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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 25662/2023

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a seguente ORDINANZA • sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza in datai 21 ottobre 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova, in data 2 dicembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 628, terzo comma n. 3-bis cod. pen. (capo 1), 582, 585, 576 n. 1, 61 n. 2 cod. pen. (capo 2), 605 cod. pen. (capo 3).

Rilevato che sia il primo che il secondo collegato motivo di ricorso, che contestano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità sono del tutto generici ed evocativi di non consentite richieste di rivalutazioni in fatto; Premesso che la sopravvenienza della procedibilità a querela non opera come un'ipotesi di abolitio criminis che potrebbe prevalere sulla declaratoria d'inammissibilità del ricorso; Considerato che la parte interessata è gravata dall'onere di attivare correttamente il rapporto processuale (di tal che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice) e che conseguentemente deve ritenersi che, in ipotesi di ricorso inammissibile, il procedimento non può essere considerato "pendente" e l'inammissibilità del ricorso va dichiarata immediatamente (Sez. 2, n. 16761 del 19/01/2023, Evangelista, n.m.); Ritenuto, pertanto, che, alla pronuncia, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA • sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza in datai 21 ottobre 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova, in data 2 dicembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 628, terzo comma n. 3-bis cod. pen. (capo 1), 582, 585, 576 n. 1, 61 n. 2 cod. pen. (capo 2), 605 cod. pen. (capo 3). Rilevato che sia il primo che il secondo collegato motivo di ricorso, che contestano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità sono del tutto generici ed evocativi di non consentite richieste di rivalutazioni in fatto; Premesso che la sopravvenienza della procedibilità a querela non opera come un'ipotesi di abolitio criminis che potrebbe prevalere sulla declaratoria d'inammissibilità del ricorso; Considerato che la parte interessata è gravata dall'onere di attivare correttamente il rapporto processuale (di tal che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice) e che conseguentemente deve ritenersi che, in ipotesi di ricorso inammissibile, il procedimento non può essere considerato "pendente" e l'inammissibilità del ricorso va dichiarata immediatamente (Sez. 2, n. 16761 del 19/01/2023, Evangelista, n.m.); Ritenuto, pertanto, che, alla pronuncia, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 25662/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris