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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 luglio 1953

Cassazione n. 40352/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 2 novembre 2020 la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta il 5 marzo 2019 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - prossimi congiunti ed eredi di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto il 28 marzo 2017) - i quali avevano chiesto la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta privazione della libertà personale subita dal loro congiunto.

2. Come risulta dall'ordinanza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] fu sottoposto a misura cautelare (dapprima custodia in carcere, poi arresti domiciliari) dal 29 marzo 2012 al 15 novembre 2013 perché gravemente indiziato di aver ucciso la moglie [OSCURATO:PERSONA].

Il 15 novembre 2013 egli fu assolto dalla Corte di assise di Torino con la formula «perché il fatto non sussiste».

La Corte d'assise, infatti, ritenne esservi un dubbio fondato che la donna potesse essersi suicidata e non essere stata buttata giù da una finestra (come ipotizzato dall'accusa).

La sentenza di assoluzione fu impugnata dal Pubblico ministero e, con sentenza del 29 ottobre 2015, Morelli fu condannato dalla Corte di assise di appello di Torino alla pena di quindici anni di reclusione.

La sentenza di condanna fu annullata senza rinvio dalla Corte di Cassazione il 30 novembre 2016.

La Corte di appello di Torino, investita dell'istanza di riparazione dell'ingiusta detenzione l'ha ritenuta tardiva osservando che la stessa è stata proposta il 5 marzo 2019 quando erano decorsi più di due anni dall'irrevocabilità della sentenza di proscioglimento, intervenuta il 30 novembre 2016.

3. Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso contro l'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza lamentando errata applicazione degli artt. 315 e 648 cod. proc. pen.

Il difensore dei ricorrenti osserva che la sentenza con la quale Morelli è stato definitivamente assolto è stata pronunciata il 30 novembre 2016, ma la motivazione è stata depositata in data 11 aprile 2017.

Rileva che, ai sensi dell'art. 315 comma 1 cod. proc. pen.

«la domanda di riparazione deve essere proposta a pena di inammissibilità entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile».

Sostiene che l'art. 648 cod. proc. pen. non disciplinerebbe l'ipotesi dell'annullamento senza rinvio di una sentenza di condanna, sicché, in questo caso, il termine previsto dall'art. 315 cod. proc. pen. dovrebbe essere fatto decorrere dalla data del deposito della motivazione.

Osserva che «solo con il deposito della motivazione della decisione vengono resi noti gli elementi la cui conoscenza è indispensabile per la presentazione dell'istanza» e che la Corte di cassazione «mai pronuncia dispositivo in udienza, ma ne riserva il deposito».

4. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

Con memoria del 5 settembre 2022 l'Avvocatura dello Stato ha concluso per il rigetto.

5. I ricorsi sono manifestamente infondati.

6. Si deve preliminarmente osservare che l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna della Corte di assise di appello di Torino che aveva riformato la sentenza di assoluzione emessa in primo grado è stata pronunciata dalla Corte di cassazione i! 30 novembre 2016 all'esito di udienza pubblica cui il difensore dell'imputato era presente ed è stata pubblicata con lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 615 comma 3 cod. proc. pen.

L'annullamento della sentenza di condanna pronunciata in grado di appello è stato disposto senza rinvio ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.

I) cod. proc. pen.

Si è ritenuto, infatti, che non vi fosse «certezza processuale della sussistenza della fattispecie omicidiaria», non fossero possibili ulteriori approfondimenti e che tale ragionevole dubbio non avrebbe potuto essere superato in sede di rinvio.

All'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna resa in grado di appello è conseguita, ai sensi dell'art. 688 cod. proc. pen., l'irrevocabilità della sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte di assise di Torino il 15 novembre 2013.

L'assoluzione è dunque divenuta irrevocabile il 30 novembre 2016 e l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, proposta il 5 marzo 2019 è irrimediabilmente tardiva.

Non rileva in contrario che la motivazione sia stata depositata 1'11 aprile 2017, il termine necessario alla stesura della motivazione, infatti, incide sui termini di impugnazione, ma non può rilevare con riferimento a sentenze non impugnabili quale è l'annullamento senza rinvio di una sentenza di condanna.

In tal senso, del resto, si è univocamente orientata la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale le sentenze di legittimità che annullano senza rinvio una precedente condanna, «rendono ipso facto irrevocabile il proscioglimento dell'imputato» con decorrenza dal giorno in cui la sentenza è stata pronunciata (Sez. 4, n. 14936 del 21/03/2019, Innocenti, Rv. 275365; nello stesso senso, con riferimento ad una sentenza di non luogo a procedere: Sez. 4, n. 22566 del 30/01/2019, Iacoboni, Rv. 276270).

7. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come in dispositivo.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al pagamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende, nonché, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità che liquida in euro 1.000,00 (mille).

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 novembre 2020 la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta il 5 marzo 2019 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - prossimi congiunti ed eredi di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto il 28 marzo 2017) - i quali avevano chiesto la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta privazione della libertà personale subita dal loro congiunto. 2. Come risulta dall'ordinanza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] fu sottoposto a misura cautelare (dapprima custodia in carcere, poi arresti domiciliari) dal 29 marzo 2012 al 15 novembre 2013 perché gravemente indiziato di aver ucciso la moglie [OSCURATO:PERSONA]. Il 15 novembre 2013 egli fu assolto dalla Corte di assise di Torino con la formula «perché il fatto non sussiste». La Corte d'assise, infatti, ritenne esservi un dubbio fondato che la donna potesse essersi suicidata e non essere stata buttata giù da una finestra (come ipotizzato dall'accusa). La sentenza di assoluzione fu impugnata dal Pubblico ministero e, con sentenza del 29 ottobre 2015, Morelli fu condannato dalla Corte di assise di appello di Torino alla pena di quindici anni di reclusione. La sentenza di condanna fu annullata senza rinvio dalla Corte di Cassazione il 30 novembre 2016. La Corte di appello di Torino, investita dell'istanza di riparazione dell'ingiusta detenzione l'ha ritenuta tardiva osservando che la stessa è stata proposta il 5 marzo 2019 quando erano decorsi più di due anni dall'irrevocabilità della sentenza di proscioglimento, intervenuta il 30 novembre 2016. 3. Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso contro l'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza lamentando errata applicazione degli artt. 315 e 648 cod. proc. pen. Il difensore dei ricorrenti osserva che la sentenza con la quale Morelli è stato definitivamente assolto è stata pronunciata il 30 novembre 2016, ma la motivazione è stata depositata in data 11 aprile 2017. Rileva che, ai sensi dell'art. 315 comma 1 cod. proc. pen. «la domanda di riparazione deve essere proposta a pena di inammissibilità entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile». Sostiene che l'art. 648 cod. proc. pen. non disciplinerebbe l'ipotesi dell'annullamento senza rinvio di una sentenza di condanna, sicché, in questo caso, il termine previsto dall'art. 315 cod. proc. pen. dovrebbe essere fatto decorrere dalla data del deposito della motivazione. Osserva che «solo con il deposito della motivazione della decisione vengono resi noti gli elementi la cui conoscenza è indispensabile per la presentazione dell'istanza» e che la Corte di cassazione «mai pronuncia dispositivo in udienza, ma ne riserva il deposito». 4. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Con memoria del 5 settembre 2022 l'Avvocatura dello Stato ha concluso per il rigetto. 5. I ricorsi sono manifestamente infondati. 6. Si deve preliminarmente osservare che l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna della Corte di assise di appello di Torino che aveva riformato la sentenza di assoluzione emessa in primo grado è stata pronunciata dalla Corte di cassazione i! 30 novembre 2016 all'esito di udienza pubblica cui il difensore dell'imputato era presente ed è stata pubblicata con lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 615 comma 3 cod. proc. pen. L'annullamento della sentenza di condanna pronunciata in grado di appello è stato disposto senza rinvio ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. I) cod. proc. pen. Si è ritenuto, infatti, che non vi fosse «certezza processuale della sussistenza della fattispecie omicidiaria», non fossero possibili ulteriori approfondimenti e che tale ragionevole dubbio non avrebbe potuto essere superato in sede di rinvio. All'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna resa in grado di appello è conseguita, ai sensi dell'art. 688 cod. proc. pen., l'irrevocabilità della sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte di assise di Torino il 15 novembre 2013. L'assoluzione è dunque divenuta irrevocabile il 30 novembre 2016 e l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, proposta il 5 marzo 2019 è irrimediabilmente tardiva. Non rileva in contrario che la motivazione sia stata depositata 1'11 aprile 2017, il termine necessario alla stesura della motivazione, infatti, incide sui termini di impugnazione, ma non può rilevare con riferimento a sentenze non impugnabili quale è l'annullamento senza rinvio di una sentenza di condanna. In tal senso, del resto, si è univocamente orientata la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale le sentenze di legittimità che annullano senza rinvio una precedente condanna, «rendono ipso facto irrevocabile il proscioglimento dell'imputato» con decorrenza dal giorno in cui la sentenza è stata pronunciata (Sez. 4, n. 14936 del 21/03/2019, Innocenti, Rv. 275365; nello stesso senso, con riferimento ad una sentenza di non luogo a procedere: Sez. 4, n. 22566 del 30/01/2019, Iacoboni, Rv. 276270). 7. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come in dispositivo. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al pagamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende, nonché, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità che liquida in euro 1.000,00 (mille). Così deciso
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