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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19896/2026

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lla CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generaleLIDIA GIORGIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del settimo motivodi ricorso con assorbimento dell’ottavo motivo, e nel resto il rigetto del ricorso;udita l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente, che ha concluso associandosi allarichiesta del Procuratore Generale relativa all’accoglimento del settimo motivodi ricorso con assorbimento dell’ottavo, e riportandosi nel resto ai motivi diricorso chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza resa in data 22 settembre 2025 la Corte d’Appello diMilano, in parziale riforma della sentenza emessa il 12 marzo 2024 dal Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con la quale l’imputata RiveraQuispe [OSCURATO:PERSONA] era stata dichiarata colpevole dei reati di rapinaaggravata in concorso e lesioni personali, riduceva la pena inflitta.2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputata, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando ottomotivi di doglianza.2.1.

Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 143 e 178, comma1, lett. c), cod. proc. pen. rassegnando che la sentenza di appello non era statatradotta in lingua spagnola e che risultava dagli atti che l’imputata nonconosceva la lingua italiana.Assumeva che tale omissione aveva cagionato una nullità a regimeintermedio e che tale vizio prescindeva dall’onere della relativa da partedell’imputata e dall’onere di allegazione di un concreto e attuale pregiudizio aldiritto di difesa derivante da tale omissione.2.2.

Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 603, comma 3, cod.proc. pen. assumendo che la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale eraassolutamente necessaria ai fini della decisione, considerato che le personeoffese avevano reso dichiarazioni fra loro divergenti in ordine alla dinamica deifatti.2.3.

Con il terzo motivo deduceva violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.nonché omessa motivazione in relazione al giudizio di attendibilità delle duepersone offese.2.4.

Con il quarto motivo deduceva violazione dell’art. 628 cod. pen.,assenza di motivazione e travisamento della prova, con particolare riferimentoall’elemento soggettivo del delitto di rapina e alle dichiarazioni della personaoffesa [OSCURATO:PERSONA], che non aveva affermato, come ritenuto dai giudici dimerito, che il gruppo degli aggressori aveva colpito il marito nel tentativo distrappargli la borsetta.2.5.

Con il quinto motivo deduceva violazione dell’art. 62, n. 4), cod. pen.,assumendo che la motivazione resa in relazione al diniego della dettaalcuni dei beni oggetto della rapina erano stati restituiti.2.6.

Con il sesto motivo deduceva assenza di motivazione in relazione allainvocata circostanza attenuante di cui alla sentenza n. 86/2024 della CorteCostituzionale.2.7.

Con il settimo motivo deduceva violazione dell’art. 62-bis cod. pen.Lamentava che le circostanze attenuanti generiche erano state riconosciutecon giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti senza che la Corte dimerito avesse indicato le ragioni per le quali le dette attenuanti non erano stateconcesse con giudizio di prevalenza.2.8.

Con l’ottavo motivo deduceva violazione degli artt. 133 cod. pen. e597, commi 3 e 4 cod. proc. pen. in relazione all’aumento di pena operato perla continuazione, avendo la Corte d’Appello applicato il medesimo aumento dipena (mese uno di reclusione ed euro 200,00 di multa) individuato dal giudicedi primo grado, pur avendo concesso le circostanze attenuanti generiche intermini di equivalenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo è fondato, essendo precluso l’esame degli ulteriori motiviLa Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha avuto modo di pronunciarsi direcente sul tema della traduzione della sentenza di primo grado all’imputato chenon comprende la lingua italiana ed ha affermato il principio secondo il qualel'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto chenon comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regimeintermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, oveeccepita con l'atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all'art. 180 cod.proc. pen., comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzionedegli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per latraduzione (Sez.

U, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798 – 01).In motivazione, la Corte ha precisato che la sanzione della nullità a regimeintermedio costituisce la risposta alla violazione dell’obbligo di traduzione dellesentenze nella fase del giudizio di cognizione e che “L’obbligo di traduzioneriguarda, per inciso, anche le sentenze di appello”, considerato che “L'art. 1della Direttiva 2010/64 ha chiarito, infatti, che il diritto all'interpretazione e allatraduzione nei procedimenti penali si applica dal momento in cui la persona èmessa a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro di essereindagata o imputata per un reato, «fino alla conclusione del procedimento, valea dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se abbiano commesso il reato,inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle istanze incorso» (ovvero «l'esaurimento delle procedure d'impugnazione», cfr.

Cortegiustizia, 15/10/2015, Covaci, § 58; e quindi «la decisione pronunciata in esitoa qualsiasi impugnazione», cfr.

Corte giustizia, 01/08/2022, TL, § 54)”.Nel caso di specie risulta che l’imputata, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], non conosce la linguaitaliana; dalla consultazione del fascicolo processuale, al quale la Corte haaccesso in ragione della natura processuale della doglianza, risulta che, in sededi udienza di convalida, all’imputata, che aveva dichiarato di non conoscere lalingua italiana, veniva nominato un interprete e che l’ordinanza di applicazionedella misura cautelare è stata tradotta in lingua spagnola al pari della richiestadi rinvio a giudizio e del decreto di giudizio immediato; risulta inoltre che èstato nominato un interprete di lingua spagnola anche per l’udienza dicelebrazione del richiesto giudizio abbreviato.Nondimeno, non risulta che la sentenza di appello sia stata tradotta inlingua spagnola.Tale inadempimento ha cagionato una nullità generale a regime intermedio,ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che è stata ritualmenteeccepita con il ricorso per cassazione.2.

In applicazione del sopra richiamato principio, pertanto, la sentenza-documento impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve esseredisposta la restituzione degli atti alla Corte di appello di Milano nella fasesuccessiva alla deliberazione per la traduzione della stessa (Sez. 4, n. 4195 del22/01/2026, Li, Rv. 289477-01).

Dalla comunicazione alle parti dell’avvenutoadempimento dell’obbligo di traduzione della sentenza-documento decorrerannonuovamente per le stesse i termini per l’impugnazione (cfr., in fattispecieassimilabile, Sez. 3, n. 41180 del 12/11/2025, C., Rv. 288977-01).

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza-documento impugnata e dispone larestituzione degli atti alla Corte di appello di Milano nella fase successiva alladeliberazione per la traduzione della stessa.Così deciso il 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generaleLIDIA GIORGIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del settimo motivodi ricorso con assorbimento dell’ottavo motivo, e nel resto il rigetto del ricorso;udita l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente, che ha concluso associandosi allarichiesta del Procuratore Generale relativa all’accoglimento del settimo motivodi ricorso con assorbimento dell’ottavo, e riportandosi nel resto ai motivi diricorso chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 22 settembre 2025 la Corte d’Appello diMilano, in parziale riforma della sentenza emessa il 12 marzo 2024 dal Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con la quale l’imputata RiveraQuispe [OSCURATO:PERSONA] era stata dichiarata colpevole dei reati di rapinaaggravata in concorso e lesioni personali, riduceva la pena inflitta.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputata, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando ottomotivi di doglianza.2.1. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 143 e 178, comma1, lett. c), cod. proc. pen. rassegnando che la sentenza di appello non era statatradotta in lingua spagnola e che risultava dagli atti che l’imputata nonconosceva la lingua italiana.Assumeva che tale omissione aveva cagionato una nullità a regimeintermedio e che tale vizio prescindeva dall’onere della relativa da partedell’imputata e dall’onere di allegazione di un concreto e attuale pregiudizio aldiritto di difesa derivante da tale omissione.2.2. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 603, comma 3, cod.proc. pen. assumendo che la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale eraassolutamente necessaria ai fini della decisione, considerato che le personeoffese avevano reso dichiarazioni fra loro divergenti in ordine alla dinamica deifatti.2.3. Con il terzo motivo deduceva violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.nonché omessa motivazione in relazione al giudizio di attendibilità delle duepersone offese.2.4. Con il quarto motivo deduceva violazione dell’art. 628 cod. pen.,assenza di motivazione e travisamento della prova, con particolare riferimentoall’elemento soggettivo del delitto di rapina e alle dichiarazioni della personaoffesa [OSCURATO:PERSONA], che non aveva affermato, come ritenuto dai giudici dimerito, che il gruppo degli aggressori aveva colpito il marito nel tentativo distrappargli la borsetta.2.5. Con il quinto motivo deduceva violazione dell’art. 62, n. 4), cod. pen.,assumendo che la motivazione resa in relazione al diniego della dettaalcuni dei beni oggetto della rapina erano stati restituiti.2.6. Con il sesto motivo deduceva assenza di motivazione in relazione allainvocata circostanza attenuante di cui alla sentenza n. 86/2024 della CorteCostituzionale.2.7. Con il settimo motivo deduceva violazione dell’art. 62-bis cod. pen.Lamentava che le circostanze attenuanti generiche erano state riconosciutecon giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti senza che la Corte dimerito avesse indicato le ragioni per le quali le dette attenuanti non erano stateconcesse con giudizio di prevalenza.2.8. Con l’ottavo motivo deduceva violazione degli artt. 133 cod. pen. e597, commi 3 e 4 cod. proc. pen. in relazione all’aumento di pena operato perla continuazione, avendo la Corte d’Appello applicato il medesimo aumento dipena (mese uno di reclusione ed euro 200,00 di multa) individuato dal giudicedi primo grado, pur avendo concesso le circostanze attenuanti generiche intermini di equivalenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è fondato, essendo precluso l’esame degli ulteriori motiviLa Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha avuto modo di pronunciarsi direcente sul tema della traduzione della sentenza di primo grado all’imputato chenon comprende la lingua italiana ed ha affermato il principio secondo il qualel'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto chenon comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regimeintermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, oveeccepita con l'atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all'art. 180 cod.proc. pen., comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzionedegli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per latraduzione (Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798 – 01).In motivazione, la Corte ha precisato che la sanzione della nullità a regimeintermedio costituisce la risposta alla violazione dell’obbligo di traduzione dellesentenze nella fase del giudizio di cognizione e che “L’obbligo di traduzioneriguarda, per inciso, anche le sentenze di appello”, considerato che “L'art. 1della Direttiva 2010/64 ha chiarito, infatti, che il diritto all'interpretazione e allatraduzione nei procedimenti penali si applica dal momento in cui la persona èmessa a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro di essereindagata o imputata per un reato, «fino alla conclusione del procedimento, valea dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se abbiano commesso il reato,inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle istanze incorso» (ovvero «l'esaurimento delle procedure d'impugnazione», cfr. Cortegiustizia, 15/10/2015, Covaci, § 58; e quindi «la decisione pronunciata in esitoa qualsiasi impugnazione», cfr. Corte giustizia, 01/08/2022, TL, § 54)”.Nel caso di specie risulta che l’imputata, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], non conosce la linguaitaliana; dalla consultazione del fascicolo processuale, al quale la Corte haaccesso in ragione della natura processuale della doglianza, risulta che, in sededi udienza di convalida, all’imputata, che aveva dichiarato di non conoscere lalingua italiana, veniva nominato un interprete e che l’ordinanza di applicazionedella misura cautelare è stata tradotta in lingua spagnola al pari della richiestadi rinvio a giudizio e del decreto di giudizio immediato; risulta inoltre che èstato nominato un interprete di lingua spagnola anche per l’udienza dicelebrazione del richiesto giudizio abbreviato.Nondimeno, non risulta che la sentenza di appello sia stata tradotta inlingua spagnola.Tale inadempimento ha cagionato una nullità generale a regime intermedio,ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che è stata ritualmenteeccepita con il ricorso per cassazione.2. In applicazione del sopra richiamato principio, pertanto, la sentenza-documento impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve esseredisposta la restituzione degli atti alla Corte di appello di Milano nella fasesuccessiva alla deliberazione per la traduzione della stessa (Sez. 4, n. 4195 del22/01/2026, Li, Rv. 289477-01). Dalla comunicazione alle parti dell’avvenutoadempimento dell’obbligo di traduzione della sentenza-documento decorrerannonuovamente per le stesse i termini per l’impugnazione (cfr., in fattispecieassimilabile, Sez. 3, n. 41180 del 12/11/2025, C., Rv. 288977-01). P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza-documento impugnata e dispone larestituzione degli atti alla Corte di appello di Milano nella fase successiva alladeliberazione per la traduzione della stessa.Così deciso il 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19896/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris