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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 22489/2026

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stesso.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 543/2024 depositatail 29/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23769/2024Numero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 22489/2026Data pubblicazione 30/06/20261.- I fatti di causa non sono esposti, neanche sinteticamente, nel ricorso,da cui non si evince in alcun modo la vicenda processuale.Tuttavia, dalla decisione impugnata emerge quanto segue.[OSCURATO:PERSONA] ha acquistato dalla concessionaria [OSCURATO:SOCIETA] di Ragusa unaBMW X1, che, secondo la ricorrente, aveva gravi difetti di funzionamento.[OSCURATO:PERSONA], dopo avere fatto un accertamento tecnico preventivo, ha ottenutodecreto ingiuntivo verso la BMW per ottenere la consegna di un veicolo dipari valore ed il risarcimento dei danni.La [OSCURATO:SOCIETA] si è opposta a tale ingiunzione, ma il Tribunale di Ragusa haconfermato il diritto della acquirente di vedersi – non già consegnata lavettura- ma corrisposto l’equivalente (circa 50 mila euro) del valore.Avverso tale decisione ha poi proposto appello principale la [OSCURATO:SOCIETA] edincidentale il nipote della acquirente, ossia l’attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA] LoGiudice.2.- La Corte di Appello di Catania ha accolto l’appello principale di BMW sulpresupposto che tale società era del tutto estranea al rapporto contrattuale,non avendo venduto lei la vettura, acquistata invece presso laconcessionaria, ed essendo la convenuta BMW altresì soggetto diverso dallasocietà BMW costruttrice del veicolo, società questa ultima tenuta allagaranzia per i vizi del prodotto.Ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale del [OSCURATO:PERSONA], perchétardivo.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] con(forse) 27 motivi di censura, di cui ha chiesto il rigetto la [OSCURATO:SOCIETA] che hanotificato controricorso e depositato memoria.Risulta altresì che, sempre avverso la decisione di appello, è stata propostarevocazione.Numero registro generale 23769/2024Numero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 22489/2026Data pubblicazione 30/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.- In via preliminare ad ogni esame nel merito, va considerata l’eccezionedi inammissibilità fatta dalla controricorrente, la quale lamenta il fatto cheil ricorso non solo non contiene l’esposizione dei fatti, neanche in modosommario, e dunque dalla sua lettura non si evincono né la vicenda storicané quella processuale, ma è altresì confuso nella esposizione degli stessimotivi di censura, al punto che anche essi diventano incomprensibili.1.-1.- L’eccezione è fondata.Il ricorso (lungo 163 pagine) risulta formulato in violazione dei requisiti apena d’inammissibilità prescritti all’art. 366, 1° co. nn. 3, 4 e 6, c.p.c.Esso non contiene una esposizione ordinata né del fatto storico né dellavicenda processuale, dal medesimo pertanto non evincendosi quale sia lafattispecie concreta e quale sia stato il relativo accertamento processuale.Orbene, giusta principio consolidato la sommaria esposizione dei fatti èrichiesta a pena di nullità dall’art. 366 c.p.c. per consentire alla S.C. diconoscere dall'atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili peruna precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dellosvolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti (Cass. 1352/2024).Si è al riguardo precisato che al fine di soddisfare tale requisito occorreche il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico,l'indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto ele ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese edelle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dellosvolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delleargomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenzadi primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenoredella sentenza impugnata (Cass. 1352/2024; 16618/2025).Il ricorso, per il modo confuso con cui è esposta la vicenda e sono esposti imotivi, non rispetta il principio di specificità, che pure è imposto a pena diNumero registro generale 23769/2024Numero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 22489/2026Data pubblicazione 30/06/2026inammissibilità, e che mira a mettere il giudice di legittimità nellecondizioni di comprendere l'oggetto della controversia ed il contenuto dellecensure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, deveessere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità echiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti perla parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo disemplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stessola certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia,salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accessodella parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessasostanza (Cass. 8117/2022).Risulta invero comprendere anche il numero e la portata dei motivi dicensura, non sono chiaramente enumerati, specificati ed esposti.Ma il dovere di specificità e completezza (sia pure mediante sommaria, machiara, esposizione dei fatti e dei motivi) è posto altresì nell’interesse dellacontroparte, che per potersi difendere deve poter comprendere su qualiragioni è basato il ricorso.Nella fattispecie, anche la individuazione delle censure diventa ardua erende impossibile la difesa avversaria.In conclusione, il ricorso non rispetta i requisiti dell’art. 366 c.p.c., siaperché non contiene una esposizione sommaria dei fatti di causa, oltre chedel fatto storico che alla causa ha dato origine, sia perché la stessaesposizione dei motivi è incomprensibile, e spesso sovrapposta a quella delricorso per revocazione.

Ciò impedisce la comprensione delle ragioni su cuiil ricorso è fondato, e di conseguenza impedisce anche una adeguata difesaalla controparte.Dalla esposizione nei suindicati termini del ricorso emerge altresì, al di làdella intestazione dei motivi, la sostanziale richiesta di un’inammissibilerivalutazione del merito della vicenda e delle emergenze processuali eNumero registro generale 23769/2024Numero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 22489/2026Data pubblicazione 30/06/2026probatorie, altresì presupponenti accertamenti di fatto invero preclusi aquesta Corte di legittimità, al fine di addivenire a una valutazione deimedesimi diversa da quella operata dai giudici di merito, in contrasto con ilconsolidato principio in base al quale in tema di procedimento civile sonoriservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione delleemergenze processuali e del materiale probatorio, il controllodell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanzeprobatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione,nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprioconvincimento (cfr., da ultimo, Cass., 24/5/2026, n. 15951 ).Va altresì in particolare osservato quanto segue.Con riferimento alla denunzia di violazione degli artt. 88, 96, 101 cpc, 24cdf e 2909 cc, nonché per inesistenza dell’appello e giudicato della sentenzadi primo grado ex art. 395 n. 1 e 5 c.p.c., per avere controparte preso attoche la somma di euro 36.000,00 costituiva il prezzo pagato dalla Peluso perl’acquisto della autovettura de qua, e non già il prezzo dalla medesimaacquisito per la relativa vendita a terzi, rettificando la difesa successiva, varibadito che un’argomentazione sbagliata, poi corretta, non comporta alcunconflitto di interessi tra il difensore e la parte, poiché non implica che visiano due interessi contrapposti, essendo l’affermazione del difensore,sebbene infondata, volta a fare l’interesse del suo assistito, e non già ilproprio.

Ne consegue che da ciò non deriva la pretesa inammissibilitàdell’appello e il prospettato passaggio in giudicato della sentenza di primogrado, avendo il giudice di secondo grado correttamente rigettato lasollevata eccezione in sede di legittimità riproposta.Quanto alla denunzia di violazione degli artt. 88, 112, 183, 215 e 216, 345,645 cpc ed art. 111 Cost. ed art. art. 2730 cc (p. 58 e ss. del ricorso sub.11.0), per avere la corte di merito ritenuto non impegnativo quel documentoper [OSCURATO:SOCIETA] il libretto informativo (denominato BestBMW4) da cui sipoteva dedurre che la stessa BMW forniva garanzia per quel tipo di guastoNumero registro generale 23769/2024Numero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 22489/2026Data pubblicazione 30/06/2026in quanto proveniente dalla casa costruttrice e non da [OSCURATO:SOCIETA] che èinvece l’importatore, e che quindi era estranea al rapporto contrattuale, tral’altro la vettura essendo stata acquistata presso una concessionaria(anch’essa soggetto autonomo ), va posto in rilievo che la ratio decidendidell’impugnata sentenza non risulta idoneamente censurata, non risultandoformulata alcuna censura all’accertamento dei giudici di appello masemplicemente ad esso contrapposta un’affermazione apodittica: a frontedell’accertamento da parte dei giudici di merito che la [OSCURATO:SOCIETA] si èsempre difesa negando di essere stata parte del contratto, anzichécontestare tale accertamento il ricorrente ripropone la tesi difensiva che lacontestazione è stata tardiva.In ordine alla denunzia di violazione degli artt. 88, 101, 112, 163, 183, 215,345 e 645 cpc. (p. 70 e ss. del ricorso punto 12.0 e ss.), per avere la cortedi merito ritenuto non legittimata la [OSCURATO:SOCIETA] in quanto non parte delcontratto stipulato tra la Peluso e la concessionaria, la censura mossa dalricorrente secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe fatto credere alla Corte diappello che era stato depositato il contratto di vendita da cui risultavano isottoscrittori laddove il contratto che non era in atti, sicché è erroneal’impugnata decisione fondata su quel documento asseritamente nonprodotto in atti ovvero per violazione dei doveri di correttezza da parte dellaBMW, va posto in rilievo che il ricorrente prospetta invero un viziorevocatorio inammissibile in questa sede (cfr. Cass. 11453/2011), condeduzioni altresì formulate in violazione del requisito a penad’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c.Senza d’altro canto sottacersi che la prospettata condotta in malafede dellacontroparte volta a far credere al giudice che un atto sia depositato pur nonessendolo a tutto concedere può invero ridondare in vizio della decisionenella misura in cui il giudice abbia ammesso l’esistenza del documento nonesistente.Il che non risulta dall’odierno ricorrente invero dimostrato.Numero registro generale 23769/2024Numero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 22489/2026Data pubblicazione 30/06/2026Avuto riguardo alla denunzia di nullità della sentenza, ex art. 360 n. 3,4 inrelazione agli art. 88, 96, 112, 163, 183, 345, 645 cpc (p. 79, punto 12.4),per avere la corte di merito affermato il difetto di legittimazione passivasulla base di un documento inesistente, asseritamente depositato dallaBMW ma in realtà mai allegato ed anzi probabilmente neanche sottoscrittodalla acquirente, salvo poi dedurre che si tratta di un documento depositatodalla stessa acquirente, e mai contestato dalla BMW (p. 81), va ribadito cheil ricorrente il ricorrente prospetta invero un vizio revocatorio inammissibilein questa sede (cfr. Cass. 11453/2011), con deduzioni altresì formulate inviolazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1°co. n. 6, c.p.c.

E che la corte di merito non ha affatto ricavato l’estraneitàdella [OSCURATO:SOCIETA] al rapporto giuridico da quel documento, bensì da una seriedi altri elementi.Del resto, per come sembrerebbe, lo stesso ricorrente sostiene chequand’anche la prova della estraneità della [OSCURATO:SOCIETA] al rapportocontrattuale, fosse ricavabile per presunzione, lui ha fornito la provacontraria, consistente nella confessione della BMW (p. 83 del ricorso),censura che tuttavia, mira a contestare un accertamento in fatto, basatosulla discrezionale valutazione della prova da parte del giudice di merito,tra l’altro sulla base di un concetto non chiarissimo di confessione,consistente, ossia nell’avere ammesso l’esistenza dei vizi, circostanza difatto che non solo contrasta con l’accertamento del giudice di merito, maaltresì è difficilmente riconducibile ad una confessione di essere parte delrapporto contrattuale.

Per la semplice ragione che la confessione èl’ammissione di fatti sfavorevoli, e non ha ad oggetto situazioni giuridiche,suscettibili di valutazione, come la qualità di parte di un rapporto giuridico.Né infine (p. 88 e ss. del ricorso) può dirsi che il fatto di pubblicizzare unacerta garanzia sul sito internet corrisponda a prova – tantomenoconfessoria- di essersi obbligato a quella garanzia in uno specifico rapportoNumero registro generale 23769/2024Numero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 22489/2026Data pubblicazione 30/06/2026di compravendita, di cui va ovviamente innanzitutto provato che la BMWItalia era parte.On riferimento alla denunzia di nullità della sentenza ex art. 360 n. 3-4 cpcin relazione agli articoli agli art. 50 cdf, art. 88 e 96, 112, 115, 163, 183,345 e 645 cpc, art.2735 cc, 2909 cc, 2697 cc (p. 93 e ss. del ricorso), peravere il giudice di prime cure accertato l’esistenza non già di una garanziabiennale del venditore bensì quadriennale della BMW sulla basedell’opuscolo più spra richiamato, sicché ha ritenuto la BMW responsabilenon per garanzia legale bensì convenzionale, tesi male intesa dal giudice diappello, va osservato che il ricorrente ascrive alla corte di merito unfraintendimento della portata della sentenza di prime grado inveroinsussistente, atteso che a pagina 4 dell’impugnata sentenza si leggechiaramente che il tribunale ha ritenuto responsabile la [OSCURATO:SOCIETA] pergaranzia convenzionale, ed è proprio tale ratio decidendi che il giudice disecondo grado smentisce.La censura è a fortiori inammissibile là dove il ricorrente non censura invero(quantomeno idoneamente) la ratio decidendi in base alla quale la BMWItalia è estranea al rapporto contrattuale.Relativamente alla denunzia di violazione dell’art. 1370 cc per non avere lacorte di merito considerato la [OSCURATO:SOCIETA] obbligata in ragione dellaconfessione insita nel fatto di avere messo online un opuscolo con legaranzie applicate, va posto in rilievo che la diffusione online di un opuscolosulle condizioni generali di contratto non equivale a confessione di averestipulato il contratto.

E l’accertamento al riguardo operato dalla corte dimerito è accertamento di fatto, non censurabile in sede di legittimità.Quanto alla denunzia di violazione degli articoli. 88, 112, 163, 183, 345 e645 cpc, nonché dell’articolo 130 del codice del consumo, per avere la cortedi merito, fuorviata dalla BMW, ritenuto che il Tribunale avesse consideratoobbligata la società sulla base dell’art. 130 Cod. consumo (in particolare p.100 e ss. del ricorso), laddove il giudice di prime cure aveva accolto laNumero registro generale 23769/2024Numero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 22489/2026Data pubblicazione 30/06/2026domanda verso BMW sulla base del fatto che questa società aveva fornitogaranzia con il più volte citato opuscolo, relativo alle condizioni generali dicontratto, va sottolineato che il ricorrente non censura (quantomenoidoneamente) la ratio decidendi dell’impugnata sentenza secondo cui nonpuò ritenersi la [OSCURATO:SOCIETA] obbligata non già in base alla norme del codicedel consumo, ma proprio in base a contratto mai sottoscritto da tale società,e che la consegna dell’opuscolo informativo al cliente non vincola un terzoestraneo al contratto, tenuto anche conto del fatto che in nessun puntodel citato opuscolo compare il nome della [OSCURATO:SOCIETA] checonseguentemente non ha assunto alcuna obbligazione nei confronti dellaPiluso .In ordine alla denunzia di violazione dell’art. 186 ter c.p.c. e 2909 c.c., peressere l’ordinanza di definizione anticipata ex art. 186 ter c.p.c. divenutadefinitiva per mancata impugnazione , va sottolineato che ( aprescindere dalla circostanza che la controricorrente dimostra di averedepositato istanza per la decisione definitiva di avere poi fatto appello ) laquestione prospetta invero profili di novità, non avendo il ricorrentedimostrato se e quando sia stata fatta valere con l’appello.Avuto riguardo al dedotto valore confessorio dell’opuscolo e della suadiffusione online, ed alla prova contraria che avrebbe dovuto fornire BMWItalia, vale quanto già detto ai motivi precedenti: la decisione impugnata haaccertato che l’opuscolo consegnato all’acquirente (dalla concessionaria)non menziona e dunque non vincola [OSCURATO:SOCIETA], bensì il produttore.Né un opuscolo che contiene la descrizione di una garanzia può costituire,come si è detto, confessione di avere sottoscritto un contratto; né taleultima circostanza , non equivalendo ad un fatto, bensì essendo meroeffetto di una fattispecie, può essere oggetto di confessione.Quanto alla denunzia di violazione degli articoli 50 cdf, art. 88 cpc ed art.1175 cc ed art. 1375 cc. dell’art. 2909 cc.; alla denunzia di violazione digiudicato per omessa impugnazione della motivazione di cui alla pag. 08Numero registro generale 23769/2024Numero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 22489/2026Data pubblicazione 30/06/2026dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e confermata nella sentenza n. 487/22 inordine alla sussistenza di garanzia diretta, alternativa, diversa ed ulteriorerispetto a quella a carico del venditore (p. 126 del ricorso); alla denunziadi violazione dell’art. 2909 c.c. relativamente alla mancata impugnazionedell’accertamento circa l’esistenza dei vizi, va osservato che la censura nonè ben comprensibile, in violazione del requisito a pena d’inammissibilitàprescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. il ricorrente sembrando adombrareche la BMW abbia tratto in inganno il giudice di appello con unaimpugnazione sibillina in cui si impugnano alcune parti della decisione diprimo grado senza però specificare quali siano.Da un lato non è chiara la censura mossa alla decisione di appello.Per altro verso il ricorrente assume una sorta di onere di impugnareespressamente alcune parti della motivazione anziché capi di sentenza.

Eche parte di una motivazione possa dunque passare in giudicato.Per altro verso ancora, a prescindere dalla circostanza che, come dimostratodalla controricorrente l’impugnazione in ordine all’accertamento dei vizi c’èstato, resta il fatto che quell’accertamento non fa parte della ratio decidendidell’impugnata sentenza, avendo -come detto- la corte di merito ritenuto laBMW Italia non tenuta alla garanzia per vizi, in quanto non parte delcontratto.

Con conseguente irrilevanza di tale censura rispetto alla ratiodecidendi.Con riferimento alla denunzia di violazione del giudicato in ordine allaquestione della gestione della garanzia tra l’odierna controricorrente [OSCURATO:PERSONA]talia e la concessionaria, in quanto l’accertamento compiuto dal giudice diprime cure circa l’obbligo della prima di gestire il rapporto di garanziaunitamente alla seconda non sarebbe stato oggetto di impugnazione, vaosservato che il ricorrente non coglie la ratio decidendi della decisioneimpugnata secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA] non può considerarsi parte delcontratto, e dunque non v’è titolo per imporle di garantire il veicolo o difornire all’acquirente una qualche garanzia.Numero registro generale 23769/2024Numero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 22489/2026Data pubblicazione 30/06/2026Quanto alla denunzia di violazione dell’art. 2909 c.p.c., per essere il decretoingiuntivo ottenuto nei confronti sia della concessionaria che della BMWItalia divenuto definitivo anche nei confronti di quest’ultima, poiché essaera tenuta per fatto proprio e diverso dalla concessionaria a garantire i vizidella vettura (p.145 del ricorso): non è mai stato posto in dubbio che ildecreto ingiuntivo è passato in cosa giudicata “ a carico del concessionariodi bmw spa “.Anche se bmw spa ha proposto appello, in termini oggettivi,la situazione non cambia , va osservato che la censura risulta non bencomprensibile, presupponendo che un decreto ingiuntivo diventi definitivoanche nei confronti della parte che abbia proposto opposizione, essendo lamedesima infondata in quanto … l’altra parte ha comunque torto nel merito,sia appalesa in realtà non riconoscibile come idonea censura mossaall’impugnata decisione.In ordine alla denunzia di violazione dell’art. 2909 c.c., per non avere lacorte di merito pronunziato sulla eccezione relativa alla sottoscrizione delcontratto e della garanzia da parte di BMW, va osservato (fatto salvo quantosi è detto ai motivi precedenti circa le censure identiche rivolte alla ratiodecidendi circa il difetto di legittimazione della [OSCURATO:SOCIETA]) che il ricorrenteinvero non censura ( quantomeno idoneamente ) la ratio decidendi secondocui la BMW non ha stipulato alcun contratto con l’acquirente della vettura,né può ritenersi parte contrattuale, sicché la questione della sottoscrizionerisulta evidentemente posta, e implicitamente decisa.Con riferimento al motivo rubricato Dolo civile processuale ed induzionein errore anche sul testo da applicare al caso in esame, del codice delconsumo e violazione del giudicato ex art. 360 cpc in relazione al codice delconsumo , per avere la BMW indotto in errore il giudice di appellofacendogli applicare l’art. 133 del codice del consumo nel testo rationetemporis errato, va osservato che risulta dal ricorrente inammissibilmenteprospettato in realtà un vizio revocatorio, atteso che l’ipotesi di decisioneNumero registro generale 23769/2024Numero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 22489/2026Data pubblicazione 30/06/2026effetto del dolo di una delle parti costituisce infatti motivo di revocazione(art. 395 n. 1 c.p.c.).Senza sottacersi che il ricorrente attribuisce comunque alla decisioneimpugnata una ratio che essa non ha, non essendovi traccia diinterpretazione della norma in questione in una versione temporale anzichéin un’altra.Relativamente alla denunzia di violazione degli art. 100 e 306 cpc e artt.24, 111 Cost., 2909 c.c., per postulata definitività, se non passaggio ingiudicato del decreto ingiuntivo, anche nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], che purepacificamente vi ha proposto opposizione, va ribadito che il ricorrente inveronon censura ( quantomeno idoneamente ) la ratio decidendi secondo cuimentre la concessionaria era contrattualmente vincolata la [OSCURATO:SOCIETA] nonlo era, sicché il titolo di obbligazione della prima non può neancheindirettamente, quale che sia la nozione di giudicato indiretto o riflesso,estendersi alla seconda.In ordine alla denunzia di violazione degli art. 100 cpc ed art. 1326, 1175,1375 c.c., per non avere la corte di merito dichiarato la cessazione dellamateria del contendere per intervenuta transazione, va posto in rilievo chela censura prospetta invero profili di novità, il ricorrente non dimostrandoche sia stata posta in appello.

