CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48162/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] D/RITTO 1. Sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA]Errico e avv. [OSCURATO:PERSONA] si dolgono della violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e della mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, lamentando come l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - in quanto costituite da mere doglianze versate in punto di fatto. 2. Dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di critica già adeguatamente vagliati e disattesi, mediante l'utilizzo di corretti argomenti giuridici, dalla Corte di appello di Bologna nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia la sussistenza di elementi evocativi di un mero stile di vita, essendo i fatti per i quali si invoca la riunione in continuazione, tra loro, del tutto slegati sotto il profilo ontologico, nonché profondamente differenti, quanto a modalità esecutive e forme di programmazione (trattasi di condanne per i reati di rapina, tentata e consumata, oltre che di resistenza a pubblico ufficiale, tra loro distanziati, sotto il profilo temporale, di vari mesi). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 202