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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 maggio 2021

Cassazione n. 36640/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 16995-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 31/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/11/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 16995 sez.

M2 -ud. 11-11-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale lo stesso Tribunale aveva rigettato la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale nel quale era coinvolto, sul presupposto che fosse gravato da numerosi precedenti penali, tali da far presumere un reddito da fatti illeciti, superiore alla soglia di ammissione al beneficio richiesto.

Il Tribunale con ordinanza del 31 maggio 2021 ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che fosse stato tardivamente proposto, e precisamente ben oltre il termine di venti giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento impugnato.

Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese in questa fase.

Ritiene il Collegio che poiché nella specie si tratta di ricorso per cassazione in tema di mancata ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell’ambito di un procedimento penale, non viene in considerazione la competenza delle sezioni civili di questa Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia.

Infatti, alla luce di quanto statuito da Cass., sez. un. n. 19161/2009 detta competenza è stata infatti riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione ex art. 170 del citato testo unico Ric. 2021 n. 16995 sez.

M2 -ud. 11-11-2022 -3- al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari dei magistrati ed ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale.

Nella fattispecie il provvedimento impugnato ha confermato la legittimità del provvedimento di diniego dell’ammissione al patrocinio a spese dello Statonel procedimento penale.

Pertanto, la cognizione di questa materia, ad avviso del Collegio, rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali di questa Corte (per la giurisprudenza penale si veda Cass. Pen., sez. quarta, 14 luglio 2010, n. 32057; 22 giugno 2010, n. 34668; 29 aprile 2010, n. 20087, e per quella civile, Cass. n. 6840/2011; Cass. n. 4407/2011)).

Gli atti vanno pertanto rimessi al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventuale assegnazione a una sezione penale.

PQM La Corte rimette gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di cassaz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 16995-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 31/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/11/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 16995 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale lo stesso Tribunale aveva rigettato la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale nel quale era coinvolto, sul presupposto che fosse gravato da numerosi precedenti penali, tali da far presumere un reddito da fatti illeciti, superiore alla soglia di ammissione al beneficio richiesto. Il Tribunale con ordinanza del 31 maggio 2021 ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che fosse stato tardivamente proposto, e precisamente ben oltre il termine di venti giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento impugnato. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese in questa fase. Ritiene il Collegio che poiché nella specie si tratta di ricorso per cassazione in tema di mancata ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell’ambito di un procedimento penale, non viene in considerazione la competenza delle sezioni civili di questa Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia. Infatti, alla luce di quanto statuito da Cass., sez. un. n. 19161/2009 detta competenza è stata infatti riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione ex art. 170 del citato testo unico Ric. 2021 n. 16995 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -3- al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari dei magistrati ed ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale. Nella fattispecie il provvedimento impugnato ha confermato la legittimità del provvedimento di diniego dell’ammissione al patrocinio a spese dello Statonel procedimento penale. Pertanto, la cognizione di questa materia, ad avviso del Collegio, rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali di questa Corte (per la giurisprudenza penale si veda Cass. Pen., sez. quarta, 14 luglio 2010, n. 32057; 22 giugno 2010, n. 34668; 29 aprile 2010, n. 20087, e per quella civile, Cass. n. 6840/2011; Cass. n. 4407/2011)). Gli atti vanno pertanto rimessi al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventuale assegnazione a una sezione penale. PQM La Corte rimette gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di cassaz