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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 39184/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 02/02/2023 del Tribunale di Foggia; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto dei ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità di quello presentato da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], resa ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen., il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai plurimi delitti di illecita cessione di sostanze stupefacenti loro ascritti, le pene rispettivamente concordate con il pubblico ministero (nello specifico, anni 3 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per il primo e anni 3 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per agli altri), disponendo, inoltre, la confisca del danaro e la confisca e la distruzione degli stupefacenti caduti in sequestro.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione il difensore di fiducia del Astuti, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il difensore di fiducia del Guerrieri, avv.to [OSCURATO:PERSONA], nonché Cascitelli personalmente, articolando, ciascuno, un unico motivo di doglianza, dei quali, di seguito, verrà effettuata una breve sintesi in conformità al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il motivo del ricorso a sua firma il difensore dell'Astuti lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per carenza in punto di denegata commutazione della pena detentiva concretamente applicata in una sanzione sostitutiva.

Assume, in specie, che nella sentenza gravata, a fronte dell'esplicita richiesta di sostituzione, formulata unilateralmente, a seguito dell'entrata in vigore della cd. riforma "Cartabia" che ha novellato l'art. 58 legge n. 689 del 1981, se ne sarebbe disposto il rigetto con una mera formula di stile, in cui veniva posto in rilievo che "... la natura articolata e sistematica degli illeciti, la reiterazione degli stessi in un breve lasso temporale e la personalità degli imputati, già gravati da molteplici precedenti, costituiscono fondati motivi ostativi alla sostituzione della pena detentiva e alla finalità educativa della stessa...".

2.2. Con il motivo di ricorso articolato nella propria impugnativa il difensore del Guerrieri si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 53 legge n. 689 del 1981, come novellato dall'art. 70, comma 1, lett. a), legge n. 150 del 2022, nonché di vizio di motivazione per carenza in punto di denegata commutazione della pena detentiva in sanzione sostitutiva.

Sostiene, in particolare, che il Tribunale di Foggia, nel disattendere la richiesta di sostituzione della pena detentiva applicata al Guerrieri con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo o con la detenzione domiciliare sostitutiva, avrebbe completamente obliterato la ratio della norma evocata, omettendo, peraltro, ogni approfondita valutazione della personalità del predetto, imposta dal legislatore della riforma, che avrebbe inteso ampliare lo spettro dei trattamenti penali non carcerari, sia perché finalizzati alla rieducazione e al reinserimento sociale, sia perché misure meno fortemente incidenti sulla libertà personale.

2.3. Con il motivo presentato personalmente il Cascitelli lamenta, infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità.Sostiene, in specie, che la sentenza di patteggiamento resa dal Tribunale di Foggia sarebbe del tutto priva di motivazione, non essendo state esplicitate le ragioni del suo mancato proscioglimento.

3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e quello presentato da [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati per le ragioni che, di seguito, si espongono.

2. Privo di pregio è il motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui ci si duole di vizio di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 53 legge n. 689 del 1981, come novellato dall'art. 70, comma 1, lett. a), legge n. 150 del 2022, nonché di vizio di motivazione per carenza in punto di denegata commutazione della pena detentiva in sanzione sostitutiva, sostenendo che la sentenza gravata, nella parte in cui aveva disatteso la richiesta di conversione della pena detentiva nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, avrebbe obliterato la ratio della norma evocata, volta ad ampliare lo spettro dei trattamenti penali non carcerari, finalizzati al reinserimento sociale e meno incidenti sulla libertà personale.

Al riguardo è necessario premettere che i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione di pena su richiesta sono attualmente regolamentati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge n. 103 del 2017, a termini del quale «Il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

La giurisprudenza di legittimità ha perimetrato, poi, la nozione di pena illegale rilevante ai fini della menzionata disposizione, chiarendo che essa ricorre nei casi di illegalità ab origine, ossia quando è inflitta una pena extra o contra legem, perché non contemplata dall'ordinamento o non corrispondente, per specie o quantità, a quella astrattamente prevista per la specifica fattispecie di reato (così Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326-01), ovvero risultante da un procedimento di commisurazione ancorato a una norma di cui sia stata dichiarata l'incostituzionalità e, pertanto, da ritenersi inesistente fin dalla sua emanazione (così Sez.

U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857-01 e Sez.

U n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv.264207-01) o, ancora, determinata in violazione del principio di irretroattività della legge penale più favorevole (così Sez. 3, n. 20921 del 31/03/2021, Minnella, Rv. 281345-01).

Alla luce delle esposte coordinate ermeneutiche, appare di tutta evidenza la manifesta infondatezza del motivo del ricorso di cui trattasi, non risultando applicata, nel caso di specie, una pena illegale nei termini dianzi indicati.

Tanto chiarito, deve, ad ogni buon conto, evidenziarsi che, in ragione del rito alternativo scelto dalle parti per la definizione del giudizio, trova applicazione, nella vicenda che ci occupa, la disposizione di cui all'art. 448, comma 1-bis, cod. proc. pen., a termini della quale «Nei casi previsti dal comma 1, quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna di competenza competente.

Si applica, in quanto compatibile, l'art. 545-bis, comma 2».

Per l'applicazione di una sanzione sostitutiva in luogo della pena detentiva concordata dalle parti in sede di patteggiamento è, dunque, necessario, giusta il disposto della norma trascritta, il previo raggiungimento di un accordo tra le medesime, solo in presenza del quale il giudice investito della decisione sarà tenuto a sospendere il processo e a fissare un'ulteriore udienza a distanza di non più di due mesi, raccogliendo all'uopo, presso l'ufficio di esecuzione penale esterna, le informazioni necessarie e richiedendo altresì all'anzidetta struttura i programmi di trattamento di dette sanzioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen.

Nel caso di specie, tuttavia, non è intervenuto l'accordo tra le parti in ordine all'applicazione di una sanzione sostitutiva, invero neppure specificamente indicata nella richiesta avanzata dalla difesa, non avendo il pubblico ministero espresso in relazione ad essa il proprio consenso, sicché il giudice non era tenuto ad argomentare il denegato accoglimento della richiesta di commutazione della pena detentiva.

Tale circostanza rende infondata l'agitata doglianza anche sotto il profilo del dedotto vizio motivazionale.4.

Destituito di fondamento è altresì il motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si lamenta vizio di motivazione per carenza in punto di denegata commutazione della pena detentiva concretamente applicata in una sanzione sostitutiva, assumendo che nella sentenza gravata, a fronte dell'esplicita richiesta di sostituzione, formulata unilateralmente dalla difesa dopo l'entrata in vigore della cd. riforma "Cartabia", modificativa dell'art. 58 legge n. 689 del 1981, se ne sarebbe disposto il rigetto con mera formula di stile.

Come chiarito allorquando si è scrutinato il ricorso proposto nell'interesse del Guerrieri, nella vicenda di specie, in ragione del rito alternativo scelto dalle parti, trova concreta applicazione l'art. 448, comma 1-bis, cod. proc. pen.

Ai sensi della norma de qua, per l'applicazione, in sede di patteggiamento, di una sanzione sostitutiva in luogo della pena detentiva concordata dalle parti è necessario il raggiungimento di un accordo tra le medesime, solo in presenza del quale il giudice investito della decisione sarà tenuto a sospendere il processo e a fissare un'ulteriore udienza a distanza di non più di due mesi, raccogliendo all'uopo, presso l'ufficio di esecuzione penale esterna, le informazioni necessarie e richiedendo altresì all'anzidetta struttura i programmi di trattamento di dette sanzioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen.

Nel caso di specie, tuttavia, non è intervenuto l'accordo tra le parti in ordine all'applicazione di una sanzione sostitutiva, invero neppure specificamente indicata nella richiesta avanzata dalla difesa, non avendo il pubblico ministero espresso in relazione ad essa il proprio consenso, sicché il giudice non era tenuto ad argomentare il denegato accoglimento della richiesta di commutazione della pena detentiva.

Tale circostanza rende, all'evidenza, infondata la doglianza in oggetto, fondata su un ipotetico vizio motivazionale del citato provvedimento reiettivo.

4. Inammissibile è, infine, il ricorso presentato personalmente da [OSCURATO:PERSONA].

E invero, per effetto delle modifiche apportate agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dall'art. 1, commi 54 e 63, della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, prevedendosi, in maniera esplicita, che detta impugnativa debba essere sottoscritta da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Suprema Corte (in tal senso anche Sez.

