Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:C:2021:156
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CO0403
ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
3 marzo 2021 (
*1
)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Accordo monetario tra l’Unione Europa e il Principato di [OSCURATO:PERSONA] – Asserita negligenza della Commissione europea in merito al contenuto dell’accordo – Asserita negligenza della Commissione nel controllo dell’applicazione dell’accordo – Ricorso per risarcimento danni – Rigetto del ricorso – Nesso di causalità – Insussistenza – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»
Nella causa C‑403/20 P,
avente ad oggetto l’impugnazione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 26 agosto 2020,
CF
, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ([OSCURATO:PERSONA]),
TB
, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA],
[OSCURATO:PERSONA]
, stabilita a [OSCURATO:PERSONA] la Vella,
[OSCURATO:PERSONA]
, stabilita a [OSCURATO:PERSONA] la Vella,
rappresentati da J. [OSCURATO:PERSONA] e S. [OSCURATO:PERSONA], abogados,
ricorrenti,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da A. Kumin, presidente di sezione, A. Arabadjiev (relatore), presidente della Seconda Sezione, e P.G. Xuereb, giudice,
avvocato generale: A. Rantos
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con la loro impugnazione, CF, TB, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 25 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione (T‑22/19, non pubblicata; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»,
EU:T:2020:295
), con la quale il Tribunale ha respinto la loro domanda diretta a ottenere il risarcimento del danno che i ricorrenti asseriscono di avere subito in conseguenza della negligenza della Commissione europea, da un lato, nel controllo dell’applicazione dell’Accordo monetario tra l’Unione europea e il Principato di [OSCURATO:PERSONA] (
GU 2011, C 369, pag. 1
; in prosieguo: l’«accordo monetario Unione/[OSCURATO:PERSONA]»), firmato a Bruxelles il 30 giugno 2011, e, dall’altro, in merito al contenuto di tale accordo.
Contesto normativo
2
L’articolo 10 dell’accordo monetario Unione/[OSCURATO:PERSONA] prevede quanto segue:
«1. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha competenza esclusiva per la risoluzione delle controversie tra le parti derivanti dall’applicazione del presente accordo e che non possano essere risolte in seno al comitato misto.
2. L’Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea e agendo su raccomandazione della delegazione dell’Unione europea in seno al comitato misto, o il Principato d’[OSCURATO:PERSONA] possono adire la Corte di giustizia se ritengono che l’altra parte non abbia rispettato un obbligo previsto dal presente accordo. La sentenza della Corte di giustizia è vincolante per le parti in causa, che adottano le necessarie misure per conformarvisi entro il periodo stabilito dalla Corte, e non può costituire oggetto di ricorso.
3. Se l’Unione europea o il Principato d’[OSCURATO:PERSONA] non adottano le misure necessarie per conformarsi alla sentenza nel termine prescritto, l’altra parte può porre fine all’accordo mediante un preavviso di tre mesi».
3
L’articolo 11, paragrafi da 1 a 3, di tale accordo così dispone:
«1. È istituito un comitato misto. Esso è composto da rappresentanti del Principato d’[OSCURATO:PERSONA] e dell’Unione europea. La delegazione dell’Unione europea si compone di rappresentanti della Commissione europea (che la presiede), del Regno di Spagna e della Repubblica francese, nonché di rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea.
2. [OSCURATO:PERSONA] misto si riunisce almeno una volta all’anno. La presidenza è esercitata alternativamente, per un periodo di un anno, da un rappresentante dell’Unione europea e da un rappresentante del Principato d’[OSCURATO:PERSONA]. Il comitato misto decide all’unanimità.
3. [OSCURATO:PERSONA] misto procede a scambi di opinioni e di informazioni e adotta le decisioni di cui agli articoli 3 e 8. La delegazione dell’Unione europea informa il Principato d’[OSCURATO:PERSONA] dei progetti legislativi dell’Unione europea in corso di discussione nei settori di cui all’articolo 8. Il comitato misto esamina inoltre le misure adottate dal Principato d’[OSCURATO:PERSONA] e cerca di risolvere eventuali controversie derivanti dall’applicazione del presente accordo».
4
L’articolo 12 dell’accordo monetario Unione/[OSCURATO:PERSONA] precisa che, fatto «salvo l’articolo 10, paragrafo 3, ogni parte può porre fine al presente accordo con un preavviso di un anno».
