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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46948/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:) PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati atteso che il primo afferente alla mancata concessione delle generiche è srrentito dai tenore della sentenza impugnata che appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, tale da portare la relativa valutazione al riparo da censure prospettabili in questa sede ( si veda pag. 3, dal terz'ultimo capoverso) il secondo, inerente alla disposta confisca, è superato dalla evidente correttezza in termini di confisca allargata della qualificazione ascritta, dalla Corte di appelio, alla disposta ablazione (qualificazione che emergeva già dalla sentenza di primo grado considerato l'argomentare sotteso alla stessa e che comunque non è preclusa al giudice deil'appeilo in difformità dalla diversa valutazione resa con la sentenza appeilata) oltre che dalla puntuale declinazione dei principi inerenti alla disciplina propria della detta confisca ala situazione a pwdizio ( si veda pag. 4 , da primo capoverso) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 ottobre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:) PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati atteso che il primo afferente alla mancata concessione delle generiche è srrentito dai tenore della sentenza impugnata che appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, tale da portare la relativa valutazione al riparo da censure prospettabili in questa sede ( si veda pag. 3, dal terz'ultimo capoverso) il secondo, inerente alla disposta confisca, è superato dalla evidente correttezza in termini di confisca allargata della qualificazione ascritta, dalla Corte di appelio, alla disposta ablazione (qualificazione che emergeva già dalla sentenza di primo grado considerato l'argomentare sotteso alla stessa e che comunque non è preclusa al giudice deil'appeilo in difformità dalla diversa valutazione resa con la sentenza appeilata) oltre che dalla puntuale declinazione dei principi inerenti alla disciplina propria della detta confisca ala situazione a pwdizio ( si veda pag. 4 , da primo capoverso) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2
Sentenza Cassazione n. 46948/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris