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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 ottobre 2025

Cassazione n. 32194/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10225/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], COMUNE CATANIA -intimati- avverso SENTENZA diCTR SICILIA n. 4060/2018 depositata i l 01/10/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CTR della Sicilia, con la sentenza n. 4060/05/2018 depositata in data 1° ottobre 2018 e non notificata, in parziale riforma della sentenza impugnata dichiarava il proprio difetto di giurisdizione per le iscrizioni in natura non tributaria, annullando il preavviso di fermo amministrativo impugnato dal contribuente [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla cartella n. 29320010161234076, compensando le spese processuali.

1.1. I giudici di appello precisavano che dall'esame degli atti non risultava perfezionata la notifica riguardante detta cartella in quanto dalla copia della relata prodotta all'agente della riscossione risultava non apposta la sottoscrizione della persona(moglie t.q.) indicata nella cartella.

2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi AdER.

3. [OSCURATO:PERSONA] in Comune di Catania sono rimast i intimat i . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo parte ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 lamentando che i giudici di appello non avevano considerato che tale disposizione normativa prevede che qualora la notificazione della cartella avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone famiglie addetto alla casa all'ufficio non è richiesta la sottoscrizione originale da parte del consegnatario, dovendosi, pertanto, ritenere nella specie la cartella ritualmente notificata.

2. Con il secondo ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 nonché degli artt. 2697 e 2700 c.c. assumendo che la CTR non avendo valutato che la relata di notifica in atti avendo natura di atto pubblico era soggetta a una specifica regola di valutazione ovvero quella dell'efficacia probatoria sino a querela di falso ex art. 2700 c.c.

3. Con il terzo ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2700 c.c. per avere ii giudici di appello omesso di considerare che la relata di notifica de qua non era valutabile secondo il proprio prudente apprezzamento ma faceva prova sino a querela di falso.

4. Con il quarto ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omessa valutazione di un fatto decisivo relativo all'idoneità della relata di notifica della cartella di pagamento con riguardo alle circostanze attestate da parte dell'ufficiale notificatore.

5. Con il quinto ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, dell’ art.6, comma 1, della legge 212/2000 nonché degli artt. 156 e 160 c.p.c. rilevando l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto il mancato perfezionamento della notifica a mezzo ufficiale notificatore, non valutando che in ipotesi trattava di mere irregolarità avendo l'atto raggiunto lo scopo.

6. Con il sesto ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione degli artt. 112, 346 e 342 c.p.c. lamentando l'erroneità della pronuncia nella parte in cui nulla aveva statuito in ordine alla preliminare eccezione di ammissibilità del ricorso avverso il preavviso di fermo per avere il contribuente impugnato l’atto nonostante la regolarità formale dello stesso per presunti ed infondati vizi di notifica delle cartelle presupposte tutte regolarmente notificate.

7. Con il settimo ha lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in quanto il contribuente in ragione della inammissibilità dell’ impugnazione del preavviso di fermo doveva essere condannato al pagamento delle spese di lite.

8. Osserva questo Collegio che il primo motivo è da ritenere fondato, con assorbimento degli ulteriori motivi.

8.1. Deve rilevarsi che, come correttamente contestato dall’agente della riscossione, la mancata sottoscrizione del soggetto che ha ricevuto l’atto non ha implicato alcuna nullità dovendosi fare riferimento agli art. 26 d.P.R. 602/1973 e 60 d.P.R. 600/1973 con la precisazione che la notificazione de qua è anteriore all’entrata in vigore del D.L. 223/2006 che ha previsto la raccomandata informativa in favore del destinatario in ipotesi di mancata consegna dell’atto personalmente al contribuente.

9. In conclusione accolto il primo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10225/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], COMUNE CATANIA -intimati- avverso SENTENZA diCTR SICILIA n. 4060/2018 depositata i l 01/10/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CTR della Sicilia, con la sentenza n. 4060/05/2018 depositata in data 1° ottobre 2018 e non notificata, in parziale riforma della sentenza impugnata dichiarava il proprio difetto di giurisdizione per le iscrizioni in natura non tributaria, annullando il preavviso di fermo amministrativo impugnato dal contribuente [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla cartella n. 29320010161234076, compensando le spese processuali. 1.1. I giudici di appello precisavano che dall'esame degli atti non risultava perfezionata la notifica riguardante detta cartella in quanto dalla copia della relata prodotta all'agente della riscossione risultava non apposta la sottoscrizione della persona(moglie t.q.) indicata nella cartella. 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi AdER. 3. [OSCURATO:PERSONA] in Comune di Catania sono rimast i intimat i . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo parte ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 lamentando che i giudici di appello non avevano considerato che tale disposizione normativa prevede che qualora la notificazione della cartella avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone famiglie addetto alla casa all'ufficio non è richiesta la sottoscrizione originale da parte del consegnatario, dovendosi, pertanto, ritenere nella specie la cartella ritualmente notificata. 2. Con il secondo ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 nonché degli artt. 2697 e 2700 c.c. assumendo che la CTR non avendo valutato che la relata di notifica in atti avendo natura di atto pubblico era soggetta a una specifica regola di valutazione ovvero quella dell'efficacia probatoria sino a querela di falso ex art. 2700 c.c. 3. Con il terzo ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2700 c.c. per avere ii giudici di appello omesso di considerare che la relata di notifica de qua non era valutabile secondo il proprio prudente apprezzamento ma faceva prova sino a querela di falso. 4. Con il quarto ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omessa valutazione di un fatto decisivo relativo all'idoneità della relata di notifica della cartella di pagamento con riguardo alle circostanze attestate da parte dell'ufficiale notificatore. 5. Con il quinto ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, dell’ art.6, comma 1, della legge 212/2000 nonché degli artt. 156 e 160 c.p.c. rilevando l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto il mancato perfezionamento della notifica a mezzo ufficiale notificatore, non valutando che in ipotesi trattava di mere irregolarità avendo l'atto raggiunto lo scopo. 6. Con il sesto ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione degli artt. 112, 346 e 342 c.p.c. lamentando l'erroneità della pronuncia nella parte in cui nulla aveva statuito in ordine alla preliminare eccezione di ammissibilità del ricorso avverso il preavviso di fermo per avere il contribuente impugnato l’atto nonostante la regolarità formale dello stesso per presunti ed infondati vizi di notifica delle cartelle presupposte tutte regolarmente notificate. 7. Con il settimo ha lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in quanto il contribuente in ragione della inammissibilità dell’ impugnazione del preavviso di fermo doveva essere condannato al pagamento delle spese di lite. 8. Osserva questo Collegio che il primo motivo è da ritenere fondato, con assorbimento degli ulteriori motivi. 8.1. Deve rilevarsi che, come correttamente contestato dall’agente della riscossione, la mancata sottoscrizione del soggetto che ha ricevuto l’atto non ha implicato alcuna nullità dovendosi fare riferimento agli art. 26 d.P.R. 602/1973 e 60 d.P.R. 600/1973 con la precisazione che la notificazione de qua è anteriore all’entrata in vigore del D.L. 223/2006 che ha previsto la raccomandata informativa in favore del destinatario in ipotesi di mancata consegna dell’atto personalmente al contribuente. 9. In conclusione accolto il primo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese di questo grado di giudizio. P.Q.M accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia. Co
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