5
Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, della convenzione monetaria tra l’Unione e il Principato di Monaco (
GU 2012, C 310, pag. 1
; in prosieguo: la «convenzione monetaria Unione/Monaco»), firmata a Bruxelles il 29 novembre 2011:
«Tutte le questioni riguardanti la validità delle decisioni delle istituzioni o organi dell’Unione europea adottate in applicazione della presente convenzione sono di competenza esclusiva della Corte di giustizia dell’Unione europea. In particolare, le persone fisiche o giuridiche domiciliate nel Principato di Monaco possono esercitare le vie di ricorso esperibili dalle persone fisiche e giuridiche stabilite in Francia avverso gli atti giuridici di cui sono destinatarie, a prescindere dalla forma o dalla natura dei medesimi».
Fatti
6
I ricorrenti erano azionisti della [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «BPA»), di cui detenevano il 75,52% delle azioni.
7
La BPA era una banca andorrana attiva a livello internazionale.
8
Il 10 marzo 2015, il [OSCURATO:PERSONA] (rete per il contrasto ai reati finanziari, [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di classificare la BPA tra gli istituti stranieri che rappresentavano un motivo di preoccupazione di prim’ordine in materia di riciclaggio di capitali. Il medesimo giorno, tramite un avviso di proposta legislativa, tale autorità ha proposto di vietare agli istituti finanziari di aprire, detenere o amministrare negli [OSCURATO:PERSONA] conti a nome o per conto della BPA.
9
In seguito a tali eventi, la BPA ha incontrato difficoltà finanziarie.
10
Il 26 marzo 2015, la BPA ha presentato una dichiarazione di cessazione dei pagamenti, e ha chiesto l’apertura di una procedura di insolvenza.
11
Il 2 aprile 2015, il Principato di [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la Llei 8/2015 de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d’entitats bancàries (legge 8/2015 recante misure urgenti per l’attuazione di meccanismi di risanamento e risoluzione degli istituti bancari), del 2 aprile 2015 (BOPA n. 31, del 16 aprile 2015, pag. 1; in prosieguo: la «legge 8/2015») che traspone parzialmente la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU 2014, L 173, pag. 190
). La legge 8/2015, entrata in vigore il 16 aprile 2015, ha istituito l’[OSCURATO:PERSONA] de Resolució de [OSCURATO:PERSONA] (Agenzia statale per la risoluzione degli istituti bancari, [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: l’«AREB»).
12
Il 27 aprile 2015, l’AREB ha avviato una procedura di risoluzione della BPA ponendo in tal modo fine alla procedura di insolvenza.
13
Il 21 aprile 2016, l’AREB ha adottato la decisione di risoluzione della BPA riducendo, in particolare, il suo capitale a zero.
14
Con lettera del 29 dicembre 2017, i ricorrenti hanno invitato la Commissione a intraprendere varie azioni volte a far cessare presunte violazioni dell’accordo monetario Unione/[OSCURATO:PERSONA] commesse dal Principato di [OSCURATO:PERSONA] a causa della parziale ed errata trasposizione della direttiva 2014/59 con l’adozione della legge 8/2015. Con tale lettera, chiedevano inoltre che la Commissione riconoscesse la sua responsabilità extracontrattuale per i danni che, a causa della sua negligenza, sarebbero stati loro causati.
15
Con lettera del 5 marzo 2018, la Commissione ha respinto le affermazioni dei ricorrenti, così come qualsiasi responsabilità per il danno da essi asseritamente subito (in prosieguo: la «lettera del 5 marzo 2018»).
16
Con lettere datate 10 e 21 dicembre 2018, i ricorrenti hanno reiterato le richieste rivolte alla Commissione nella lettera del 29 dicembre 2017. Non vi è stata alcuna risposta da parte della Commissione.
Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata
17
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 gennaio 2019, i ricorrenti hanno proposto un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno che asseriscono di avere subito in conseguenza della negligenza della Commissione, da un lato, nel controllo dell’applicazione dell’accordo monetario Unione/[OSCURATO:PERSONA], e dall’altro, in merito al contenuto di tale accordo.
18
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto manifestamente infondato in diritto.
Conclusioni dei ricorrenti
19
I ricorrenti chiedono alla Corte di annullare l’ordinanza impugnata e di condannare la Commissione alle spese nonché, in via principale, di rinviare la causa dinanzi al Tribunale o, in subordine, di accogliere il ricorso.
Sull’impugnazione
20
In forza dell’articolo 181 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata.
21
Tale disposizione va applicata nella presente causa.
22
A sostegno della loro impugnazione, i ricorrenti sollevano, in sostanza, cinque motivi con i quali contestano le valutazioni effettuate dal Tribunale nell’ordinanza impugnata, relativi, in primo luogo, alla ricevibilità dei loro argomenti vertenti sui principi di certezza del diritto e di trasparenza, sui principi essenziali alla base dell’integrazione europea, sulla credibilità della Commissione e sui diritti fondamentali, in secondo luogo, alla ricevibilità dei loro argomenti riguardanti la lettera del 5 marzo 2018, in terzo luogo, all’asserita negligenza della Commissione quanto al contenuto dell’accordo monetario Unione/[OSCURATO:PERSONA], in quarto luogo, all’asserita negligenza della Commissione nel controllo dell’attuazione di tale accordo e, in quinto luogo, all’opportunità di chiudere il procedimento mediante l’adozione di un’ordinanza.
Sul secondo motivo di impugnazione, relativo alla valutazione da parte del Tribunale della ricevibilità degli argomenti dei ricorrenti riguardanti la lettera del 5 marzo 2018
[OSCURATO:PERSONA] dei ricorrenti
23
Con il secondo motivo, che dev’essere esaminato per primo, i ricorrenti sostengono che si debba annullare il punto della motivazione in diritto dell’ordinanza impugnata secondo il quale il loro ragionamento riguardante la lettera del 5 marzo 2018 doveva essere respinto in quanto irricevibile, poiché non avevano in alcun modo precisato le ragioni per cui, ammesso che intendessero sostenere un siffatto argomento, tale lettera avrebbe comportato la responsabilità extracontrattuale dell’Unione.
24
Infatti, i ricorrenti evidenziano di non avere mai affermato che la lettera del 5 marzo 2018 sia stata all’origine della responsabilità extracontrattuale dell’Unione e il loro argomento a tale proposito in primo grado aveva il solo scopo di anticipare l’argomento della Commissione nel suo controricorso. Di conseguenza, il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato ricevibile alla luce dei motivi in esso contenuti.
Giudizio della Corte
25
Con il secondo motivo, i ricorrenti affermano esplicitamente che il loro ricorso non conteneva alcun motivo o argomento secondo cui la lettera del 5 marzo 2018 fosse all’origine della responsabilità extracontrattuale dell’Unione.
26
Pertanto, tale motivo, che mira a contestare la valutazione da parte del Tribunale della ricevibilità di un tale motivo o argomento, non può procurare un beneficio ai ricorrenti. In effetti, da un lato, secondo le loro stesse affermazioni, tale ricorso non contiene un siffatto motivo o argomento che possa essere dichiarato ricevibile. Dall’altro, tale valutazione del Tribunale non incide in nessun modo sulla ricevibilità di altri argomenti avanzati nel suddetto ricorso che il Tribunale ha esaminato separatamente.
27
Ebbene, secondo una costante giurisprudenza, la sussistenza dell’interesse ad agire del ricorrente presuppone che l’impugnazione possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposta (sentenza del 24 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione e Commissione/[OSCURATO:PERSONA],
C‑293/13 P e C‑294/13 P
,
EU:C:2015:416
, punto
46
).
28
Ne consegue che, in mancanza dell’interesse ad agire dei ricorrenti, il secondo motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.
Sul quarto motivo, relativo alla valutazione da parte del Tribunale dell’asserita negligenza della Commissione nel controllo dell’applicazione dell’accordo monetario Unione/[OSCURATO:PERSONA] dei ricorrenti
29
Con il loro quarto motivo, che occorre esaminare in secondo luogo, i ricorrenti sostengono che, al momento della firma dell’accordo monetario Unione/[OSCURATO:PERSONA], la Commissione ha assunto impegni concreti in materia di controllo, vigilanza e denuncia di tale accordo, impegni attinenti al suo ruolo di garante di tale accordo, che ricadono nell’ambito del suo obbligo istituzionale previsto dall’articolo 17 TUE.
30
Tuttavia, la Commissione è venuta meno ai suoi obblighi quando, nella piena consapevolezza della parziale trasposizione della direttiva 2014/59 da parte della legge 8/2015, ha ignorato il suo obbligo di agire, a scapito dei diritti fondamentali dei cittadini andorrani e dell’Unione, causando così danni notevoli ai ricorrenti. Orbene, per quanto riguarda il rispetto di tali obblighi, nessun margine discrezionale potrebbe essere invocato dalla Commissione per giustificare la sua negligenza e la sua inerzia.
31
La responsabilità della Commissione sarebbe quindi sorta allorché essa ha consentito, in violazione sia dei suoi obblighi istituzionali che di quelli derivanti dall’accordo monetario Unione/[OSCURATO:PERSONA], in particolare dall’articolo 10, paragrafo 2, e dall’articolo 11, paragrafo 3, dello stesso, la realizzazione di una trasposizione illegittima, interessata, retroattiva, parziale e pregiudizievole della suddetta direttiva.
32
Infatti, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, interpretare l’accordo monetario Unione/[OSCURATO:PERSONA] nel senso che esso non impone alla Commissione alcun obbligo di agire in caso di inadempimenti commessi dal Principato di [OSCURATO:PERSONA] renderebbe tale accordo privo di contenuto e ostacolerebbe la realizzazione dei suoi obiettivi. Inoltre, quanto al contenuto dell’articolo 17 TUE, la Corte avrebbe statuito che la Commissione, in quanto custode dei trattati e degli accordi conclusi in forza di questi ultimi, è tenuta a sincerarsi della corretta applicazione da parte di uno Stato terzo degli obblighi da esso assunti in forza di un accordo concluso con l’Unione, mediante gli strumenti previsti dall’accordo in questione o dalle decisioni adottate in virtù dello stesso.
33
Tali obblighi della Commissione sarebbero ancora più cogenti, dato che ai cittadini andorrani non è stata riconosciuta la possibilità di invocare l’effetto diretto delle disposizioni della direttiva 2014/59, né dispongono della possibilità di rivolgersi a un giudice nazionale per chiedere a quest’ultimo di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte, né essi possono proporre, al pari dei cittadini monegaschi, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, della convenzione monetaria Unione/Monaco, un ricorso diretto contro gli atti che recano loro pregiudizio.
34
L’inerzia della Commissione avrebbe così consentito alle autorità andorrane di violare il diritto di proprietà dei ricorrenti, il che implica una violazione di tale diritto da parte della suddetta istituzione. La sua omissione di agire comporterebbe altresì una violazione del legittimo affidamento dei ricorrenti nel rispetto, da parte della Commissione, degli obblighi di controllo ad essa incombenti in forza dell’accordo monetario Unione/[OSCURATO:PERSONA].
35
Contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, emerge chiaramente, secondo i ricorrenti, che i danni derivanti da tale inerzia si concretizzano nella differenza esistente tra ciò che essi hanno percepito dopo la risoluzione della BPA e ciò che avrebbero percepito se la Commissione avesse richiesto la corretta trasposizione della direttiva 2014/59 nel diritto andorrano. Le condizioni per far sorgere la responsabilità dell’Unione sarebbero quindi effettivamente soddisfatte.
36
Invero, benché l’insufficiente trasposizione di tale direttiva che ha provocato i suddetti danni sia imputabile al Principato di [OSCURATO:PERSONA], tale trasposizione insufficiente sarebbe stata resa possibile dall’inerzia della Commissione, e quest’ultima dovrebbe quindi assumersene la responsabilità.
37
A tale proposito, dalla giurisprudenza della Corte risulterebbe che l’Unione può essere ritenuta responsabile del fatto che le sue istituzioni abbiano acconsentito, anche tacitamente, ad atti che hanno causato danni a un ricorrente. Orbene, se la Commissione avesse adempiuto ai suoi obblighi, il Principato di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato obbligato a trasporre completamente e fedelmente la direttiva 2014/59.
Giudizio della Corte
38
Occorre anzitutto rilevare che, da un lato, con l’argomento riassunto ai punti da 29 a 34 della presente ordinanza, i ricorrenti contestano le valutazioni del Tribunale relative all’assenza di una violazione qualificata del diritto dell’Unione da parte della Commissione, mentre, dall’altro, con l’argomento riassunto ai punti da 35 a 37 della presente ordinanza, essi contestano le valutazioni del Tribunale relative all’assenza di un nesso di causalità tra le presunte violazioni qualificate del diritto dell’Unione da parte della Commissione e il pregiudizio che hanno asseritamente subito.
39
Occorre esaminare, in primo luogo, l’argomento relativo a detto nesso di causalità.
40
A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale dell’Unione ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE è subordinata alla compresenza di un complesso di tre condizioni cumulative, ossia l’illiceità del comportamento addebitato alle istituzioni dell’Unione, la sussistenza effettiva del danno e la presenza di un nesso di causalità tra questo comportamento e il danno lamentato (sentenza del 25 marzo 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione,
C‑414/08 P
,
EU:C:2010:165
, punto
138
).
41
In particolare, il presupposto relativo al nesso causale richiesto dall’articolo 340, secondo comma, TFUE concerne l’esistenza di un rapporto di causa-effetto sufficientemente diretto tra il comportamento delle istituzioni dell’Unione e il danno, nesso di cui spetta al ricorrente fornire la prova, di modo che il comportamento addebitato deve essere la causa determinante del danno (sentenza del 13 dicembre 2018, Unione europea/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑174/17 P e C‑222/17 P
,
EU:C:2018:1015
, punto
23
).
42
Nel caso di specie, dai punti 64, 68, 72, 92, 99 e 101 dell’ordinanza impugnata risulta che il Tribunale ha considerato, in primo luogo, che un esame da parte della Commissione della legge 8/2015 e un ricorso di quest’ultima al comitato misto di cui all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 11, paragrafo 3, dell’accordo monetario Unione/[OSCURATO:PERSONA] non avrebbero garantito, da soli, che l’asserito danno non si sarebbe verificato, in secondo luogo, che, anche qualora l’Unione avesse posto fine a tale accordo, non è certo che il Principato di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe modificato tale legge, in terzo luogo, che lo stesso può dirsi per una modifica potenziale degli allegati di tale accordo e, in quarto luogo, che un’azione della Commissione sul fondamento dell’articolo 17 TUE, anche a causa di un’eventuale tutela del legittimo affidamento dei ricorrenti o, ancora, della situazione particolare dei cittadini andorrani, non avrebbe potuto raggiungere tale obiettivo, poiché tale istituzione avrebbe dovuto agire per mezzo degli strumenti previsti da tale medesimo accordo.
43
Nessuno degli argomenti dedotti dai ricorrenti è idoneo a rimettere in discussione tali valutazioni del Tribunale. Infatti, l’argomento sintetizzato ai punti da 35 a 37 della presente ordinanza non dimostra un errore del Tribunale nell’interpretazione dell’accordo monetario Unione/[OSCURATO:PERSONA], ma presuppone che la Commissione possa imporre alle autorità andorrane una trasposizione della direttiva 2014/59 che i ricorrenti considererebbero integrale e corretta.
44
Tuttavia, come giustamente rilevato dal Tribunale ai punti da 62 a 64 dell’ordinanza impugnata, dai termini dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’accordo monetario Unione/[OSCURATO:PERSONA] risulta anzitutto che spetta al comitato misto esaminare le misure adottate dal Principato di [OSCURATO:PERSONA] e adoperarsi per risolvere le eventuali controversie derivanti dall’attuazione di tale accordo. In secondo luogo, dal paragrafo 1 di tale articolo discende che la Commissione non rappresenta da sola l’Unione in seno al comitato misto, ma costituisce un membro di una delegazione che comprende anche rappresentanti del Regno di Spagna, della Repubblica francese e della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE). Infine, conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, del suddetto accordo, la Commissione può adire la Corte, a nome dell’Unione, solo su raccomandazione della delegazione dell’Unione in seno al comitato misto, qualora l’Unione ritenga che il Principato di [OSCURATO:PERSONA] sia venuto meno ad un obbligo derivante dallo stesso accordo.
45
Di conseguenza, la Commissione non dispone, ai sensi di tali disposizioni, di alcun potere che possa costringere direttamente il Principato di [OSCURATO:PERSONA] ad attuare una trasposizione specifica di una direttiva dell’Unione.
46
Ne consegue che non è viziata da un errore di diritto la valutazione del Tribunale secondo cui manca il nesso di causalità tra le violazioni qualificate del diritto dell’Unione asseritamente commesse dalla Commissione e il pregiudizio asseritamente subito dai ricorrenti.
47
In tali circostanze e, in secondo luogo, tenuto conto della giurisprudenza rammentata al punto 40 della presente ordinanza, l’argomento riassunto ai punti da 29 a 34 della presente ordinanza dev’essere respinto in quanto inconferente.
48
Di conseguenza, occorre respingere il quarto motivo in quanto manifestamente infondato.
Sul terzo motivo, relativo alla valutazione da parte del Tribunale dell’asserita negligenza della Commissione in merito al contenuto dell’accordo monetario Unione/[OSCURATO:PERSONA] dei ricorrenti
49
Con il loro terzo motivo, che occorre esaminare in terzo luogo, i ricorrenti sottolineano che uno dei principali ostacoli da essi incontrati è il mancato accesso ad un rimedio diretto per chiedere un’analisi giuridica della conformità della legge 8/2015 alle disposizioni della direttiva 2014/59 o un’analisi del rispetto dell’accordo monetario Unione/[OSCURATO:PERSONA], e che essi non possono far riesaminare tali analisi dalla Corte né invocare l’effetto diretto di una direttiva.
50
Infatti, dal momento che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale al punto 51 dell’ordinanza impugnata, dinanzi ai giudici andorrani non esiste alcun mezzo di ricorso che permetta di esigere una corretta trasposizione del diritto dell’Unione nell’ordinamento giuridico di [OSCURATO:PERSONA], l’unico meccanismo che consente di controllare che il Principato di [OSCURATO:PERSONA] adempia i suoi obblighi derivanti dall’accordo monetario Unione/[OSCURATO:PERSONA] sarebbe quello che prevede che la Commissione verifichi, reagisca, denunci o ingiunga e, ove opportuno, chieda l’intervento della Corte.
51
Di conseguenza, l’inadempimento di tali obblighi da parte della Commissione si tradurrebbe direttamente nella violazione dei diritti di cittadini quali i ricorrenti, dato che nessun ricorso proposto dinanzi ai giudici andorrani può essere effettivo in tal senso.
52
Per contro, l’articolo 12, paragrafo 4, della convenzione monetaria Unione/Monaco consentirebbe ad ogni persona fisica o giuridica residente nel territorio del Principato di Monaco di accedere a tutti i mezzi di ricorso a disposizione di un cittadino dell’Unione e avrebbe altresì previsto la competenza diretta della Corte per tutti i ricorsi riguardanti l’azione delle istituzioni dell’Unione in relazione a tale convenzione.
53
Orbene, poiché una tale disposizione garantisce proprio il diritto a un ricorso effettivo, si tratterebbe di una disposizione indispensabile in questo tipo di accordo internazionale. Pertanto, avendo omesso di includere tale clausola nell’accordo monetario Unione/[OSCURATO:PERSONA], la Commissione non avrebbe agito con la necessaria diligenza durante la negoziazione e la firma di tale accordo. Per questo, tale accordo favorirebbe una violazione del diritto a un ricorso effettivo e implicherebbe una discriminazione dei cittadini andorrani rispetto ai cittadini monegaschi, contrariamente a quanto erroneamente affermato dal Tribunale al punto 50 dell’ordinanza impugnata.
54
In particolare, contrariamente a quanto affermato più volte dal Tribunale, il ricorso dinanzi al Tribunale non sarebbe stato proposto a causa del comportamento delle autorità andorrane, bensì a causa degli inadempimenti della Commissione ai suoi obblighi.
Giudizio della Corte
55
Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti nell’ambito del loro terzo motivo, dalla formulazione dei punti da 267 a 274 del ricorso di primo grado risulta che, con il loro motivo dedotto in subordine, i ricorrenti sostenevano che la Commissione aveva violato il proprio dovere di diligenza in fase di negoziazione e firma dell’accordo monetario Unione/[OSCURATO:PERSONA], in quanto aveva omesso di includere una disposizione che consentisse a qualsiasi persona fisica o giuridica residente ad [OSCURATO:PERSONA] di esercitare, avverso gli atti andorrani, tutti i mezzi di ricorso esperibili dai cittadini dell’Unione e che quindi consentono loro di accedere alla Corte, come il Tribunale ha correttamente constatato al punto 46 dell’ordinanza impugnata.
56
Ciò emerge, in particolare, dai punti 271, 272 e 274 del ricorso in primo grado, formulati nei termini seguenti:
«271
I [ricorrenti] subiscono un danno, causato direttamente da tali violazioni, in quanto esse si trovano nell’incapacità di denunciare la flagrante violazione da parte del Principato di [OSCURATO:PERSONA] della normativa dell’Unione che esso è tenuto a recepire e, di conseguenza, dell’accordo monetario [Unione/[OSCURATO:PERSONA]]. Se il giudice dell’Unione potesse dichiarare l’illegittimità dell’azione dello Stato andorrano, verrebbe reso disponibile un mezzo di impugnazione diretto per far valere la responsabilità patrimoniale del Principato di [OSCURATO:PERSONA] dinanzi ai giudizi nazionali andorrani, (...).
272
(...) Infatti, se la responsabilità patrimoniale del Principato di [OSCURATO:PERSONA] fosse sorta a causa dell’applicazione illecita di una norma giuridica retroattiva, illegittima e adottata ad hoc al fine (teoricamente) di recepire la direttiva 2014/59 (...), vale a dire la legge 8/2015, a una società all’epoca sottoposta ad una procedura di insolvenza (...), la situazione dei [ricorrenti] sarebbe ripristinata tale e quale a quella che si sarebbe creata in assenza di applicazione di tale procedura illegittima (vale a dire, la situazione della procedura di insolvenza).
(...)
274
Pertanto, (...) i [ricorrenti] chiedono al Tribunale di dichiarare che sussiste la responsabilità della Commissione per la mancata diligenza da essa dimostrata al momento della firma dell’accordo monetario [Unione/[OSCURATO:PERSONA]], che ha impedito agli andorrani interessati dalle violazioni di [tale] accordo monetario di adire il giudice dell’Unione per far valere tale violazione (...)».
57
Ne consegue, da un lato, che i ricorrenti criticano a torto il Tribunale per avere ignorato il loro argomento in primo grado e, dall’altro, che il loro argomento sviluppato nell’ambito del loro terzo motivo deve essere respinto in quanto irricevibile nella parte in cui mira a contestare al Tribunale di non aver constatato che la Commissione aveva l’obbligo di includere nell’accordo monetario Unione/[OSCURATO:PERSONA] una disposizione che avesse un significato diverso da quello di consentire a qualsiasi persona fisica o giuridica residente ad [OSCURATO:PERSONA] di esercitare, avverso gli atti andorrani, tutti i mezzi di ricorso di cui dispongono i cittadini dell’Unione e che quindi consentono loro di accedere alla Corte di giustizia.
58
Infatti, secondo una giurisprudenza costante della Corte, qualora, nell’ambito di un’impugnazione, il controllo della Corte sia limitato alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi e degli argomenti discussi dinanzi al giudice di primo grado, una parte non può sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un argomento che essa non ha dedotto dinanzi al Tribunale (sentenza del 26 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione,
C‑98/17 P
, non pubblicata,
EU:C:2018:774
, punto
42
e giurisprudenza ivi citata).
59
Ad abundantiam, occorre aggiungere che il Tribunale ha constatato, al punto 53 dell’ordinanza impugnata, che anche se i ricorrenti avessero avuto la possibilità di esperire i mezzi di ricorso previsti dal diritto dell’Unione contro gli atti adottati dalle autorità andorrane, per via della violazione, da parte del Principato di [OSCURATO:PERSONA], dell’accordo monetario Unione/[OSCURATO:PERSONA], tale possibilità non sarebbe stata idonea a garantire che il danno che essi fanno valere non si sarebbe verosimilmente prodotto, il che vale anche per l’inserimento in tale accordo monetario di una clausola come quella di cui all’articolo 12, paragrafo 4, della convenzione monetaria Unione/Monaco, anche qualora fosse interpretata nel senso sostenuto dai ricorrenti dinanzi alla Corte.
60
Orbene, anche alla luce degli accertamenti effettuati ai punti da 43 a 45 della presente ordinanza, dai quali risulta che l’accordo monetario Unione/[OSCURATO:PERSONA] non conferisce alla Commissione alcun potere diretto di coercizione nei confronti delle autorità andorrane, si deve necessariamente constatare che i ricorrenti non deducono alcun argomento idoneo a rimettere in discussione l’accertamento effettuato dal Tribunale al punto 53 dell’ordinanza impugnata.
61
Pertanto, alla luce della giurisprudenza richiamata al punto 40 della presente ordinanza, il loro argomento deve, in ogni caso, essere respinto in quanto inconferente.
62
Alla luce delle considerazioni che precedono, il terzo motivo deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile e, in ogni caso, manifestamente infondato.
Sul primo motivo, relativo alla valutazione da parte del Tribunale della ricevibilità degli argomenti dei ricorrenti riguardanti i principi di certezza del diritto e di trasparenza, i principi essenziali posti a fondamento dell’integrazione europea, la credibilità della Commissione e i diritti fondamentali.
Argomento dei ricorrenti
63
Con il loro primo motivo, che occorre esaminare in quarto luogo, i ricorrenti sostengono che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, essi hanno sviluppato un argomento dettagliato che dimostrerebbe che il comportamento della Commissione, consistente nel non garantire il rispetto degli accordi internazionali conclusi con [OSCURATO:PERSONA] terzi e nel non esigere da questi ultimi tale rispetto, abbia violato i principi di certezza del diritto e di trasparenza, i principi essenziali posti a fondamento dell’integrazione europea, la credibilità della Commissione e i diritti fondamentali. In particolare, i ricorrenti hanno affermato che una confisca delle loro proprietà sulla base di una trasposizione parziale e retroattiva, a loro danno, di una direttiva compromette la certezza del diritto e i diritti fondamentali delle persone.
64
Di conseguenza, i ricorrenti sostengono che il rigetto da parte del Tribunale di tali argomenti in quanto irricevibili è contrario al diritto e dev’essere sostituito dall’accertamento della loro ricevibilità.
Giudizio della Corte
65
I ricorrenti sostengono che il Tribunale ha erroneamente dichiarato irricevibile il loro argomento diretto a far constatare le violazioni dei principi di certezza del diritto e di trasparenza, dei principi essenziali posti a fondamento dell’integrazione europea, della credibilità della Commissione e dei diritti fondamentali derivanti dall’omesso adempimento, da parte della Commissione, degli obblighi ad essa incombenti al fine di garantire che uno Stato terzo adotti un comportamento conforme agli impegni assunti nell’ambito di accordi conclusi con l’Unione.
66
Si deve pertanto necessariamente constatare che tali pretese si ricollegano al medesimo presunto comportamento della Commissione oggetto del terzo motivo. Orbene, a tale riguardo, ai punti da 43 a 46 della presente ordinanza si è constatato che i ricorrenti non hanno dedotto alcun argomento idoneo a rimettere in discussione la constatazione del Tribunale secondo la quale manca un nesso di causalità tra tale comportamento e il danno asseritamente subito dai ricorrenti.
67
In tali circostanze, alla luce della giurisprudenza richiamata al punto 40 della presente ordinanza, l’argomento dedotto nell’ambito del primo motivo deve anch’esso essere respinto in quanto, in ogni caso, inconferente e, pertanto, manifestamente infondato.
Sul quinto motivo, relativo alla valutazione da parte del Tribunale dell’opportunità di concludere il procedimento mediante l’adozione di un’ordinanza
[OSCURATO:PERSONA] dei ricorrenti
68
Con il quinto motivo, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il loro ricorso fosse manifestamente infondato. Di conseguenza, il Tribunale non avrebbe dovuto adottare l’ordinanza impugnata, bensì proseguire il procedimento, tenere un’udienza ed imporre la produzione delle prove richieste dai ricorrenti.
Giudizio della Corte
69
Ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, quest’ultimo può, qualora ritenga di essere sufficientemente edotto alla luce degli atti del fascicolo di causa, decidere in qualsiasi momento di statuire con ordinanza motivata sulla base di tale disposizione.
70
Secondo una giurisprudenza costante, l’applicazione della procedura prevista all’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale non pregiudica, di per sé, un procedimento giurisdizionale regolare ed effettivo, dato che tale disposizione è applicabile solo alle cause nelle quali il ricorso proposto dinanzi al Tribunale è manifestamente destinato al rigetto (sentenza del 5 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/CRU,
C‑69/19 P
,
EU:C:2020:178
, punto
56
).
71
Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, nessun elemento della loro argomentazione, come emerge dall’esame dei primi quattro motivi, è idoneo a rimettere in discussione la fondatezza della scelta del Tribunale di ricorrere all’articolo 126 del suo regolamento di procedura.
72
Ne consegue che il quinto motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato.
73
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’impugnazione dev’essere respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.
Sulle spese
74
Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si provvede sulle spese con l’ordinanza che definisce la causa.
75
Nel caso di specie, poiché la presente ordinanza è stata adottata prima che l’impugnazione fosse notificata alla Commissione e, di conseguenza, prima che quest’ultima potesse sostenere le spese, occorre decidere che i ricorrenti sopporteranno le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) così provvede:
1)
L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.
2)
CF, TB, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: lo spagnolo.