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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 01614/2026

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In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 673/2025 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 23487/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nato a (CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di Empoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; 2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 10 bis comma 6 d. lgs. 286/98.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 34 d. lgs 74/2000.

La condotta censurata, ponendosi al confine fra l’ambito amministrativo e quello penale,avrebbe comunque una lievissima offensività, ciò anche in ragione dell’ottenimento di un permesso di soggiorno per ragioni di lavoro. 2.3 Con il terzo motivo lamenta il mancato riconoscimento delle attenuantigeneriche.

3. Il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato In tema di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, al rilascio, nelle more del giudizio, del permesso di trattenersi in Italia per motivi familiari non può conseguire la sentenza di non luogo a procedere di cui all'art. 10-bis, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, trattandosi di permesso di soggiorno diverso da quelli espressamente indicati dalla norma.

Sez. 1, Sentenza n. 38614 del 17/09/2024, Rv. 287089 – 01) Nella motivazione della più recente pronuncia, il collegio ha ritenuto che non sia possibile, a fronte di una lettera della norma che individua in modo specifico le tipologie di permesso di soggiorno che producono gli effetti di cui all'art. 10-bis, comma 6, addivenire ad una lettura orientata della norma stessa alla luce degli artt. 29 e 31 Cost., secondo cui la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, come, invece, sostenuto nella pronuncia Hasani che, però, come detto, si confrontava con un diverso contesto normativo e con una norma che in modo più generico ancorava il non luogo a procedere a permessi rilasciati dal Questore per seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. per motivi familiari non debbano conseguire i medesimi effetti. normativa.

Il provvedimento impugnato, infatti, contiene una congrua motivazione circa la non ricorrenza della causa di esclusione della punibilità ex art. 34 d.lgs. 74/2000, che ha una sua coerenza ed una sua logica; le doglianze espresse dal ricorrente riguardano il merito della valutazione, che è insindacabile in questa sede. 1.3 Il terzo motivo è inammissibile.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 673/2025 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 23487/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nato a (CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di Empoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; 2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 10 bis comma 6 d. lgs. 286/98. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 34 d. lgs 74/2000. La condotta censurata, ponendosi al confine fra l’ambito amministrativo e quello penale,avrebbe comunque una lievissima offensività, ciò anche in ragione dell’ottenimento di un permesso di soggiorno per ragioni di lavoro. 2.3 Con il terzo motivo lamenta il mancato riconoscimento delle attenuantigeneriche. 3. Il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato In tema di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, al rilascio, nelle more del giudizio, del permesso di trattenersi in Italia per motivi familiari non può conseguire la sentenza di non luogo a procedere di cui all'art. 10-bis, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, trattandosi di permesso di soggiorno diverso da quelli espressamente indicati dalla norma. Sez. 1, Sentenza n. 38614 del 17/09/2024, Rv. 287089 – 01) Nella motivazione della più recente pronuncia, il collegio ha ritenuto che non sia possibile, a fronte di una lettera della norma che individua in modo specifico le tipologie di permesso di soggiorno che producono gli effetti di cui all'art. 10-bis, comma 6, addivenire ad una lettura orientata della norma stessa alla luce degli artt. 29 e 31 Cost., secondo cui la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, come, invece, sostenuto nella pronuncia Hasani che, però, come detto, si confrontava con un diverso contesto normativo e con una norma che in modo più generico ancorava il non luogo a procedere a permessi rilasciati dal Questore per seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. per motivi familiari non debbano conseguire i medesimi effetti. normativa. Il provvedimento impugnato, infatti, contiene una congrua motivazione circa la non ricorrenza della causa di esclusione della punibilità ex art. 34 d.lgs. 74/2000, che ha una sua coerenza ed una sua logica; le doglianze espresse dal ricorrente riguardano il merito della valutazione, che è insindacabile in questa sede. 1.3 Il terzo motivo è inammissibile. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr