CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34869/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
berato di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3368/2015 del ruolo generale, proposto DA l’A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] F RANCE S.A.– GIÀ S AINT G OBAIN V ETROTEX F RANCE S.A.- ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Chambéry, 130, Avenue des Follaz, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, Ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 70R10 F205 F) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 75R27 D653 B), REGISTRO con studio in Roma, alla Via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 66 (DLA [OSCURATO:PERSONA]). - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 3858/43/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia (Milano), depositata l’11 luglio 2014, non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 3 novembre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020; [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle Entrate, con ricorso notificato il 30 gennaio 2015, ha chiesto, sulla base di due motivi, la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione n. 20071V000135000 notificato il 18 maggio 2012, con cui l’ente impositore aveva rettificato il valore del ramo di azienda (da 71.445,00 € a 110.632,00 €), oggetto di conferimento alla Reinforcement and [OSCURATO:SOCIETA].(oggi [OSCURATO:SOCIETA].), da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), di cui era socia unica, a seguito di delibera di aumento di capitale della Reinforcement and [OSCURATO:SOCIETA].(oggi [OSCURATO:SOCIETA].), cui era seguita la cessione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., delle quote di partecipazione nella Reinforcement and [OSCURATO:SOCIETA].(oggi [OSCURATO:SOCIETA].); 1.1.con il primo motivo l’Agenzia ha dedotto, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 1 n. 3, c.p.c. la violazione e la falsa applicazione degli artt. 20 del d.P.R. 131/1986, 37-bis del d.P.R. n. 600/1973, 176 TUIR e 53 della Costituzione; 1.2.Con la seconda doglianza l’Agenzia ha denunciato, sempre in relazione all’art. 360, co.1 n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 76 del d.P.R. n. 131/1986; 2.la società contribuente ha resistito con controricorso notificato in data 12 marzo 2015; 3. con ordinanza del 2 luglio 2019 questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo del processo, ai sensi dell’art. art.6, co. 10, del decreto legge n. 119/18 conv. in l. 136/18, prendendo atto che la società aveva inteso aderire alla procedura di definizione agevolata della controversia tributaria, ai sensi della normativa citata, ed aveva chiesto la sospensione del giudizio con istanza del 29/31 maggio 2019, reiterata con istanza del 4/7 giugno 2019. 4.Successivamente con memoria del 10 dicembre 2020 la società ha presentato istanza di trattazione e chiesto, nel caso in cui l’amministrazione non avesse provveduto all’annullamento dell’atto in sede di autotutela, di respingere il ricorso dell’agenzia, precisando che: -in data 21 luglio 2020 era stata depositata la sentenza n. 158 con la quale la Corte Costituzionale (adita da questa stessa Corte di Cassazione con ordinanza di rimessione n. 23549 del 2019, in diverso ma analogo ricorso) aveva ritenuto legittime le modificazioni apportate all’art. 20 del d.P.R. 131/1986 dall’art. 1, co. 87, della legge n. 205/2017 (esclusione della riqualificazione per collegamento negoziale ed elementi estrinseci all’atto) e dall’art. 1, co. 1084, della legge n. 145/2018 (natura interpretativa ad effetto retroattivo della riforma) - la ritenuta legittimità costituzionale della nuova formulazione del menzionato art. 20 aveva caducato, ex tunc, tutti gli atti impositivi emessi dall’[OSCURATO:PERSONA] in base alla previgente formulazione della norma; -alla suddetta data di deposito della sentenza citata non era ancora maturato il termine ultimo (31 luglio 2020) previsto dall’art. 6, co. 12, del decreto legge n. 119/18 conv. in legge n. 136/18 per la formazione del silenzio-accoglimento della procedura di definizione della lite, né l’Amm.ne aveva altrimenti notificato atto di accettazione; - l’[OSCURATO:PERSONA] non aveva ancora provveduto a trarre dalla citata sentenza le dovute conseguenze legali, mediante annullamento in autotutela dell’avviso opposto e restituzione di quanto versato dalla società a titolo di definizione; 5. con memoria del 25 luglio /19 agosto 2022 l’Agenzia delle Entrate ha chiesto di dichiarare il giudizio estinto, compensando le spese, rappresentando che: - la società Sa int [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione (coobbligato in solido) aveva regolarmente definito la lite mediante versamento di quanto a tale titolo dovuto, come da documentazione allegata; -tale definizione aveva car atteri di irrevocabilità ed irretrattabilità, come più volte affermato da questa Corte, con conseguente inammissibilità dell’istanza avversaria di trattazione; OSSERVA 6.La medesima questione sopra riepilogata si è posta tra le stesse parti nel giudizio n. 7328/2013 di ruolo generale, definito con ordinanza n. 13997/2022 (e già prima con la pronuncia n. 24663/21, in causa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. c/ Agenzia delle Entrate), i cui contenuti, in assenza di argomenti contrari, vanno in tale sede ribaditi, anche ai sensi dell’art. 118, disp artt., c.p.c., confermando che l’istanza di trattazione e di decisione nel merito della causa proposta dalla società non può trovare accoglimento ed il processo va, invece, dichiarato estinto, tenuto conto che: a.l’art. 6 cit. del decreto legge n. 119 del 2018 prevede che: -«La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019 ...» (comma 6); -«Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorchè eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.» (comma 9); -«L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.»