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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 13852/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 16/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsi per cassazione, con unico atto, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Catania ha confermato la pronuncia del Tribunale di Siracusa del 20 aprile 2016 (di condanna per il reato di cui agli artt.110, 56, 624 bis e 625 n.2 cod. pen.; Il primo e il secondo motivo di ricorso sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposti per motivi (violazione di legge e vizio di motivazione sul punto inerente all'affermazione di responsabilità e vizio di motivazione su diniego di circostanze attenuanti generiche) non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), tenuto conto della giustificazione rinvenibile nella sentenza a pag.2 quanto alla responsabilità e a pag.3 quanto alle generiche; L'inammissibilità dei primi due motivi di ricorso non osta alla disamina del terzo motivo, concernente la sopravvenuta prescrizione del reato, in quanto maturata prima della pronuncia della sentenza di appello (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.2016, Ricci, Rv. 266818 - 01).

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 20 marzo 2024 iere sten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 16/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsi per cassazione, con unico atto, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Catania ha confermato la pronuncia del Tribunale di Siracusa del 20 aprile 2016 (di condanna per il reato di cui agli artt.110, 56, 624 bis e 625 n.2 cod. pen.; Il primo e il secondo motivo di ricorso sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposti per motivi (violazione di legge e vizio di motivazione sul punto inerente all'affermazione di responsabilità e vizio di motivazione su diniego di circostanze attenuanti generiche) non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), tenuto conto della giustificazione rinvenibile nella sentenza a pag.2 quanto alla responsabilità e a pag.3 quanto alle generiche; L'inammissibilità dei primi due motivi di ricorso non osta alla disamina del terzo motivo, concernente la sopravvenuta prescrizione del reato, in quanto maturata prima della pronuncia della sentenza di appello (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 20 marzo 2024 iere sten
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