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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 01821/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo manifestamente infondato atteso che, da un lato, come ammesso dallo stesso ricorrente, sia costui che il difensore d'ufficio hanno ricevuto regolare notifica del decreto di citazione a giudizio in appello, e, dall'altro lato, stante il principio di tassatività delle nullità, la lamentata mancata comunicazione del nominativo del difensore d'ufficio, designato in sostituzione di quello di fiducia (cancellatosi dall'albo), e l'erronea indicazione di tale difensore quale di fiducia non costituiscono motivi di nullità della sentenza né incidono in alcun modo sull'integrità del contraddittorio e sulla conoscenza del processo da parte del ricorrente; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 111 dicembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo manifestamente infondato atteso che, da un lato, come ammesso dallo stesso ricorrente, sia costui che il difensore d'ufficio hanno ricevuto regolare notifica del decreto di citazione a giudizio in appello, e, dall'altro lato, stante il principio di tassatività delle nullità, la lamentata mancata comunicazione del nominativo del difensore d'ufficio, designato in sostituzione di quello di fiducia (cancellatosi dall'albo), e l'erronea indicazione di tale difensore quale di fiducia non costituiscono motivi di nullità della sentenza né incidono in alcun modo sull'integrità del contraddittorio e sulla conoscenza del processo da parte del ricorrente; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 111 dicembre 202