(comma 12); - « In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.» (comma 13); b.«ques ta Corte di legittimità ha già avuto modo di rilevare, con risalente e consolidato orientamento interpretativo, che le disposizioni in materia di condoni fiscali sono derogatorie di quelle generali dell'ordinamento tributario ed integrano sistemi compiuti di natura eccezionale, così che la relativa disciplina deve ritenersi di stretta interpretazione ed insuscettibile di integrazione in via ermeneutica attraverso il ricorso alle norme generali dell'ordinamento tributario, ovvero a quelle dettate per altre forme di definizione, anche se contemplate dalla medesima legge (Cass., 6 luglio 2018, n. 17796; Cass., 28 giugno 2018, n. 17141; Cass., 29 dicembre 2017, n. 31133; Cass., 27 maggio 2015, n. 10881; Cass., 8 novembre 2013, n. 25238; Cass., 30 novembre 2012, n. 21364)»; c.«con specifico riferimento agli effetti della domanda, si è statuito che le dichiarazioni di volersi avvalere di una determinata definizione agevolata non hanno natura di mere dichiarazioni di scienza o di giudizio, come tali modificabili, nè costituiscono momenti del procedimento volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria, ma integrano atti volontari, frutto di scelta ed autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti non sono rimessi alla volontà di quest'ultimo, ma sono previsti dalla legge, come conseguenza dell'osservanza di specifiche disposizioni che regolano ciascuna dichiarazione, la quale, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dall'ufficio nè contestata dal contribuente, se non per errore materiale, il quale deve essere manifesto e riconoscibile e consistere nella discordanza, immediatamente rilevabile dal testo dell'atto, tra l'intendimento dell'autore e la sua materiale esteriorizzazione e non può consistere in un ripensamento successivo alla dichiarazione (v., ex plurimis, Cass., aprile 2019, n. 9442; Cass., 18 gennaio 2019, n. 1325; Cass., 28 giugno 2018, n. 17141; Cass., 21 luglio 2015, n. 15295; Cass., 13 febbraio 2014, n. 3301)¾; d. « in particolare, si è rimarcato che la scelta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata «presuppone proprio l'incertezza circa il possibile esito della lite in sede giudiziaria e la volontà della parte di avvantaggiarsi della normativa più favorevole proprio per sottrarsi a questa incertezza, volontà non revocabile dopo l'avvenuta formulazione dell'istanza di definizione e il pagamento del relativo importo(Cass., 17 luglio 2018, n. 18899); e. « la così ripercorsa disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie, ex art. 6 cit., rende, a sua volta, esplicito che la domanda del contribuente (in difetto di un diniego ed al ricorrere, quindi, delle condizioni che rendono definibile la controversia ex art. 6, commi 12 e 13), una volta perfezionatasi (art. 6, comma 6), costituisce il titolo di regolazione del rapporto d'imposta oggetto di contestazione, tanto che i relativi effetti «prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presentedecreto» (art. 6, comma 9)»; f.«la stessa istanza di trattazione, prevista al comma 13 dell'art. 6, rileva (solo) in relazione alle modalità processuali di definizione della controversia ancora pendente (da definire con decreto del Presidente in difetto, giustappunto, di una siffatta istanza), tanto che effetti analoghi all'istanza di trattazione produce l'impugnazione della sentenza e del diniego opposto dall'amministrazione alla definizione agevolata della controversia»; g.«né, per le ragioni sin qui svolte, nella fattispecie può rilevare la sopravvenuta pronuncia del Giudice delle Leggi (Corte Cost., 21 luglio 2020, n. 158 cit., alla quale ha fatto seguito, in senso analogo, C.Cost.39/2021) che, incidendo sul merito della lite e dunque su un aspetto che non può più essere qui preso in considerazione, ha disatteso la sollevata questione di legittimità costituzionale, così, in buona sostanza, confermando la legittimità di disposizioni normative già vigenti nell'ordinamento, quali la l.27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, c. 87 che, nel ridisegnare le coordinate regolative del d.p.r. n. 131 del 1986, art. 20, cit., ha disposto che «L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi.», ovvero la l. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, c. 1084, che, a sua volta, ha precisato che «La L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a), costituisce interpretazione autentica del testo unico di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, comma 1.»; h.«Ne segue pertanto la pronuncia di estinzione del processo, con compensazione delle spese di lite». 7.Medesima soluzione va adottata nella fattispecie in rassegna, in ragione dell’identità delle questioni, appena aggiungendo che la natura solidale delle obbligazioni tributarie in oggetto (imposta di registro, v. art. 57 d.P.R. 131/1986) consente di ritenere definita la lite a mente della predetta disposizione a seguito del documentato pagamento da parte del coobbligato (siccome destinatario del medesimo avviso impugnato),tenuto conto della generale disposizione di cui all’art. 1292 c.c. e di quella specifica di cui all’art. 14, co. 6., del decreto legge n. 119/2018, giacchè il pagamento del coobbligato ha avuto ad oggetto la pretesa oggetto dell’unico avviso di liquidazione impugnato dai vari soggetti coobbligati. 8. Non ricorrono i presupposti di cui all’art 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. 14641/2020; Cass. n. 25485/2018; Cass. n. 23175/2015). P . Q . M .