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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2023

Cassazione n. 43453/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] STANISL40 SCARLINI;( ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 17 febbraio 2023 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen..

Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in tema di arti 131 bis cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; la Corte aveva valorizzato la particolare gravità della condotta concreta del prevenuto anche in relazione al periodo in cui era stato consumato, durante la pandemia Covid

19. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 18 ottobre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] STANISL40 SCARLINI;( ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 17 febbraio 2023 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.. Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in tema di arti 131 bis cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; la Corte aveva valorizzato la particolare gravità della condotta concreta del prevenuto anche in relazione al periodo in cui era stato consumato, durante la pandemia Covid 19. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 18 ottobre 2023.
Sentenza Cassazione n. 43453/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris