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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 33736/2024

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024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4586/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 1049/2022depositato i l 25/01/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Per quanto ancora rileva, con decreto n. 680/2023, depositato il 25.1.2023, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’opposizione ex art. 98 legge fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui il G.D. del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. ha rigettato la sua domanda di insinuazione al passivo del credito di € 25.975,00, vantato a titolo di rimborso dell’imposta IMU dovuta per il periodo dicembre 2019 - dicembre 2021, in relazione al capannone industriale di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] e concesso in locazione dal precedente proprietario alla [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis, imposta che, secondo le pattuizioni contrattuali, avrebbe dovuto essere pagata dal conduttore.

L’immobile in oggetto era stato, in precedenza, di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. e, a seguito di procedura esecutiva promossa nei confronti di quest’ultima società, era stato aggiudicato in data 16.6.2015 alla [OSCURATO:PERSONA], la quale non aveva, tuttavia, provveduto alla trascrizione del decreto di trasferimento del 5.10.2015, con la conseguenza che lo stesso immobile, a seguito della dichiarazione di fallimento, intervenuta il 22.2.2018, della [OSCURATO:SOCIETA]., era stato acquisito all’attivo del fallimento della predetta società.

A seguito di una transazione stipulata in data 17.9.2018 tra il fallimento I.L.P. e la [OSCURATO:PERSONA] (dopo che quest’ultima aveva promosso una causa di rivendica dell’immobile ex art. 103 L.F.), a fronte del riconoscimento della esclusiva e libera proprietà del bene nonché della sua restituzione da parte della curatela, la [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto nei confronti della curatela diversi impegni, tra cui si era accollata anche il pagamento dell’imposta IMU e TASI per l’anno 2018 e “tutte le imposte a venire quale proprietaria”.

Nel frattempo, con sentenza del 27.6.2019, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], avendo accertato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 147 commi 4 e 5 L.F., aveva dichiarato il fallimento in estensione della società di fatto tra I.L.P. e Carat, nonché di Carat quale socio illimitatamente responsabile della predetta società di fatto.

Il giudice di primo grado ha accolto l’impostazione del G.D. secondo cui la transazione stipulata dalla curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. con la [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto ad oggetto una obbligazione sociale della società di fatto tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., essendosi con essa la odierna opponente accollata l’obbligazione di pagamento relativa alla TASI e all’IMU per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (e “tutte le imposte a venire”: quindi, per quanto qui rileva, anche TASI e IMU per il 2019, 2020 e 2021) afferenti proprio al “capannone industriale oggetto di pignoramento”, formalmente di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]., e utilizzato promiscuamente dalla I.L.P. e dalla CARAT sin dal periodo 2002- 2006 per lo svolgimento dell’attività costituente l’oggetto sociale di entrambe le società e della società di fatto tra le stesse costituita.

Ne conseguiva che la CARAT, quale socio della suddetta società di fatto era soggetto chiamato a rispondere in solido di tale obbligazione ai sensi degli artt. 2191 e 2297 c.c..

Ciò posto, avendo la [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarato espressamente in comparsa di costituzione di volersi avvalere della transazione stipulata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., il giudice di primo grado ha ritenuto l’applicabilità, al caso di specie, della regola prevista dall’art. 1304 c.c., secondo la quale la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido produce effetto nei confronti degli altri, se questi dichiarano di volerne profittare.

Ed invero, nel caso di specie la transazione aveva riguardato l’intero debito solidale e non già la (sola) quota interna del singolo debitore.

La dichiarazione di volerne profittare, come formulata dalla Curatela, aveva comportato che la transazione del 17.9.2018 avesse spiegato, ex art 1304, comma 1, c.c., efficacia diretta anche nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., e del suo Fallimento, con la conseguenza che l’obbligazione gravante sulla Carat doveva ritenersi estinta per effetto della transazione.

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidandolo a tre motivi.

La curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha resistito in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1304, 1321, 1325, 1346 c.c..

Espone la ricorrente che la transazione del 17.9.2018 era stata conclusa tra la stessa e la curatela del fallimento I.L.P. per porre fine ad una lite insorta a seguito dell’aggiudicazione alla [OSCURATO:PERSONA] dell’immobile adibito a capannone industriale (già di proprietà della stessa I.L.P.) e della mancata trascrizione del decreto di trasferimento pronunciato a favore della stessa, che aveva determinato, una volta intervenuto il fallimento della I.L.P., l’acquisizione di tale bene all’attivo del fallimento.

A seguito della transazione, l’immobile era stato restituito alla unica e legittima proprietaria.

Deduce la ricorrente che la transazione in oggetto non aveva avuto ad oggetto un’obbligazione sociale della società di fatto tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]..

In particolare, l’obbligazione relativa al pagamento di “tutte le imposte a venire” insistenti sul capannone industriale non ineriva ad un’obbligazione sociale della società di fatto tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., discendendo dall’obbligo normativo che grava per legge sul proprietario dell’immobile, nel caso di specie la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dell’Ente comunale, soggetto terzo.

La ricorrente ha affermato che l’obbligazione di pagamento dell’IMU, gravante sulla proprietaria del capannone industriale, [OSCURATO:PERSONA], non aveva prodotto alcun effetto nei confronti della curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., di cui potesse in qualche modo profittare, ex art. 1304 c.c., la curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

In ogni caso, sostiene la ricorrente che, come già esposto nel precedente grado del giudizio, affinché l’art. 1304 c.c. sia applicabile è logicamente necessario: 1) che più debitori siano obbligati in solido per l’intero debito; 2) che la transazione, valida ed efficace, non sia stata conclusa da tutti i condebitori; 3) che il condebitore sia parte dell’obbligazione plurisoggettiva già al momento della stipula della transazione, per cui chi sia divenuto obbligato in solido successivamente alla stipula non si potrà quindi giovare della possibilità offerta dall’art. 1304 c.c..

Nel caso di specie, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva illegittimamente applicato l’art. 1304 c.c. atteso che, al momento della stipula della transazione tra la curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] (17 settembre 2018), la [OSCURATO:SOCIETA]., ancora in bonis, non risultava obbligata in solido con la curatela del predetto fallimento, né da un punto di vista formale, né da un punto di vista sostanziale.

In particolare, da un punto di vista formale, la dichiarazione di fallimento in estensione della società di fatto occulta tra la [OSCURATO:SOCIETA]., già dichiarata fallita, e la [OSCURATO:SOCIETA]., nonché della [OSCURATO:SOCIETA]., quale socio di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]., era stata pronunciata solo successivamente (con sentenza n. 8/2019 del 27.6.2019).

Da un punto di vista sostanziale, al momento della stipula della transazione, la suddetta società di fatto era occulta, per cui la [OSCURATO:SOCIETA]. non era palesa quale obbligata in solido al cospetto della [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente rileva, inoltre, che il principio secondo il quale il condebitore, per potersi giovare della possibilità offerta dall’art.1304 c.c., deve essere parte dell’obbligazione plurisoggettiva già al momento della stipula della transazione risponde ad un’esigenza di tutela della correttezza nei rapporti contrattuali e dell’affidabilità dei soggetti contraenti.

Ciò significa che, al momento della stipula della transazione, la plurisoggettività deve essere palese alle parti contraenti.

La ricorrente, nel momento in cui aveva stipulato la transazione con la curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., non sapeva, né poteva sapere, dell’esistenza della società di fatto occulta con la [OSCURATO:SOCIETA]., né tanto meno la curatela del [OSCURATO:SOCIETA]. aveva palesato alla [OSCURATO:PERSONA] l’esistenza del suddetto rapporto societario.

2. Con il secondo motivo è stato dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione e l’omesso esame di elementi istruttori, nullità del procedimento in relazione all’art. 360 n. 4 e 5 c.p.c..

Lamenta la ricorrente che il giudice di primo grado aveva focalizzato la propria attenzione e fondato la propria decisione solo sul contenuto della transazione di cui è causa, omettendo, quindi, qualsiasi disamina relativa al contratto locazione stipulato tra la ricorrente e la [OSCURATO:SOCIETA]. (ed al suo contenuto), che costituiva, invece, la fonte del credito per il quale la ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo.

In particolare, la ricorrente ha evidenziato che, all’art. 12 del suddetto contratto di locazione, le parti avevano pattuito che l’onere di sostenere tutte le spese per ogni tassa relativa all’immobile oggetto della locazione, ivi compresa l’IMU, fosse a carico del conduttore [OSCURATO:SOCIETA]. e che, in virtù della suddetta pattuizione, la [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis aveva in passato rimborsato, seppur parzialmente, l’importo pagato dalla stessa per gli anni dal 2016 alla prima rata del 2019.

La ricorrente aveva comunque pagato le altre annualità delle imposte IMU e ciò per non incorrere in sanzioni amministrative, ed era appunto per questo che aveva successivamente presentato la domanda di ammissione al passivo con la quale ne aveva chiesto il rimborso.

3. Entrambi i motivi, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono fondati nei termini che seguono.

Va osservato, preliminarmente, che le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla curatela controricorrente non sono meritevoli di accoglimento.

La ricorrente ha sufficientemente provveduto nel ricorso all’esposizione dei fatti di cui è causa, del petitum e della causa petendi, consentendo a questa Corte di cogliere l a portata delle censure dalla stessa svolta, senza dover provvedere all’esame diretto degli atti processuali.

E’ stato quindi rispettato il requisito di cui all’art. 366 n. 3 c.p.c..

Inoltre, sostiene la curatela controricorrente che la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata a riproporre le tesi difensive svolte nella fase di merito, motivatamente disattese dal giudice di primo grado, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, con la conseguenza che si sarebbe determinata una mera contrapposizione della valutazione della ricorrente al giudizio espresso dal decreto impugnato, con violazione dell’art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c..

Anche questa deduzione non coglie nel segno, atteso che, come sarà approfondito, nel corso della trattazione, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto l’applicabilità al caso in esame della fattispecie di cui all’art. 1304 c.c. sulla base della accertata esistenza di una società di fatto tra I.L.P. e Carat - a seguito della sentenza del giugno 2019 che ha dichiarato il fallimento in estensione di tale società di fatto e del socio illimitatamente responsabile Carat - senza farsi carico (e non motivando quindi sul punto) della contestazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, al momento della transazione dalla stessa stipulata con la Curatela del fallimento con la [OSCURATO:SOCIETA]. e la stessa [OSCURATO:PERSONA] (17 settembre 2018), l’esistenza della [OSCURATO:SOCIETA]., ancora in bonis, quale obbligato solidale non era stata palesata.

Dunque, la ricorrente ha riproposto la propria tesi difensiva sulla inapplicabilità dell’art. 1304 c.c., nei termini sopra illustrati, che il decreto impugnato aveva sì disatteso, ma senza una motivazione esaustiva, non avendo approfondito il profilo della natura occulta della società di fatto instaurata tra I.L.P. e Carat, nonostante tale rilievo fosse stato espressamente formulato.

Esaminando, a questo punto, i motivi del ricorso, va osservato che il decreto impugnato, nel riportare le difese della ricorrente nella fase del ricorso ex art. 98 L.F., non ha colto, in modo idoneo, il titolo in virtù del quale la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato istanza di ammissione al passivo del fallimento Carat.

In particolare, le parti avevano pattuito, in base all’art. 12 del contratto di locazione stipulato in data 1.2.2016, che l’obbligo di sostenere tutte le spese per ogni imposta o tassa relativa all’immobile oggetto della locazione, compresa l’IMU, fosse a carico del conduttore ed è proprio in virtù di tale pattuizione che la Carat in bonis aveva, seppure parzialmente, rimborsato l’importo pagato dalla [OSCURATO:PERSONA], a titolo di IMU, per gli anni dal 2016 alla prima rata del 2019. [OSCURATO:PERSONA] si era dunque insinuata al fallimento per ottenere anche il rimborso dell’IMU versata negli anni 2019 (secondo semestre) – 2021, imposta che, pur gravando per legge sul proprietario dell’immobile, secondo le pattuizioni del contratto di locazione, avrebbe dovuto essere rimborsata dal conduttore Carat.

Ciò premesso, è vero che i l Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che il soggetto realmente titolare del contratto di locazione, pur risultando formalmente la Carat, era la società di fatto costituita tra I.P.L. e Carat, delle cui obbligazioni erano solidalmente e illimitatamente responsabili i soci di fatto I.P.L. e Carat, (con la conseguenza che, in astratto, della transazione stipulata da uno dei due obbligati solidali con il creditore, se riferita all’intero credito, come nel caso di specie, avrebbe potuto profittare, ai sensi dell’art. 1304 c.c., l’altro obbligato solidale).

Tuttavia, il decreto impugnato non ha considerato un elemento decisivo ai fini della soluzione della presente controversia, e potenzialmente ostativo all’applicabilità dell’art. 1304 c.c., ovvero che la società di fatto tra I.P.L. e Carat, pur esistente al momento della transazione, era sempre stata occulta, essendo l’esistenza di tale società totalmente sconosciuta non solo al creditore, ma a tutti i terzi, tanto è vero che il relativo accertamento è avvenuto solo successivamente con la dichiarazione di fallimento in estensione.

D’altra parte, non può sussistere dubbio che, allorquando venga stipulata una transazione tra il creditore e uno dei condebitori solidali, presupposto per l’applicazione dell’art. 1304 c.c. non è solo l’esistenza di un rapporto di solidarietà sul lato passivo, ma anche che tale rapporto di solidarietà (che può discendere, come nel caso di specie, dall’esistenza di una società di fatto tra i debitori) non sia occulto e sia stato palesato al creditore prima della transazione.

L’esigenza di certezza dei rapporti giuridici nonché di tutela della buona fede contrattuale impone, infatti, che il creditore abbia piena conoscenza dell’identità della propria controparte contrattuale, elemento che rileva non solo, in generale, ai fini della trasparenza e correttezza delle relazioni contrattuali, ma anche della verifica dell’affidabilità di quella medesima controparte, trattandosi di profilo idoneo ad influire sulla valutazione della convenienza della stessa operazione negoziale.

Nel caso di specie, come già anticipato, non è controverso che al momento della transazione stipulata tra la [OSCURATO:PERSONA] e I.P.L., la società di fatto tra I.P.L. e Carat, ed il conseguente rapporto di solidarietà esistente tra le due società, fossero occulti, essendosi palesati soltanto l’anno successivo con la dichiarazione di fallimento in estensione più volte evidenziata.

Il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per nuovo esame.

Il Tribunale si uniformerà al menzionato principio di diritto e provvederà sulle spese del giudizio di legittimità

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4586/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 1049/2022depositato i l 25/01/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Per quanto ancora rileva, con decreto n. 680/2023, depositato il 25.1.2023, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’opposizione ex art. 98 legge fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui il G.D. del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. ha rigettato la sua domanda di insinuazione al passivo del credito di € 25.975,00, vantato a titolo di rimborso dell’imposta IMU dovuta per il periodo dicembre 2019 - dicembre 2021, in relazione al capannone industriale di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] e concesso in locazione dal precedente proprietario alla [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis, imposta che, secondo le pattuizioni contrattuali, avrebbe dovuto essere pagata dal conduttore. L’immobile in oggetto era stato, in precedenza, di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. e, a seguito di procedura esecutiva promossa nei confronti di quest’ultima società, era stato aggiudicato in data 16.6.2015 alla [OSCURATO:PERSONA], la quale non aveva, tuttavia, provveduto alla trascrizione del decreto di trasferimento del 5.10.2015, con la conseguenza che lo stesso immobile, a seguito della dichiarazione di fallimento, intervenuta il 22.2.2018, della [OSCURATO:SOCIETA]., era stato acquisito all’attivo del fallimento della predetta società. A seguito di una transazione stipulata in data 17.9.2018 tra il fallimento I.L.P. e la [OSCURATO:PERSONA] (dopo che quest’ultima aveva promosso una causa di rivendica dell’immobile ex art. 103 L.F.), a fronte del riconoscimento della esclusiva e libera proprietà del bene nonché della sua restituzione da parte della curatela, la [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto nei confronti della curatela diversi impegni, tra cui si era accollata anche il pagamento dell’imposta IMU e TASI per l’anno 2018 e “tutte le imposte a venire quale proprietaria”. Nel frattempo, con sentenza del 27.6.2019, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], avendo accertato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 147 commi 4 e 5 L.F., aveva dichiarato il fallimento in estensione della società di fatto tra I.L.P. e Carat, nonché di Carat quale socio illimitatamente responsabile della predetta società di fatto. Il giudice di primo grado ha accolto l’impostazione del G.D. secondo cui la transazione stipulata dalla curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. con la [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto ad oggetto una obbligazione sociale della società di fatto tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., essendosi con essa la odierna opponente accollata l’obbligazione di pagamento relativa alla TASI e all’IMU per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (e “tutte le imposte a venire”: quindi, per quanto qui rileva, anche TASI e IMU per il 2019, 2020 e 2021) afferenti proprio al “capannone industriale oggetto di pignoramento”, formalmente di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]., e utilizzato promiscuamente dalla I.L.P. e dalla CARAT sin dal periodo 2002- 2006 per lo svolgimento dell’attività costituente l’oggetto sociale di entrambe le società e della società di fatto tra le stesse costituita. Ne conseguiva che la CARAT, quale socio della suddetta società di fatto era soggetto chiamato a rispondere in solido di tale obbligazione ai sensi degli artt. 2191 e 2297 c.c.. Ciò posto, avendo la [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarato espressamente in comparsa di costituzione di volersi avvalere della transazione stipulata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., il giudice di primo grado ha ritenuto l’applicabilità, al caso di specie, della regola prevista dall’art. 1304 c.c., secondo la quale la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido produce effetto nei confronti degli altri, se questi dichiarano di volerne profittare. Ed invero, nel caso di specie la transazione aveva riguardato l’intero debito solidale e non già la (sola) quota interna del singolo debitore. La dichiarazione di volerne profittare, come formulata dalla Curatela, aveva comportato che la transazione del 17.9.2018 avesse spiegato, ex art 1304, comma 1, c.c., efficacia diretta anche nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., e del suo Fallimento, con la conseguenza che l’obbligazione gravante sulla Carat doveva ritenersi estinta per effetto della transazione. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidandolo a tre motivi. La curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha resistito in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1304, 1321, 1325, 1346 c.c.. Espone la ricorrente che la transazione del 17.9.2018 era stata conclusa tra la stessa e la curatela del fallimento I.L.P. per porre fine ad una lite insorta a seguito dell’aggiudicazione alla [OSCURATO:PERSONA] dell’immobile adibito a capannone industriale (già di proprietà della stessa I.L.P.) e della mancata trascrizione del decreto di trasferimento pronunciato a favore della stessa, che aveva determinato, una volta intervenuto il fallimento della I.L.P., l’acquisizione di tale bene all’attivo del fallimento. A seguito della transazione, l’immobile era stato restituito alla unica e legittima proprietaria. Deduce la ricorrente che la transazione in oggetto non aveva avuto ad oggetto un’obbligazione sociale della società di fatto tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA].. In particolare, l’obbligazione relativa al pagamento di “tutte le imposte a venire” insistenti sul capannone industriale non ineriva ad un’obbligazione sociale della società di fatto tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., discendendo dall’obbligo normativo che grava per legge sul proprietario dell’immobile, nel caso di specie la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dell’Ente comunale, soggetto terzo. La ricorrente ha affermato che l’obbligazione di pagamento dell’IMU, gravante sulla proprietaria del capannone industriale, [OSCURATO:PERSONA], non aveva prodotto alcun effetto nei confronti della curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., di cui potesse in qualche modo profittare, ex art. 1304 c.c., la curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. In ogni caso, sostiene la ricorrente che, come già esposto nel precedente grado del giudizio, affinché l’art. 1304 c.c. sia applicabile è logicamente necessario: 1) che più debitori siano obbligati in solido per l’intero debito; 2) che la transazione, valida ed efficace, non sia stata conclusa da tutti i condebitori; 3) che il condebitore sia parte dell’obbligazione plurisoggettiva già al momento della stipula della transazione, per cui chi sia divenuto obbligato in solido successivamente alla stipula non si potrà quindi giovare della possibilità offerta dall’art. 1304 c.c.. Nel caso di specie, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva illegittimamente applicato l’art. 1304 c.c. atteso che, al momento della stipula della transazione tra la curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] (17 settembre 2018), la [OSCURATO:SOCIETA]., ancora in bonis, non risultava obbligata in solido con la curatela del predetto fallimento, né da un punto di vista formale, né da un punto di vista sostanziale. In particolare, da un punto di vista formale, la dichiarazione di fallimento in estensione della società di fatto occulta tra la [OSCURATO:SOCIETA]., già dichiarata fallita, e la [OSCURATO:SOCIETA]., nonché della [OSCURATO:SOCIETA]., quale socio di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]., era stata pronunciata solo successivamente (con sentenza n. 8/2019 del 27.6.2019). Da un punto di vista sostanziale, al momento della stipula della transazione, la suddetta società di fatto era occulta, per cui la [OSCURATO:SOCIETA]. non era palesa quale obbligata in solido al cospetto della [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente rileva, inoltre, che il principio secondo il quale il condebitore, per potersi giovare della possibilità offerta dall’art.1304 c.c., deve essere parte dell’obbligazione plurisoggettiva già al momento della stipula della transazione risponde ad un’esigenza di tutela della correttezza nei rapporti contrattuali e dell’affidabilità dei soggetti contraenti. Ciò significa che, al momento della stipula della transazione, la plurisoggettività deve essere palese alle parti contraenti. La ricorrente, nel momento in cui aveva stipulato la transazione con la curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., non sapeva, né poteva sapere, dell’esistenza della società di fatto occulta con la [OSCURATO:SOCIETA]., né tanto meno la curatela del [OSCURATO:SOCIETA]. aveva palesato alla [OSCURATO:PERSONA] l’esistenza del suddetto rapporto societario. 2. Con il secondo motivo è stato dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione e l’omesso esame di elementi istruttori, nullità del procedimento in relazione all’art. 360 n. 4 e 5 c.p.c.. Lamenta la ricorrente che il giudice di primo grado aveva focalizzato la propria attenzione e fondato la propria decisione solo sul contenuto della transazione di cui è causa, omettendo, quindi, qualsiasi disamina relativa al contratto locazione stipulato tra la ricorrente e la [OSCURATO:SOCIETA]. (ed al suo contenuto), che costituiva, invece, la fonte del credito per il quale la ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo. In particolare, la ricorrente ha evidenziato che, all’art. 12 del suddetto contratto di locazione, le parti avevano pattuito che l’onere di sostenere tutte le spese per ogni tassa relativa all’immobile oggetto della locazione, ivi compresa l’IMU, fosse a carico del conduttore [OSCURATO:SOCIETA]. e che, in virtù della suddetta pattuizione, la [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis aveva in passato rimborsato, seppur parzialmente, l’importo pagato dalla stessa per gli anni dal 2016 alla prima rata del 2019. La ricorrente aveva comunque pagato le altre annualità delle imposte IMU e ciò per non incorrere in sanzioni amministrative, ed era appunto per questo che aveva successivamente presentato la domanda di ammissione al passivo con la quale ne aveva chiesto il rimborso. 3. Entrambi i motivi, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono fondati nei termini che seguono. Va osservato, preliminarmente, che le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla curatela controricorrente non sono meritevoli di accoglimento. La ricorrente ha sufficientemente provveduto nel ricorso all’esposizione dei fatti di cui è causa, del petitum e della causa petendi, consentendo a questa Corte di cogliere l a portata delle censure dalla stessa svolta, senza dover provvedere all’esame diretto degli atti processuali. E’ stato quindi rispettato il requisito di cui all’art. 366 n. 3 c.p.c.. Inoltre, sostiene la curatela controricorrente che la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata a riproporre le tesi difensive svolte nella fase di merito, motivatamente disattese dal giudice di primo grado, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, con la conseguenza che si sarebbe determinata una mera contrapposizione della valutazione della ricorrente al giudizio espresso dal decreto impugnato, con violazione dell’art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c.. Anche questa deduzione non coglie nel segno, atteso che, come sarà approfondito, nel corso della trattazione, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto l’applicabilità al caso in esame della fattispecie di cui all’art. 1304 c.c. sulla base della accertata esistenza di una società di fatto tra I.L.P. e Carat - a seguito della sentenza del giugno 2019 che ha dichiarato il fallimento in estensione di tale società di fatto e del socio illimitatamente responsabile Carat - senza farsi carico (e non motivando quindi sul punto) della contestazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, al momento della transazione dalla stessa stipulata con la Curatela del fallimento con la [OSCURATO:SOCIETA]. e la stessa [OSCURATO:PERSONA] (17 settembre 2018), l’esistenza della [OSCURATO:SOCIETA]., ancora in bonis, quale obbligato solidale non era stata palesata. Dunque, la ricorrente ha riproposto la propria tesi difensiva sulla inapplicabilità dell’art. 1304 c.c., nei termini sopra illustrati, che il decreto impugnato aveva sì disatteso, ma senza una motivazione esaustiva, non avendo approfondito il profilo della natura occulta della società di fatto instaurata tra I.L.P. e Carat, nonostante tale rilievo fosse stato espressamente formulato. Esaminando, a questo punto, i motivi del ricorso, va osservato che il decreto impugnato, nel riportare le difese della ricorrente nella fase del ricorso ex art. 98 L.F., non ha colto, in modo idoneo, il titolo in virtù del quale la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato istanza di ammissione al passivo del fallimento Carat. In particolare, le parti avevano pattuito, in base all’art. 12 del contratto di locazione stipulato in data 1.2.2016, che l’obbligo di sostenere tutte le spese per ogni imposta o tassa relativa all’immobile oggetto della locazione, compresa l’IMU, fosse a carico del conduttore ed è proprio in virtù di tale pattuizione che la Carat in bonis aveva, seppure parzialmente, rimborsato l’importo pagato dalla [OSCURATO:PERSONA], a titolo di IMU, per gli anni dal 2016 alla prima rata del 2019. [OSCURATO:PERSONA] si era dunque insinuata al fallimento per ottenere anche il rimborso dell’IMU versata negli anni 2019 (secondo semestre) – 2021, imposta che, pur gravando per legge sul proprietario dell’immobile, secondo le pattuizioni del contratto di locazione, avrebbe dovuto essere rimborsata dal conduttore Carat. Ciò premesso, è vero che i l Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che il soggetto realmente titolare del contratto di locazione, pur risultando formalmente la Carat, era la società di fatto costituita tra I.P.L. e Carat, delle cui obbligazioni erano solidalmente e illimitatamente responsabili i soci di fatto I.P.L. e Carat, (con la conseguenza che, in astratto, della transazione stipulata da uno dei due obbligati solidali con il creditore, se riferita all’intero credito, come nel caso di specie, avrebbe potuto profittare, ai sensi dell’art. 1304 c.c., l’altro obbligato solidale). Tuttavia, il decreto impugnato non ha considerato un elemento decisivo ai fini della soluzione della presente controversia, e potenzialmente ostativo all’applicabilità dell’art. 1304 c.c., ovvero che la società di fatto tra I.P.L. e Carat, pur esistente al momento della transazione, era sempre stata occulta, essendo l’esistenza di tale società totalmente sconosciuta non solo al creditore, ma a tutti i terzi, tanto è vero che il relativo accertamento è avvenuto solo successivamente con la dichiarazione di fallimento in estensione. D’altra parte, non può sussistere dubbio che, allorquando venga stipulata una transazione tra il creditore e uno dei condebitori solidali, presupposto per l’applicazione dell’art. 1304 c.c. non è solo l’esistenza di un rapporto di solidarietà sul lato passivo, ma anche che tale rapporto di solidarietà (che può discendere, come nel caso di specie, dall’esistenza di una società di fatto tra i debitori) non sia occulto e sia stato palesato al creditore prima della transazione. L’esigenza di certezza dei rapporti giuridici nonché di tutela della buona fede contrattuale impone, infatti, che il creditore abbia piena conoscenza dell’identità della propria controparte contrattuale, elemento che rileva non solo, in generale, ai fini della trasparenza e correttezza delle relazioni contrattuali, ma anche della verifica dell’affidabilità di quella medesima controparte, trattandosi di profilo idoneo ad influire sulla valutazione della convenienza della stessa operazione negoziale. Nel caso di specie, come già anticipato, non è controverso che al momento della transazione stipulata tra la [OSCURATO:PERSONA] e I.P.L., la società di fatto tra I.P.L. e Carat, ed il conseguente rapporto di solidarietà esistente tra le due società, fossero occulti, essendosi palesati soltanto l’anno successivo con la dichiarazione di fallimento in estensione più volte evidenziata. Il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per nuovo esame. Il Tribunale si uniformerà al menzionato principio di diritto e provvederà sulle spese del giudizio di legittimità
Decreto Cassazione n. 33736/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris