il motivo di esclusione sia venuto meno soltanto dopo la scadenza del termine per la presentazione dell’offerta e, dall’altro, il raggruppamento di imprese proponga una siffatta esclusione o sostituzione soltanto dopo la comunicazione del motivo di esclusione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice.

Ciò significa che il raggruppamento di imprese perde l’appalto per le irregolarità commesse da uno solo dei suoi membri.

Da chiarire nel presente caso è se norme siffatte siano compatibili con l’articolo 57 della direttiva 2014/24, letto in combinato disposto con l’articolo 79, paragrafo 2, e con l’articolo 80 della direttiva 2014/25.

II. Contesto giuridico A. Diritto dell’Unione

4. Il quadro giuridico di riferimento a livello di diritto dell’Unione è costituito dalla direttiva 2014/24 sugli appalti pubblici, nonché dalla direttiva 2014/25 sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali.

1. Direttiva 2014/24

5. Il testo dell’articolo 57 («Motivi di esclusione») della direttiva 2014/24 dispone, tra l’altro, quanto segue: «1.

Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto qualora abbiano stabilito attraverso una verifica ai sensi degli articoli 59, 60 e 61 o siano a conoscenza in altro modo del fatto che tale operatore economico è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei seguenti motivi: (…) L’obbligo di escludere un operatore economico si applica anche nel caso in cui la persona condannata definitivamente è un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo.

2. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se l’amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza del fatto che l’operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali e se ciò è stato stabilito da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante secondo la legislazione del paese dove è stabilito o dello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice.

Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere o possono essere obbligate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri a escludere dalla partecipazione a una procedura d’appalto un operatore economico se l’amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con qualunque mezzo adeguato che l’operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali.

Il presente paragrafo non è più applicabile quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

3. [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere, in via eccezionale, una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui ai paragrafi 1 e 2 per esigenze imperative connesse a un interesse generale quali la salute pubblica e la tutela dell’ambiente. [OSCURATO:PERSONA] membri possono inoltre prevedere una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui al paragrafo 2 nei casi in cui un’esclusione sarebbe chiaramente sproporzionata, in particolare qualora non siano stati pagati solo piccoli importi di imposte o contributi previdenziali o qualora l’operatore economico sia stato informato dell’importo preciso dovuto a seguito della sua violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito, come previsto al paragrafo 2, terzo comma, prima della scadenza del termine per richiedere la partecipazione ovvero, in procedure aperte, del termine per la presentazione dell’offerta. (…)

5. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e

2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere oppure gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono esigere che le amministrazioni aggiudicatrici escludano un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui al paragrafo 4.

6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione.

Se tali prove sono ritenute sufficienti, l’operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d’appalto.

A tal fine, l’operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell’illecito.

Se si ritiene che le misure siano insufficienti, l’operatore economico riceve una motivazione di tale decisione. (…)

7. In forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell’Unione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri specificano le condizioni di applicazione del presente articolo.

In particolare essi determinano il periodo massimo di esclusione nel caso in cui l’operatore economico non adotti nessuna misura di cui al paragrafo 6 per dimostrare la sua affidabilità.

Se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi di cui al paragrafo 1 e i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 4».

6. L’articolo 59, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 reca, tra l’altro, le seguenti norme disciplinanti il «Documento di gara unico europeo»: «Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici accettano il documento di gara unico europeo (DGUE) che consiste in un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore economico in questione soddisfa le seguenti condizioni:

a) non si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 57, nei quali casi gli operatori economici devono o possono essere esclusi; (…) Se l’operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti a norma dell’articolo 63, nel DGUE sono comprese altresì le informazioni di cui al presente paragrafo, primo comma, in relazione a tali soggetti. (…)».

7. L’articolo 60 della direttiva 2014/24 disciplina le prove necessarie per dimostrare l’insussistenza dei motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione.

8. L’articolo 63, paragrafo 1, commi da 2 a 4, di tale direttiva recita: «(…) L’amministrazione aggiudicatrice verifica, conformemente agli articoli 59, 60 e 61, se i soggetti sulla cui capacità l’operatore economico intende fare affidamento soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’articolo

57. L’amministrazione aggiudicatrice impone che l’operatore economico sostituisca un soggetto che non soddisfa un pertinente criterio di selezione o per il quale sussistono motivi obbligatori di esclusione.

L’amministrazione aggiudicatrice può imporre o essere obbligata dallo Stato membro a imporre che l’operatore economico sostituisca un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione.

Se un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, l’amministrazione aggiudicatrice può esigere che l’operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell’esecuzione del contratto.

Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 19, paragrafo 2, può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti».

2. Direttiva 2014/25

9. L’articolo 2, punto 6, della direttiva precisa la nozione di «operatore economico», definito come «una persona fisica o giuridica o un ente aggiudicatore o un raggruppamento di tali persone e/o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, che offre sul mercato la realizzazione di lavori e/o un’opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi».

10. Ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, di tale direttiva, «[g]li enti aggiudicatori trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata».

11. L’articolo 37 della direttiva 2014/25, recante il titolo «Operatori economici», stabilisce, al paragrafo 2, quanto segue: «I raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, sono autorizzati a partecipare a procedure di appalto.

Essi non possono essere obbligati dagli enti aggiudicatori ad avere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione di un’offerta o di una domanda di partecipazione.

Ove necessario, gli enti aggiudicatori possono specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici devono ottemperare ai criteri e requisiti per la qualificazione e la selezione qualitativa di cui agli articoli da 77 a 81, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive. [OSCURATO:PERSONA] membri possono stabilire le condizioni generali relative all’ottemperanza a tali modalità da parte degli operatori economici. (…)».

12. L’articolo 79, paragrafo 2, della direttiva di cui sopra disciplina l’affidamento sulle capacità di altre imprese: «(…) Se, ai sensi dell’articolo 80 della presente direttiva, hanno fatto riferimento ai criteri di esclusione o di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE, gli enti aggiudicatori verificano, conformemente all’articolo 80, paragrafo 3, della presente direttiva se gli altri soggetti, sulla cui capacità l’operatore economico intende fare affidamento, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione, cui gli enti aggiudicatori hanno fatto riferimento, ai sensi dell’articolo 57 della direttiva 2014/24/UE.

L’ente aggiudicatore impone all’operatore economico di sostituire gli enti in merito ai quali sussistono motivi obbligatori di esclusione cui l’ente aggiudicatore stesso ha fatto riferimento.

L’ente aggiudicatore può imporre o essere obbligato dallo Stato membro a imporre all’operatore economico di sostituire gli enti in merito ai quali sussistono motivi non obbligatori di esclusione cui l’ente aggiudicatore stesso ha fatto riferimento.

Se un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, l’ente aggiudicatore può esigere che l’operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell’esecuzione dell’appalto.

Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 37, paragrafo 2, può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti».

13. L’articolo 80 della direttiva 2014/25, intitolato «Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla 2014/24/UE», così dispone: «1.

Le norme e i criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione e le norme e i criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti nelle procedure aperte, ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l’innovazione possono includere i motivi di esclusione di cui all’articolo 57 della direttiva 2014/24/UE alle condizioni stabilite in detto articolo.

Se l’ente aggiudicatore è un’amministrazione aggiudicatrice, tali criteri e norme comprendono i criteri di esclusione di cui all’articolo 57, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24/UE alle condizioni stabilite in detto articolo.

Se gli [OSCURATO:PERSONA] membri lo richiedono, tali criteri e norme comprendono inoltre i criteri di esclusione di cui all’articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE alle condizioni stabilite in detto articolo.

2. I criteri e le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono comprendere i criteri di selezione di cui all’articolo 58 della direttiva 2014/24/UE alle condizioni stabilite in detto articolo, in particolare per quanto riguarda il massimale relativo ai requisiti sul fatturato annuale, come previsto dal secondo comma del paragrafo 3 di detto articolo.

3. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, si applicano gli articoli da 59 a 61 della direttiva 2014/24/UE».

14. L’articolo 82 della direttiva 2014/25 disciplina i criteri di aggiudicazione.

Ai sensi del paragrafo 1, «gli enti aggiudicatori procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa».

B. Diritto nazionale

15. Il decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici ( 4 ) (in prosieguo: il decreto legislativo «n. 36/23») è inteso a trasporre le sopra citate disposizioni delle direttive in parola.

16. L’articolo 94, comma 6, del decreto legislativo n. 36/23 dispone quanto segue: «È (…) escluso l’operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell’allegato II.10.

Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta».

17. L’articolo 96, comma 2, del decreto legislativo n. 36/23 riguarda i motivi di esclusione per i singoli operatori economici.

Tale norma prevede che il cosiddetto self cleaning non possa trovare applicazione in virtù dell’esclusione automatica disciplinata dall’articolo 94, comma 6.

18. L’articolo 97 del decreto legislativo n. 36/23 recita: «1.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6, il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha adempiuto ai seguenti oneri:

a) in sede di presentazione dell’offerta: 1) ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell’offerta e il venir meno, prima della presentazione dell’offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato; 2) ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l’impossibilità di adottarle prima di quella data;

b) ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell’aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell’offerta.

2. Fermo restando l’articolo 96, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all’articolo 100, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l’immodificabilità sostanziale dell’offerta presentata.

Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d’appalto.

Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l’operatore economico è escluso con decisione motivata».

III. Fatti, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

19. La domanda di pronuncia pregiudiziale trova origine in una controversia che oppone un raggruppamento temporaneo di imprese, composto dalla società mandataria e capofila [OSCURATO:SOCIETA], e dalle società da questa rappresentate, [OSCURATO:SOCIETA], Mi.Cos.SpA, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: il «raggruppamento di imprese»), alla società statale di gestione delle ferrovie, la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: «RFI»), quale stazione appaltante.

20. A seguito dell’indizione, da parte di RFI, di una procedura ristretta per l’affidamento di lavori nel settore del traffico ferroviario, il raggruppamento di imprese ha presentato un’offerta.

RFI ha considerato l’offerta presentata dal raggruppamento di imprese quale offerta economicamente più vantaggiosa ed ha classificato tale raggruppamento al primo posto, comunicandogli tale risultato in data 3 aprile 2024.

Successivamente, RFI è venuta a conoscenza di tre decisioni definitive dell’amministrazione tributaria italiana degli anni 2016, 2018 e 2019, secondo le quali un membro del raggruppamento di imprese, la [OSCURATO:SOCIETA], diversamente da quanto indicato nel documento di gara unico europeo (DGUE), non avrebbe adempiuto i propri obblighi fiscali.

RFI ha invitato la Sub‑[OSCURATO:PERSONA], in data 23 maggio 2024, a comunicare, tra l’altro, se i relativi debiti di imposta fossero stati saldati ed ha fatto presente che le irregolarità accertate dall’amministrazione tributaria potevano determinare l’esclusione dalla procedura di aggiudicazione.

RFI ha informato di tali circostanze anche la ETS. [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ha successivamente pagato i propri debiti di imposta ed ha trasmesso una corrispondente quietanza in data 27 maggio 2024.

21. Il 27 maggio 2024 la ETS ha comunicato a RFI la propria disponibilità ad escludere la [OSCURATO:SOCIETA] dal raggruppamento di imprese nel caso in cui i documenti presentati fossero stati ritenuti incompleti o non sufficienti per dimostrare l’insussistenza delle irregolarità addebitate.

Il raggruppamento di imprese ha inoltre segnalato che tale esclusione non incideva sui presupposti per la sua partecipazione alla procedura di affidamento, né comportava una modifica dell’offerta.

22. Con provvedimento in data 17 luglio 2024, RFI ha escluso il raggruppamento di imprese dalla procedura di aggiudicazione.

Essa ha motivato tale esclusione, in sostanza, con il fatto che la [OSCURATO:SOCIETA], contrariamente a quanto dichiarato nel DGUE, aveva commesso tre violazioni gravi accertate in via definitiva ed aveva soltanto trasmesso in data 27 maggio 2024 una certificazione relativa al pagamento dei suoi debiti d’imposta, senza dimostrare di aver adempiuto un corrispondente obbligo di pagamento già prima del decorso del termine per la presentazione delle offerte (27 gennaio 2024).

Tale comportamento integrerebbe una causa automatica di esclusione ai sensi dell’articolo 94, comma 6, del decreto legislativo n. 36/23.

La possibilità prevista dall’articolo 97, commi 1 e 2, di tale decreto, di sostituire la [OSCURATO:SOCIETA] e di scongiurare l’esclusione sarebbe stata sfruttata dal raggruppamento di imprese soltanto tardivamente, e cioè soltanto dopo l’avviso della stazione appaltante relativo all’esistenza della causa di esclusione.

23. Il 5 novembre 2024 RFI ha aggiudicato l’appalto pubblico al raggruppamento temporaneo di imprese risultato secondo classificato in graduatoria, cioè alla [OSCURATO:SOCIETA].

24. Il raggruppamento di imprese ha proposto contro tale provvedimento nonché contro la decisione di esclusione un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice del rinvio, il [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio (Italia).

La [OSCURATO:SOCIETA] è intervenuta nella lite a sostegno della parte resistente [OSCURATO:PERSONA].

25. A sostegno del suo ricorso, il raggruppamento di imprese ha fatto valere un’erronea trasposizione delle norme dell’Unione in materia di appalti pubblici.

Da un lato, esso si sarebbe visto precludere la possibilità di rimuovere eventuali irregolarità accertate in capo ad uno dei suoi membri dopo il decorso del termine per la presentazione delle offerte ma pur sempre prima dell’adozione della decisione di esclusione dell’amministrazione aggiudicatrice.

Dall’altro lato, il raggruppamento di imprese non avrebbe avuto alcuna occasione per escludere tale membro o per sostituirlo, anche se ciò non avrebbe comportato alcuna modifica sostanziale dell’offerta originaria.

26. Il giudice del rinvio nutre dei dubbi in ordine alla compatibilità, in particolare, dell’articolo 94, comma 6, e dell’articolo 97, comma 2, del decreto legislativo n. 36/23 con le norme dell’Unione in materia di appalti e con il principio di proporzionalità, nella misura in cui le suddette norme nazionali escludono un eventuale self cleaning , qualora ciò non venga effettuato prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ovvero non viene consentito ad un raggruppamento di imprese di escludere o di rimpiazzare il membro interessato dalla causa di esclusione indipendentemente dal momento in cui la società mandataria dei membri del raggruppamento di imprese sia venuta a conoscenza di ciò.

27. Alla luce di tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio (Italia) ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 1) Se l’articolo 57 della direttiva 2014/24 e l’articolo 80 della direttiva 2014/25, nonché il principio eurounitario di proporzionalità, ostino all’introduzione o all’interpretazione di una normativa interna che preclude l’estromissione o la sostituzione della mandante di un raggruppamento che abbia commesso violazioni fiscali definitivamente accertate in epoca antecedente la scadenza del termine di presentazione della domanda; in particolare, mediante una previsione secondo cui, in ogni caso, l’estinzione, il pagamento o l’impegno devono essersi perfezionati anteriormente alla scadenza del predetto termine, pur essendo la causa di esclusione venuta meno nel corso della gara e prima dell’adozione del provvedimento di esclusione del raggruppamento. 2) In caso di risposta affermativa al quesito sub a), se le medesime norme e principi ostino all’introduzione o all’interpretazione di una normativa interna che preclude l’estromissione o la sostituzione della mandante di un raggruppamento indipendentemente dalla conoscenza effettiva della causa di esclusione della mandante da parte della mandataria. 3) In caso di risposta affermativa ai quesiti sub a) e sub b), se le medesime norme e principi ostino all’introduzione o all’interpretazione di una normativa interna che preclude l’estromissione o la sostituzione della mandante laddove la mandataria sia venuta a conoscenza della causa di esclusione della mandante soltanto a seguito della comunicazione degli accertamenti effettuati dalla stazione appaltante.

28. Nel procedimento dinanzi alla Corte, hanno presentato osservazioni scritte, oltre alla ETS e a., a RFI e alla [OSCURATO:SOCIETA], parti del procedimento principale, anche il governo italiano nonché la Commissione europea.

Tali soggetti intervenuti hanno preso parte anche all’udienza di trattazione orale del 26 marzo 2026 e risposto ai quesiti orali della Corte.

IV. Analisi giuridica A. Oggetto e portata delle questioni pregiudiziali

29. Con il suo rinvio pregiudiziale il giudice nazionale chiede alla Corte di interpretare l’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/25, al quale l’articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2014/25 opera un rinvio.

Per rispondere alle questioni sollevate, occorre comunque prendere in considerazione anche l’articolo 79 della direttiva 2014/25.

30. Infatti, l’articolo 79, paragrafo 2, della direttiva 2014/25 disciplina esplicitamente l’ipotesi in cui un operatore economico, al fine di eseguire un appalto, faccia valere le capacità di un altro imprenditore ( 5 ).

Spetta all’ente appaltatore, ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 2, secondo comma, prima frase, e, in combinato disposto, dell’articolo 80, della direttiva 2014/25, verificare se in capo a tale impresa sussistano cause di esclusione ai sensi dell’articolo 57 della direttiva 2014/24.

Qualora sussistano cause di esclusione obbligatorie, detto ente deve, ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, imporre all’operatore economico di sostituire l’impresa di cui trattasi.

Ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 2, quarto comma, raggruppamenti di imprenditori – come il raggruppamento di imprese qui in questione – possono, in presenza dei medesimi presupposti, far valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento, così che si pone la questione se detti raggruppamenti possano anche sostituire tali membri partecipanti (più in dettaglio, v. infra , paragrafi 53 e segg.).

31. Pertanto, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è imperniata sull’interpretazione della causa di esclusione di cui all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24, letto in combinato disposto con l’articolo 79, paragrafo 2, e con l’articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2014/25.

32. Di conseguenza, le questioni pregiudiziali devono essere complessivamente intese nel senso che mirano a stabilire se l’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24, letto in combinato disposto con l’articolo 79, paragrafo 2, e con l’articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2014/25, nonché il principio di proporzionalità sancito dal diritto dell’Unione, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a normative nazionali o ad una interpretazione delle stesse, in virtù delle quali un raggruppamento di imprese offerenti deve essere escluso da una procedura pubblica di affidamento di appalto in ragione del fatto che in una decisione amministrativa definitiva è stato constatato che uno dei membri di detto raggruppamento non ha adempiuto il proprio obbligo di pagamento delle imposte prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, malgrado che tale membro abbia sì pagato il debito d’imposta dopo la scadenza di detto termine, ma prima dell’esclusione del raggruppamento di imprese, e quest’ultimo non possa più escludere o sostituire tale membro soltanto in ragione del fatto che il raggruppamento stesso ha appreso soltanto dall’ente aggiudicatore dell’esistenza della causa di esclusione.

33. Per rispondere a tale quesito, affronterò innanzitutto la questione del momento fino al quale possono essere adottate, nell’ambito di una procedura di affidamento, misure correttive con riguardo ad una siffatta causa obbligatoria di esclusione ( infra , sub B).

Passerò poi ad esaminare se e a quali condizioni un raggruppamento di imprese possa escludere o sostituire uno dei propri membri che sia incorso nella causa di esclusione, affinché detto raggruppamento possa a sua volta evitare la propria esclusione dalla procedura di affidamento ( infra , sub C).

B. Possibilità o meno di pagare il debito di imposta soltanto entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte

34. A norma dell’articolo 80, paragrafo 1, primo e secondo comma, della direttiva 2014/25, l’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24 è applicabile alla presente procedura ristretta di affidamento di appalto condotta da RFI quale ente aggiudicatore («impresa pubblica») ex articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/25.

35. Ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2014/24, un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se l’amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza del fatto che l’operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali e se ciò è stato stabilito, secondo le norme nazionali, da una decisione amministrativa avente effetto «definitivo e vincolante» ( 6 ), ossia da una decisione amministrativa non più impugnabile.

Si tratta quindi di una causa obbligatoria di esclusione («è escluso»).

36. Ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2014/24, una siffatta causa di esclusione viene meno soltanto qualora l’operatore economico abbia ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte dovute.

Quale sia il momento entro il quale deve perfezionarsi tale pagamento o tale impegno di pagamento non consta con immediata evidenza dal dato normativo.

37. Tuttavia, nell’interpretare una norma di diritto dell’Unione, occorre tener conto non soltanto del suo tenore letterale, ma anche nel suo contesto e delle finalità perseguite dalla normativa di cui essa fa parte ( 7 ).

38. Sotto il profilo sistematico, occorre prendere in considerazione, in particolare, l’articolo 57, paragrafo 3, della direttiva 2014/24.

In base a tale disposizione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere una deroga alla causa di esclusione obbligatoria di cui al paragrafo 2, nel caso in cui quest’ultima sarebbe chiaramente sproporzionata, in particolare qualora l’operatore economico sia stato informato dell’importo preciso dovuto a seguito della sua violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito, come previsto al paragrafo 2, terzo comma, prima della scadenza del termine per richiedere la partecipazione ovvero, come nella presente fattispecie, in procedure aperte, prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta (in prosieguo: il «termine ultimo per l’offerta»).

39. L’articolo 57, paragrafo 3, della direttiva 2014/24 parte così dal presupposto che una sanatoria della causa di esclusione di cui al paragrafo 2 è possibile soltanto in via eccezionale dopo la scadenza del termine ultimo per l’offerta.

Una volta scaduto tale termine per la presentazione dell’offerta, l’operatore economico interessato può, nella misura in cui lo Stato membro faccia uso di tale deroga normativa, ancora pagare il debito d’imposta o assumere un impegno di pagamento vincolante soltanto nel rispetto delle rigorose condizioni enunciate dalla norma suddetta, al fine di evitare la propria esclusione dalla procedura di aggiudicazione.

Con ragionamento a contrario, ciò significa che, ove non sussistano tali presupposti, delle misure correttive sono in linea di principio possibili soltanto fino alla scadenza del termine suddetto.

Qualsiasi interpretazione di segno contrario, priverebbe la disposizione in questione di qualsiasi efficacia pratica.

40. Le misure correttive disciplinate dall’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24 sono in tale contesto irrilevanti.

Infatti, in base al chiaro tenore letterale di tale disposizione, tali misure si riferiscono esclusivamente alle cause di esclusione di cui ai paragrafi 1 e 4, ma non alla causa di esclusione prevista dal paragrafo

2. Ciò è confermato dal considerando 102, il quale a titolo esemplificativo enumera le possibili misure correttive a questo proposito, come misure riguardanti il personale e l’organizzazione ( 8 ).

Infatti, queste misure correttive non riguardano affatto l’adempimento del citato obbligo di pagamento di imposte o contributi sociali contemplato dall’articolo 57, paragrafo 2, primo comma.

L’articolo 57, paragrafo 2, terzo comma, mostra piuttosto che le misure correttive in proposito possono consistere unicamente nel pagamento del debito d’imposta o nella conclusione di un accordo di pagamento vincolante.

41. Oltre a ciò, dal contesto normativo e dalle finalità della direttiva 2014/24 discende che il legislatore dell’Unione era intenzionato ad attribuire, nel quadro della verifica dell’integrità e dell’affidabilità delle imprese offerenti, un’importanza particolarmente elevata all’adempimento dell’obbligo di pagamento delle imposte e dei contributi sociali.

42. In tal senso, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono stabilire un termine massimo per l’operare della causa obbligatoria di esclusione di cui all’articolo 57, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2014/24.

Ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 7, secondo e terzo periodo, ciò è possibile soltanto in riferimento alle cause di esclusione disciplinate nei paragrafi 1 e 4, nonché alle misure per la prova dell’affidabilità previste dal paragrafo 6 (ma non adottate).

Quanto sopra è confermato dalla particolare posizione della causa di esclusione obbligatoria di cui al paragrafo 2, primo comma, all’interno dell’impalcato normativo dell’articolo

57. Infatti, sarebbe stato altrimenti sufficiente inserire tale causa di esclusione nell’elenco delle cause di esclusione obbligatorie di cui al paragrafo 1 ( 9 ).

Tenuto conto di ciò, il legislatore dell’Unione attribuisce all’obbligo dell’impresa offerente di pagare tempestivamente imposte e contributi sociali un valore così elevato che una violazione in tale materia dovrebbe portare in linea di principio ad una stabile esclusione dalla procedura di aggiudicazione ( 10 ).

Questo spiega anche perché una misura correttiva a questo proposito debba essere presa in un momento il più possibile anticipato, e più precisamente prima della scadenza del termine ultimo per l’offerta.

43. Tale interpretazione è corroborata anche dalle altre finalità della direttiva 2014/24.

44. Le cause di esclusione disciplinate da tale direttiva tutelano e delimitano l’ampio margine di discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice nella scelta di appaltatori idonei e capaci.

Tale amministrazione ha dunque l’obbligo di verificare diligentemente, in uno stadio quanto più possibile anticipato della procedura di affidamento, l’esistenza di criteri di esclusione che possano far dubitare dell’integrità e dell’affidabilità dell’impresa offerente ( 11 ).

Tuttavia, in linea di principio, a ciò osterebbe l’ammissibilità di misure correttive dopo la scadenza del termine ultimo per l’offerta.

45. I principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza, quali enunciati all’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/24, che garantiscono la concorrenza tra le imprese offerenti, impongono parimenti di valutare il soddisfacimento dei criteri di esclusione e di idoneità in modo rigoroso sotto il profilo temporale.

Tali principi vietano all’ente appaltatore, in linea di massima, di svolgere trattative con un offerente che possano avere come conseguenza una disparità di trattamento o un pregiudizio per la concorrenza tra gli offerenti.

Pertanto, in linea di principio, un’offerta presentata non può essere modificata a posteriori, né l’ente aggiudicatore può pretendere dall’impresa offerente chiarimenti al riguardo ( 12 ).

Fatte salve le norme speciali, ciò vale a maggior ragione per eventuali misure correttive o prove di misure siffatte successive alla presentazione dell’offerta e/o al decorso del termine ultimo per la presentazione dell’offerta.

46. Conformemente a ciò, la Corte ha già statuito che, dopo la scadenza del termine ultimo per l’offerta, l’amministrazione aggiudicatrice soltanto eccezionalmente può pretendere che un offerente presenti documenti che descrivano la sua situazione, qualora consti oggettivamente che tali documenti esistevano prima della scadenza del termine suddetto, se in quanto non fosse espressamente prescritto nel capitolato di gara che tali documenti dovevano essere presentati pena l’esclusione dalla gara.

Inoltre, un siffatto invito non può favorire o penalizzare ingiustificatamente l’offerente o gli offerenti al quale o ai quali esso era rivolto ( 13 ).

47. Pertanto, anche secondo questa giurisprudenza, occorre, in linea di principio, prendere le mosse dalla situazione dell’offerente prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.

Rilievo decisivo assume il fatto che tale offerente, nel fare la propria offerta, abbia o no mostrato la diligenza e lo scrupolo atti a garantire che esso stesso o il subappaltatore da lui incaricato (per singole parti) adempia, nell’eseguire l’appalto, i propri obblighi in qualsiasi circostanza ( 14 ).

Tuttavia, nella situazione che viene in discussione nel procedimento principale, il raggruppamento di imprese e/o il membro del medesimo hanno adottato le necessarie misure correttive soltanto dopo il decorso del termine per la presentazione dell’offerta.

48. Pertanto, gli operatori economici che partecipano ad una procedura di aggiudicazione sono obbligati, ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2014/24, a versare le imposte e i contributi sociali dovuti al più tardi entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, dovendosi, in caso contrario, obbligatoriamente procedere alla loro esclusione.

Infatti, qualora essi venissero posti nella situazione di poter ancora adottare misure correttive dopo la scadenza del termine suddetto, o addirittura dopo aver avuto conoscenza del posizionamento in graduatoria della loro offerta, potrebbero essere indotti a saldare i propri debiti solo in caso di assegnazione al primo posto in graduatoria ovvero a soprassedere del tutto a tale pagamento, qualora ad essi non fosse stato comunque aggiudicato l’appalto.

In tal modo però verrebbe totalmente disattesa l’importanza particolare attribuita dal legislatore dell’Unione all’obbligo di tempestivo pagamento di imposte e contributi sociali nel quadro della valutazione dell’integrità e dell’affidabilità delle imprese offerenti.

49. Sotto il profilo storico, tale conclusione è suffragata dall’articolo 45, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ( 15 ), che è stata abrogata dalla direttiva 2014/24.

In base a tale disposizione, le violazioni dell’obbligo di pagamento di imposte e contributi sociali costituivano ancora una causa di esclusione facoltativa , che è stata convertita in un motivo obbligatorio di esclusione soltanto per effetto dell’articolo 57, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2014/24.

Anche tale evoluzione rende evidente l’elevato valore che il legislatore dell’Unione ormai attribuisce al rispetto tempestivo dell’obbligo suddetto ai fini della valutazione dell’integrità e dell’affidabilità delle imprese offerenti interessate.

50. Di conseguenza, un’interpretazione di ordine sistematico, teleologico e storico dell’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24 mostra che uno Stato membro deve pretendere dagli operatori economici partecipanti alla procedura di aggiudicazione che essi adottino, in linea di principio, le misure correttive ivi previste prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, onde evitare l’esclusione dalla gara.

Viceversa, lo Stato membro deve prevedere che gli operatori economici che adottano le misure correttive necessarie soltanto dopo la scadenza del termine suddetto debbano essere esclusi dalla procedura di aggiudicazione.

51. Come chiarito soprattutto al paragrafo 48 supra , la causa obbligatoria di esclusione costituisce l’unico mezzo adeguato per raggiungere le sopra citate finalità della direttiva 2014/24.

Una siffatta esclusione non appare neppure inadeguata o sproporzionata nel senso di cui all’articolo 36, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/25, ove si tenga conto del carattere prevedibile ed esigibile dell’onere, per l’operatore economico interessato, di adempiere il proprio obbligo di tempestivo pagamento di debiti tributari – al di sopra della soglia di EUR 5 000 rilevante per l’esistenza di «gravi violazioni» fissata dall’articolo 94, comma 6, del decreto legislativo n. 36/23, letto in combinato disposto con l’articolo 1 dell’allegato II.10 del medesimo decreto – o di provvedere a posteriori al pagamento di tale debito entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.

La questione se sia altresì proporzionato il fatto di escludere dalla procedura di aggiudicazione il raggruppamento di imprese al quale appartiene tale operatore economico verrà chiarita in appresso.

C. Sull’eventualità di una sostituzione del membro del raggruppamento di imprese che è incorso nella causa di esclusione obbligatoria (insanabile)

52. Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, occorre verificare se e, in caso di risposta affermativa, a quali condizioni un raggruppamento di imprese abbia la possibilità di escludere o di sostituire uno dei propri membri che sia incorso in una causa di esclusione obbligatoria (insanabile) per non essere a sua volta escluso dalla procedura di aggiudicazione (v. infra , sezione 1), e quali deroghe siano possibili al riguardo (v. infra , sezione 2).

1. Presupposti a) Applicabilità dell ’ articolo 79, paragrafo 2, secondo comma, secondo periodo, della direttiva 2014/25 ai raggruppamenti temporanei di imprese

53. L’articolo 79, paragrafo 2, secondo comma, secondo periodo, della direttiva 2014/25 ( 16 ) fa riferimento alla (possibile) sostituzione di un «altr[o] soggett[o]» che non soddisfi un pertinente criterio di selezione o che sia interessato da una causa di esclusione obbligatoria.

Nella situazione direttamente contemplata da tale norma, l’operatore economico fa affidamento, per la presentazione dell’offerta relativa ad un appalto pubblico (e per la sua successiva esecuzione) sulle capacità di un’altra impresa (in prosieguo: l’«impresa ausiliaria») per soddisfare i criteri di idoneità economica, finanziaria, tecnica e professionale ( 17 ).

54. Ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 2, secondo comma, primo periodo, della direttiva 2014/25, l’ente aggiudicatore verifica se anche le imprese ausiliarie soddisfano i criteri di selezione oppure se in capo ad esse sussista una causa di esclusione ai sensi dell’articolo 57 della direttiva 2014/24.

Nel caso in cui esse non soddisfino un pertinente criterio di selezione oppure gravi su di esse una causa di esclusione obbligatoria alla quale l’ente aggiudicatore ha fatto riferimento, quest’ultimo deve imporre all’operatore economico, ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 2, secondo comma, secondo periodo, di sostituire l’impresa ausiliaria in questione ( 18 ).

Tale norma non si riferisce espressamente ai membri di un raggruppamento di imprese.

55. Tuttavia, l’articolo 79, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 2014/25 stabilisce che «un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 37» può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti «[a]lle stesse condizioni».

La nozione di «condizioni» ricomprende in linea di principio tutte le disposizioni di cui all’articolo 79, paragrafo 2, e dunque anche la possibilità di sostituire un membro del raggruppamento di imprese ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 2, secondo comma, secondo periodo.

56. Tale analisi risulta conforme alla giurisprudenza secondo la quale le disposizioni di identico tenore – non applicabili però nel caso di specie – di cui all’articolo 63, paragrafo 1, secondo e quarto comma, della direttiva 2014/24 sono applicabili a situazioni nelle quali la causa di esclusione sussiste soltanto in capo ad uno dei membri del raggruppamento di imprese ( 19 ).

Ciò è tanto più cogente per il fatto che i raggruppamenti di imprese – ossia i «raggruppamenti di operatori economici» ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 2, primo periodo, nonché a loro volta «operatori economici» ai sensi dell’articolo 2, punto 6, della direttiva 2014/25 – devono essere trattati in modo uguale agli altri imprenditori, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, di quest’ultima.

57. Di conseguenza, anche un raggruppamento di imprese ha, in linea di principio, la possibilità di sostituire, alle condizioni di cui all’articolo 79, paragrafo 2, secondo e quarto comma, della direttiva 2014/25, un membro che sia incorso in una causa di esclusione ai sensi dell’articolo 57 della direttiva 2014/24.

58. Occorre tuttavia indagare fino a quale momento si debba offrire al raggruppamento di imprese la possibilità di sostituire il membro interessato da una causa di esclusione, al fine di evitare l’esclusione del raggruppamento di imprese.

Nella situazione che si presenta nel procedimento principale, è stato infatti vietato al raggruppamento di imprese di effettuare una tale sostituzione, dopo che l’ente aggiudicatore aveva comunicato che in capo al membro interessato sussisteva una causa obbligatoria di esclusione. b) Momento rilevante

59. Come sostenuto dal governo italiano, tanto l’articolo 79, paragrafo 2, secondo e quarto comma, della direttiva 2014/25, quanto le disposizioni di identico tenore di cui all’articolo 63 della direttiva 2014/24 non stabiliscono espressamente fino a quale momento un’impresa ausiliaria o un membro di un raggruppamento di imprese possa o debba essere sostituito al fine di evitare l’esclusione di un offerente o di un raggruppamento di imprese.

60. Secondo la giurisprudenza relativa all’articolo 63 della direttiva 2014/24, tale norma presuppone che l’amministrazione aggiudicatrice, prima di pretendere la sostituzione di un’impresa ausiliaria, consenta all’offerente o a tale impresa di presentarle eventualmente le misure correttive adottate, al fine di rimuovere l’irregolarità constatata e in tal modo di provare nuovamente la richiesta affidabilità.

Soltanto qualora l’offerente o l’impresa ausiliaria non abbia adottato misure correttive oppure queste siano insufficienti, l’amministrazione aggiudicatrice può pretendere (in via subordinata) che tale impresa venga sostituita ( 20 ).

61. Questi principi sono trasponibili all’articolo 79 della direttiva 2014/25.

62. Come chiarito nei paragrafi 34 e segg., il membro di un raggruppamento di imprese interessato da una causa di esclusione deve adottare misure correttive entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione dell’offerta al fine di evitare la propria esclusione ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24.

All’inverso, l’appaltatore deve anzitutto rendere possibile a tale membro od al raggruppamento di imprese cui questo appartiene adottare simili misure prima della scadenza del termine suddetto.

Soltanto successivamente l’appaltatore può escludere non soltanto tale membro ma anche il raggruppamento di imprese, ovvero pretendere da quest’ultimo la sostituzione del membro suddetto.

Pertanto, l’articolo 79, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/25 parte dal presupposto – al contrario di quanto sostenuto da RFI, dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dal governo italiano – che in questo momento la causa di esclusione (obbligatoria o facoltativa) ex articolo 57 della direttiva 2014/24 già sussiste (in modo insanabile) in capo all’impresa ausiliaria interessata.

63. L’articolo 79, paragrafo 2, secondo comma, secondo periodo, della direttiva 2014/25 ( 21 ) prevede, in tali circostanze, ove sussista una causa obbligatoria di esclusione – come nel caso di specie – addirittura l’ obbligo dell’appaltatore di imporre la sostituzione dell’impresa ausiliaria interessata.

Pertanto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri, diversamente che nel caso di esistenza di una causa di esclusione facoltativa (articolo 79, paragrafo 2, secondo comma, terzo periodo: «può»), non hanno in proposito alcun potere discrezionale in sede di trasposizione ( 22 ).

64. Pertanto, ad un raggruppamento di imprese deve essere consentito, dopo la scadenza del termine ultimo per l’offerta, di sostituire uno dei propri membri il quale sia incorso in una causa di esclusione obbligatoria (insanabile).

Ciò comprende necessariamente la possibilità della pura e semplice esclusione del membro in questione, senza procedere ad una sostituzione di quest’ultimo, così come previsto dall’articolo 97, comma 2, prima frase, del decreto legislativo n. 36/23 ed è stato attualmente proposto dalla ETS.

Si pone tuttavia la questione di quali siano i presupposti perché un appaltatore possa rifiutare tale esclusione o tale sostituzione.

2. Deroghe a) V iolazione degli obblighi di diligenza e di vigilanza e sua imputazione

65. In conformità alla giurisprudenza menzionata supra al paragrafo 47, la sostituzione del membro del raggruppamento di imprese che sia incorso nella causa di esclusione deve essere consentita soltanto per evitare l’esclusione dalla procedura di aggiudicazione, nel caso in cui il raggruppamento di imprese o il membro mandatario abbia rispettato gli obblighi di diligenza e di vigilanza ad esso incombenti in proposito.

Detto in termini inversi, la causa di esclusione realizzatasi in capo ad uno dei membri di un raggruppamento di imprese deve essere imputata a quest’ultimo nel caso in cui tale raggruppamento ovvero il membro mandatario abbiano violato tali obblighi.

La constatazione di tale violazione di obblighi presuppone a sua volta che la condotta scorretta che giustifica l’esclusione soggiaccia alla potestà organizzativa e al potere di vigilanza del raggruppamento di imprese ovvero del suo membro mandatario (capofila).

66. Infatti, la Corte esige che l’amministrazione aggiudicatrice, di fronte ad offerenti che vogliono sostituire un’impresa ausiliaria da essi coinvolta a motivo di una causa di esclusione (facoltativa), procedano ad una analisi e valutazione caso per caso.

Secondo la giurisprudenza, alla luce del principio di proporzionalità, l’ente aggiudicatore è obbligato a valutare il comportamento dell’offerente interessato in modo concreto e sulla base di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie.

In tale contesto, devono essere presi in considerazione i mezzi che sono a disposizione dell’impresa offerente, i quali la mettono in grado di esaminare e accertare dal canto suo l’esistenza di una causa di esclusione in capo all’impresa ausiliaria di cui essa intendeva avvalersi ( 23 ).

Detto in altri termini, una causa di esclusione che si realizzi in capo ad un’impresa ausiliaria non può essere senz’altro imputata ad un’impresa offerente, né una siffatta imputazione di responsabilità può essere presunta, bensì l’ente aggiudicatore è tenuto a motivare e a dimostrare nel singolo caso l’esistenza di tale causa di esclusione.

67. Tali principi sono trasponibili ad un raggruppamento di imprese che intenda sostituire (ovvero, come nella presente fattispecie, semplicemente escludere) uno dei propri membri che sia incorso in una causa di esclusione.

Ciò risulta anche dall’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2014/24 nonché dall’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2014/25.

In base a tali disposizioni, i raggruppamenti di imprese sono equiparati ad altri operatori economici ovvero devono essi stessi essere considerati come tali.

Oltre a ciò, la Corte ha statuito che l’applicazione di una causa di esclusione (facoltativa) deve trovare fondamento, indipendentemente da una responsabilità solidale dei membri di un raggruppamento di imprese, in un comportamento scorretto o negligente individuale ( 24 ).

In altre parole, deve sussistere ed essere concretamente dimostrato un comportamento scorretto, imputabile al raggruppamento di imprese o ai suoi membri, ovvero esigibile dagli stessi.

L’argomento addotto da RFI, dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dal governo italiano secondo cui il raggruppamento di imprese come tale sarebbe in linea di principio automaticamente responsabile per l’offerta presentata e dunque anche per il comportamento scorretto di uno dei suoi membri ( 25 ), deve dunque essere respinto.

68. Anche considerazioni di ordine sistematico suffragano l’idea secondo cui il comportamento scorretto di un membro che sia incorso in una causa di esclusione ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24 non può essere senz’altro imputato ad un raggruppamento di imprese, al fine di giustificare l’esclusione di quest’ultimo dalla procedura di aggiudicazione.

69. L’articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/24 ( 26 ) prevede infatti una presunzione assoluta di imputazione soltanto in relazione alle cause di esclusione obbligatoria elencate nel primo comma, qualora i reati sottostanti ( 27 ) siano stati commessi da una persona (condannata in via definitiva), che è un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo.

Invece, una siffatta regola di presunzione e imputazione non si trova per la causa di esclusione consistente nella violazione dell’obbligo di pagamento di imposte e contributi sociali di cui all’articolo 57, paragrafo

2. Ne consegue che a questo proposito sono necessarie una verifica e una motivazione nel singolo caso per imputare il comportamento scorretto di un membro dell’intero raggruppamento di imprese.

In questo modo si tiene conto anche del fatto che all’interno di un raggruppamento (temporaneo) di imprese – a differenza di un gruppo di imprese strutturato come gruppo societario – la potestà organizzativa ed i poteri e le possibilità di controllo sono limitati ( 28 ).

70. Da ultimo, a favore di una siffatta valutazione caso per caso depone anche la finalità delle norme del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici, segnatamente l’apertura ad una concorrenza quanto più ampia possibile e l’interesse ad una partecipazione alle gare del maggior numero di offerenti ( 29 ).

Questa apertura serve non soltanto alla libera circolazione di merci e servizi a livello dell’Unione, ma anche all’interesse dell’amministrazione aggiudicatrice a poter scegliere nell’ambito di una più vasta gamma di offerte quella economicamente più vantaggiosa e meglio confacente alle esigenze dell’ente pubblico interessato ( 30 ).

Come risulta dalla situazione alla base del rinvio pregiudiziale, l’esclusione di un raggruppamento di imprese può infatti portare alla perdita dell’offerta economicamente più vantaggiosa, malgrado che la causa di ciò si perfezioni soltanto in capo ad un membro di secondo piano.

71. Per poter constatare una violazione di un obbligo di diligenza da parte del raggruppamento di imprese, eventualmente attraverso il membro incaricato da detto gruppo (e legittimato al controllo), l’amministrazione aggiudicatrice deve dunque verificare e valutare nel singolo caso se il raggruppamento di imprese o il membro incaricato del medesimo fossero nella condizione di verificare (tempestivamente) se uno dei membri del raggruppamento fosse incorso in una causa di esclusione ( 31 ), o se fossero in grado addirittura – mediante l’adozione di corrispondenti misure correttive – di sanare tale motivo di esclusione o di evitarlo.

72. Spetta in definitiva al giudice nazionale verificare se ciò sia accaduto nel caso di specie.

Come sostenuto dalla Commissione, non è totalmente escluso che il membro mandatario del raggruppamento di imprese, ossia la ETS, non fosse assolutamente in condizione – sotto il profilo giuridico o fattuale – di venire a conoscenza dell’esistenza del motivo di esclusione prima che RFI fosse informata di ciò dall’amministrazione tributaria italiana e comunicasse tale circostanza alla ETS.

Dall’altro lato, come sostenuto soprattutto dal governo italiano e dalla [OSCURATO:SOCIETA] all’udienza di trattazione orale, una violazione dell’obbligo di diligenza addebitabile al raggruppamento di imprese potrebbe essere ravvisabile nel fatto che la ETS aveva forse indebitamente omesso, prima della presentazione dell’offerta, di pretendere da tutti i membri del raggruppamento di imprese l’esibizione di una certificazione di regolarità fiscale.

73. Infine resta da chiarire se l’esclusione della Sub‑[OSCURATO:PERSONA] dal raggruppamento di imprese abbia portato ad una inammissibile modifica a posteriori dell’offerta. b) Modifica sostanziale a posteriori dell ’ offerta

74. Come indicato nel paragrafo 45, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione nonché l’obbligo di trasparenza, i quali garantiscono la concorrenza tra gli offerenti, ostano in linea di principio alla modifica a posteriori di un’offerta già presentata.

75. L’invito rivolto da un’amministrazione aggiudicatrice ad un raggruppamento di imprese a sostituire un membro delle cui capacità quest’ultimo intenderebbe avvalersi non può dunque portare al risultato che tale raggruppamento presenti in realtà una nuova offerta – presentante sostanziali modifiche rispetto a quella originaria –, bensì soltanto, eventualmente, ad una chiarificazione, sotto il profilo dei contenuti o personale, di tale offerta ( 32 ).

Infatti, in linea di principio, deve sussistere un’identità giuridica e fattuale tra l’operatore economico che presenta l’offerta e quello cui viene eventualmente aggiudicato l’appalto ( 33 ).

Ciò deriva anche dal fatto che i membri di un raggruppamento di offerenti – in quanto «raggruppamento di operatori economici» ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 2, prima frase, nonché a loro volta «operatori economici» nel senso di cui all’articolo 2, punto 6, della direttiva 2014/25 – presentano una offerta comune.

76. Laddove la sostituzione (o l’esclusione) di un membro siffatto portasse soltanto ad una modifica a posteriori non sostanziale dell’offerta, ciò dovrebbe considerarsi ammissibile ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/25.

77. In accordo con tale interpretazione, la Corte ha statuito che un ente aggiudicatore non viola il principio della parità di trattamento nel caso in cui esso consenta ad uno dei due membri di un disciolto raggruppamento di imprese di subentrare al posto di quest’ultimo e di partecipare in nome proprio alla procedura di aggiudicazione, qualora sia dimostrato che tale operatore economico soddisfa da solo i criteri fissati dalla stazione appaltante e che la sua successiva partecipazione a tale procedura non pregiudica la situazione concorrenziale degli altri offerenti ( 34 ).

Ciò è quanto avviene, ad esempio, nel caso in cui un offerente modifichi in senso esclusivamente formale la propria identità adottando una nuova veste giuridica ed una nuova organizzazione interna e ciò non porti ad una rilevante modifica sostanziale delle condizioni contrattuali dell’offerta ( 35 ).

78. Secondo l’ordinanza di rinvio, il membro al quale si riferisce la causa obbligatoria di esclusione doveva farsi carico soltanto dello 0,31% della prestazione offerta dal raggruppamento di imprese.

Inoltre, il membro mandatario del raggruppamento di imprese, la ETS, ha dichiarato che un’esclusione del membro interessato non pregiudicherebbe la partecipazione del raggruppamento alla procedura di aggiudicazione né determinerebbe una modifica della sua offerta tecnica ed economica.

79. Salvo verifica da parte del giudice del rinvio, l’esclusione di tale membro potrebbe dunque, come sostiene la Commissione, essere equiparabile – tenuto conto della sua quota puramente marginale dello 0,31% dell’offerta presentata – ad una semplice riorganizzazione interna del raggruppamento di imprese senza alcuna rilevanza sostanziale.

In tale contesto, il giudice del rinvio deve inoltre verificare se tali circostanze avrebbero potuto o, addirittura, dovuto portare l’amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’articolo 97, secondo comma, seconda frase, del decreto legislativo n. 36/23, a soprassedere all’esclusione del raggruppamento di imprese dalla procedura di aggiudicazione.

Infatti, tale norma attribuisce chiaramente all’ente aggiudicatore un potere discrezionale in ordine alla questione se la misura correttiva prevista dal raggruppamento di imprese sia sufficiente («sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate»).

Se così fosse, tale norma potrebbe anche essere interpretata in senso conforme alle direttive – in particolare alla luce dell’articolo 79, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/25 ( 36 ) – aspetto questo che deve essere parimenti valutato dal giudice del rinvio.

3. Conclusione intermedia

80. Ciò premesso, occorre in linea di principio consentire ad un raggruppamento di imprese di escludere o di sostituire un membro in capo al quale sussista un motivo obbligatorio di esclusione ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/25, affinché detto raggruppamento non incorra esso stesso in un’esclusione dalla procedura di aggiudicazione.

Presupposto a tal fine è che il raggruppamento di imprese o il membro mandatario dello stesso non sia, sotto il profilo di fatto o di diritto, in grado di constatare tempestivamente l’esistenza di tale motivo di esclusione, di impedire il suo verificarsi o di adottare misure correttive sufficienti al riguardo.

Nella misura in cui il membro da escludere o da sostituire fosse destinato ad assumere soltanto una quota marginale della prestazione offerta, una siffatta esclusione o sostituzione può portare soltanto ad una modifica non sostanziale dell’offerta del raggruppamento di imprese la quale non pregiudica la concorrenza tra gli offerenti.

Spetta al giudice del rinvio verificare se tali presupposti siano soddisfatti e se le pertinenti norme nazionali possano essere interpretate e applicate in senso conforme ai suddetti principi.

V. Conclusione

81. Di conseguenza, propongo alla Corte di statuire che la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio (Italia) deve essere risolta nei seguenti termini: L’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, letto in combinato disposto con l’articolo 79, paragrafo 2, e con l’articolo 80, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, nonché il principio di proporzionalità sancito dal diritto dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a norme nazionali o ad un’interpretazione delle stesse in virtù delle quali un raggruppamento temporaneo di imprese deve essere escluso da una procedura pubblica di aggiudicazione di appalto per il fatto che esso non può escludere o sostituire uno dei propri membri – il quale ha adempiuto il proprio obbligo di pagare debiti di imposta, accertati con decisione amministrativa definitiva, soltanto dopo la scadenza del termine per la presentazione dell’offerta – unicamente in ragione del fatto che detto raggruppamento ha proposto ciò solo dopo la comunicazione, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, dell’esistenza del motivo di esclusione. 1 Lingua originale: il tedesco. 2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65, e rettifica in GU 2022, L 192, pag. 39). 3 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU 2014, L 94, pag. 243), come modificata dal regolamento delegato (UE) 2025/2150 della Commissione del 22 ottobre 2025 (GU L, 2025/2150). 4 GURI n. 77 del 31 marzo 2023, supplemento ordinario n. 12. 5 La corrispondente norma di cui all’articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24, che sul punto presenta un identico tenore, non è applicabile alla presente fattispecie. 6 Vale a dire una decisione amministrativa definibile come « bestandskräftig » [non più contestabile] nell’accezione propria del diritto tedesco. 7 Sentenza del 1º agosto 2025, Daka e a. (C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 e C‑493/23, EU:C:2025:592, punto 109 e la giurisprudenza ivi citata). 8 In tal senso, sentenza del 26 gennaio 2023, HSC Baltic e a. (C‑682/21, EU:C:2023:48, punto 51). 9

V. [OSCURATO:PERSONA], S., «[OSCURATO:PERSONA] and self-cleaning in Article 57: discretion at the expense of clarity and trade?», in Ølykke, G.S. e [OSCURATO:PERSONA], A. (ed.), Reformation or Deformation of the EU [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Cheltenham and Northampton, 2016, pag.

257. 10

V. [OSCURATO:PERSONA], A., «[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and Short-listing in the [OSCURATO:PERSONA] 2014/24», in Lichère, F., Caranta, R., Treumer, S. (ed.), [OSCURATO:PERSONA]: The new [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] Publishing, Kopenhagen, [OSCURATO:PERSONA], 2014, pag.

114. 11 In tal senso, sentenze del 30 gennaio 2020, Tim (C‑395/18, EU:C:2020:58, punto 41), e del 21 dicembre 2023, Infraestruturas de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑66/22, EU:C:2023:1016, punti da 55 a 57 e la giurisprudenza ivi citata).

V. anche il secondo periodo del considerando 84 della direttiva 2014/24. 12 In tal senso, sentenze del 10 ottobre 2013, Manova (C‑336/12, EU:C:2013:647, punti 31 e 32 nonché la giurisprudenza ivi indicata), e del 3 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑210/20, EU:C:2021:445, punto 43 e la giurisprudenza citata). 13

V. sentenza del 10 ottobre 2013, Manova (C‑336/12, EU:C:2013:647, punto 42). 14 In tal senso, sentenza del 30 gennaio 2020, Tim (C‑395/18, EU:C:2020:58, punto 42). 15 GU 2004, L 134, pag.

114. 16 Tale disposizione è così formulata: «L’ente aggiudicatore impone all’operatore economico di sostituire gli enti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione cui l’ente aggiudicatore ha fatto riferimento». 17 V., in tal senso, in riferimento all’articolo 63 della direttiva 2014/24, sentenza del 3 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑210/20, EU:C:2021:445, punti 29 e 30). 18 Ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 2, secondo comma, terzo periodo, della direttiva 2014/25, l’ente aggiudicatore dispone invece di un potere discrezionale al riguardo («può»). 19

V. sentenza del 7 settembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (C‑927/19, EU:C:2021:700, punti 149 e segg.).

V. anche ordinanza del 30 settembre 2022, ĒDIENS & KM.LV (C‑592/21, EU:C:2022:746, punto 22 e la giurisprudenza ivi citata). 20 V., in tal senso, sentenze del 3 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑210/20, EU:C:2021:445, punti 36 e 37 nonché la giurisprudenza ivi indicata), e del 7 settembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (C‑927/19, EU:C:2021:700, punti 153 e 154). 21 Parimenti l’articolo 63, paragrafo 1, secondo comma, secondo periodo, della direttiva 2014/2025. 22

V. sentenza del 7 settembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (C‑927/19, EU:C:2021:700, punti 152 e segg.). 23 V., in tal senso, sentenze del 30 gennaio 2020, Tim (C‑395/18, EU:C:2020:58, punti 48, 51 e 52), e del 3 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑210/20, EU:C:2021:445, punti 39 e 40). 24 In tal senso, sentenza del 26 gennaio 2023, HSC Baltic e a. (C‑682/21, EU:C:2023:48, punti 49 e 50 nonché la giurisprudenza ivi citata).

Non è in questa sede necessario decidere se ciò scaturisca da un carattere sanzionatorio o penale dell’esclusione dalla procedura di aggiudicazione, nel senso accennato dalla sentenza del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (C‑130/23 P, EU:C:2024:439, punto 31).

In proposito, v. la sentenza del 18 dicembre 2024, TP/Commissione (T‑776/22, EU:T:2024:908, punti 61 e segg.), attualmente sub iudice a seguito di impugnazione (C‑170/25 P). 25

V. anche il rinvio operato dal giudice remittente e dal governo italiano alla sentenza del Consiglio di Stato (Italia) del 19 settembre 2019, n. 6237, secondo cui tra i membri di un raggruppamento di imprese sussiste un legame a tal punto stretto «che è categoricamente escluso che eventuali motivi di esclusione possano essere ignoti anche ad uno solo degli altri membri del raggruppamento di imprese interessato». 26 Tale disposizione stabilisce quanto segue: «L’obbligo di escludere un operatore economico si applica anche nel caso in cui la persona condannata definitivamente è un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo». 27 Tra questi rientrano, tra l’altro, la partecipazione ad un’organizzazione criminale [lettera a)], la corruzione [lettera b)], la frode [lettera c)], i reati di terrorismo et sim. [lettera d)], il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo [lettera e)], nonché il lavoro minorile e altre forme di tratta degli esseri umani [lettera f)]. 28 In tal senso, sentenza del 7 settembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (C‑927/19, EU:C:2021:700, punto 156 e la giurisprudenza ivi citata). 29

V. sentenze del 19 maggio 2009, Assitur (C‑538/07, EU:C:2009:317, punto 26), e del 23 dicembre 2009, CoNISMa (C‑305/08, EU:C:2009:807, punto 37). 30 In tal senso, sentenze del 23 dicembre 2009, CoNISMa (C‑305/08, EU:C:2009:807, punto 37); conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa MT Højgaard e Züblin (C‑396/14, EU:C:2015:774, paragrafo 58). 31 In tal senso, sentenza del 7 settembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (C‑927/19, EU:C:2021:700, punto 157 e la giurisprudenza ivi indicata). 32 In tal senso ben può essere intesa la sentenza del 3 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑210/20, EU:C:2021:445, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). 33 In tal senso le conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa MT Højgaard e Züblin (C‑396/14, EU:C:2015:774, paragrafo 63). 34 In tal senso, sentenza del 24 maggio 2016, MT Højgaard e Züblin (C‑396/14, EU:C:2016:347, punto 44). 35 V., in tal senso, sentenza del 19 giugno 2008, pressetext Nachrichtenagentur (C‑454/06, EU:C:2008:351, punti 44 e 45); conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa MT Højgaard e Züblin (C‑396/14, EU:C:2015:774, paragrafo 76). 36

V. supra , paragrafi 63 e 64.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] del 7 maggio 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 268/25 [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], Mi.Cos.SpA, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] top Srl, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] contro [OSCURATO:SOCIETA], intervenienti: [OSCURATO:PERSONA] SpA, [OSCURATO:SOCIETA] (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio [Italia]) « Rinvio pregiudiziale – Affidamento di appalti pubblici nel settore del trasporto ferroviario – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 57, paragrafo 2 – Violazioni di obblighi tributari accertate con decisione definitiva – Pagamento o dichiarazione di impegno dopo la scadenza del termine per la presentazione dell’offerta – Motivo di esclusione obbligatorio – Direttiva 2014/25/UE – Articolo 79, paragrafo 2 – Articolo 80 – Esclusione o sostituzione di un membro di un raggruppamento temporaneo di imprese offerenti – Conoscenza nonché obbligo di diligenza e di vigilanza in capo al soggetto mandatario » Indice I. Introduzione II. Contesto giuridico A. Diritto dell’Unione 1. Direttiva 2014/24 2. Direttiva 2014/25 B. Diritto nazionale III. Fatti, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte IV. Analisi giuridica A. Oggetto e portata delle questioni pregiudiziali B. Possibilità o meno di pagare il debito di imposta soltanto entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte C. Sull’eventualità di una sostituzione del membro del raggruppamento di imprese che è incorso nella causa di esclusione obbligatoria (insanabile) 1. Presupposti a) Applicabilità dell’articolo 79, paragrafo 2, secondo comma, secondo periodo, della direttiva 2014/25 ai raggruppamenti temporanei di imprese b) Momento rilevante 2. Deroghe a) Violazione degli obblighi di diligenza e di vigilanza e sua imputazione b) Modifica sostanziale a posteriori dell’offerta 3. Conclusione intermedia V. Conclusione I. Introduzione 1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle norme in materia di esclusione di offerenti ai sensi della direttiva 2014/24/UE in materia di affidamento di appalti pubblici ( 2 ) e della direttiva 2014/25/UE in materia di affidamento di appalti degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali ( 3 ). In base a tali testi normativi, gli operatori economici che abbiano presentato un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione e non abbiano assolto tempestivamente i propri obblighi di pagamento delle imposte devono essere obbligatoriamente esclusi dalla procedura di gara. 2. La Corte di giustizia viene qui per la prima volta chiamata ad occuparsi della questione relativa al momento entro il quale, nella procedura di aggiudicazione in corso, un operatore economico, appartenente ad un raggruppamento temporaneo di imprese offerenti, deve adempiere il proprio obbligo di pagamento di debiti tributari per evitare di essere escluso dalla procedura di gara. Si pone inoltre la questione se e a quali condizioni il raggruppamento temporaneo di imprese abbia la possibilità di escludere dal raggruppamento stesso o di sostituire un siffatto operatore economico, al fine di evitare la propria esclusione dalla procedura. 3. Tali questioni si pongono in riferimento all’aggiudicazione di un appalto pubblico nel settore ferroviario in Italia. Ai sensi delle norme nazionali applicabili alla controversia di cui al procedimento principale, non deve essere possibile escludere o sostituire una società partecipante ad un raggruppamento temporaneo di imprese la quale incorra nel motivo obbligatorio di esclusione relativo alla violazione di obblighi tributari, nel caso in cui, da un lato, il motivo di esclusione sia venuto meno soltanto dopo la scadenza del termine per la presentazione dell’offerta e, dall’altro, il raggruppamento di imprese proponga una siffatta esclusione o sostituzione soltanto dopo la comunicazione del motivo di esclusione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice. Ciò significa che il raggruppamento di imprese perde l’appalto per le irregolarità commesse da uno solo dei suoi membri. Da chiarire nel presente caso è se norme siffatte siano compatibili con l’articolo 57 della direttiva 2014/24, letto in combinato disposto con l’articolo 79, paragrafo 2, e con l’articolo 80 della direttiva 2014/25. II. Contesto giuridico A. Diritto dell’Unione 4. Il quadro giuridico di riferimento a livello di diritto dell’Unione è costituito dalla direttiva 2014/24 sugli appalti pubblici, nonché dalla direttiva 2014/25 sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali. 1. Direttiva 2014/24 5. Il testo dell’articolo 57 («Motivi di esclusione») della direttiva 2014/24 dispone, tra l’altro, quanto segue: «1.      Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto qualora abbiano stabilito attraverso una verifica ai sensi degli articoli 59, 60 e 61 o siano a conoscenza in altro modo del fatto che tale operatore economico è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei seguenti motivi: (…) L’obbligo di escludere un operatore economico si applica anche nel caso in cui la persona condannata definitivamente è un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo. 2.      Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se l’amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza del fatto che l’operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali e se ciò è stato stabilito da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante secondo la legislazione del paese dove è stabilito o dello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere o possono essere obbligate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri a escludere dalla partecipazione a una procedura d’appalto un operatore economico se l’amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con qualunque mezzo adeguato che l’operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali. Il presente paragrafo non è più applicabile quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe. 3.      [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere, in via eccezionale, una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui ai paragrafi 1 e 2 per esigenze imperative connesse a un interesse generale quali la salute pubblica e la tutela dell’ambiente. [OSCURATO:PERSONA] membri possono inoltre prevedere una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui al paragrafo 2 nei casi in cui un’esclusione sarebbe chiaramente sproporzionata, in particolare qualora non siano stati pagati solo piccoli importi di imposte o contributi previdenziali o qualora l’operatore economico sia stato informato dell’importo preciso dovuto a seguito della sua violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito, come previsto al paragrafo 2, terzo comma, prima della scadenza del termine per richiedere la partecipazione ovvero, in procedure aperte, del termine per la presentazione dell’offerta. (…) 5.      Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere oppure gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono esigere che le amministrazioni aggiudicatrici escludano un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui al paragrafo 4. 6.      Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, l’operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d’appalto. A tal fine, l’operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell’illecito. Se si ritiene che le misure siano insufficienti, l’operatore economico riceve una motivazione di tale decisione. (…) 7.      In forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell’Unione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri specificano le condizioni di applicazione del presente articolo. In particolare essi determinano il periodo massimo di esclusione nel caso in cui l’operatore economico non adotti nessuna misura di cui al paragrafo 6 per dimostrare la sua affidabilità. Se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi di cui al paragrafo 1 e i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 4». 6. L’articolo 59, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 reca, tra l’altro, le seguenti norme disciplinanti il «Documento di gara unico europeo»: «Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici accettano il documento di gara unico europeo (DGUE) che consiste in un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore economico in questione soddisfa le seguenti condizioni: a)      non si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 57, nei quali casi gli operatori economici devono o possono essere esclusi; (…) Se l’operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti a norma dell’articolo 63, nel DGUE sono comprese altresì le informazioni di cui al presente paragrafo, primo comma, in relazione a tali soggetti. (…)». 7. L’articolo 60 della direttiva 2014/24 disciplina le prove necessarie per dimostrare l’insussistenza dei motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione. 8. L’articolo 63, paragrafo 1, commi da 2 a 4, di tale direttiva recita: «(…) L’amministrazione aggiudicatrice verifica, conformemente agli articoli 59, 60 e 61, se i soggetti sulla cui capacità l’operatore economico intende fare affidamento soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 57. L’amministrazione aggiudicatrice impone che l’operatore economico sostituisca un soggetto che non soddisfa un pertinente criterio di selezione o per il quale sussistono motivi obbligatori di esclusione. L’amministrazione aggiudicatrice può imporre o essere obbligata dallo Stato membro a imporre che l’operatore economico sostituisca un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione. Se un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, l’amministrazione aggiudicatrice può esigere che l’operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell’esecuzione del contratto. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 19, paragrafo 2, può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti». 2. Direttiva 2014/25 9. L’articolo 2, punto 6, della direttiva precisa la nozione di «operatore economico», definito come «una persona fisica o giuridica o un ente aggiudicatore o un raggruppamento di tali persone e/o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, che offre sul mercato la realizzazione di lavori e/o un’opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi». 10. Ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, di tale direttiva, «[g]li enti aggiudicatori trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata». 11. L’articolo 37 della direttiva 2014/25, recante il titolo «Operatori economici», stabilisce, al paragrafo 2, quanto segue: «I raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, sono autorizzati a partecipare a procedure di appalto. Essi non possono essere obbligati dagli enti aggiudicatori ad avere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione di un’offerta o di una domanda di partecipazione. Ove necessario, gli enti aggiudicatori possono specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici devono ottemperare ai criteri e requisiti per la qualificazione e la selezione qualitativa di cui agli articoli da 77 a 81, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive. [OSCURATO:PERSONA] membri possono stabilire le condizioni generali relative all’ottemperanza a tali modalità da parte degli operatori economici. (…)». 12. L’articolo 79, paragrafo 2, della direttiva di cui sopra disciplina l’affidamento sulle capacità di altre imprese: «(…) Se, ai sensi dell’articolo 80 della presente direttiva, hanno fatto riferimento ai criteri di esclusione o di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE, gli enti aggiudicatori verificano, conformemente all’articolo 80, paragrafo 3, della presente direttiva se gli altri soggetti, sulla cui capacità l’operatore economico intende fare affidamento, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione, cui gli enti aggiudicatori hanno fatto riferimento, ai sensi dell’articolo 57 della direttiva 2014/24/UE. L’ente aggiudicatore impone all’operatore economico di sostituire gli enti in merito ai quali sussistono motivi obbligatori di esclusione cui l’ente aggiudicatore stesso ha fatto riferimento. L’ente aggiudicatore può imporre o essere obbligato dallo Stato membro a imporre all’operatore economico di sostituire gli enti in merito ai quali sussistono motivi non obbligatori di esclusione cui l’ente aggiudicatore stesso ha fatto riferimento. Se un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, l’ente aggiudicatore può esigere che l’operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell’esecuzione dell’appalto. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 37, paragrafo 2, può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti». 13. L’articolo 80 della direttiva 2014/25, intitolato «Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla 2014/24/UE», così dispone: «1.      Le norme e i criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione e le norme e i criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti nelle procedure aperte, ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l’innovazione possono includere i motivi di esclusione di cui all’articolo 57 della direttiva 2014/24/UE alle condizioni stabilite in detto articolo. Se l’ente aggiudicatore è un’amministrazione aggiudicatrice, tali criteri e norme comprendono i criteri di esclusione di cui all’articolo 57, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24/UE alle condizioni stabilite in detto articolo. Se gli [OSCURATO:PERSONA] membri lo richiedono, tali criteri e norme comprendono inoltre i criteri di esclusione di cui all’articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE alle condizioni stabilite in detto articolo. 2.      I criteri e le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono comprendere i criteri di selezione di cui all’articolo 58 della direttiva 2014/24/UE alle condizioni stabilite in detto articolo, in particolare per quanto riguarda il massimale relativo ai requisiti sul fatturato annuale, come previsto dal secondo comma del paragrafo 3 di detto articolo. 3.      Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, si applicano gli articoli da 59 a 61 della direttiva 2014/24/UE». 14. L’articolo 82 della direttiva 2014/25 disciplina i criteri di aggiudicazione. Ai sensi del paragrafo 1, «gli enti aggiudicatori procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa». B. Diritto nazionale 15. Il decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici ( 4 ) (in prosieguo: il decreto legislativo «n. 36/23») è inteso a trasporre le sopra citate disposizioni delle direttive in parola. 16. L’articolo 94, comma 6, del decreto legislativo n. 36/23 dispone quanto segue: «È (…) escluso l’operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell’allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta». 17. L’articolo 96, comma 2, del decreto legislativo n. 36/23 riguarda i motivi di esclusione per i singoli operatori economici. Tale norma prevede che il cosiddetto self cleaning non possa trovare applicazione in virtù dell’esclusione automatica disciplinata dall’articolo 94, comma 6. 18. L’articolo 97 del decreto legislativo n. 36/23 recita: «1.      Fermo restando quanto previsto dall’articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6, il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha adempiuto ai seguenti oneri: a)      in sede di presentazione dell’offerta: 1)      ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell’offerta e il venir meno, prima della presentazione dell’offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato; 2)      ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l’impossibilità di adottarle prima di quella data; b)      ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell’aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell’offerta. 2.      Fermo restando l’articolo 96, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all’articolo 100, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l’immodificabilità sostanziale dell’offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d’appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l’operatore economico è escluso con decisione motivata». III. Fatti, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte 19. La domanda di pronuncia pregiudiziale trova origine in una controversia che oppone un raggruppamento temporaneo di imprese, composto dalla società mandataria e capofila [OSCURATO:SOCIETA], e dalle società da questa rappresentate, [OSCURATO:SOCIETA], Mi.Cos.SpA, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: il «raggruppamento di imprese»), alla società statale di gestione delle ferrovie, la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: «RFI»), quale stazione appaltante. 20. A seguito dell’indizione, da parte di RFI, di una procedura ristretta per l’affidamento di lavori nel settore del traffico ferroviario, il raggruppamento di imprese ha presentato un’offerta. RFI ha considerato l’offerta presentata dal raggruppamento di imprese quale offerta economicamente più vantaggiosa ed ha classificato tale raggruppamento al primo posto, comunicandogli tale risultato in data 3 aprile 2024. Successivamente, RFI è venuta a conoscenza di tre decisioni definitive dell’amministrazione tributaria italiana degli anni 2016, 2018 e 2019, secondo le quali un membro del raggruppamento di imprese, la [OSCURATO:SOCIETA], diversamente da quanto indicato nel documento di gara unico europeo (DGUE), non avrebbe adempiuto i propri obblighi fiscali. RFI ha invitato la Sub‑[OSCURATO:PERSONA], in data 23 maggio 2024, a comunicare, tra l’altro, se i relativi debiti di imposta fossero stati saldati ed ha fatto presente che le irregolarità accertate dall’amministrazione tributaria potevano determinare l’esclusione dalla procedura di aggiudicazione. RFI ha informato di tali circostanze anche la ETS. [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ha successivamente pagato i propri debiti di imposta ed ha trasmesso una corrispondente quietanza in data 27 maggio 2024. 21. Il 27 maggio 2024 la ETS ha comunicato a RFI la propria disponibilità ad escludere la [OSCURATO:SOCIETA] dal raggruppamento di imprese nel caso in cui i documenti presentati fossero stati ritenuti incompleti o non sufficienti per dimostrare l’insussistenza delle irregolarità addebitate. Il raggruppamento di imprese ha inoltre segnalato che tale esclusione non incideva sui presupposti per la sua partecipazione alla procedura di affidamento, né comportava una modifica dell’offerta. 22. Con provvedimento in data 17 luglio 2024, RFI ha escluso il raggruppamento di imprese dalla procedura di aggiudicazione. Essa ha motivato tale esclusione, in sostanza, con il fatto che la [OSCURATO:SOCIETA], contrariamente a quanto dichiarato nel DGUE, aveva commesso tre violazioni gravi accertate in via definitiva ed aveva soltanto trasmesso in data 27 maggio 2024 una certificazione relativa al pagamento dei suoi debiti d’imposta, senza dimostrare di aver adempiuto un corrispondente obbligo di pagamento già prima del decorso del termine per la presentazione delle offerte (27 gennaio 2024). Tale comportamento integrerebbe una causa automatica di esclusione ai sensi dell’articolo 94, comma 6, del decreto legislativo n. 36/23. La possibilità prevista dall’articolo 97, commi 1 e 2, di tale decreto, di sostituire la [OSCURATO:SOCIETA] e di scongiurare l’esclusione sarebbe stata sfruttata dal raggruppamento di imprese soltanto tardivamente, e cioè soltanto dopo l’avviso della stazione appaltante relativo all’esistenza della causa di esclusione. 23. Il 5 novembre 2024 RFI ha aggiudicato l’appalto pubblico al raggruppamento temporaneo di imprese risultato secondo classificato in graduatoria, cioè alla [OSCURATO:SOCIETA]. 24. Il raggruppamento di imprese ha proposto contro tale provvedimento nonché contro la decisione di esclusione un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice del rinvio, il [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio (Italia). La [OSCURATO:SOCIETA] è intervenuta nella lite a sostegno della parte resistente [OSCURATO:PERSONA]. 25. A sostegno del suo ricorso, il raggruppamento di imprese ha fatto valere un’erronea trasposizione delle norme dell’Unione in materia di appalti pubblici. Da un lato, esso si sarebbe visto precludere la possibilità di rimuovere eventuali irregolarità accertate in capo ad uno dei suoi membri dopo il decorso del termine per la presentazione delle offerte ma pur sempre prima dell’adozione della decisione di esclusione dell’amministrazione aggiudicatrice. Dall’altro lato, il raggruppamento di imprese non avrebbe avuto alcuna occasione per escludere tale membro o per sostituirlo, anche se ciò non avrebbe comportato alcuna modifica sostanziale dell’offerta originaria. 26. Il giudice del rinvio nutre dei dubbi in ordine alla compatibilità, in particolare, dell’articolo 94, comma 6, e dell’articolo 97, comma 2, del decreto legislativo n. 36/23 con le norme dell’Unione in materia di appalti e con il principio di proporzionalità, nella misura in cui le suddette norme nazionali escludono un eventuale self cleaning , qualora ciò non venga effettuato prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ovvero non viene consentito ad un raggruppamento di imprese di escludere o di rimpiazzare il membro interessato dalla causa di esclusione indipendentemente dal momento in cui la società mandataria dei membri del raggruppamento di imprese sia venuta a conoscenza di ciò. 27. Alla luce di tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio (Italia) ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 1)      Se l’articolo 57 della direttiva 2014/24 e l’articolo 80 della direttiva 2014/25, nonché il principio eurounitario di proporzionalità, ostino all’introduzione o all’interpretazione di una normativa interna che preclude l’estromissione o la sostituzione della mandante di un raggruppamento che abbia commesso violazioni fiscali definitivamente accertate in epoca antecedente la scadenza del termine di presentazione della domanda; in particolare, mediante una previsione secondo cui, in ogni caso, l’estinzione, il pagamento o l’impegno devono essersi perfezionati anteriormente alla scadenza del predetto termine, pur essendo la causa di esclusione venuta meno nel corso della gara e prima dell’adozione del provvedimento di esclusione del raggruppamento. 2)      In caso di risposta affermativa al quesito sub a), se le medesime norme e principi ostino all’introduzione o all’interpretazione di una normativa interna che preclude l’estromissione o la sostituzione della mandante di un raggruppamento indipendentemente dalla conoscenza effettiva della causa di esclusione della mandante da parte della mandataria. 3)      In caso di risposta affermativa ai quesiti sub a) e sub b), se le medesime norme e principi ostino all’introduzione o all’interpretazione di una normativa interna che preclude l’estromissione o la sostituzione della mandante laddove la mandataria sia venuta a conoscenza della causa di esclusione della mandante soltanto a seguito della comunicazione degli accertamenti effettuati dalla stazione appaltante. 28. Nel procedimento dinanzi alla Corte, hanno presentato osservazioni scritte, oltre alla ETS e a., a RFI e alla [OSCURATO:SOCIETA], parti del procedimento principale, anche il governo italiano nonché la Commissione europea. Tali soggetti intervenuti hanno preso parte anche all’udienza di trattazione orale del 26 marzo 2026 e risposto ai quesiti orali della Corte. IV. Analisi giuridica A. Oggetto e portata delle questioni pregiudiziali 29. Con il suo rinvio pregiudiziale il giudice nazionale chiede alla Corte di interpretare l’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/25, al quale l’articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2014/25 opera un rinvio. Per rispondere alle questioni sollevate, occorre comunque prendere in considerazione anche l’articolo 79 della direttiva 2014/25. 30. Infatti, l’articolo 79, paragrafo 2, della direttiva 2014/25 disciplina esplicitamente l’ipotesi in cui un operatore economico, al fine di eseguire un appalto, faccia valere le capacità di un altro imprenditore ( 5 ). Spetta all’ente appaltatore, ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 2, secondo comma, prima frase, e, in combinato disposto, dell’articolo 80, della direttiva 2014/25, verificare se in capo a tale impresa sussistano cause di esclusione ai sensi dell’articolo 57 della direttiva 2014/24. Qualora sussistano cause di esclusione obbligatorie, detto ente deve, ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, imporre all’operatore economico di sostituire l’impresa di cui trattasi. Ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 2, quarto comma, raggruppamenti di imprenditori – come il raggruppamento di imprese qui in questione – possono, in presenza dei medesimi presupposti, far valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento, così che si pone la questione se detti raggruppamenti possano anche sostituire tali membri partecipanti (più in dettaglio, v. infra , paragrafi 53 e segg.). 31. Pertanto, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è imperniata sull’interpretazione della causa di esclusione di cui all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24, letto in combinato disposto con l’articolo 79, paragrafo 2, e con l’articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2014/25. 32. Di conseguenza, le questioni pregiudiziali devono essere complessivamente intese nel senso che mirano a stabilire se l’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24, letto in combinato disposto con l’articolo 79, paragrafo 2, e con l’articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2014/25, nonché il principio di proporzionalità sancito dal diritto dell’Unione, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a normative nazionali o ad una interpretazione delle stesse, in virtù delle quali un raggruppamento di imprese offerenti deve essere escluso da una procedura pubblica di affidamento di appalto in ragione del fatto che in una decisione amministrativa definitiva è stato constatato che uno dei membri di detto raggruppamento non ha adempiuto il proprio obbligo di pagamento delle imposte prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, malgrado che tale membro abbia sì pagato il debito d’imposta dopo la scadenza di detto termine, ma prima dell’esclusione del raggruppamento di imprese, e quest’ultimo non possa più escludere o sostituire tale membro soltanto in ragione del fatto che il raggruppamento stesso ha appreso soltanto dall’ente aggiudicatore dell’esistenza della causa di esclusione. 33. Per rispondere a tale quesito, affronterò innanzitutto la questione del momento fino al quale possono essere adottate, nell’ambito di una procedura di affidamento, misure correttive con riguardo ad una siffatta causa obbligatoria di esclusione ( infra , sub B). Passerò poi ad esaminare se e a quali condizioni un raggruppamento di imprese possa escludere o sostituire uno dei propri membri che sia incorso nella causa di esclusione, affinché detto raggruppamento possa a sua volta evitare la propria esclusione dalla procedura di affidamento ( infra , sub C). B. Possibilità o meno di pagare il debito di imposta soltanto entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte 34. A norma dell’articolo 80, paragrafo 1, primo e secondo comma, della direttiva 2014/25, l’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24 è applicabile alla presente procedura ristretta di affidamento di appalto condotta da RFI quale ente aggiudicatore («impresa pubblica») ex articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/25. 35. Ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2014/24, un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se l’amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza del fatto che l’operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali e se ciò è stato stabilito, secondo le norme nazionali, da una decisione amministrativa avente effetto «definitivo e vincolante» ( 6 ), ossia da una decisione amministrativa non più impugnabile. Si tratta quindi di una causa obbligatoria di esclusione («è escluso»). 36. Ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2014/24, una siffatta causa di esclusione viene meno soltanto qualora l’operatore economico abbia ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte dovute. Quale sia il momento entro il quale deve perfezionarsi tale pagamento o tale impegno di pagamento non consta con immediata evidenza dal dato normativo. 37. Tuttavia, nell’interpretare una norma di diritto dell’Unione, occorre tener conto non soltanto del suo tenore letterale, ma anche nel suo contesto e delle finalità perseguite dalla normativa di cui essa fa parte ( 7 ). 38. Sotto il profilo sistematico, occorre prendere in considerazione, in particolare, l’articolo 57, paragrafo 3, della direttiva 2014/24. In base a tale disposizione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere una deroga alla causa di esclusione obbligatoria di cui al paragrafo 2, nel caso in cui quest’ultima sarebbe chiaramente sproporzionata, in particolare qualora l’operatore economico sia stato informato dell’importo preciso dovuto a seguito della sua violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito, come previsto al paragrafo 2, terzo comma, prima della scadenza del termine per richiedere la partecipazione ovvero, come nella presente fattispecie, in procedure aperte, prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta (in prosieguo: il «termine ultimo per l’offerta»). 39. L’articolo 57, paragrafo 3, della direttiva 2014/24 parte così dal presupposto che una sanatoria della causa di esclusione di cui al paragrafo 2 è possibile soltanto in via eccezionale dopo la scadenza del termine ultimo per l’offerta. Una volta scaduto tale termine per la presentazione dell’offerta, l’operatore economico interessato può, nella misura in cui lo Stato membro faccia uso di tale deroga normativa, ancora pagare il debito d’imposta o assumere un impegno di pagamento vincolante soltanto nel rispetto delle rigorose condizioni enunciate dalla norma suddetta, al fine di evitare la propria esclusione dalla procedura di aggiudicazione. Con ragionamento a contrario, ciò significa che, ove non sussistano tali presupposti, delle misure correttive sono in linea di principio possibili soltanto fino alla scadenza del termine suddetto. Qualsiasi interpretazione di segno contrario, priverebbe la disposizione in questione di qualsiasi efficacia pratica. 40. Le misure correttive disciplinate dall’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24 sono in tale contesto irrilevanti. Infatti, in base al chiaro tenore letterale di tale disposizione, tali misure si riferiscono esclusivamente alle cause di esclusione di cui ai paragrafi 1 e 4, ma non alla causa di esclusione prevista dal paragrafo 2. Ciò è confermato dal considerando 102, il quale a titolo esemplificativo enumera le possibili misure correttive a questo proposito, come misure riguardanti il personale e l’organizzazione ( 8 ). Infatti, queste misure correttive non riguardano affatto l’adempimento del citato obbligo di pagamento di imposte o contributi sociali contemplato dall’articolo 57, paragrafo 2, primo comma. L’articolo 57, paragrafo 2, terzo comma, mostra piuttosto che le misure correttive in proposito possono consistere unicamente nel pagamento del debito d’imposta o nella conclusione di un accordo di pagamento vincolante. 41. Oltre a ciò, dal contesto normativo e dalle finalità della direttiva 2014/24 discende che il legislatore dell’Unione era intenzionato ad attribuire, nel quadro della verifica dell’integrità e dell’affidabilità delle imprese offerenti, un’importanza particolarmente elevata all’adempimento dell’obbligo di pagamento delle imposte e dei contributi sociali. 42. In tal senso, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono stabilire un termine massimo per l’operare della causa obbligatoria di esclusione di cui all’articolo 57, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2014/24. Ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 7, secondo e terzo periodo, ciò è possibile soltanto in riferimento alle cause di esclusione disciplinate nei paragrafi 1 e 4, nonché alle misure per la prova dell’affidabilità previste dal paragrafo 6 (ma non adottate). Quanto sopra è confermato dalla particolare posizione della causa di esclusione obbligatoria di cui al paragrafo 2, primo comma, all’interno dell’impalcato normativo dell’articolo 57. Infatti, sarebbe stato altrimenti sufficiente inserire tale causa di esclusione nell’elenco delle cause di esclusione obbligatorie di cui al paragrafo 1 ( 9 ). Tenuto conto di ciò, il legislatore dell’Unione attribuisce all’obbligo dell’impresa offerente di pagare tempestivamente imposte e contributi sociali un valore così elevato che una violazione in tale materia dovrebbe portare in linea di principio ad una stabile esclusione dalla procedura di aggiudicazione ( 10 ). Questo spiega anche perché una misura correttiva a questo proposito debba essere presa in un momento il più possibile anticipato, e più precisamente prima della scadenza del termine ultimo per l’offerta. 43. Tale interpretazione è corroborata anche dalle altre finalità della direttiva 2014/24. 44. Le cause di esclusione disciplinate da tale direttiva tutelano e delimitano l’ampio margine di discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice nella scelta di appaltatori idonei e capaci. Tale amministrazione ha dunque l’obbligo di verificare diligentemente, in uno stadio quanto più possibile anticipato della procedura di affidamento, l’esistenza di criteri di esclusione che possano far dubitare dell’integrità e dell’affidabilità dell’impresa offerente ( 11 ). Tuttavia, in linea di principio, a ciò osterebbe l’ammissibilità di misure correttive dopo la scadenza del termine ultimo per l’offerta. 45. I principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza, quali enunciati all’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/24, che garantiscono la concorrenza tra le imprese offerenti, impongono parimenti di valutare il soddisfacimento dei criteri di esclusione e di idoneità in modo rigoroso sotto il profilo temporale. Tali principi vietano all’ente appaltatore, in linea di massima, di svolgere trattative con un offerente che possano avere come conseguenza una disparità di trattamento o un pregiudizio per la concorrenza tra gli offerenti. Pertanto, in linea di principio, un’offerta presentata non può essere modificata a posteriori, né l’ente aggiudicatore può pretendere dall’impresa offerente chiarimenti al riguardo ( 12 ). Fatte salve le norme speciali, ciò vale a maggior ragione per eventuali misure correttive o prove di misure siffatte successive alla presentazione dell’offerta e/o al decorso del termine ultimo per la presentazione dell’offerta. 46. Conformemente a ciò, la Corte ha già statuito che, dopo la scadenza del termine ultimo per l’offerta, l’amministrazione aggiudicatrice soltanto eccezionalmente può pretendere che un offerente presenti documenti che descrivano la sua situazione, qualora consti oggettivamente che tali documenti esistevano prima della scadenza del termine suddetto, se in quanto non fosse espressamente prescritto nel capitolato di gara che tali documenti dovevano essere presentati pena l’esclusione dalla gara. Inoltre, un siffatto invito non può favorire o penalizzare ingiustificatamente l’offerente o gli offerenti al quale o ai quali esso era rivolto ( 13 ). 47. Pertanto, anche secondo questa giurisprudenza, occorre, in linea di principio, prendere le mosse dalla situazione dell’offerente prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. Rilievo decisivo assume il fatto che tale offerente, nel fare la propria offerta, abbia o no mostrato la diligenza e lo scrupolo atti a garantire che esso stesso o il subappaltatore da lui incaricato (per singole parti) adempia, nell’eseguire l’appalto, i propri obblighi in qualsiasi circostanza ( 14 ). Tuttavia, nella situazione che viene in discussione nel procedimento principale, il raggruppamento di imprese e/o il membro del medesimo hanno adottato le necessarie misure correttive soltanto dopo il decorso del termine per la presentazione dell’offerta. 48. Pertanto, gli operatori economici che partecipano ad una procedura di aggiudicazione sono obbligati, ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2014/24, a versare le imposte e i contributi sociali dovuti al più tardi entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, dovendosi, in caso contrario, obbligatoriamente procedere alla loro esclusione. Infatti, qualora essi venissero posti nella situazione di poter ancora adottare misure correttive dopo la scadenza del termine suddetto, o addirittura dopo aver avuto conoscenza del posizionamento in graduatoria della loro offerta, potrebbero essere indotti a saldare i propri debiti solo in caso di assegnazione al primo posto in graduatoria ovvero a soprassedere del tutto a tale pagamento, qualora ad essi non fosse stato comunque aggiudicato l’appalto. In tal modo però verrebbe totalmente disattesa l’importanza particolare attribuita dal legislatore dell’Unione all’obbligo di tempestivo pagamento di imposte e contributi sociali nel quadro della valutazione dell’integrità e dell’affidabilità delle imprese offerenti. 49. Sotto il profilo storico, tale conclusione è suffragata dall’articolo 45, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ( 15 ), che è stata abrogata dalla direttiva 2014/24. In base a tale disposizione, le violazioni dell’obbligo di pagamento di imposte e contributi sociali costituivano ancora una causa di esclusione facoltativa , che è stata convertita in un motivo obbligatorio di esclusione soltanto per effetto dell’articolo 57, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2014/24. Anche tale evoluzione rende evidente l’elevato valore che il legislatore dell’Unione ormai attribuisce al rispetto tempestivo dell’obbligo suddetto ai fini della valutazione dell’integrità e dell’affidabilità delle imprese offerenti interessate. 50. Di conseguenza, un’interpretazione di ordine sistematico, teleologico e storico dell’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24 mostra che uno Stato membro deve pretendere dagli operatori economici partecipanti alla procedura di aggiudicazione che essi adottino, in linea di principio, le misure correttive ivi previste prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, onde evitare l’esclusione dalla gara. Viceversa, lo Stato membro deve prevedere che gli operatori economici che adottano le misure correttive necessarie soltanto dopo la scadenza del termine suddetto debbano essere esclusi dalla procedura di aggiudicazione. 51. Come chiarito soprattutto al paragrafo 48 supra , la causa obbligatoria di esclusione costituisce l’unico mezzo adeguato per raggiungere le sopra citate finalità della direttiva 2014/24. Una siffatta esclusione non appare neppure inadeguata o sproporzionata nel senso di cui all’articolo 36, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/25, ove si tenga conto del carattere prevedibile ed esigibile dell’onere, per l’operatore economico interessato, di adempiere il proprio obbligo di tempestivo pagamento di debiti tributari – al di sopra della soglia di EUR 5 000 rilevante per l’esistenza di «gravi violazioni» fissata dall’articolo 94, comma 6, del decreto legislativo n. 36/23, letto in combinato disposto con l’articolo 1 dell’allegato II.10 del medesimo decreto – o di provvedere a posteriori al pagamento di tale debito entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. La questione se sia altresì proporzionato il fatto di escludere dalla procedura di aggiudicazione il raggruppamento di imprese al quale appartiene tale operatore economico verrà chiarita in appresso. C. Sull’eventualità di una sostituzione del membro del raggruppamento di imprese che è incorso nella causa di esclusione obbligatoria (insanabile) 52. Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, occorre verificare se e, in caso di risposta affermativa, a quali condizioni un raggruppamento di imprese abbia la possibilità di escludere o di sostituire uno dei propri membri che sia incorso in una causa di esclusione obbligatoria (insanabile) per non essere a sua volta escluso dalla procedura di aggiudicazione (v. infra , sezione 1), e quali deroghe siano possibili al riguardo (v. infra , sezione 2). 1. Presupposti a) Applicabilità dell ’ articolo 79, paragrafo 2, secondo comma, secondo periodo, della direttiva 2014/25 ai raggruppamenti temporanei di imprese 53. L’articolo 79, paragrafo 2, secondo comma, secondo periodo, della direttiva 2014/25 ( 16 ) fa riferimento alla (possibile) sostituzione di un «altr[o] soggett[o]» che non soddisfi un pertinente criterio di selezione o che sia interessato da una causa di esclusione obbligatoria. Nella situazione direttamente contemplata da tale norma, l’operatore economico fa affidamento, per la presentazione dell’offerta relativa ad un appalto pubblico (e per la sua successiva esecuzione) sulle capacità di un’altra impresa (in prosieguo: l’«impresa ausiliaria») per soddisfare i criteri di idoneità economica, finanziaria, tecnica e professionale ( 17 ). 54. Ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 2, secondo comma, primo periodo, della direttiva 2014/25, l’ente aggiudicatore verifica se anche le imprese ausiliarie soddisfano i criteri di selezione oppure se in capo ad esse sussista una causa di esclusione ai sensi dell’articolo 57 della direttiva 2014/24. Nel caso in cui esse non soddisfino un pertinente criterio di selezione oppure gravi su di esse una causa di esclusione obbligatoria alla quale l’ente aggiudicatore ha fatto riferimento, quest’ultimo deve imporre all’operatore economico, ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 2, secondo comma, secondo periodo, di sostituire l’impresa ausiliaria in questione ( 18 ). Tale norma non si riferisce espressamente ai membri di un raggruppamento di imprese. 55. Tuttavia, l’articolo 79, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 2014/25 stabilisce che «un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 37» può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti «[a]lle stesse condizioni». La nozione di «condizioni» ricomprende in linea di principio tutte le disposizioni di cui all’articolo 79, paragrafo 2, e dunque anche la possibilità di sostituire un membro del raggruppamento di imprese ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 2, secondo comma, secondo periodo. 56. Tale analisi risulta conforme alla giurisprudenza secondo la quale le disposizioni di identico tenore – non applicabili però nel caso di specie – di cui all’articolo 63, paragrafo 1, secondo e quarto comma, della direttiva 2014/24 sono applicabili a situazioni nelle quali la causa di esclusione sussiste soltanto in capo ad uno dei membri del raggruppamento di imprese ( 19 ). Ciò è tanto più cogente per il fatto che i raggruppamenti di imprese – ossia i «raggruppamenti di operatori economici» ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 2, primo periodo, nonché a loro volta «operatori economici» ai sensi dell’articolo 2, punto 6, della direttiva 2014/25 – devono essere trattati in modo uguale agli altri imprenditori, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, di quest’ultima. 57. Di conseguenza, anche un raggruppamento di imprese ha, in linea di principio, la possibilità di sostituire, alle condizioni di cui all’articolo 79, paragrafo 2, secondo e quarto comma, della direttiva 2014/25, un membro che sia incorso in una causa di esclusione ai sensi dell’articolo 57 della direttiva 2014/24. 58. Occorre tuttavia indagare fino a quale momento si debba offrire al raggruppamento di imprese la possibilità di sostituire il membro interessato da una causa di esclusione, al fine di evitare l’esclusione del raggruppamento di imprese. Nella situazione che si presenta nel procedimento principale, è stato infatti vietato al raggruppamento di imprese di effettuare una tale sostituzione, dopo che l’ente aggiudicatore aveva comunicato che in capo al membro interessato sussisteva una causa obbligatoria di esclusione. b) Momento rilevante 59. Come sostenuto dal governo italiano, tanto l’articolo 79, paragrafo 2, secondo e quarto comma, della direttiva 2014/25, quanto le disposizioni di identico tenore di cui all’articolo 63 della direttiva 2014/24 non stabiliscono espressamente fino a quale momento un’impresa ausiliaria o un membro di un raggruppamento di imprese possa o debba essere sostituito al fine di evitare l’esclusione di un offerente o di un raggruppamento di imprese. 60. Secondo la giurisprudenza relativa all’articolo 63 della direttiva 2014/24, tale norma presuppone che l’amministrazione aggiudicatrice, prima di pretendere la sostituzione di un’impresa ausiliaria, consenta all’offerente o a tale impresa di presentarle eventualmente le misure correttive adottate, al fine di rimuovere l’irregolarità constatata e in tal modo di provare nuovamente la richiesta affidabilità. Soltanto qualora l’offerente o l’impresa ausiliaria non abbia adottato misure correttive oppure queste siano insufficienti, l’amministrazione aggiudicatrice può pretendere (in via subordinata) che tale impresa venga sostituita ( 20 ). 61. Questi principi sono trasponibili all’articolo 79 della direttiva 2014/25. 62. Come chiarito nei paragrafi 34 e segg., il membro di un raggruppamento di imprese interessato da una causa di esclusione deve adottare misure correttive entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione dell’offerta al fine di evitare la propria esclusione ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24. All’inverso, l’appaltatore deve anzitutto rendere possibile a tale membro od al raggruppamento di imprese cui questo appartiene adottare simili misure prima della scadenza del termine suddetto. Soltanto successivamente l’appaltatore può escludere non soltanto tale membro ma anche il raggruppamento di imprese, ovvero pretendere da quest’ultimo la sostituzione del membro suddetto. Pertanto, l’articolo 79, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/25 parte dal presupposto – al contrario di quanto sostenuto da RFI, dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dal governo italiano – che in questo momento la causa di esclusione (obbligatoria o facoltativa) ex articolo 57 della direttiva 2014/24 già sussiste (in modo insanabile) in capo all’impresa ausiliaria interessata. 63. L’articolo 79, paragrafo 2, secondo comma, secondo periodo, della direttiva 2014/25 ( 21 ) prevede, in tali circostanze, ove sussista una causa obbligatoria di esclusione – come nel caso di specie – addirittura l’ obbligo dell’appaltatore di imporre la sostituzione dell’impresa ausiliaria interessata. Pertanto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri, diversamente che nel caso di esistenza di una causa di esclusione facoltativa (articolo 79, paragrafo 2, secondo comma, terzo periodo: «può»), non hanno in proposito alcun potere discrezionale in sede di trasposizione ( 22 ). 64. Pertanto, ad un raggruppamento di imprese deve essere consentito, dopo la scadenza del termine ultimo per l’offerta, di sostituire uno dei propri membri il quale sia incorso in una causa di esclusione obbligatoria (insanabile). Ciò comprende necessariamente la possibilità della pura e semplice esclusione del membro in questione, senza procedere ad una sostituzione di quest’ultimo, così come previsto dall’articolo 97, comma 2, prima frase, del decreto legislativo n. 36/23 ed è stato attualmente proposto dalla ETS. Si pone tuttavia la questione di quali siano i presupposti perché un appaltatore possa rifiutare tale esclusione o tale sostituzione. 2. Deroghe a) V iolazione degli obblighi di diligenza e di vigilanza e sua imputazione 65. In conformità alla giurisprudenza menzionata supra al paragrafo 47, la sostituzione del membro del raggruppamento di imprese che sia incorso nella causa di esclusione deve essere consentita soltanto per evitare l’esclusione dalla procedura di aggiudicazione, nel caso in cui il raggruppamento di imprese o il membro mandatario abbia rispettato gli obblighi di diligenza e di vigilanza ad esso incombenti in proposito. Detto in termini inversi, la causa di esclusione realizzatasi in capo ad uno dei membri di un raggruppamento di imprese deve essere imputata a quest’ultimo nel caso in cui tale raggruppamento ovvero il membro mandatario abbiano violato tali obblighi. La constatazione di tale violazione di obblighi presuppone a sua volta che la condotta scorretta che giustifica l’esclusione soggiaccia alla potestà organizzativa e al potere di vigilanza del raggruppamento di imprese ovvero del suo membro mandatario (capofila). 66. Infatti, la Corte esige che l’amministrazione aggiudicatrice, di fronte ad offerenti che vogliono sostituire un’impresa ausiliaria da essi coinvolta a motivo di una causa di esclusione (facoltativa), procedano ad una analisi e valutazione caso per caso. Secondo la giurisprudenza, alla luce del principio di proporzionalità, l’ente aggiudicatore è obbligato a valutare il comportamento dell’offerente interessato in modo concreto e sulla base di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie. In tale contesto, devono essere presi in considerazione i mezzi che sono a disposizione dell’impresa offerente, i quali la mettono in grado di esaminare e accertare dal canto suo l’esistenza di una causa di esclusione in capo all’impresa ausiliaria di cui essa intendeva avvalersi ( 23 ). Detto in altri termini, una causa di esclusione che si realizzi in capo ad un’impresa ausiliaria non può essere senz’altro imputata ad un’impresa offerente, né una siffatta imputazione di responsabilità può essere presunta, bensì l’ente aggiudicatore è tenuto a motivare e a dimostrare nel singolo caso l’esistenza di tale causa di esclusione. 67. Tali principi sono trasponibili ad un raggruppamento di imprese che intenda sostituire (ovvero, come nella presente fattispecie, semplicemente escludere) uno dei propri membri che sia incorso in una causa di esclusione. Ciò risulta anche dall’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2014/24 nonché dall’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2014/25. In base a tali disposizioni, i raggruppamenti di imprese sono equiparati ad altri operatori economici ovvero devono essi stessi essere considerati come tali. Oltre a ciò, la Corte ha statuito che l’applicazione di una causa di esclusione (facoltativa) deve trovare fondamento, indipendentemente da una responsabilità solidale dei membri di un raggruppamento di imprese, in un comportamento scorretto o negligente individuale ( 24 ). In altre parole, deve sussistere ed essere concretamente dimostrato un comportamento scorretto, imputabile al raggruppamento di imprese o ai suoi membri, ovvero esigibile dagli stessi. L’argomento addotto da RFI, dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dal governo italiano secondo cui il raggruppamento di imprese come tale sarebbe in linea di principio automaticamente responsabile per l’offerta presentata e dunque anche per il comportamento scorretto di uno dei suoi membri ( 25 ), deve dunque essere respinto. 68. Anche considerazioni di ordine sistematico suffragano l’idea secondo cui il comportamento scorretto di un membro che sia incorso in una causa di esclusione ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24 non può essere senz’altro imputato ad un raggruppamento di imprese, al fine di giustificare l’esclusione di quest’ultimo dalla procedura di aggiudicazione. 69. L’articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/24 ( 26 ) prevede infatti una presunzione assoluta di imputazione soltanto in relazione alle cause di esclusione obbligatoria elencate nel primo comma, qualora i reati sottostanti ( 27 ) siano stati commessi da una persona (condannata in via definitiva), che è un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo. Invece, una siffatta regola di presunzione e imputazione non si trova per la causa di esclusione consistente nella violazione dell’obbligo di pagamento di imposte e contributi sociali di cui all’articolo 57, paragrafo 2. Ne consegue che a questo proposito sono necessarie una verifica e una motivazione nel singolo caso per imputare il comportamento scorretto di un membro dell’intero raggruppamento di imprese. In questo modo si tiene conto anche del fatto che all’interno di un raggruppamento (temporaneo) di imprese – a differenza di un gruppo di imprese strutturato come gruppo societario – la potestà organizzativa ed i poteri e le possibilità di controllo sono limitati ( 28 ). 70. Da ultimo, a favore di una siffatta valutazione caso per caso depone anche la finalità delle norme del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici, segnatamente l’apertura ad una concorrenza quanto più ampia possibile e l’interesse ad una partecipazione alle gare del maggior numero di offerenti ( 29 ). Questa apertura serve non soltanto alla libera circolazione di merci e servizi a livello dell’Unione, ma anche all’interesse dell’amministrazione aggiudicatrice a poter scegliere nell’ambito di una più vasta gamma di offerte quella economicamente più vantaggiosa e meglio confacente alle esigenze dell’ente pubblico interessato ( 30 ). Come risulta dalla situazione alla base del rinvio pregiudiziale, l’esclusione di un raggruppamento di imprese può infatti portare alla perdita dell’offerta economicamente più vantaggiosa, malgrado che la causa di ciò si perfezioni soltanto in capo ad un membro di secondo piano. 71. Per poter constatare una violazione di un obbligo di diligenza da parte del raggruppamento di imprese, eventualmente attraverso il membro incaricato da detto gruppo (e legittimato al controllo), l’amministrazione aggiudicatrice deve dunque verificare e valutare nel singolo caso se il raggruppamento di imprese o il membro incaricato del medesimo fossero nella condizione di verificare (tempestivamente) se uno dei membri del raggruppamento fosse incorso in una causa di esclusione ( 31 ), o se fossero in grado addirittura – mediante l’adozione di corrispondenti misure correttive – di sanare tale motivo di esclusione o di evitarlo. 72. Spetta in definitiva al giudice nazionale verificare se ciò sia accaduto nel caso di specie. Come sostenuto dalla Commissione, non è totalmente escluso che il membro mandatario del raggruppamento di imprese, ossia la ETS, non fosse assolutamente in condizione – sotto il profilo giuridico o fattuale – di venire a conoscenza dell’esistenza del motivo di esclusione prima che RFI fosse informata di ciò dall’amministrazione tributaria italiana e comunicasse tale circostanza alla ETS. Dall’altro lato, come sostenuto soprattutto dal governo italiano e dalla [OSCURATO:SOCIETA] all’udienza di trattazione orale, una violazione dell’obbligo di diligenza addebitabile al raggruppamento di imprese potrebbe essere ravvisabile nel fatto che la ETS aveva forse indebitamente omesso, prima della presentazione dell’offerta, di pretendere da tutti i membri del raggruppamento di imprese l’esibizione di una certificazione di regolarità fiscale. 73. Infine resta da chiarire se l’esclusione della Sub‑[OSCURATO:PERSONA] dal raggruppamento di imprese abbia portato ad una inammissibile modifica a posteriori dell’offerta. b) Modifica sostanziale a posteriori dell ’ offerta 74. Come indicato nel paragrafo 45, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione nonché l’obbligo di trasparenza, i quali garantiscono la concorrenza tra gli offerenti, ostano in linea di principio alla modifica a posteriori di un’offerta già presentata. 75. L’invito rivolto da un’amministrazione aggiudicatrice ad un raggruppamento di imprese a sostituire un membro delle cui capacità quest’ultimo intenderebbe avvalersi non può dunque portare al risultato che tale raggruppamento presenti in realtà una nuova offerta – presentante sostanziali modifiche rispetto a quella originaria –, bensì soltanto, eventualmente, ad una chiarificazione, sotto il profilo dei contenuti o personale, di tale offerta ( 32 ). Infatti, in linea di principio, deve sussistere un’identità giuridica e fattuale tra l’operatore economico che presenta l’offerta e quello cui viene eventualmente aggiudicato l’appalto ( 33 ). Ciò deriva anche dal fatto che i membri di un raggruppamento di offerenti – in quanto «raggruppamento di operatori economici» ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 2, prima frase, nonché a loro volta «operatori economici» nel senso di cui all’articolo 2, punto 6, della direttiva 2014/25 – presentano una offerta comune. 76. Laddove la sostituzione (o l’esclusione) di un membro siffatto portasse soltanto ad una modifica a posteriori non sostanziale dell’offerta, ciò dovrebbe considerarsi ammissibile ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/25. 77. In accordo con tale interpretazione, la Corte ha statuito che un ente aggiudicatore non viola il principio della parità di trattamento nel caso in cui esso consenta ad uno dei due membri di un disciolto raggruppamento di imprese di subentrare al posto di quest’ultimo e di partecipare in nome proprio alla procedura di aggiudicazione, qualora sia dimostrato che tale operatore economico soddisfa da solo i criteri fissati dalla stazione appaltante e che la sua successiva partecipazione a tale procedura non pregiudica la situazione concorrenziale degli altri offerenti ( 34 ). Ciò è quanto avviene, ad esempio, nel caso in cui un offerente modifichi in senso esclusivamente formale la propria identità adottando una nuova veste giuridica ed una nuova organizzazione interna e ciò non porti ad una rilevante modifica sostanziale delle condizioni contrattuali dell’offerta ( 35 ). 78. Secondo l’ordinanza di rinvio, il membro al quale si riferisce la causa obbligatoria di esclusione doveva farsi carico soltanto dello 0,31% della prestazione offerta dal raggruppamento di imprese. Inoltre, il membro mandatario del raggruppamento di imprese, la ETS, ha dichiarato che un’esclusione del membro interessato non pregiudicherebbe la partecipazione del raggruppamento alla procedura di aggiudicazione né determinerebbe una modifica della sua offerta tecnica ed economica. 79. Salvo verifica da parte del giudice del rinvio, l’esclusione di tale membro potrebbe dunque, come sostiene la Commissione, essere equiparabile – tenuto conto della sua quota puramente marginale dello 0,31% dell’offerta presentata – ad una semplice riorganizzazione interna del raggruppamento di imprese senza alcuna rilevanza sostanziale. In tale contesto, il giudice del rinvio deve inoltre verificare se tali circostanze avrebbero potuto o, addirittura, dovuto portare l’amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’articolo 97, secondo comma, seconda frase, del decreto legislativo n. 36/23, a soprassedere all’esclusione del raggruppamento di imprese dalla procedura di aggiudicazione. Infatti, tale norma attribuisce chiaramente all’ente aggiudicatore un potere discrezionale in ordine alla questione se la misura correttiva prevista dal raggruppamento di imprese sia sufficiente («sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate»). Se così fosse, tale norma potrebbe anche essere interpretata in senso conforme alle direttive – in particolare alla luce dell’articolo 79, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/25 ( 36 ) – aspetto questo che deve essere parimenti valutato dal giudice del rinvio. 3. Conclusione intermedia 80. Ciò premesso, occorre in linea di principio consentire ad un raggruppamento di imprese di escludere o di sostituire un membro in capo al quale sussista un motivo obbligatorio di esclusione ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/25, affinché detto raggruppamento non incorra esso stesso in un’esclusione dalla procedura di aggiudicazione. Presupposto a tal fine è che il raggruppamento di imprese o il membro mandatario dello stesso non sia, sotto il profilo di fatto o di diritto, in grado di constatare tempestivamente l’esistenza di tale motivo di esclusione, di impedire il suo verificarsi o di adottare misure correttive sufficienti al riguardo. Nella misura in cui il membro da escludere o da sostituire fosse destinato ad assumere soltanto una quota marginale della prestazione offerta, una siffatta esclusione o sostituzione può portare soltanto ad una modifica non sostanziale dell’offerta del raggruppamento di imprese la quale non pregiudica la concorrenza tra gli offerenti. Spetta al giudice del rinvio verificare se tali presupposti siano soddisfatti e se le pertinenti norme nazionali possano essere interpretate e applicate in senso conforme ai suddetti principi. V. Conclusione 81. Di conseguenza, propongo alla Corte di statuire che la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio (Italia) deve essere risolta nei seguenti termini: L’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, letto in combinato disposto con l’articolo 79, paragrafo 2, e con l’articolo 80, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, nonché il principio di proporzionalità sancito dal diritto dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a norme nazionali o ad un’interpretazione delle stesse in virtù delle quali un raggruppamento temporaneo di imprese deve essere escluso da una procedura pubblica di aggiudicazione di appalto per il fatto che esso non può escludere o sostituire uno dei propri membri – il quale ha adempiuto il proprio obbligo di pagare debiti di imposta, accertati con decisione amministrativa definitiva, soltanto dopo la scadenza del termine per la presentazione dell’offerta – unicamente in ragione del fatto che detto raggruppamento ha proposto ciò solo dopo la comunicazione, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, dell’esistenza del motivo di esclusione. 1 Lingua originale: il tedesco. 2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65, e rettifica in GU 2022, L 192, pag. 39). 3 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU 2014, L 94, pag. 243), come modificata dal regolamento delegato (UE) 2025/2150 della Commissione del 22 ottobre 2025 (GU L, 2025/2150). 4 GURI n. 77 del 31 marzo 2023, supplemento ordinario n. 12. 5 La corrispondente norma di cui all’articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24, che sul punto presenta un identico tenore, non è applicabile alla presente fattispecie. 6 Vale a dire una decisione amministrativa definibile come « bestandskräftig » [non più contestabile] nell’accezione propria del diritto tedesco. 7 Sentenza del 1º agosto 2025, Daka e a. (C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 e C‑493/23, EU:C:2025:592, punto 109 e la giurisprudenza ivi citata). 8 In tal senso, sentenza del 26 gennaio 2023, HSC Baltic e a. (C‑682/21, EU:C:2023:48, punto 51). 9 V. [OSCURATO:PERSONA], S., «[OSCURATO:PERSONA] and self-cleaning in Article 57: discretion at the expense of clarity and trade?», in Ølykke, G.S. e [OSCURATO:PERSONA], A. (ed.), Reformation or Deformation of the EU [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Cheltenham and Northampton, 2016, pag. 257. 10 V. [OSCURATO:PERSONA], A., «[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and Short-listing in the [OSCURATO:PERSONA] 2014/24», in Lichère, F., Caranta, R., Treumer, S. (ed.), [OSCURATO:PERSONA]: The new [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] Publishing, Kopenhagen, [OSCURATO:PERSONA], 2014, pag. 114. 11 In tal senso, sentenze del 30 gennaio 2020, Tim (C‑395/18, EU:C:2020:58, punto 41), e del 21 dicembre 2023, Infraestruturas de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑66/22, EU:C:2023:1016, punti da 55 a 57 e la giurisprudenza ivi citata). V. anche il secondo periodo del considerando 84 della direttiva 2014/24. 12 In tal senso, sentenze del 10 ottobre 2013, Manova (C‑336/12, EU:C:2013:647, punti 31 e 32 nonché la giurisprudenza ivi indicata), e del 3 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑210/20, EU:C:2021:445, punto 43 e la giurisprudenza citata). 13 V. sentenza del 10 ottobre 2013, Manova (C‑336/12, EU:C:2013:647, punto 42). 14 In tal senso, sentenza del 30 gennaio 2020, Tim (C‑395/18, EU:C:2020:58, punto 42). 15 GU 2004, L 134, pag. 114. 16 Tale disposizione è così formulata: «L’ente aggiudicatore impone all’operatore economico di sostituire gli enti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione cui l’ente aggiudicatore ha fatto riferimento». 17 V., in tal senso, in riferimento all’articolo 63 della direttiva 2014/24, sentenza del 3 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑210/20, EU:C:2021:445, punti 29 e 30). 18 Ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 2, secondo comma, terzo periodo, della direttiva 2014/25, l’ente aggiudicatore dispone invece di un potere discrezionale al riguardo («può»). 19 V. sentenza del 7 settembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (C‑927/19, EU:C:2021:700, punti 149 e segg.). V. anche ordinanza del 30 settembre 2022, ĒDIENS & KM.LV (C‑592/21, EU:C:2022:746, punto 22 e la giurisprudenza ivi citata). 20 V., in tal senso, sentenze del 3 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑210/20, EU:C:2021:445, punti 36 e 37 nonché la giurisprudenza ivi indicata), e del 7 settembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (C‑927/19, EU:C:2021:700, punti 153 e 154). 21 Parimenti l’articolo 63, paragrafo 1, secondo comma, secondo periodo, della direttiva 2014/2025. 22 V. sentenza del 7 settembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (C‑927/19, EU:C:2021:700, punti 152 e segg.). 23 V., in tal senso, sentenze del 30 gennaio 2020, Tim (C‑395/18, EU:C:2020:58, punti 48, 51 e 52), e del 3 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑210/20, EU:C:2021:445, punti 39 e 40). 24 In tal senso, sentenza del 26 gennaio 2023, HSC Baltic e a. (C‑682/21, EU:C:2023:48, punti 49 e 50 nonché la giurisprudenza ivi citata). Non è in questa sede necessario decidere se ciò scaturisca da un carattere sanzionatorio o penale dell’esclusione dalla procedura di aggiudicazione, nel senso accennato dalla sentenza del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (C‑130/23 P, EU:C:2024:439, punto 31). In proposito, v. la sentenza del 18 dicembre 2024, TP/Commissione (T‑776/22, EU:T:2024:908, punti 61 e segg.), attualmente sub iudice a seguito di impugnazione (C‑170/25 P). 25 V. anche il rinvio operato dal giudice remittente e dal governo italiano alla sentenza del Consiglio di Stato (Italia) del 19 settembre 2019, n. 6237, secondo cui tra i membri di un raggruppamento di imprese sussiste un legame a tal punto stretto «che è categoricamente escluso che eventuali motivi di esclusione possano essere ignoti anche ad uno solo degli altri membri del raggruppamento di imprese interessato». 26 Tale disposizione stabilisce quanto segue: «L’obbligo di escludere un operatore economico si applica anche nel caso in cui la persona condannata definitivamente è un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo». 27 Tra questi rientrano, tra l’altro, la partecipazione ad un’organizzazione criminale [lettera a)], la corruzione [lettera b)], la frode [lettera c)], i reati di terrorismo et sim. [lettera d)], il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo [lettera e)], nonché il lavoro minorile e altre forme di tratta degli esseri umani [lettera f)]. 28 In tal senso, sentenza del 7 settembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (C‑927/19, EU:C:2021:700, punto 156 e la giurisprudenza ivi citata). 29 V. sentenze del 19 maggio 2009, Assitur (C‑538/07, EU:C:2009:317, punto 26), e del 23 dicembre 2009, CoNISMa (C‑305/08, EU:C:2009:807, punto 37). 30 In tal senso, sentenze del 23 dicembre 2009, CoNISMa (C‑305/08, EU:C:2009:807, punto 37); conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa MT Højgaard e Züblin (C‑396/14, EU:C:2015:774, paragrafo 58). 31 In tal senso, sentenza del 7 settembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (C‑927/19, EU:C:2021:700, punto 157 e la giurisprudenza ivi indicata). 32 In tal senso ben può essere intesa la sentenza del 3 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑210/20, EU:C:2021:445, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). 33 In tal senso le conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa MT Højgaard e Züblin (C‑396/14, EU:C:2015:774, paragrafo 63). 34 In tal senso, sentenza del 24 maggio 2016, MT Højgaard e Züblin (C‑396/14, EU:C:2016:347, punto 44). 35 V., in tal senso, sentenza del 19 giugno 2008, pressetext Nachrichtenagentur (C‑454/06, EU:C:2008:351, punti 44 e 45); conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa MT Højgaard e Züblin (C‑396/14, EU:C:2015:774, paragrafo 76). 36 V. supra , paragrafi 63 e 64.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris