CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 32060/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale in sede che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 4 Legge n. 110 del 1975. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine all'elemento soggettivo della contravvenzione in rapporto alla dosimetria della pena, mantenuta intatta nonostante la sentenza di appello abbia individuato nella mera colpa l'elemento soggettivo della contravvenzione. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, poiché l'impugnata sentenza ha espressamente motivato le ragioni della fissazione della pena in nove mesi di arresto ed C 1.500 di ammenda, alla luce della notevole gravità della vicenda, anche se ascrivibile a titolo di colpa, per il numero e le caratteri- stiche degli oggetti atti all'offesa — addirittura, tra gli altri, un machete della lunghezza di 50 centimetri — e per la negativa personalità dell'Away, gravato da numerosi precedenti penali. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]