U., n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010- 01).5.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che ciascuno dei ricorrenti versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 02/02/2023 del Tribunale di Foggia; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto dei ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità di quello presentato da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], resa ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen., il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai plurimi delitti di illecita cessione di sostanze stupefacenti loro ascritti, le pene rispettivamente concordate con il pubblico ministero (nello specifico, anni 3 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per il primo e anni 3 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per agli altri), disponendo, inoltre, la confisca del danaro e la confisca e la distruzione degli stupefacenti caduti in sequestro. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione il difensore di fiducia del Astuti, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il difensore di fiducia del Guerrieri, avv.to [OSCURATO:PERSONA], nonché Cascitelli personalmente, articolando, ciascuno, un unico motivo di doglianza, dei quali, di seguito, verrà effettuata una breve sintesi in conformità al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il motivo del ricorso a sua firma il difensore dell'Astuti lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per carenza in punto di denegata commutazione della pena detentiva concretamente applicata in una sanzione sostitutiva. Assume, in specie, che nella sentenza gravata, a fronte dell'esplicita richiesta di sostituzione, formulata unilateralmente, a seguito dell'entrata in vigore della cd. riforma "Cartabia" che ha novellato l'art. 58 legge n. 689 del 1981, se ne sarebbe disposto il rigetto con una mera formula di stile, in cui veniva posto in rilievo che "... la natura articolata e sistematica degli illeciti, la reiterazione degli stessi in un breve lasso temporale e la personalità degli imputati, già gravati da molteplici precedenti, costituiscono fondati motivi ostativi alla sostituzione della pena detentiva e alla finalità educativa della stessa...". 2.2. Con il motivo di ricorso articolato nella propria impugnativa il difensore del Guerrieri si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 53 legge n. 689 del 1981, come novellato dall'art. 70, comma 1, lett. a), legge n. 150 del 2022, nonché di vizio di motivazione per carenza in punto di denegata commutazione della pena detentiva in sanzione sostitutiva. Sostiene, in particolare, che il Tribunale di Foggia, nel disattendere la richiesta di sostituzione della pena detentiva applicata al Guerrieri con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo o con la detenzione domiciliare sostitutiva, avrebbe completamente obliterato la ratio della norma evocata, omettendo, peraltro, ogni approfondita valutazione della personalità del predetto, imposta dal legislatore della riforma, che avrebbe inteso ampliare lo spettro dei trattamenti penali non carcerari, sia perché finalizzati alla rieducazione e al reinserimento sociale, sia perché misure meno fortemente incidenti sulla libertà personale. 2.3. Con il motivo presentato personalmente il Cascitelli lamenta, infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità.Sostiene, in specie, che la sentenza di patteggiamento resa dal Tribunale di Foggia sarebbe del tutto priva di motivazione, non essendo state esplicitate le ragioni del suo mancato proscioglimento. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e quello presentato da [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati per le ragioni che, di seguito, si espongono. 2. Privo di pregio è il motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui ci si duole di vizio di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 53 legge n. 689 del 1981, come novellato dall'art. 70, comma 1, lett. a), legge n. 150 del 2022, nonché di vizio di motivazione per carenza in punto di denegata commutazione della pena detentiva in sanzione sostitutiva, sostenendo che la sentenza gravata, nella parte in cui aveva disatteso la richiesta di conversione della pena detentiva nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, avrebbe obliterato la ratio della norma evocata, volta ad ampliare lo spettro dei trattamenti penali non carcerari, finalizzati al reinserimento sociale e meno incidenti sulla libertà personale. Al riguardo è necessario premettere che i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione di pena su richiesta sono attualmente regolamentati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge n. 103 del 2017, a termini del quale «Il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». La giurisprudenza di legittimità ha perimetrato, poi, la nozione di pena illegale rilevante ai fini della menzionata disposizione, chiarendo che essa ricorre nei casi di illegalità ab origine, ossia quando è inflitta una pena extra o contra legem, perché non contemplata dall'ordinamento o non corrispondente, per specie o quantità, a quella astrattamente prevista per la specifica fattispecie di reato (così Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326-01), ovvero risultante da un procedimento di commisurazione ancorato a una norma di cui sia stata dichiarata l'incostituzionalità e, pertanto, da ritenersi inesistente fin dalla sua emanazione (così Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857-01 e Sez. U n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv.264207-01) o, ancora, determinata in violazione del principio di irretroattività della legge penale più favorevole (così Sez. 3, n. 20921 del 31/03/2021, Minnella, Rv. 281345-01). Alla luce delle esposte coordinate ermeneutiche, appare di tutta evidenza la manifesta infondatezza del motivo del ricorso di cui trattasi, non risultando applicata, nel caso di specie, una pena illegale nei termini dianzi indicati. Tanto chiarito, deve, ad ogni buon conto, evidenziarsi che, in ragione del rito alternativo scelto dalle parti per la definizione del giudizio, trova applicazione, nella vicenda che ci occupa, la disposizione di cui all'art. 448, comma 1-bis, cod. proc. pen., a termini della quale «Nei casi previsti dal comma 1, quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna di competenza competente. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 545-bis, comma 2». Per l'applicazione di una sanzione sostitutiva in luogo della pena detentiva concordata dalle parti in sede di patteggiamento è, dunque, necessario, giusta il disposto della norma trascritta, il previo raggiungimento di un accordo tra le medesime, solo in presenza del quale il giudice investito della decisione sarà tenuto a sospendere il processo e a fissare un'ulteriore udienza a distanza di non più di due mesi, raccogliendo all'uopo, presso l'ufficio di esecuzione penale esterna, le informazioni necessarie e richiedendo altresì all'anzidetta struttura i programmi di trattamento di dette sanzioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen. Nel caso di specie, tuttavia, non è intervenuto l'accordo tra le parti in ordine all'applicazione di una sanzione sostitutiva, invero neppure specificamente indicata nella richiesta avanzata dalla difesa, non avendo il pubblico ministero espresso in relazione ad essa il proprio consenso, sicché il giudice non era tenuto ad argomentare il denegato accoglimento della richiesta di commutazione della pena detentiva. Tale circostanza rende infondata l'agitata doglianza anche sotto il profilo del dedotto vizio motivazionale.4. Destituito di fondamento è altresì il motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si lamenta vizio di motivazione per carenza in punto di denegata commutazione della pena detentiva concretamente applicata in una sanzione sostitutiva, assumendo che nella sentenza gravata, a fronte dell'esplicita richiesta di sostituzione, formulata unilateralmente dalla difesa dopo l'entrata in vigore della cd. riforma "Cartabia", modificativa dell'art. 58 legge n. 689 del 1981, se ne sarebbe disposto il rigetto con mera formula di stile. Come chiarito allorquando si è scrutinato il ricorso proposto nell'interesse del Guerrieri, nella vicenda di specie, in ragione del rito alternativo scelto dalle parti, trova concreta applicazione l'art. 448, comma 1-bis, cod. proc. pen. Ai sensi della norma de qua, per l'applicazione, in sede di patteggiamento, di una sanzione sostitutiva in luogo della pena detentiva concordata dalle parti è necessario il raggiungimento di un accordo tra le medesime, solo in presenza del quale il giudice investito della decisione sarà tenuto a sospendere il processo e a fissare un'ulteriore udienza a distanza di non più di due mesi, raccogliendo all'uopo, presso l'ufficio di esecuzione penale esterna, le informazioni necessarie e richiedendo altresì all'anzidetta struttura i programmi di trattamento di dette sanzioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen. Nel caso di specie, tuttavia, non è intervenuto l'accordo tra le parti in ordine all'applicazione di una sanzione sostitutiva, invero neppure specificamente indicata nella richiesta avanzata dalla difesa, non avendo il pubblico ministero espresso in relazione ad essa il proprio consenso, sicché il giudice non era tenuto ad argomentare il denegato accoglimento della richiesta di commutazione della pena detentiva. Tale circostanza rende, all'evidenza, infondata la doglianza in oggetto, fondata su un ipotetico vizio motivazionale del citato provvedimento reiettivo. 4. Inammissibile è, infine, il ricorso presentato personalmente da [OSCURATO:PERSONA]. E invero, per effetto delle modifiche apportate agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dall'art. 1, commi 54 e 63, della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, prevedendosi, in maniera esplicita, che detta impugnativa debba essere sottoscritta da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Suprema Corte (in tal senso anche Sez. U., n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010- 01).5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che ciascuno dei ricorrenti versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ric
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