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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08786/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Bari ha confermato, per quanto qui interessa la condanna alla pena di otto mesi di reclusione inflitta all'esito del primo grado di giudizio ad [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 10 ter d.

Igs. 74/2000 per omesso versamento dell'IVA dovuta in base alle dichiarazioni annuali relativamente agli anni di imposta 2012 e 2013.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta, in relazione al vizio motivazionale, il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore costituita dalla crisi di liquidità dell'azienda che gli aveva impedito l'adempimento del debito tributario.

Deduce il travisamento della prova quanto alla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] rilevando come dalla sua audizione nel corso di altro procedimento emergesse che le cause del dissesto finanziario della società fossero ascrivibili alla crisi del mercato del mobile ed in particolare del [OSCURATO:PERSONA], costituente il suo principale committente e nell'impossibilità di riscuotere rilevanti crediti commerciali e che, in conseguenza di tale situazione alla società era stato precluso l'accesso al credito bancario, mentre il suo amministratore, ovverosia l'imputato non disponeva di alcun patrimonio personale con cui far fronte agli adempimenti a suo carico [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, compendiandosi nella riproduzione delle stesse doglianze articolate con l'atto di appello, adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del gravame, senza che le argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata risultino scandite dalla necessaria analisi critica, deve essere dichiarato inammissibile.

Muovendo dall'assunto, corrispondente all'univoco orientamento di questa Corte, secondo cui il reato in esame è caratterizzato dal dolo generico, inteso quale mera consapevolezza dell'illiceità della condotta omissiva finale, senza cioè essere caratterizzato da una specifica finalità di evasione (non richiedendo la norma, quale ulteriore requisito, un atteggiamento antidoveroso di volontario contrasto con il precetto violato: Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014 - dep. 25/02/2015, Schirosi, Rv. 263127), ne consegue che è la sussistenza concreta della possibilità di adempiere il pagamento, che costituisce l'indefettibile presupposto della sussistenza della volontà in capo al soggetto obbligato di non effettuare nei termini il versamento dovuto.

Dal momento che il ricorrente non contesta di aver riscosso gli specifici crediti cui sono riferite le contestate omissioni annuali, con conseguente obbligo di accantonamento dell'IVA da versare alla scadenza all'Erario, né risulta aver dimostrato la mancanza assoluta di liquidità in cui versava, ciò nonostante, negli anni 2012 e 2013 - dimostrazione questa che come correttamente rilevato dalla Corte territoriale poteva essere fornita solo con la produzione della relativa documentazione contabile e non certo con deposizioni testimoniali -, nessuna rilevanza rivestono le censure articolate con il presente ricorso che non si confrontano proprio con i rilievi spesi dalla sentenza impugnata.

In alcun travisamento risultano, del resto, essere incorsi i giudici del gravame nella valutazione della testimonianza del dott. [OSCURATO:PERSONA], posto che da essa emergeva semmai una crisi del settore di operatività della società ampiamente risalente nel tempo che esclude di per sé il requisito dell'imprevedibilità che deve necessariamente connotare l'evento addotto quale causa di forza maggiore.

Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Bari ha confermato, per quanto qui interessa la condanna alla pena di otto mesi di reclusione inflitta all'esito del primo grado di giudizio ad [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 10 ter d. Igs. 74/2000 per omesso versamento dell'IVA dovuta in base alle dichiarazioni annuali relativamente agli anni di imposta 2012 e 2013. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta, in relazione al vizio motivazionale, il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore costituita dalla crisi di liquidità dell'azienda che gli aveva impedito l'adempimento del debito tributario. Deduce il travisamento della prova quanto alla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] rilevando come dalla sua audizione nel corso di altro procedimento emergesse che le cause del dissesto finanziario della società fossero ascrivibili alla crisi del mercato del mobile ed in particolare del [OSCURATO:PERSONA], costituente il suo principale committente e nell'impossibilità di riscuotere rilevanti crediti commerciali e che, in conseguenza di tale situazione alla società era stato precluso l'accesso al credito bancario, mentre il suo amministratore, ovverosia l'imputato non disponeva di alcun patrimonio personale con cui far fronte agli adempimenti a suo carico [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, compendiandosi nella riproduzione delle stesse doglianze articolate con l'atto di appello, adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del gravame, senza che le argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata risultino scandite dalla necessaria analisi critica, deve essere dichiarato inammissibile. Muovendo dall'assunto, corrispondente all'univoco orientamento di questa Corte, secondo cui il reato in esame è caratterizzato dal dolo generico, inteso quale mera consapevolezza dell'illiceità della condotta omissiva finale, senza cioè essere caratterizzato da una specifica finalità di evasione (non richiedendo la norma, quale ulteriore requisito, un atteggiamento antidoveroso di volontario contrasto con il precetto violato: Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014 - dep. 25/02/2015, Schirosi, Rv. 263127), ne consegue che è la sussistenza concreta della possibilità di adempiere il pagamento, che costituisce l'indefettibile presupposto della sussistenza della volontà in capo al soggetto obbligato di non effettuare nei termini il versamento dovuto. Dal momento che il ricorrente non contesta di aver riscosso gli specifici crediti cui sono riferite le contestate omissioni annuali, con conseguente obbligo di accantonamento dell'IVA da versare alla scadenza all'Erario, né risulta aver dimostrato la mancanza assoluta di liquidità in cui versava, ciò nonostante, negli anni 2012 e 2013 - dimostrazione questa che come correttamente rilevato dalla Corte territoriale poteva essere fornita solo con la produzione della relativa documentazione contabile e non certo con deposizioni testimoniali -, nessuna rilevanza rivestono le censure articolate con il presente ricorso che non si confrontano proprio con i rilievi spesi dalla sentenza impugnata. In alcun travisamento risultano, del resto, essere incorsi i giudici del gravame nella valutazione della testimonianza del dott. [OSCURATO:PERSONA], posto che da essa emergeva semmai una crisi del settore di operatività della società ampiamente risalente nel tempo che esclude di per sé il requisito dell'imprevedibilità che deve necessariamente connotare l'evento addotto quale causa di forza maggiore. Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]