CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 giugno 1987
Cassazione n. 34814/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 1324/2026 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i delitti di cui agli artt. 388- 660 c.p.), le conclusioni della parte civile; Esaminato il motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativo al giudizio di responsabilità e alla lesione del diritto di difesa; Ritenuto il motivo inammissibile perché obiettivamente generico non essendo stato dedotto alcunchè; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, in ragione del rito e del contributo in concreto apportato, di non dover liquidare le spese del grado di giudizio in favore della costituita parte civile; P. Q. P.Q.MIl Consigliere ,tensore [OSCURATO:PERSONA] S via Gi rgi [OSCURATO:PERSONA] CANcp:.:L.L.,EFUA Sezioi7:; 29 SET 2026 L'ASSISTENTE o Ti ...IZIARIO Doit.ssa Ka 11