CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 maggio 2022
Cassazione n. 28549/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della Corte di Appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] MOLINO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di BELTRAMI [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Genova, in data 15/10/2020, ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Genova in data 14/02/2019 con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 61 n. 5 e 640 cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, come primo motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen., manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente relativamente al reato di truffa. La motivazione è manifestamente illogica nella parte in cui deduce che il ricorrente sia l'autore del reato dal fatto che il BELTRAMI non abbia presentato denuncia di smarrimento del documento di identità utilizzato dal truffatore e per usurpazione della sua identità; il BELTRAMI, avuta notizia della vicenda con la notifica dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari, ha deciso di difendersi nel processo a suo carico senza sporgere denunce nei confronti dell'ignoto usurpatore delle sue generalità. I giudici di appello affermano in modo apodittico ed illogico che l'utilizzo delle generalità del ricorrente in occasione di analoghe condotte truffaldine costituisca prova logica del coinvolgimento del ricorrente nella truffa subita da FORFORI Patrizia; è assolutamente illogico che l'autore di una truffa utilizzi il proprio nome anzichè celare la propria identità, adoperando un nome di fantasia. La Corte territorale ha travisato il contenuto della missiva di [OSCURATO:PERSONA] prodotta dal Pubblico Ministero, l'istituto di credito si è, infatti, limitato a comunicare che il conto corrente ove sono confluite le somme pagate dalla FORFORI è intestato ad un soggetto che ha fornito le generalità di «[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]», senza fornire il documento di identità utilizzato per aprire il conto. La motivazione è, quindi, affetti da manifesta illogicità e travisamento della prova laddove afferma che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe attestato in termini di certezza che l'odierno ricorrente sia l'effettivo titolare del predetto conto corrente. La sentenza è manifestamente illogica e contraddittoria nella parte in cui sostiene che il ricorrente ha fornito una mail recante il nome «Beltrani» per rendere più credibile la proposta truffaldina per poi affermare che il truffatore ha utilizzato una sim intestata a terzi per rendere più difficoltosa la sua identificazione. 3. Il secondo motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lettera c) cod. proc. pen., ha ad oggetto l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192 e 533 cod. pen.; le manifeste illogicità dettagliatamente indicate nel primo motivo di ricorso avrebbero dovuto indurre la Corte territoriale ad emettere quantomeno sentenza ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. non essendo stata dimostrata, aldilà di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità del BELTRAMI. 4. Il ricorrente, con il terzo motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lettera c) cod. proc. pen., eccepisce l'inosservanza della legge penale e l'erroneo, riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen.; l'affermazione secondo la quale il BELTRAMI, ponendo in essere la truffa on line, si è sottratto al potere di verifica da parte della persona offesa approfittando di circostanze idonee ad ostacolare la private difesa è smentita, ictu ocuti, dal fatto che la FORFORI si è avveduta della truffa effettuando una semplice telefonata ai condomini dell'immobile ove avrebbe dovuto trovarsi l'appartamento in questione. 5. In data 7 maggio 2022 il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, articolato in fatto, è inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità. 1.1. L'articolazione del ricorso corrisponde alla riproposizione pressoché inalterata delle medesime doglianze fattuali proposte in appello ed esaurientemente affrontate e disattese dalla Corte territoriale. Il ricorrente ribadisce tali considerazioni improntando la propria valutazione del contenuto del fascicolo processuale a una logica parcellizzata, caratterizzata dall'analisi dei singoli elementi in maniera del tutto avulsa dal contesto, prescindendo dagli evidenti elementi di coerenza palesati e valorizzati nelle sentenze di merito. 1.2 Va, in proposito, ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argonnentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musunneci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, deo. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.). 2. Con i primi due motivi di ricorso il BELTRAMI, a fronte delle argomentazioni, logiche e coerenti, formulate dalla Corte di appello, invoca una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione; richiesta inammissibile perché tale modo di procedere trasformerebbe il giudizio di legittimità in ulteriore giudizio di fatto. 2.1. Il ricorrente, pur lamentando formalmente violazione di legge e motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, contesta in realtà la concreta ricostruzione in fatto resa dalla Corte territoriale ed ancor prima dal Giudice di primo grado. E ciò a fronte di un completo iter argomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici, il quale valorizza una serie di elementi fattuali che fanno propendere per la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della penale responsabilità del ricorrente. .3 2.2. Ne consegue che il ricorso proposto dal BELTRAMI deve essere depurato delle considerazioni di merito, che lo gravano ed, in particolare, dei rilievi riferibili a presunte illogicità della motivazione sviluppata dalla Corte di Appello, segnatamente in tema di accertamento della riferibilità al ricorrente delle condotte truffaldine di cui al capo di imputazione, considerato che le censure indicate nel ricorso sono dirette a contestare la valutazione effettuata dai giudici di merito rispetto alla quale si oppongono argomenti di diverso segno valutativo e come tali inammissibili in questa sede. 2.3. Il ricorrente insistendo nell'accoglimento di allegazioni difensive che sostiene esser state pretermesse dai giudici di appello, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze indiziarie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. 2.4. L'errore di impostazione nel quale cade il ricorrente è quello di far leva su elementi di prova ipotetici e "negativi", su considerazioni, cioè, generiche ed astratte; abbandonando il piano dell'esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative e ciò all'evidente scopo di tacciare di illogicità manifesta il governo dei fatti positivamente accertati e sollecitare una diversa interpretazione e valutazione del compendio probatorio. 2.5. La spiegazione alternativa indicata in ricorso riposa su mere congetture, totalmente sganciate dai fatti e nemmeno qualificabili come massime di esperienza. Emblematica è l'eccezione difensiva secondo la quale la Corte avrebbe dovuto desumere l'estraneità ai fatti del BELTRAMI in considerazione dell'utilizzo da parte del truffatore di una utenza telefonica intestata a terzi e, quindi, da un elemento inconsistente, ambiguo e del tutto inidoneo a confutare la ricostruzione logico-fattuale fornita dai giudici di appello. 3. La sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di appello ad affermare che il ricorrente sia l'autore del reato di cui al capo di imputazione a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare congrua e rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove, confutando peraltro tutte le doglianze fattuali e giuridiche prospettate dalla difesa con l'atto di appello. 3.1. La Corte territoriale ha correttamente ha indicato, con motivazione esaustiva e congrua con le risultanze processuali, gli elementi idonei a ritenere provata la penale responsabilità del ricorrente (il truffatore ha utilizzato un indirizzo di posta elettronica in uso all'imputato, il conto corrente in cui sono confluite le somme pagate dalla FORFORI è stato aperto da un soggetto che ha fornito le esatte generalità del ricorrente -generalità già adoperate in occasione di analoghe condotte truffaldine-, il BELTRAMI non ha mai sporto denuncia di smarrimento o furto dei propri documenti di identità nè ha mai denunciato un furto di identità); tale compendio probatorio unito all'assenza di giustificazioni alternative valide e dotate di un minimo di ragionevolezza attestanti che tali emergenze logico-fattuali siano riconducibili ad un «furto dell'identità» del ricorrente, ha indotto i giudici di appello e ad affermare, con motivazione priva di evidente illogicità, la penale responsabilità del BELTRAMI in ordine al contestato reato di truffa aggravata. 3.2. La motivazione impugnata si presenta, in conclusione, priva di vizi logici manifesti e decisivi ed è coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. Sussiste una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio, non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio. 4. In relazione al terzo motivo di ricorso, la Corte territoriale, ha fatto buon uso dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legitttimità in tema di riconoscibilità dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.; come più volte ribadito da questa Corte la lontananza spaziale tra truffatore e truffato e tra quest'ultimo ed il bene oggetto di trattativa, conseguente all'utilizzazione della rete internet, pone la vittima in una condizione di inferiorità che si manifesta nella difficoltà di verificare le reali generalità dell'interlocutore e la serietà della proposta commerciale e nell'impossibiltà di agire per il recupero delle somme versate in caso di mancata esecuzione dell'obbligo negoziale da parte dell'agente (vedi in proposito (Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 269893 - 01; Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800 -01). La Corte ha, in proposito affermato, con motivazione sintetica ma esaustiva e priva di manifesta ilogicità, che il BELTRAMI ha tratto specifici e concreti vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della rete e della conseguente difficoltà della FORFORI di raggiungere e visionare l'appartamento offerto in locazione sul sito www.subito.it. 5. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento