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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20697/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 11 ottobre 2021 il giudice per le indagini preliminari di Napoli applicava a [OSCURATO:PERSONA], indagato originariamente per estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod.pen., la misura della custodia cautelare in carcere, previa riqualificazione del fatto in ricettazione aggravata ex at. 416 bis 1 cod.pen; il Tribunale del Riesame di Napoli, previa riqualificazione dei delitti in quelli previsti dagli artt. 110, 629 commi 1 e 2 cod.pen. e 416 bis 1 cod.pen., confermava l'impugnata ordinanza. 1.1 Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, osservando che la suddetta ordinanza andava censurata nella parte in cui, pur confermando il provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari, aveva ritenuto di dover accogliere la richiesta del Pubblico Ministero di riqualificare in peius la condotta contestata all'indagato, avendo violato le norme del codice di rito che riconoscono all'organo requirente, come mezzo di impugnazione delle ordinanze in materia di misure cautelari personali, quello previsto dall'art. 310 cod.proc.pen: il giudizio ex art. 309 cod.proc.pen. era infatti un puro rimedio a funzione difensiva non esperibile dalla pubblica accusa, che deve invece presentare appello ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen. impugnazione avvenuta nel caso in esame e che era stata notificata alla difesa solo dopo l'udienza di cui al presente procedimento; in ogni c:aso, il Tribunale del Riesame si era pronunciato sulla base di una impugnazione la cui udienza non era stata ancora celebrata. 1.2 II difensore osserva che le argomentazioni addotte all'interno dell'ordinanza impugnata apparivano illogiche e contraddittorie rispetto a quanto emergeva dagli atti costituenti il compendio indiziario, e risultavano in netto contrasto con lo schema tipico del delitto di cui all'art. 629 cod.pen.; correttamente il giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto che non si potesse parlare nel caso in esame di proventi estorsivi, posto che se così non fosse stato, si sarebbe verificata una situazione anomala ed estremamente illogica, atteso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati per concorso esterno in associazione mafiosa, sarebbero stati persone offese nelle vicende di cui ai capi U, V e Z per i quali era indagato Napoli; sussisteva poi un vero e proprio vuoto probatorio su quelli che erano gli elementi tipici della fattispecie ex art. 629 cod.pen., non ravvisandosi dalla lettura delle conversazioni intercettate quale sarebbe stata la condotta di violenza e/o minaccia che avrebbe costretto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti (i non meglio specificati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti (i non meglio specificati proprietari della lavanderia del Policlinico) al pagamento delle somme di denaro oggetto della riqualificata estorsione, né quale sarebbe stata la condotta di Napoli; neppure erano emersi contatti tra Napoli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alle modalità di identificazione dell'indagato, il difensore lamenta che il Tribunale del Riesame aveva esposto una motivazione congetturale ed apodittica, non essendo dato sapere se il "Gianni" le cui conversazioni erano state intercettate fosse effettivamente [OSCURATO:PERSONA], e che il linguaggio utilizzato non era per nulla di natura criptica; significativa appariva poi la scelta del giudice della cautela di non applicare per le medesime vicende alcuna misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (anche quest'ultimo considerato dal Pubblico Ministero elemento di spicco).

Il Tribunale aveva poi ritenuto che attraverso l'analisi delle celle telefoniche sarebbe stata accertata la costante presenza di [OSCURATO:PERSONA] nelle vie di pertinenza della [OSCURATO:PERSONA], luogo in cui l'indagato avrebbe incontrato Caruson per la consegna dei proventi delle attività estorsive, ma agli atti la difesa non aveva trovato tale tipo di controllo; quanto alle intercettazioni, le stesse erano estremamente equivocabili e non correlate da alcun elemento di riscontro, non consentivano di individuare Napoli come interlocutore e non consentivano di ritenere configurabile l'elemento psicologico del reato (aspetto su cui l'ordinanza impugnata era priva di motivazione); non essendo mai stati trovati a carico di Napoli soldi destinati al clan Ricciardi, non si comprendeva quale fosse il contributo causale offerto dall'indagato nelle condotte ritenute illecite, se di carattere materiale o morale; in realtà, a parere della difesa, tutte le condotte descritte erano postume agli eventi delittuosi, e quindi costituivano un post factum non punibile. 1.3 II difensore lamenta che altra doglianza sulla quale il Tribunale non si era pronunciato riguardava l'esclusione dell'aggravante ex art. 416 bis 1 cod.pen.: secondo il giudice per le indagini preliminari, il fatto che Caruson avesse chiesto a Napoli di portare i suoi saluti a Renato (presumibilmente [OSCURATO:PERSONA], esponente di vertice del clan Licciardi) consentiva di inquadrare Napoli nel pieno contesto camorristico dei Licciardi; la circostanza però che non vi fosse la prova che Napoli consegnasse "le buste" ad Esposito era condizione che consentiva al giudice per le indagini preliminari di non applicare la misura ad e Esposito e Teghemie/non era stata affatto valutata.1.4 Il difensore rileva che l'ordinanza impugnata meritava censura anche nella parte in cui i giudici impugnati superavano le doglianze difensive in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 cod.proc.pen. con una motivazione del tutto apparente, caratterizzata da mere formule di stile, visto che era stato elencato più di uno specifico elemento per vincere la presunzione di cui all'art. 275 cod.proc.pen.: non vi erano riscontri certi rispetto ad un inserimento di Napoli nel clan Licciardi; il mero dato relativo alla pluralità degli episodi, concentrati in un arco di tempo ristrettissimo non deponevano per una pericolosità prognostica proclive al delitto dell'indagato, alla luce della sua incensuratezza; la tipologia di reato contestata a Napoli non consentiva di operare quella presunzione assoluta di cui al terzo cornnna dell'art. 275 cod.proc.pen. (viene richiamata la sentenza n.57 del 2013 della Corte Costituzionale) ed andava considerato il tempo trascorso dai fatti contestati; totalmente inesistenti erano il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova e il pericolo di fuga; non sussisteva l'attualità delle esigenze cautelari, visto che erano trascorsi tre anni dal tempus commissi delicti. 2.11 Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato soltanto relativamente al profilo delle esigenze cautelari. 1.1 Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso, conservando il giudice della cautela, in una fase fluida come quella delle indagini preliminari, il potere-dovere di ritenere autonomamente, pur nei limiti degli elementi dedotti nella richiesta, l'inquadramento giuridico che stimi più appropriato rispetto al fatto descritto Come osservato in motivazione da Sez. 6, Sentenza n. 17527 del 22/02/2018 Cc., Spasari, Rv. 272897 - 01 '''occorre notare come, secondo un principio di diritto ormai acquisito, il giudice della cautela è investito del potere dovere di dare al fatto sottoposto al proprio vaglio la corretta veste giuridica, in ossequio al principio iura novit curia sancito dall'art. 521, comma 1, cod. proc. pen. ed al principio di legalità che governa il nostro ordinamento (ex plurimis, Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205617; Sez. 2, n. 4638 del 20/10/1999 - dep. 2000, Schettino, Rv. 216348).

Ciò vale sia per il Giudice delle indagini preliminari in sede di prima applicazione della misura cautelare, sia per il Tribunale in sede di decisione delle impugnazioni ex art. 309 o 310 cod. proc.pen., sia per la Corte di cassazione in sede di ricorso ex art. 311 stesso codice.

Siffatto potere di riqualificazione giuridica non è soggetto al limite del divieto di reformatio in peius, a condizione che il "fatto" (inteso come accadimento materiale, cioè in senso storico naturalistico) oggetto della contestazione mossa dall'organo della pubblica accusa rimanga il medesimo, fermo restando che l'eventuale correzione del nomen iuris non può avere effetti oltre il procedimento incidentale (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013 - dep. 2014, Pisano, Rv. 258983; Sez. 6, n. 12828 del 14/02/2013, P., Rv. 254902)." Sulla base delle considerazioni di cui sopra, non è quindi revocabile in dubbio la legittimità della riqualificazione giuridica del fatto posto a base del provvedimento coercitivo compiuta dal Tribunale.

Del tutto legittimo era poi il richiamo fatto dai [OSCURATO:PERSONA] all'atto di appello depositato, posto che si trattava evidentemente di argomentazioni che ben potevano essere esposte oralmente, per cui il richiamo all'atto di appello aveva la stessa valenza di un richiamo ad una memoria scritta.

Passando alle censure di merito, il ricorso ha evidenziato innanzitutto come l'identificazione del ricorrente fosse certa in quanto nel corso della conversazione intercettata il 14 dicembre 2017, parlando con [OSCURATO:PERSONA] il suo interlocutore si presenta come "Gianni" e Brilla afferma di non averlo riconosciuto subito in quanto aveva salvato un altro numero in rubrica come "Napoli", per cui nessun dubbio vi è che l'utenza telefonica n. 333:3139721 fosse in uso, appunto, a [OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale ha poi elencato gli indizi in base ai quali risulta che i proventi delle estorsioni contestate venivano consegnati al clan Licciardi nella persona proprio di [OSCURATO:PERSONA] (si vedano, in particolare, le pagine 11 e seguenti dell'ordinanza impugnata) e spiegando perché alle vittime delle estorsioni sarebbe poi stato contestato il concorso esterno nell'associazione (pag.11 e 12 ordinanza impugnata). 1.3 Quanto all'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen., si deve rilevare come secondo l'ordinanza impugnata, Napoli era il cassiere del clan: si veda in particolare, la conversazione del 18 dicembre 2017, nella quale Caruson consegna a Napoli i proventi dell'estorsione, per cui non è solo la richiesta di Napoli a Caruson di portare i suoi saluti a [OSCURATO:PERSONA], elementi di spicco del clan Licciardi, a fondare la contestazione dell'aggravante: è quindi evidente la finalità agevolativa, visto che la riscossione delle somme delle estorsioni che poi finiscono nelle casse dell'associazione contribuisce all'attività della stessa.1.4 Fondato è, invece, il profilo relativo alla attualità delle esigenze cautelari.

Si deve infatti rilevare che in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis I cod. pen.), non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale. (così Sez.6, Sentenza n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273 - 02; vedi anche Sez.5, Sentenza n. 31614 del 13/10/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279720 - 01).

Nel caso in esame, a fronte di reati commessi nel 2017 e nel 2018, nessuna argomentazione è contenuta nell'ordinanza impugnata relativamente al fatto se, considerando il tempo trascorso, si debba comunque ritenere sussistente il requisito della attualità delle esigenze cautelari; pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame sul punto.

2. Poiché dalla presente decisione non consegue !a rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al profilo delle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309 comma 7 c.p.p.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma 1-ter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 11 ottobre 2021 il giudice per le indagini preliminari di Napoli applicava a [OSCURATO:PERSONA], indagato originariamente per estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod.pen., la misura della custodia cautelare in carcere, previa riqualificazione del fatto in ricettazione aggravata ex at. 416 bis 1 cod.pen; il Tribunale del Riesame di Napoli, previa riqualificazione dei delitti in quelli previsti dagli artt. 110, 629 commi 1 e 2 cod.pen. e 416 bis 1 cod.pen., confermava l'impugnata ordinanza. 1.1 Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, osservando che la suddetta ordinanza andava censurata nella parte in cui, pur confermando il provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari, aveva ritenuto di dover accogliere la richiesta del Pubblico Ministero di riqualificare in peius la condotta contestata all'indagato, avendo violato le norme del codice di rito che riconoscono all'organo requirente, come mezzo di impugnazione delle ordinanze in materia di misure cautelari personali, quello previsto dall'art. 310 cod.proc.pen: il giudizio ex art. 309 cod.proc.pen. era infatti un puro rimedio a funzione difensiva non esperibile dalla pubblica accusa, che deve invece presentare appello ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen. impugnazione avvenuta nel caso in esame e che era stata notificata alla difesa solo dopo l'udienza di cui al presente procedimento; in ogni c:aso, il Tribunale del Riesame si era pronunciato sulla base di una impugnazione la cui udienza non era stata ancora celebrata. 1.2 II difensore osserva che le argomentazioni addotte all'interno dell'ordinanza impugnata apparivano illogiche e contraddittorie rispetto a quanto emergeva dagli atti costituenti il compendio indiziario, e risultavano in netto contrasto con lo schema tipico del delitto di cui all'art. 629 cod.pen.; correttamente il giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto che non si potesse parlare nel caso in esame di proventi estorsivi, posto che se così non fosse stato, si sarebbe verificata una situazione anomala ed estremamente illogica, atteso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati per concorso esterno in associazione mafiosa, sarebbero stati persone offese nelle vicende di cui ai capi U, V e Z per i quali era indagato Napoli; sussisteva poi un vero e proprio vuoto probatorio su quelli che erano gli elementi tipici della fattispecie ex art. 629 cod.pen., non ravvisandosi dalla lettura delle conversazioni intercettate quale sarebbe stata la condotta di violenza e/o minaccia che avrebbe costretto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti (i non meglio specificati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti (i non meglio specificati proprietari della lavanderia del Policlinico) al pagamento delle somme di denaro oggetto della riqualificata estorsione, né quale sarebbe stata la condotta di Napoli; neppure erano emersi contatti tra Napoli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alle modalità di identificazione dell'indagato, il difensore lamenta che il Tribunale del Riesame aveva esposto una motivazione congetturale ed apodittica, non essendo dato sapere se il "Gianni" le cui conversazioni erano state intercettate fosse effettivamente [OSCURATO:PERSONA], e che il linguaggio utilizzato non era per nulla di natura criptica; significativa appariva poi la scelta del giudice della cautela di non applicare per le medesime vicende alcuna misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (anche quest'ultimo considerato dal Pubblico Ministero elemento di spicco). Il Tribunale aveva poi ritenuto che attraverso l'analisi delle celle telefoniche sarebbe stata accertata la costante presenza di [OSCURATO:PERSONA] nelle vie di pertinenza della [OSCURATO:PERSONA], luogo in cui l'indagato avrebbe incontrato Caruson per la consegna dei proventi delle attività estorsive, ma agli atti la difesa non aveva trovato tale tipo di controllo; quanto alle intercettazioni, le stesse erano estremamente equivocabili e non correlate da alcun elemento di riscontro, non consentivano di individuare Napoli come interlocutore e non consentivano di ritenere configurabile l'elemento psicologico del reato (aspetto su cui l'ordinanza impugnata era priva di motivazione); non essendo mai stati trovati a carico di Napoli soldi destinati al clan Ricciardi, non si comprendeva quale fosse il contributo causale offerto dall'indagato nelle condotte ritenute illecite, se di carattere materiale o morale; in realtà, a parere della difesa, tutte le condotte descritte erano postume agli eventi delittuosi, e quindi costituivano un post factum non punibile. 1.3 II difensore lamenta che altra doglianza sulla quale il Tribunale non si era pronunciato riguardava l'esclusione dell'aggravante ex art. 416 bis 1 cod.pen.: secondo il giudice per le indagini preliminari, il fatto che Caruson avesse chiesto a Napoli di portare i suoi saluti a Renato (presumibilmente [OSCURATO:PERSONA], esponente di vertice del clan Licciardi) consentiva di inquadrare Napoli nel pieno contesto camorristico dei Licciardi; la circostanza però che non vi fosse la prova che Napoli consegnasse "le buste" ad Esposito era condizione che consentiva al giudice per le indagini preliminari di non applicare la misura ad e Esposito e Teghemie/non era stata affatto valutata.1.4 Il difensore rileva che l'ordinanza impugnata meritava censura anche nella parte in cui i giudici impugnati superavano le doglianze difensive in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 cod.proc.pen. con una motivazione del tutto apparente, caratterizzata da mere formule di stile, visto che era stato elencato più di uno specifico elemento per vincere la presunzione di cui all'art. 275 cod.proc.pen.: non vi erano riscontri certi rispetto ad un inserimento di Napoli nel clan Licciardi; il mero dato relativo alla pluralità degli episodi, concentrati in un arco di tempo ristrettissimo non deponevano per una pericolosità prognostica proclive al delitto dell'indagato, alla luce della sua incensuratezza; la tipologia di reato contestata a Napoli non consentiva di operare quella presunzione assoluta di cui al terzo cornnna dell'art. 275 cod.proc.pen. (viene richiamata la sentenza n.57 del 2013 della Corte Costituzionale) ed andava considerato il tempo trascorso dai fatti contestati; totalmente inesistenti erano il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova e il pericolo di fuga; non sussisteva l'attualità delle esigenze cautelari, visto che erano trascorsi tre anni dal tempus commissi delicti. 2.11 Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato soltanto relativamente al profilo delle esigenze cautelari. 1.1 Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso, conservando il giudice della cautela, in una fase fluida come quella delle indagini preliminari, il potere-dovere di ritenere autonomamente, pur nei limiti degli elementi dedotti nella richiesta, l'inquadramento giuridico che stimi più appropriato rispetto al fatto descritto Come osservato in motivazione da Sez. 6, Sentenza n. 17527 del 22/02/2018 Cc., Spasari, Rv. 272897 - 01 '''occorre notare come, secondo un principio di diritto ormai acquisito, il giudice della cautela è investito del potere dovere di dare al fatto sottoposto al proprio vaglio la corretta veste giuridica, in ossequio al principio iura novit curia sancito dall'art. 521, comma 1, cod. proc. pen. ed al principio di legalità che governa il nostro ordinamento (ex plurimis, Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205617; Sez. 2, n. 4638 del 20/10/1999 - dep. 2000, Schettino, Rv. 216348). Ciò vale sia per il Giudice delle indagini preliminari in sede di prima applicazione della misura cautelare, sia per il Tribunale in sede di decisione delle impugnazioni ex art. 309 o 310 cod. proc.pen., sia per la Corte di cassazione in sede di ricorso ex art. 311 stesso codice. Siffatto potere di riqualificazione giuridica non è soggetto al limite del divieto di reformatio in peius, a condizione che il "fatto" (inteso come accadimento materiale, cioè in senso storico naturalistico) oggetto della contestazione mossa dall'organo della pubblica accusa rimanga il medesimo, fermo restando che l'eventuale correzione del nomen iuris non può avere effetti oltre il procedimento incidentale (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013 - dep. 2014, Pisano, Rv. 258983; Sez. 6, n. 12828 del 14/02/2013, P., Rv. 254902)." Sulla base delle considerazioni di cui sopra, non è quindi revocabile in dubbio la legittimità della riqualificazione giuridica del fatto posto a base del provvedimento coercitivo compiuta dal Tribunale. Del tutto legittimo era poi il richiamo fatto dai [OSCURATO:PERSONA] all'atto di appello depositato, posto che si trattava evidentemente di argomentazioni che ben potevano essere esposte oralmente, per cui il richiamo all'atto di appello aveva la stessa valenza di un richiamo ad una memoria scritta. Passando alle censure di merito, il ricorso ha evidenziato innanzitutto come l'identificazione del ricorrente fosse certa in quanto nel corso della conversazione intercettata il 14 dicembre 2017, parlando con [OSCURATO:PERSONA] il suo interlocutore si presenta come "Gianni" e Brilla afferma di non averlo riconosciuto subito in quanto aveva salvato un altro numero in rubrica come "Napoli", per cui nessun dubbio vi è che l'utenza telefonica n. 333:3139721 fosse in uso, appunto, a [OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale ha poi elencato gli indizi in base ai quali risulta che i proventi delle estorsioni contestate venivano consegnati al clan Licciardi nella persona proprio di [OSCURATO:PERSONA] (si vedano, in particolare, le pagine 11 e seguenti dell'ordinanza impugnata) e spiegando perché alle vittime delle estorsioni sarebbe poi stato contestato il concorso esterno nell'associazione (pag.11 e 12 ordinanza impugnata). 1.3 Quanto all'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen., si deve rilevare come secondo l'ordinanza impugnata, Napoli era il cassiere del clan: si veda in particolare, la conversazione del 18 dicembre 2017, nella quale Caruson consegna a Napoli i proventi dell'estorsione, per cui non è solo la richiesta di Napoli a Caruson di portare i suoi saluti a [OSCURATO:PERSONA], elementi di spicco del clan Licciardi, a fondare la contestazione dell'aggravante: è quindi evidente la finalità agevolativa, visto che la riscossione delle somme delle estorsioni che poi finiscono nelle casse dell'associazione contribuisce all'attività della stessa.1.4 Fondato è, invece, il profilo relativo alla attualità delle esigenze cautelari. Si deve infatti rilevare che in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis I cod. pen.), non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale. (così Sez.6, Sentenza n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273 - 02; vedi anche Sez.5, Sentenza n. 31614 del 13/10/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279720 - 01). Nel caso in esame, a fronte di reati commessi nel 2017 e nel 2018, nessuna argomentazione è contenuta nell'ordinanza impugnata relativamente al fatto se, considerando il tempo trascorso, si debba comunque ritenere sussistente il requisito della attualità delle esigenze cautelari; pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame sul punto. 2. Poiché dalla presente decisione non consegue !a rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al profilo delle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309 comma 7 c.p.p. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma 1-ter