Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 22637/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli - in composizione monocratica e in funzione di giudice dell'esecuzione - ha disatteso il ricorso incidentale promosso, per il tramite della mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nell'interesse della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., volto alla declaratoria di non opponibilità al terzo creditore della disposta confisca e, contestualmente, all'ammissione al credito ipotecario, in relazione alla confisca ex art. 240 -bis cod. pen. disposta dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, con sentenza del 04/09/2025, nell'ambito del p.p. 43301/2014 RGNR.

Viene in rilievo un credito dell'ammontare di euro 59.707,03, vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in dipendenza di un mutuo erogato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e garantito da ipoteca iscritta il 08/08/2006, ossia in data antecedente rispetto all'emissione del decreto di sequestro preventivo sull'immobile de quo, che è formalmente di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], ma che è stato ritenuto riferibile al coniuge [OSCURATO:PERSONA] (trattasi del cespite ubicato in [OSCURATO:PERSONA], alla via Bertone n. 46 e distinto in catasto al fol. 9, p.11a 51, sub 99).

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - nella suddetta veste di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - deducendo tre motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 06 settembre 2011 n. 159, con precipuo riferimento ai principi della buona fede e dell'incolpevole affidamento.

La condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA] è relativa al fatto di esser stato questi a capo di una organizzazione malavitosa, sin dall'anno 2009; il mutuo contestato, invece, è stato erogato nel 2006, ossia non in costanza di pericolosità sociale.

Sul punto, è incongruo desumere una antecedente pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], in forza del richiamo ai precedenti penali che lo accompagnano.

2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. h) cod. proc. pen., ovvero inosservanza o erronea valutazione dell'art. 52 del d.lgs. 06 settembre 2011 n. 159, con precipuo riferimento alla buona fede del creditore, ovvero alla istruttoria compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA].

È errata l'affermazione secondo la quale il reddito netto mensile vantato, pari ad euro 1.100,00, fosse inadeguato ad assicurare il sostentamento di una 2famiglia composta da due sole persone e, quindi, ritenere che tale reddito non potesse consentire di far fronte a una rata di rimborso del mutuo pari a euro 340,00 al mese; trattasi, infatti, di un rapporto fra reddito e rata che si attestava all'incirca sulla percentuale del 30%.

2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per carenza di motivazione in ordine al ritenuto affidamento colpevole dell'Istituto di credito.

Il giudice dell'esecuzione sostiene che la capacità reddituale del debitore apparisse insufficiente, in vista delle possibilità di rimborso del finanziamento, senza però fornire alcun parametro oggettivo, al quale rapportare l'affermazione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

L'ordinanza impugnata evidenzia come - al momento dell'erogazione - già esistessero indici chiari di pericolosità del beneficiario del credito, in ragione dei suoi precedenti penali e della tipologia di questi.

Viene anche sottolineata la natura anomala dell'erogazione del credito, per essere lo stesso sproporzionato, rispetto ai redditi attribuibili a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è da riqualificare in opposizione, con trasmissione degli atti.

2. Occorre fare riferimento, infatti, al principio di diritto espresso da Sez. 1, n. 8765 del 06/12/2021 dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., Rv. 282757 - 01, a mente della quale: «In tema di confisca cd. allargata, la competenza a decidere sull'opposizione avverso l'esclusione dallo stato passivo pronunciata dal giudice per le indagini preliminari spetta al giudice che, nel medesimo procedimento, ha disposto la confisca, e non al tribunale del riesame." (nella parte motiva di tale pronuncia è dato leggere quanto segue: "Milita in questa direzione, in primis, il rilievo, tratto dalla più logica esegesi dell'art. 59, comma 6, secondo cui il legislatore, nell'assegnare la competenza, in materia di prevenzione, al «tribunale che ha emesso la misura di prevenzione», ha inteso riaffermare il principio, di portata più generale, che riconnette l'attribuzione della competenza al coinvolgimento nel procedimento nell'ambito del quale è stato disposto il provvedimento ablatorio.

L'attribuzione della competenza, nel giudizio di prevenzione, al «giudice che ha applicato la misura di prevenzione» evoca, in altri termini, uno stretto ed ineludibile nesso tra il vaglio, nel merito ed a cognizione piena, dell'addebito, sia esso di natura preventiva o penale, cui fa pendant l'acquisizione di un prezioso patrimonio conoscitivo, e l'assegnazione 3della competenza alla trattazione dell'opposizione ex art. 59, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Inquadrato in questa prospettiva, il problema in esame ha una soluzione pressoché obbligata, dovendosi assegnare, in caso di confisca penale, al giudice che, in esito al procedimento di cognizione — si sia svolto esso con il rito ordinario o con quello abbreviato — ha disposto la confisca lo stesso ruolo che, nel procedimento di prevenzione, è riconosciuto, mutatis mutandis, al tribunale che ha applicato la relativa misura.

Tanto induce a ritenere, per converso, del tutto eterodossa l'attribuzione della competenza al tribunale del riesame che, in coerenza con la sua posizione ordinamentale e processuale, esplica funzioni ordinarie di controllo sui provvedimenti emessi dal Giudice per le indagini preliminari in sede cautelare penale, anche reale, ma non anche in punto di emissione del provvedimento di confisca, cui resta del tutto estraneo.

Privo di decisività, ancorché suggestivo, si palesa, al riguardo, il riferimento alla situazione giudicata da Sezioni Unite, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938, che coinvolge il solo profilo cautelare della misura ablativa e non investe, invece, la decisione di confisca; in proposito, occorre osservare come l'affermazione di principio delle Sezioni Unite segua il criterio generale attributivo della competenza in materia di impugnazioni avverso misure cautelari, rispetto alla quale il procedimento di verifica dei crediti è autonomo e rispondente a diverse finalità.

Ed invero, la natura giuridica della posizione soggettiva azionata nel procedimento di ammissione del credito non è assimilabile a quella del terzo proprietario di bene sequestrato e trova spazio di apprezzamento in sede penale in quanto correlata alla decisione di confisca, che, nel realizzare l'acquisto a titolo originario dei beni che ne sono oggetto in capo allo Stato, determina, in ragione dei principi generali dell'ordinamento, la necessità di offrire tutela al creditore che versi in condizione di buona fede"; nello stesso senso si sono espresse Sez. 1, n. 34021 del 20/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288788 - 01 e Sez. 1, n. 19106 del 22/04/2021, Tribunale riesame Napoli, Rv. 281363).

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso - nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis - deve essere qualificato come opposizione, con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli - Ufficio G.i.p..

Quest'ultimo dovrà decidere in persona diversa, rispetto al Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 4 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli - in composizione monocratica e in funzione di giudice dell'esecuzione - ha disatteso il ricorso incidentale promosso, per il tramite della mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nell'interesse della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., volto alla declaratoria di non opponibilità al terzo creditore della disposta confisca e, contestualmente, all'ammissione al credito ipotecario, in relazione alla confisca ex art. 240 -bis cod. pen. disposta dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, con sentenza del 04/09/2025, nell'ambito del p.p. 43301/2014 RGNR. Viene in rilievo un credito dell'ammontare di euro 59.707,03, vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in dipendenza di un mutuo erogato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e garantito da ipoteca iscritta il 08/08/2006, ossia in data antecedente rispetto all'emissione del decreto di sequestro preventivo sull'immobile de quo, che è formalmente di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], ma che è stato ritenuto riferibile al coniuge [OSCURATO:PERSONA] (trattasi del cespite ubicato in [OSCURATO:PERSONA], alla via Bertone n. 46 e distinto in catasto al fol. 9, p.11a 51, sub 99). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - nella suddetta veste di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - deducendo tre motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 06 settembre 2011 n. 159, con precipuo riferimento ai principi della buona fede e dell'incolpevole affidamento. La condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA] è relativa al fatto di esser stato questi a capo di una organizzazione malavitosa, sin dall'anno 2009; il mutuo contestato, invece, è stato erogato nel 2006, ossia non in costanza di pericolosità sociale. Sul punto, è incongruo desumere una antecedente pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], in forza del richiamo ai precedenti penali che lo accompagnano. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. h) cod. proc. pen., ovvero inosservanza o erronea valutazione dell'art. 52 del d.lgs. 06 settembre 2011 n. 159, con precipuo riferimento alla buona fede del creditore, ovvero alla istruttoria compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA]. È errata l'affermazione secondo la quale il reddito netto mensile vantato, pari ad euro 1.100,00, fosse inadeguato ad assicurare il sostentamento di una 2famiglia composta da due sole persone e, quindi, ritenere che tale reddito non potesse consentire di far fronte a una rata di rimborso del mutuo pari a euro 340,00 al mese; trattasi, infatti, di un rapporto fra reddito e rata che si attestava all'incirca sulla percentuale del 30%. 2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per carenza di motivazione in ordine al ritenuto affidamento colpevole dell'Istituto di credito. Il giudice dell'esecuzione sostiene che la capacità reddituale del debitore apparisse insufficiente, in vista delle possibilità di rimborso del finanziamento, senza però fornire alcun parametro oggettivo, al quale rapportare l'affermazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. L'ordinanza impugnata evidenzia come - al momento dell'erogazione - già esistessero indici chiari di pericolosità del beneficiario del credito, in ragione dei suoi precedenti penali e della tipologia di questi. Viene anche sottolineata la natura anomala dell'erogazione del credito, per essere lo stesso sproporzionato, rispetto ai redditi attribuibili a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è da riqualificare in opposizione, con trasmissione degli atti. 2. Occorre fare riferimento, infatti, al principio di diritto espresso da Sez. 1, n. 8765 del 06/12/2021 dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., Rv. 282757 - 01, a mente della quale: «In tema di confisca cd. allargata, la competenza a decidere sull'opposizione avverso l'esclusione dallo stato passivo pronunciata dal giudice per le indagini preliminari spetta al giudice che, nel medesimo procedimento, ha disposto la confisca, e non al tribunale del riesame." (nella parte motiva di tale pronuncia è dato leggere quanto segue: "Milita in questa direzione, in primis, il rilievo, tratto dalla più logica esegesi dell'art. 59, comma 6, secondo cui il legislatore, nell'assegnare la competenza, in materia di prevenzione, al «tribunale che ha emesso la misura di prevenzione», ha inteso riaffermare il principio, di portata più generale, che riconnette l'attribuzione della competenza al coinvolgimento nel procedimento nell'ambito del quale è stato disposto il provvedimento ablatorio. L'attribuzione della competenza, nel giudizio di prevenzione, al «giudice che ha applicato la misura di prevenzione» evoca, in altri termini, uno stretto ed ineludibile nesso tra il vaglio, nel merito ed a cognizione piena, dell'addebito, sia esso di natura preventiva o penale, cui fa pendant l'acquisizione di un prezioso patrimonio conoscitivo, e l'assegnazione 3della competenza alla trattazione dell'opposizione ex art. 59, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Inquadrato in questa prospettiva, il problema in esame ha una soluzione pressoché obbligata, dovendosi assegnare, in caso di confisca penale, al giudice che, in esito al procedimento di cognizione — si sia svolto esso con il rito ordinario o con quello abbreviato — ha disposto la confisca lo stesso ruolo che, nel procedimento di prevenzione, è riconosciuto, mutatis mutandis, al tribunale che ha applicato la relativa misura. Tanto induce a ritenere, per converso, del tutto eterodossa l'attribuzione della competenza al tribunale del riesame che, in coerenza con la sua posizione ordinamentale e processuale, esplica funzioni ordinarie di controllo sui provvedimenti emessi dal Giudice per le indagini preliminari in sede cautelare penale, anche reale, ma non anche in punto di emissione del provvedimento di confisca, cui resta del tutto estraneo. Privo di decisività, ancorché suggestivo, si palesa, al riguardo, il riferimento alla situazione giudicata da Sezioni Unite, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938, che coinvolge il solo profilo cautelare della misura ablativa e non investe, invece, la decisione di confisca; in proposito, occorre osservare come l'affermazione di principio delle Sezioni Unite segua il criterio generale attributivo della competenza in materia di impugnazioni avverso misure cautelari, rispetto alla quale il procedimento di verifica dei crediti è autonomo e rispondente a diverse finalità. Ed invero, la natura giuridica della posizione soggettiva azionata nel procedimento di ammissione del credito non è assimilabile a quella del terzo proprietario di bene sequestrato e trova spazio di apprezzamento in sede penale in quanto correlata alla decisione di confisca, che, nel realizzare l'acquisto a titolo originario dei beni che ne sono oggetto in capo allo Stato, determina, in ragione dei principi generali dell'ordinamento, la necessità di offrire tutela al creditore che versi in condizione di buona fede"; nello stesso senso si sono espresse Sez. 1, n. 34021 del 20/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288788 - 01 e Sez. 1, n. 19106 del 22/04/2021, Tribunale riesame Napoli, Rv. 281363). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso - nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis - deve essere qualificato come opposizione, con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli - Ufficio G.i.p.. Quest'ultimo dovrà decidere in persona diversa, rispetto al Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 4 P.Q.M
Decreto Cassazione n. 22637/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris