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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 gennaio 2022

Cassazione n. 47529/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa il 10 Marzo 2022 dal Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bari, collegio per il riesame delle misure coercitive, accogliendo l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha annullato l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Bari il 21 gennaio 2022 con cui veniva applicata nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, nella veste di soggetto indagato per avere partecipato ad un sodalizio criminale dedito alla commissione di più delitti di riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e appropriazione indebita, facendosi attribuire consapevolmente la fittizia carica di amministratore e socio unico, nonché liquidatore di alcune società a responsabilità limitata.

Il tribunale ha osservato che non emerge alcuna prova della condivisione da parte dell'indagato della finalità di agevolazione della commissione dei reati avuta di mira dai soci occulti e dai reali amministratori della società e che il ruolo di prestanome non è elemento sufficiente a dimostrare la sua consapevolezza di coprire attività illecite poiché non aveva alcun potere di ingerenza nella gestione delle società da lui solo formalmente amministrate. 2.Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il pubblico ministero deducendo violazione di legge in ordine alla ritenuta mancanza dell'elemento soggettivo dei reati addebitati all'indagato poiché il tribunale ha omesso di considerare che all'odierno indagato non si contestano i reati fine dell'associazione, ma il reato di riciclaggio che ha come presupposto l'intestazione fittizia e i reati tributari nelle loro diverse forme commessi dai reali gestori delle società.

Il legale rappresentante di una società resta sempre destinatario degli obblighi di legge anche se sia stato un mero prestanome di altri soggetti e non poteva ignorare alcuni segnali di rischio dell'attività illecita posta in essere dalla famiglia Giordano, sicchè con il suo comportamento ha accettato il rischio di contribuire ad attività illecite.

Considerato in diritto

1. Il ricorso del pubblico ministero è infondato e non può trovare accoglimento.

Come osservato dal Procuratore generale la giurisprudenza di legittimità ha sempre sostenuto, seppur con le debite differenze nelle varie tipologie di reati economici e tributari, che l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo ponga in essere condotte illecite, consapevolezza che, tuttavia, non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore, essendo necessari "segnali di allarme" dai quali desumere l'accettazione del rischio - secondo i criteri propri del dolo eventuale - del verificarsi dell'evento illecito e, dall'altro, della volontà - nella forma del dolo indiretto - di non attivarsi per scongiurare detto evento.

La stessa giurisprudenza ha precisato che, allorchè si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale.(Sez. 5n. 7332 del 07/01/2015 Ud. (dep. 18/02/2015 ) Rv. 262767 ).

Tuttavia questi principi trovano applicazione nell'ipotesi di violazione dei doveri propri dell'amministratore e cioè la vigilanza in ordine ai criteri di gestione e di economicità dell'impresa e sul regolare assolvimento degli obblighi di contabilità.

Tali obblighi giuridici permettono l'applicazione della clausola di cui all'articolo 40 capoverso codice penale, ma non consentono l'estensione di responsabilità dell'amministratore di diritto anche a tutti gli altri reati consumati all'interno di compagini sociali o mediante le stesse ,proprio per l'assenza di un obbligo giuridico ricavabile da uno specifico riferimento normativo in tal senso.

In sostanza le considerazioni formulate dalla giurisprudenza di legittimità e riferite ad ipotesi di reati tributari, per i quali incombe sull'amministratore di diritto l'onere della regolare tenuta delle scritture e del pagamento delle imposte, non possono essere automaticamente estese alla posizione dell'amministratore di diritto, a fronte di condotte di riciclaggio e autoriciclaggio compiute dei gestori di fatto delle società .

La responsabilità a titolo di concorso dell'amministratore di diritto non può derivare esclusivamente dalla assunzione della carica, poiché le condotte di sostituzione dei proventi illeciti punite dalla fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio costituiscono un quid pluris rispetto alle semplici attività di evasione fiscale e richiedono la prova sotto il profilo soggettivo di un concorso, quantomeno morale, da parte dell'amministratore di diritto e cioè la coscienza e volontà che la società verrà utilizzata anche per il compimento di tali attività, non bastando una generica consapevolezza della destinazione della struttura ad attività di elusione fiscale.

Nel caso in esame questa dimostrazione sembra mancare poiché gli indici di rischio che vengono evidenziati dal ricorrente si riferiscono ad attività connesse alla costituzione della società e alla gestione ordinaria e non offrono alcuna dimostrazione della consapevolezza da parte dell'indagato, nella sua veste di amministratore di diritto, della peculiare finalità illecita delle società da lui rappresentate.

Il ricorso in effetti si dilunga in un'analisi dei precedenti giurisprudenziali in tema di responsabilità dell'amministratore di diritto per condotte poste in essere dai gestori di fatto senza evidenziare i rapporti concreti sussistenti al momento della consumazione dei fatti tra l'indagato e i gestori di fatto delle società, da cui desumere la consapevolezza del predetto in ordine alle specifiche attività delittuose realizzate. 2.Alla stregua di queste considerazioni, si impone il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Roma 19 ottobre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa il 10 Marzo 2022 dal Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bari, collegio per il riesame delle misure coercitive, accogliendo l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha annullato l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Bari il 21 gennaio 2022 con cui veniva applicata nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, nella veste di soggetto indagato per avere partecipato ad un sodalizio criminale dedito alla commissione di più delitti di riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e appropriazione indebita, facendosi attribuire consapevolmente la fittizia carica di amministratore e socio unico, nonché liquidatore di alcune società a responsabilità limitata. Il tribunale ha osservato che non emerge alcuna prova della condivisione da parte dell'indagato della finalità di agevolazione della commissione dei reati avuta di mira dai soci occulti e dai reali amministratori della società e che il ruolo di prestanome non è elemento sufficiente a dimostrare la sua consapevolezza di coprire attività illecite poiché non aveva alcun potere di ingerenza nella gestione delle società da lui solo formalmente amministrate. 2.Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il pubblico ministero deducendo violazione di legge in ordine alla ritenuta mancanza dell'elemento soggettivo dei reati addebitati all'indagato poiché il tribunale ha omesso di considerare che all'odierno indagato non si contestano i reati fine dell'associazione, ma il reato di riciclaggio che ha come presupposto l'intestazione fittizia e i reati tributari nelle loro diverse forme commessi dai reali gestori delle società. Il legale rappresentante di una società resta sempre destinatario degli obblighi di legge anche se sia stato un mero prestanome di altri soggetti e non poteva ignorare alcuni segnali di rischio dell'attività illecita posta in essere dalla famiglia Giordano, sicchè con il suo comportamento ha accettato il rischio di contribuire ad attività illecite. Considerato in diritto 1. Il ricorso del pubblico ministero è infondato e non può trovare accoglimento. Come osservato dal Procuratore generale la giurisprudenza di legittimità ha sempre sostenuto, seppur con le debite differenze nelle varie tipologie di reati economici e tributari, che l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo ponga in essere condotte illecite, consapevolezza che, tuttavia, non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore, essendo necessari "segnali di allarme" dai quali desumere l'accettazione del rischio - secondo i criteri propri del dolo eventuale - del verificarsi dell'evento illecito e, dall'altro, della volontà - nella forma del dolo indiretto - di non attivarsi per scongiurare detto evento. La stessa giurisprudenza ha precisato che, allorchè si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale.(Sez. 5n. 7332 del 07/01/2015 Ud. (dep. 18/02/2015 ) Rv. 262767 ). Tuttavia questi principi trovano applicazione nell'ipotesi di violazione dei doveri propri dell'amministratore e cioè la vigilanza in ordine ai criteri di gestione e di economicità dell'impresa e sul regolare assolvimento degli obblighi di contabilità. Tali obblighi giuridici permettono l'applicazione della clausola di cui all'articolo 40 capoverso codice penale, ma non consentono l'estensione di responsabilità dell'amministratore di diritto anche a tutti gli altri reati consumati all'interno di compagini sociali o mediante le stesse ,proprio per l'assenza di un obbligo giuridico ricavabile da uno specifico riferimento normativo in tal senso. In sostanza le considerazioni formulate dalla giurisprudenza di legittimità e riferite ad ipotesi di reati tributari, per i quali incombe sull'amministratore di diritto l'onere della regolare tenuta delle scritture e del pagamento delle imposte, non possono essere automaticamente estese alla posizione dell'amministratore di diritto, a fronte di condotte di riciclaggio e autoriciclaggio compiute dei gestori di fatto delle società . La responsabilità a titolo di concorso dell'amministratore di diritto non può derivare esclusivamente dalla assunzione della carica, poiché le condotte di sostituzione dei proventi illeciti punite dalla fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio costituiscono un quid pluris rispetto alle semplici attività di evasione fiscale e richiedono la prova sotto il profilo soggettivo di un concorso, quantomeno morale, da parte dell'amministratore di diritto e cioè la coscienza e volontà che la società verrà utilizzata anche per il compimento di tali attività, non bastando una generica consapevolezza della destinazione della struttura ad attività di elusione fiscale. Nel caso in esame questa dimostrazione sembra mancare poiché gli indici di rischio che vengono evidenziati dal ricorrente si riferiscono ad attività connesse alla costituzione della società e alla gestione ordinaria e non offrono alcuna dimostrazione della consapevolezza da parte dell'indagato, nella sua veste di amministratore di diritto, della peculiare finalità illecita delle società da lui rappresentate. Il ricorso in effetti si dilunga in un'analisi dei precedenti giurisprudenziali in tema di responsabilità dell'amministratore di diritto per condotte poste in essere dai gestori di fatto senza evidenziare i rapporti concreti sussistenti al momento della consumazione dei fatti tra l'indagato e i gestori di fatto delle società, da cui desumere la consapevolezza del predetto in ordine alle specifiche attività delittuose realizzate. 2.Alla stregua di queste considerazioni, si impone il rigetto del ricorso. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Roma 19 ottobre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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