E, sotto altro profilo, che la stipulazione diuna transazione è fatto che non risulta accertato dal giudice di merito, eanzi dal medesimo implicitamente escluso, e pertanto non censurabile inquesta sede.Senza sottacersi che la transazione non risulta debitamente allegata dalricorrente, che ha al riguardo inammissibilmente affermato emergere dauno scambio di pec.All’inammissibilità nei suindicati termini dei motivi, assorbiti ogni altraquestione e diverso priofilo, consegue l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza.Numero registro generale 23769/2024Numero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 22489/2026Data pubblicazione 30/06/2026Il ricorrente va altresì condannato al pagamento di somma ex art. 96, 3°co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente: a) delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in complessivi euro 7.200,00 ( di cui euro 7.000,00per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; b) della somma dieuro 7.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/2/2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
stesso.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 543/2024 depositatail 29/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23769/2024Numero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 22489/2026Data pubblicazione 30/06/20261.- I fatti di causa non sono esposti, neanche sinteticamente, nel ricorso,da cui non si evince in alcun modo la vicenda processuale.Tuttavia, dalla decisione impugnata emerge quanto segue.[OSCURATO:PERSONA] ha acquistato dalla concessionaria [OSCURATO:SOCIETA] di Ragusa unaBMW X1, che, secondo la ricorrente, aveva gravi difetti di funzionamento.[OSCURATO:PERSONA], dopo avere fatto un accertamento tecnico preventivo, ha ottenutodecreto ingiuntivo verso la BMW per ottenere la consegna di un veicolo dipari valore ed il risarcimento dei danni.La [OSCURATO:SOCIETA] si è opposta a tale ingiunzione, ma il Tribunale di Ragusa haconfermato il diritto della acquirente di vedersi – non già consegnata lavettura- ma corrisposto l’equivalente (circa 50 mila euro) del valore.Avverso tale decisione ha poi proposto appello principale la [OSCURATO:SOCIETA] edincidentale il nipote della acquirente, ossia l’attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA] LoGiudice.2.- La Corte di Appello di Catania ha accolto l’appello principale di BMW sulpresupposto che tale società era del tutto estranea al rapporto contrattuale,non avendo venduto lei la vettura, acquistata invece presso laconcessionaria, ed essendo la convenuta BMW altresì soggetto diverso dallasocietà BMW costruttrice del veicolo, società questa ultima tenuta allagaranzia per i vizi del prodotto.Ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale del [OSCURATO:PERSONA], perchétardivo.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] con(forse) 27 motivi di censura, di cui ha chiesto il rigetto la [OSCURATO:SOCIETA] che hanotificato controricorso e depositato memoria.Risulta altresì che, sempre avverso la decisione di appello, è stata propostarevocazione.Numero registro generale 23769/2024Numero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 22489/2026Data pubblicazione 30/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.- In via preliminare ad ogni esame nel merito, va considerata l’eccezionedi inammissibilità fatta dalla controricorrente, la quale lamenta il fatto cheil ricorso non solo non contiene l’esposizione dei fatti, neanche in modosommario, e dunque dalla sua lettura non si evincono né la vicenda storicané quella processuale, ma è altresì confuso nella esposizione degli stessimotivi di censura, al punto che anche essi diventano incomprensibili.1.-1.- L’eccezione è fondata.Il ricorso (lungo 163 pagine) risulta formulato in violazione dei requisiti apena d’inammissibilità prescritti all’art. 366, 1° co. nn. 3, 4 e 6, c.p.c.Esso non contiene una esposizione ordinata né del fatto storico né dellavicenda processuale, dal medesimo pertanto non evincendosi quale sia lafattispecie concreta e quale sia stato il relativo accertamento processuale.Orbene, giusta principio consolidato la sommaria esposizione dei fatti èrichiesta a pena di nullità dall’art. 366 c.p.c. per consentire alla S.C. diconoscere dall'atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili peruna precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dellosvolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti (Cass. 1352/2024).Si è al riguardo precisato che al fine di soddisfare tale requisito occorreche il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico,l'indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto ele ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese edelle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dellosvolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delleargomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenzadi primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenoredella sentenza impugnata (Cass. 1352/2024; 16618/2025).Il ricorso, per il modo confuso con cui è esposta la vicenda e sono esposti imotivi, non rispetta il principio di specificità, che pure è imposto a pena diNumero registro generale 23769/2024Numero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 22489/2026Data pubblicazione 30/06/2026inammissibilità, e che mira a mettere il giudice di legittimità nellecondizioni di comprendere l'oggetto della controversia ed il contenuto dellecensure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, deveessere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità echiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti perla parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo disemplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stessola certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia,salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accessodella parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessasostanza (Cass. 8117/2022).Risulta invero comprendere anche il numero e la portata dei motivi dicensura, non sono chiaramente enumerati, specificati ed esposti.Ma il dovere di specificità e completezza (sia pure mediante sommaria, machiara, esposizione dei fatti e dei motivi) è posto altresì nell’interesse dellacontroparte, che per potersi difendere deve