CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08658/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 04/02/2021 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini del 05/11/2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascritti (capo a) art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen.; capo b) art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso che si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché manifestamente illogica nel non aver disposto perizia ai sensi dell'art. 220 cod. proc. pen.; la prova dell'identità soggettiva del Nasca quale autore delle due rapine è stata raggiunta mediante accertamenti realizzati dal consulente della Procura su frammenti di impronte papillari e confronto di fotogrammi estratti dalle video camere di sorveglianza mediante accertamenti antropometrici. Le registrazioni, che rappresentano corpo del reato, sono andate disperse e, dunque, gli elementi dalle stesse estratti non sono utilizzabili per ritenere la responsabilità del Nasca; era necessario l'intervento di un perito terzo per saggiare l'idoneità del materiale in possesso al fine dell'identificazione del ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge quanto all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza piuttosto che di equivalenza. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. 2. Va in tal senso osservato come la difesa non si sia confrontata con la motivazione della sentenza, che si caratterizza per aver confermato il giudizio di responsabilità del ricorrente, con motivazione pienamente conforme a quella del giudice di primo grado. I motivi proposti, oggettivamente reiterativi dei motivi di appello, si caratterizzano per la mancanza di un reale confronto con gli elementi addotti, quanto alla responsabilità del Nasca sia dal giudice di primo grado, che da quello di appello. È, dunque, assente la necessaria specificità dei motivi di ricorso. Occorre considerare che la mancanza di specificità del motivo, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità. Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710- 01). 3. La difesa, pur evocando vizi della motivazione e di violazione di legge, ha, di fatto, sollecitato una rilettura delle prove acquisite nel corso del giudizio, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere, infatti, sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). 3. Deve poi essere richiamata la presenza, nel caso in esame, di una c.d. "doppia conforme" quanto alla piena responsabilità per la condotta ascritta, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione. Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01, Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica). 5. Ciò premesso, occorre considerare come la Corte di appello abbia ampiamente ed esaustivamente motivato, in assenza di aporie o contraddittorietà, quanto alla piena riferibilità della condotta contestata all'odierno ricorrente, sulla base di una serie di elementi probatori oggettivamente incontrovertibili, analizzati in modo logico e persuasivo, con risposta specifica alle doglìanze difensive articolate in sede di appello e riprodotte in termini identici in questa sede In altri termini, il ricorrente si limita a prospettare una considerazione frammentaria e non approfondita dell'insieme delle risultanze di giudizio, secondo una prospettiva di parte che non tiene conto della complessiva ricostruzione effettuata dalla Corte di appello, con particolare riferimento alla portata inequivocabile degli accertamenti relativi al frammento papillare che portava alla identificazione del Nasca come autore del primo episodio di rapina oggetto di contestazione. Difatti, il giudice di appello ha chiarito e motivato sia in ordine alla disciplina applicabile in relazione all'art. 354, comma 2, cod. proc. pen. che quanto alla superfluità di una perizia in considerazione proprio delle caratteristiche degli accertamenti effettuati. Nell'articolare un ragionamento logico ed approfondito la Corte di appello ha anche chiarito, richiamando in modo puntuale i principi in tal senso affermati in sede di legittimità, perché siano rilevanti gli accertamenti effettuati nel caso di specie, chiarendo come in campo scientifico non ricorre alcuna distinzione tra impronte digitali e papillari, poiché le impronte palmari sono complessivamente dotate di una propria individualità, sono immutabili nel tempo e permettono raffronti di identità assolutamente significativi, come avvenuto nel caso in esame. È stato, dunque, fatto buon governo del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale l'attività di individuazione e rilevamento di impronte dattiloscopico-papillari, risolvendosi in operazioni urgenti e non ripetibili di natura meramente materiale rientra nella disciplina di cui all'art. 354, comma 2, cod. proc. pen. e non in quella concernente gli accertamenti tecnici non ripetibili (Sez. 2, n. 45751 del 08/09/2016, Siino, Rv. 268165-01). Con tale motivazione logica, persuasiva e del tutto priva di aporie il ricorrente non si confronta. L'insieme degli elementi richiamati sul punto dalla Corte di appello evidenzia senza alcuna incertezza che la comparazione delle impronte prelevate con quelle già in possesso della polizia giudiziaria non richiede il rispetto delle formalità di cui all'art. 360 cod. proc. pen., risolvendosi in un mero accertamento di dati obiettivi, con la conseguenza che, ove colui che abbia svolto attività di comparazione sia sentito in dibattimento e riferisca in ordine alla medesima, il giudice non è tenuto a disporre perizia, potendosi attenere alle emergenze esposte dal dichiarante (Sez. 4, n. 6412 del 24/01/2019, Attardo, Rv. 275196-01). Si è in tal senso ritenuto, e la Corte di appello ha correttamente applicato tale principio, che in tema di prova penale il rilievo di impronte papillari su un oggetto venuto a contatto dagli autori del reato o dagli stessi utilizzato, costituisce sufficiente prova di colpevolezza nei confronti del soggetto al quale le impronte si riferiscono, sicché un'eventuale contraria dimostrazione può provenire solo da quest'ultimo (Sez.2, n. 9963 del 02/02/2022, Cosco, Rv. 282795-02). 5.1. Anche quanto al secondo profilo di censura articolato all'interno del medesimo profilo, occorre osservare come la motivazione della Corte di appello sia stata approfondita e persuasiva sul punto, rispondendo esplicitamente alle doglianze difensive quanto all'accertamento con il quale si giungeva all'identificazione del Nasca, quale soggetto autore della seconda rapina oggetto di contestazione, grazie all'estrazione di fotogrammi dal video di sorveglianza della agenzia di banca. La comparazione effettuata si manifestava in termini di univocità e la Corte chiariva, a fronte delle argomentazioni genericamente ripetute in questa sede, secondo le quali il "corpo del reato" del reato sarebbe stato disperso, che le copie delle registrazioni sono pienamente utilizzabili come prove, a meno che non ne venga provata direttamente e senza incertezze la loro alterazione. È stato, dunque, correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale non ha natura di accertamento tecnico irripetibile l'attività di estrapolazione di fotogrammi da un supporto video e di raffronto degli stessi con le fotografie di determinate persone al fine di evidenziare eventuali somiglianze e giungere quindi all'identificazione dei soggetti ritratti (Sez. 6, n. 41695 del 14/06/2016, Bembi, Rv. 268326-01), atteso che in tema di prove la copia di estratta da un documento informativo ha la medesima valenza probatoria del dato originariamente acquisito, salvo che se ne deduca e dimostri la manipolazione (Sez. 6, n. 12975 del 06/02/2020, Ceriani, Rv. 278808-03). 6. Anche il secondo motivo di ricorso in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza è manifestamente infondato, attesa la sua natura meramente reiterativa, l'assoluta genericità ed aspecificità per mancanza di confronto con la chiara e logica motivazione del giudice di appello sul punto. In tal senso occorre ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il mancato riconoscimento delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., con il d.l. n. 92 del 2008, convertito nella I. n. 125 del 2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.270986-01, Sez. 3, n.44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01). Inoltre tutti gli elementi allegati dalla difesa sono stati ampiamente considerati e confutati dal giudice di appello. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, attesa la sua infondatezza, con condanna del Nasca al pagamento de