CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12833/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9143 del ruolo generale dell'anno 2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato in Roma, via Vallisneri, n. 11, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente e ricorrente incidentale - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 1936/35/2014, depositata in data 6 ottobre 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale, un avviso di accertamento, relativo all'anno 2005, ed altro avviso di accertamento e conseguente cartella di pagamento, relativi all'anno 2004, con i quali era stato contestato l'acquisto di autovetture da soggetti interposti nonché, per l'anno 2005, anche costi indeducibíli in quanto privi di certezza e non documentati; avverso gli atti impositivi il contribuente aveva proposto separati ricorsi che, previa riunione, erano stati accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Prato; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Toscana, ha accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate limitatamente alla ripresa relativa alla inesistenza soggettiva delle operazioni, mentre ha ritenuto che, con riferimento alla pretesa relativa alla non deducibilità dei costi, la documentazione prodotta dal contribuente provasse l'inerenza e la congruità degli stessi; avverso la suddetta pronuncia il contribuente ha proposto ricorso principale, affidato ad un unico motivo di censura, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate depositando controricorso, proponendo, altresì, ricorso incidentale affidato a due motivi di censura; considerato che: sul motivo di ricorso principale con l'unico motivo di ricorso principale il contribuente censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3) e 5), cod. proc. cív., in relazione all'art. 132, cod. proc. civ., e agli artt. 36 e 61, d.lgs. n. 546/1992, all'art. 118, disp. att., cod. proc. civ., e agli artt. 1189 e 2697, cod. civ.; in particolare, parte ricorrente lamenta che il giudice del gravame ha ritenuto l'inesistenza soggettiva delle operazioni di acquisto delle autovetture senza avere preso in considerazione la documentazione prodotta e senza avere motivato sulle diverse circostanze dedotte, in particolare sul fatto che: dagli accertamenti bancari non era emerso alcun conto di ritorno; le autovetture erano state comprate ai prezzo di mercato ed erano usate; la Procura della Repubblica di Prato aveva archiviato la denuncia per infondatezza; il contribuente aveva prodotto i libretti di circolazione dai quali risultava il primo intestata rio; il motivo è inammissibile; va in primo luogo osservato che, con il medesimo motivo, parte ricorrente censura la sentenza sia per vizi dì violazione di legge che per vizio di motivazione; questa Corte ha più volte precisato che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione dì mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere ìn discussione. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360, cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. civ., 23 ottobre 2018, n. 26874); nel caso di specie, il ricorrente, in un contesto unitario di censura, prospetta ora vizi di violazione di legge, relativi alla violazione degli artt. 1189 e 2697, cod. civ., ora a vizi di nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, cod. proc. civ., ora a vizi di insufficiente motivazione, per non avere tenuto conto della documentazione prodotta dal contribuente al fine di provare la effettiva esistenza delle operazioni; d'altro lato, con riferimento a quest'ultimo profilo di censura, il motivo oltre che risultare privo di autosufficienza, non tiene conto della ratio decidendi della pronuncia censurata, in quanto il giudice del gravame ha ritenuto che gli elementi di prova forniti dal contribuente attenevano unicamente al profilo meramente formale delle operazioni contestate, sicchè, in sostanza, li ha ritenuti non decisivi ai fini della decisione, mentre ha dato rilievo agli elementi indiziari prospettati dall'amministrazione finanziaria al fine della prova della inesistenza soggettiva delle operazioni; la questione, dunque, della interposizione soggettiva dei venditori delle autovetture è stata espressamente presa in considerazione dal giudice del gravame, valutando i diversi elementi di prova posti alla sua attenzione, sicchè non può porsi una questione di vizio di motivazione della pronuncia censurata; Sui motivi di ricorso incidentale Con il primo dì ricorso incidentale si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell'art. 112, cod. proc. civ., per avere omesso di pronunciare sulla questione della definitività della pretesa contenuta nell'avviso di accertamento per l'anno 2005 relativa al recupero a tassazione ai fini Iva in applicazione dell'art. 60bis, comma 2, d.P.R. n. 633/1972; il motivo è fondato;nella stessa sentenza censurata si dà atto della circostanza che l'Agenzia delle entrate, con il proprio atto dì appello, aveva fatto valere, "con riferimento ad un rilievo relativo all'anno 2005, l'intervenuto giudicato in ordine alla solidarietà nel pagamento delle imposte del cessionario quando le cessioni vengono effettuate ad un prezzo inferiore al valore normale per non essere stata la questione eccepita e discussa in primo grado"; la suddetta questione, peraltro, era stata proposta dinanzi al giudice di primo grado, come si evince dalla riproduzione delle controdeduzioni di primo grado riportate nel presente ricorso incidentale (vd. pagg. 8 e 9); in ordine, dunque, alla presente questione, relativa all'applicazione dell'art. 60bis, cit., diversa rispetto a quella sulla quale il giudice del gravame si è pronunciato, concernente l'esistenza di operazioni soggettivamente inesistenti, il giudice ha omesso ogni statuizione, con conseguente violazione dell'art. 112, cod. proc. civ.; con il secondo motivo di ricorso incidentale si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione degli artt. 36 e 61, d.lgs. n. 546/1992, e dell'art. 132, cod. proc. civ., per avere reso una motivazione apparente sulla questione relativa al recupero dei costi non deducibili; il motivo è infondato; il giudice del gravame ha compiuto un accertamento in fatto in ordine alla rilevanza della documentazione prodotta dal contribuente ed ha provveduto a valutare la rilevanza probatoria della stessa, ritenendo che la stessa fosse idonea al fine di provare l'inerenza e la congruità dei costi, sicchè non può ragionarsi in termini di motivazione apparente, come invece postulato dall'Agenzia delle entrate; in conclusione, è inammissibile il motivo di ricorso principale, è fondato il primo motivo di ricorso incidentale, infondato il secondo, con conseguente rigetto del ricorso principale ed accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale, rigettato il secondo, e cassazione della sentenza per il motivo accolto con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio; si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso principale, accoglie il primo motivo di ricorso incidentale, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata per il motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, addì 8 marzo 2022. Il P