poter comprendere su qualiragioni è basato il ricorso.Nella fattispecie, anche la individuazione delle censure diventa ardua erende impossibile la difesa avversaria.In conclusione, il ricorso non rispetta i requisiti dell’art. 366 c.p.c., siaperché non contiene una esposizione sommaria dei fatti di causa, oltre chedel fatto storico che alla causa ha dato origine, sia perché la stessaesposizione dei motivi è incomprensibile, e spesso sovrapposta a quella delricorso per revocazione. Ciò impedisce la comprensione delle ragioni su cuiil ricorso è fondato, e di conseguenza impedisce anche una adeguata difesaalla controparte.Dalla esposizione nei suindicati termini del ricorso emerge altresì, al di làdella intestazione dei motivi, la sostanziale richiesta di un’inammissibilerivalutazione del merito della vicenda e delle emergenze processuali eNumero registro generale 23769/2024Numero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 22489/2026Data pubblicazione 30/06/2026probatorie, altresì presupponenti accertamenti di fatto invero preclusi aquesta Corte di legittimità, al fine di addivenire a una valutazione deimedesimi diversa da quella operata dai giudici di merito, in contrasto con ilconsolidato principio in base al quale in tema di procedimento civile sonoriservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione delleemergenze processuali e del materiale probatorio, il controllodell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanzeprobatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione,nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprioconvincimento (cfr., da ultimo, Cass., 24/5/2026, n. 15951 ).Va altresì in particolare osservato quanto segue.Con riferimento alla denunzia di violazione degli artt. 88, 96, 101 cpc, 24cdf e 2909 cc, nonché per inesistenza dell’appello e giudicato della sentenzadi primo grado ex art. 395 n. 1 e 5 c.p.c., per avere controparte preso attoche la somma di euro 36.000,00 costituiva il prezzo pagato dalla Peluso perl’acquisto della autovettura de qua, e non già il prezzo dalla medesimaacquisito per la relativa vendita a terzi, rettificando la difesa successiva, varibadito che un’argomentazione sbagliata, poi corretta, non comporta alcunconflitto di interessi tra il difensore e la parte, poiché non implica che visiano due interessi contrapposti, essendo l’affermazione del difensore,sebbene infondata, volta a fare l’interesse del suo assistito, e non già ilproprio. Ne consegue che da ciò non deriva la pretesa inammissibilitàdell’appello e il prospettato passaggio in giudicato della sentenza di primogrado, avendo il giudice di secondo grado correttamente rigettato lasollevata eccezione in sede di legittimità riproposta.Quanto alla denunzia di violazione degli artt. 88, 112, 183, 215 e 216, 345,645 cpc ed art. 111 Cost. ed art. art. 2730 cc (p. 58 e ss. del ricorso sub.11.0), per avere la corte di merito ritenuto non impegnativo quel documentoper [OSCURATO:SOCIETA] il libretto informativo (denominato BestBMW4) da cui sipoteva dedurre che la stessa BMW forniva garanzia per quel tipo di guastoNumero registro generale 23769/2024Numero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 22489/2026Data pubblicazione 30/06/2026in quanto proveniente dalla casa costruttrice e non da [OSCURATO:SOCIETA] che èinvece l’importatore, e che quindi era estranea al rapporto contrattuale, tral’altro la vettura essendo stata acquistata presso una concessionaria(anch’essa soggetto autonomo ), va posto in rilievo che la ratio decidendidell’impugnata sentenza non risulta idoneamente censurata, non risultandoformulata alcuna censura all’accertamento dei giudici di appello masemplicemente ad esso contrapposta un’affermazione apodittica: a frontedell’accertamento da parte dei giudici di merito che la [OSCURATO:SOCIETA] si èsempre difesa negando di essere stata parte del contratto, anzichécontestare tale accertamento il ricorrente ripropone la tesi difensiva che lacontestazione è stata tardiva.In ordine alla denunzia di violazione degli artt. 88, 101, 112, 163, 183, 215,345 e 645 cpc. (p. 70 e ss. del ricorso punto 12.0 e ss.), per avere la cortedi merito ritenuto non legittimata la [OSCURATO:SOCIETA] in quanto non parte delcontratto stipulato tra la Peluso e la concessionaria, la censura mossa dalricorrente secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe fatto credere alla Corte diappello che era stato depositato il contratto di vendita da cui risultavano isottoscrittori laddove il contratto che non era in atti, sicché è erroneal’impugnata decisione fondata su quel documento asseritamente nonprodotto in atti ovvero per violazione dei doveri di correttezza da parte dellaBMW, va posto in rilievo che il ricorrente prospetta invero un viziorevocatorio inammissibile in questa sede (cfr. Cass. 11453/2011), condeduzioni altresì formulate in violazione del requisito a penad’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c.Senza d’altro canto sottacersi che la prospettata condotta in malafede dellacontroparte volta a far credere al giudice che un atto sia depositato pur nonessendolo a tutto concedere può invero ridondare in vizio della decisionenella misura in cui il giudice abbia ammesso l’esistenza del documento nonesistente.Il che non risulta dall’odierno ricorrente invero dimostrato.Numero registro generale 23769/2024Numero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 22489/2026Data pubblicazione 30/06/2026Avuto riguardo alla denunzia di nullità della sentenza, ex art. 360 n. 3,4 inrelazione agli art. 88, 96, 112, 163, 183, 345, 645 cpc (p. 79, punto 12.4),per avere la corte di merito affermato il difetto di legittimazione passivasulla base di un documento inesistente, asseritamente depositato dallaBMW ma in realtà mai allegato ed anzi probabilmente neanche sottoscrittodalla acquirente, salvo poi dedurre che si tratta di un documento depositatodalla stessa acquirente, e mai contestato dalla BMW (p. 81), va ribadito cheil ricorrente il ricorrente prospetta invero un vizio revocatorio inammissibilein questa sede (cfr. Cass. 11453/2011), con deduzioni altresì formulate inviolazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1°co. n. 6, c.p.c. E che la corte di merito non ha affatto ricavato l’estraneitàdella [OSCURATO:SOCIETA] al rapporto giuridico da quel documento, bensì da una seriedi altri elementi.Del resto, per come sembrerebbe, lo stesso ricorrente sostiene chequand’anche la prova della estraneità della [OSCURATO:SOCIETA] al rapportocontrattuale, fosse ricavabile per presunzione, lui ha fornito la provacontraria, consistente nella confessione della BMW (p. 83 del ricorso),censura che tuttavia, mira a contestare un accertamento in fatto, basatosulla discrezionale valutazione della prova da parte del giudice di merito,tra l’altro sulla base di un concetto non chiarissimo di confessione,consistente, ossia nell’avere ammesso l’esistenza dei vizi, circostanza difatto che non solo contrasta con l’accertamento del giudice di merito, maaltresì è difficilmente riconducibile ad una confessione di essere parte delrapporto contrattuale. Per la semplice ragione che la confessione èl’ammissione di fatti sfavorevoli, e non ha ad oggetto situazioni giuridiche,suscettibili di valutazione, come la qualità di parte di un rapporto giuridico.Né infine (p. 88 e ss. del ricorso) può dirsi che il fatto di pubblicizzare unacerta garanzia sul sito internet corrisponda a prova – tantomenoconfessoria- di essersi obbligato a quella garanzia in uno specifico rapportoNumero registro generale 23769/2024Numero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 22489/2026Data pubblicazione 30/06/2026di compravendita, di cui va ovviamente innanzitutto provato che la BMWItalia era parte.On riferimento alla denunzia di nullità della sentenza ex art. 360 n. 3-4 cpcin relazione agli articoli agli art. 50 cdf, art. 88 e 96, 112, 115, 163, 183,345 e 645 cpc, art.2735 cc, 2909 cc, 2697 cc (p. 93 e ss. del ricorso), peravere il giudice di prime cure accertato l’esistenza non già di una garanziabiennale del venditore bensì quadriennale della BMW sulla basedell’opuscolo più spra richiamato, sicché ha ritenuto la BMW responsabilenon per garanzia legale bensì convenzionale, tesi male intesa dal giudice diappello, va osservato che il ricorrente ascrive alla corte di merito unfraintendimento della portata della sentenza di prime grado inveroinsussistente, atteso che a pagina 4 dell’impugnata sentenza si leggechiaramente che il tribunale ha ritenuto responsabile la [OSCURATO:SOCIETA] pergaranzia convenzionale, ed è proprio tale ratio decidendi che il giudice disecondo grado smentisce.La censura è a fortiori inammissibile là dove il ricorrente non censura invero(quantomeno idoneamente) la ratio decidendi in base alla quale la BMWItalia è estranea al rapporto contrattuale.Relativamente alla denunzia di violazione dell’art. 1370 cc per non avere lacorte di merito considerato la [OSCURATO:SOCIETA] obbligata in ragione dellaconfessione insita nel fatto di avere messo online un opuscolo con legaranzie applicate, va posto in rilievo che la diffusione online di un opuscolosulle condizioni generali di contratto non equivale a confessione di averestipulato il contratto. E l’accertamento al riguardo operato dalla corte dimerito è accertamento di fatto, non censurabile in sede di legittimità.Quanto alla denunzia di violazione degli articoli. 88, 112, 163, 183, 345 e645 cpc, nonché dell’articolo 130 del codice del consumo, per avere la cortedi merito, fuorviata dalla BMW, ritenuto che il Tribunale avesse consideratoobbligata la società sulla base dell’art. 130 Cod. consumo (in particolare p.100 e ss. del ricorso), laddove il giudice di prime cure aveva accolto laNumero registro generale 23769/2024Numero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 22489/2026Data pubblicazione 30/06/2026domanda verso BMW sulla base del fatto che questa società aveva fornitogaranzia con il più volte citato opuscolo, relativo alle condizioni generali dicontratto, va sottolineato che il ricorrente non censura (quantomenoidoneamente) la ratio decidendi dell’impugnata sentenza secondo cui nonpuò ritenersi la [OSCURATO:SOCIETA] obbligata non già in base alla norme del codicedel consumo, ma proprio in base a contratto mai sottoscritto da tale società,e che la consegna dell’opuscolo informativo al cliente non vincola un terzoestraneo al contratto, tenuto anche conto del fatto che in nessun puntodel citato opuscolo compare il nome della [OSCURATO:SOCIETA] checonseguentemente non ha assunto alcuna obbligazione nei confronti dellaPiluso .In ordine alla denunzia di violazione dell’art. 186 ter c.p.c. e 2909 c.c., peressere l’ordinanza di definizione anticipata ex art. 186 ter c.p.c. divenutadefinitiva per mancata impugnazione , va sottolineato che ( aprescindere dalla circostanza che la controricorrente dimostra di averedepositato istanza per la decisione definitiva di avere poi fatto appello ) laquestione prospetta invero profili di novità, non avendo il ricorrentedimostrato se e quando sia stata fatta valere con l’appello.Avuto riguardo al dedotto valore confessorio dell’opuscolo e della suadiffusione online, ed alla prova contraria che avrebbe dovuto fornire BMWItalia, vale quanto già detto ai motivi precedenti: la decisione impugnata haaccertato che l’opuscolo consegnato all’acquirente (dalla concessionaria)non menziona e dunque non vincola [OSCURATO:SOCIETA], bensì il produttore.Né un opuscolo che contiene la descrizione di una garanzia può costituire,come si è detto, confessione di avere sottoscritto un contratto; né taleultima circostanza , non equivalendo ad un fatto, bensì essendo meroeffetto di una fattispecie, può essere oggetto di confessione.Quanto alla denunzia di violazione degli articoli 50 cdf, art. 88 cpc ed art.1175 cc ed art. 1375 cc. dell’art. 2909 cc.; alla denunzia di violazione digiudicato per omessa impugnazione della motivazione di cui alla pag. 08Numero registro generale 23769/2024Numero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 22489/2026Data pubblicazione 30/06/2026dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e confermata nella sentenza n. 487/22 inordine alla sussistenza di garanzia diretta, alternativa, diversa ed ulteriorerispetto a quella a carico del venditore (p. 126 del ricorso); alla denunziadi violazione dell’art. 2909 c.c. relativamente alla mancata impugnazionedell’accertamento circa l’esistenza dei vizi, va osservato che la censura nonè ben comprensibile, in violazione del requisito a pena d’inammissibilitàprescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. il ricorrente sembrando adombrareche la BMW abbia tratto in inganno il giudice di appello con unaimpugnazione sibillina in cui si impugnano alcune parti della decisione diprimo grado senza però specificare quali siano.Da un lato non è chiara la censura mossa alla decisione di appello.Per altro verso il ricorrente assume una sorta di onere di impugnareespressamente alcune parti della motivazione anziché capi di sentenza. Eche parte di una motivazione possa dunque passare in giudicato.Per altro verso ancora, a prescindere dalla circostanza che, come dimostratodalla controricorrente l’impugnazione in ordine all’accertamento dei vizi c’èstato, resta il fatto che quell’accertamento non fa parte della ratio decidendidell’impugnata sentenza, avendo -come detto- la corte di merito ritenuto laBMW Italia non tenuta alla garanzia per vizi, in quanto non parte delcontratto. Con conseguente irrilevanza di tale censura rispetto alla ratiodecidendi.Con riferimento alla denunzia di violazione del giudicato in ordine allaquestione della gestione della garanzia tra l’odierna controricorrente [OSCURATO:PERSONA]talia e la concessionaria, in quanto l’accertamento compiuto dal giudice diprime cure circa l’obbligo della prima di gestire il rapporto di garanziaunitamente alla seconda non sarebbe stato oggetto di impugnazione, vaosservato che il ricorrente non coglie la ratio decidendi della decisioneimpugnata secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA] non può considerarsi parte delcontratto, e dunque non v’è titolo per imporle di garantire il veicolo o difornire all’acquirente una qualche garanzia.Numero registro generale 23769/2024Numero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 22489/2026Data pubblicazione 30/06/2026Quanto alla denunzia di violazione dell’art. 2909 c.p.c., per essere il decretoingiuntivo ottenuto nei confronti sia della concessionaria che della BMWItalia divenuto definitivo anche nei confronti di quest’ultima, poiché essaera tenuta per fatto proprio e diverso dalla concessionaria a garantire i vizidella vettura (p.145 del ricorso): non è mai stato posto in dubbio che ildecreto ingiuntivo è passato in cosa giudicata “ a carico del concessionariodi bmw spa “.Anche se bmw spa ha proposto appello, in termini oggettivi,la situazione non cambia , va osservato che la censura risulta non bencomprensibile, presupponendo che un decreto ingiuntivo diventi definitivoanche nei confronti della parte che abbia proposto opposizione, essendo lamedesima infondata in quanto … l’altra parte ha comunque torto nel merito,sia appalesa in realtà non riconoscibile come idonea censura mossaall’impugnata decisione.In ordine alla denunzia di violazione dell’art. 2909 c.c., per non avere lacorte di merito pronunziato sulla eccezione relativa alla sottoscrizione delcontratto e della garanzia da parte di BMW, va osservato (fatto salvo quantosi è detto ai motivi precedenti circa le censure identiche rivolte alla ratiodecidendi circa il difetto di legittimazione della [OSCURATO:SOCIETA]) che il ricorrenteinvero non censura ( quantomeno idoneamente ) la ratio decidendi secondocui la BMW non ha stipulato alcun contratto con l’acquirente della vettura,né può ritenersi parte contrattuale, sicché la questione della sottoscrizionerisulta evidentemente posta, e implicitamente decisa.Con riferimento al motivo rubricato Dolo civile processuale ed induzionein errore anche sul testo da applicare al caso in esame, del codice delconsumo e violazione del giudicato ex art. 360 cpc in relazione al codice delconsumo , per avere la BMW indotto in errore il giudice di appellofacendogli applicare l’art. 133 del codice del consumo nel testo rationetemporis errato, va osservato che risulta dal ricorrente inammissibilmenteprospettato in realtà un vizio revocatorio, atteso che l’ipotesi di decisioneNumero registro generale 23769/2024Numero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 22489/2026Data pubblicazione 30/06/2026effetto del dolo di una delle parti costituisce infatti motivo di revocazione(art. 395 n. 1 c.p.c.).Senza sottacersi che il ricorrente attribuisce comunque alla decisioneimpugnata una ratio che essa non ha, non essendovi traccia diinterpretazione della norma in questione in una versione temporale anzichéin un’altra.Relativamente alla denunzia di violazione degli art. 100 e 306 cpc e artt.24, 111 Cost., 2909 c.c., per postulata definitività, se non passaggio ingiudicato del decreto ingiuntivo, anche nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], che purepacificamente vi ha proposto opposizione, va ribadito che il ricorrente inveronon censura ( quantomeno idoneamente ) la ratio decidendi secondo cuimentre la concessionaria era contrattualmente vincolata la [OSCURATO:SOCIETA] nonlo era, sicché il titolo di obbligazione della prima non può neancheindirettamente, quale che sia la nozione di giudicato indiretto o riflesso,estendersi alla seconda.In ordine alla denunzia di violazione degli art. 100 cpc ed art. 1326, 1175,1375 c.c., per non avere la corte di merito dichiarato la cessazione dellamateria del contendere per intervenuta transazione, va posto in rilievo chela censura prospetta invero profili di novità, il ricorrente non dimostrandoche sia stata posta in appello. E, sotto altro profilo, che la stipulazione diuna transazione è fatto che non risulta accertato dal giudice di merito, eanzi dal medesimo implicitamente escluso, e pertanto non censurabile inquesta sede.Senza sottacersi che la transazione non risulta debitamente allegata dalricorrente, che ha al riguardo inammissibilmente affermato emergere dauno scambio di pec.All’inammissibilità nei suindicati termini dei motivi, assorbiti ogni altraquestione e diverso priofilo, consegue l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza.Numero registro generale 23769/2024Numero sezionale 727/2026Numero di raccolta generale 22489/2026Data pubblicazione 30/06/2026Il ricorrente va altresì condannato al pagamento di somma ex art. 96, 3°co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente: a) delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in complessivi euro 7.200,00 ( di cui euro 7.000,00per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; b) della somma dieuro 7.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/2/2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22489/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris