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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 marzo 2021

Cassazione n. 43337/2021

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte per l'imputato presentate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata in data 11.03.2021, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del 14.10.2019 del Tribunale di Milano, che aveva dichiarato l'attuale ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 - perché, quale contribuente in proprio, al fine di evadere l'obbligazione tributaria, pur essendosi obbligato, non presentava la dichiarazione Iva per gli anni di imposta 2012 e 2013- e lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi e tre di reclusione.

2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, articolando tre motivi.

Con il primo motivo deduce violazione degli artt.96,420-ter n. 5 cod.proc.pen. e 111 Cost., argomentando che il Giudice di prime cure non aveva accolto l'istanza di rinvio per legittimo impedimento, pur in presenza di un grave ed improvviso problema di natura personale (l'irreversibile aggravarsi delle condizioni di salute del suocero ricoverato a [OSCURATO:PERSONA] e successivamente deceduto come documentato) e che tale decisione era stata ritenuta corretta dalla Corte di appello, con argomentazioni censurabili, in quanto l'istanza di rinvio rappresentava l'assoluta impossibilità del difensore di partecipare al processo ed il sostituto processuale era stato nominato al solo fine di reiterare l'istanza di rinvio Con il secondo ed il terzo motivo deduce violazione dell'art. 5 d.lgs 74/2000 in relazione all'affermazione di responsabilità e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente il reato contestato, ritenendo non documentato l'ammontare dei costi sostenuti dall'imputato e richiamando in maniera pedissequa la quantificazione effettuata dall'Agenzia delle Entrate in tema di Iva non versata.

Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, con argomentazioni congrue e logiche, ha valutato legittimo il rigetto dell'istanza di differimento dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] da parte del Tribunale, rimarcando sia che l'istanza del difensore non attestava esplicitamente un impedimento assoluto che l'avvenuta nomina di un sostituto processuale per l'udienza in questione.

E' pur vero che l'assoluta impossibilità del difensore di comparire in udienza può essere ascrivibile anche a situazioni gravi sotto il profilo umano e morale, in presenza delle quali egli, come ogni altro prestatore d'opera, ha il diritto di essere giustificato per l'assenza dal luogo ove la prestazione deve essere eseguita (Sez.6, n.32949 del 07/06/2012, Rv.253220 - 01).

Nella specie, però, lo stesso difensore ha nominato un sostituto processuale, il quale partecipando all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha reso legittima la celebrazione dell'udienza.

Questa Corte ha, infatti, affermato che in tema di poteri del sostituto del difensore di fiducia, il sostituto può esercitare tutti i diritti, assumendo altresì tutti i doveri, del difensore in quanto la legge processuale non accorda rilevanza a eventuali limitazioni apposte alla sua designazione dal difensore di fiducia sicché (Sez. 2, n. 40230 del 28/09/2005, Rv.232663 - 01 (Sez. 3, n. 7458 del 15/01/2008, Rv. 239010 - 01), limitazioni, nella specie, peraltro, nemmeno risultanti dalla nomina quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], presente in atti.

2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati.

La Corte territoriale ha confermato l'affermazione di responsabilità con argomentazioni congrue e logiche (pag 5 e 6 della sentenza impugnata), non sindacabili nel merito, ed in linea con il principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità dei reati in materia di Iva, la determinazione della base imponibile, e della relativa imposta evasa, deve avvenire solo sulla base dei costi effettivamente documentati, non rilevando l'eventuale sussistenza di costi non documentati (Sez.3, n. 53980 del 16/07/2018, Rv.274564 - 01); il ricorrente neppure si confronta criticamente con tali argomentazioni e si limita sostanzialmente a proporre una inammissibile lettura alternativa del materiale probatorio posto a fondamento della affermazione di responsabilità penale, precluso in sede di legittimità.

3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte per l'imputato presentate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 11.03.2021, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del 14.10.2019 del Tribunale di Milano, che aveva dichiarato l'attuale ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 - perché, quale contribuente in proprio, al fine di evadere l'obbligazione tributaria, pur essendosi obbligato, non presentava la dichiarazione Iva per gli anni di imposta 2012 e 2013- e lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi e tre di reclusione. 2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, articolando tre motivi. Con il primo motivo deduce violazione degli artt.96,420-ter n. 5 cod.proc.pen. e 111 Cost., argomentando che il Giudice di prime cure non aveva accolto l'istanza di rinvio per legittimo impedimento, pur in presenza di un grave ed improvviso problema di natura personale (l'irreversibile aggravarsi delle condizioni di salute del suocero ricoverato a [OSCURATO:PERSONA] e successivamente deceduto come documentato) e che tale decisione era stata ritenuta corretta dalla Corte di appello, con argomentazioni censurabili, in quanto l'istanza di rinvio rappresentava l'assoluta impossibilità del difensore di partecipare al processo ed il sostituto processuale era stato nominato al solo fine di reiterare l'istanza di rinvio Con il secondo ed il terzo motivo deduce violazione dell'art. 5 d.lgs 74/2000 in relazione all'affermazione di responsabilità e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente il reato contestato, ritenendo non documentato l'ammontare dei costi sostenuti dall'imputato e richiamando in maniera pedissequa la quantificazione effettuata dall'Agenzia delle Entrate in tema di Iva non versata. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con argomentazioni congrue e logiche, ha valutato legittimo il rigetto dell'istanza di differimento dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] da parte del Tribunale, rimarcando sia che l'istanza del difensore non attestava esplicitamente un impedimento assoluto che l'avvenuta nomina di un sostituto processuale per l'udienza in questione. E' pur vero che l'assoluta impossibilità del difensore di comparire in udienza può essere ascrivibile anche a situazioni gravi sotto il profilo umano e morale, in presenza delle quali egli, come ogni altro prestatore d'opera, ha il diritto di essere giustificato per l'assenza dal luogo ove la prestazione deve essere eseguita (Sez.6, n.32949 del 07/06/2012, Rv.253220 - 01). Nella specie, però, lo stesso difensore ha nominato un sostituto processuale, il quale partecipando all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha reso legittima la celebrazione dell'udienza. Questa Corte ha, infatti, affermato che in tema di poteri del sostituto del difensore di fiducia, il sostituto può esercitare tutti i diritti, assumendo altresì tutti i doveri, del difensore in quanto la legge processuale non accorda rilevanza a eventuali limitazioni apposte alla sua designazione dal difensore di fiducia sicché (Sez. 2, n. 40230 del 28/09/2005, Rv.232663 - 01 (Sez. 3, n. 7458 del 15/01/2008, Rv. 239010 - 01), limitazioni, nella specie, peraltro, nemmeno risultanti dalla nomina quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], presente in atti. 2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati. La Corte territoriale ha confermato l'affermazione di responsabilità con argomentazioni congrue e logiche (pag 5 e 6 della sentenza impugnata), non sindacabili nel merito, ed in linea con il principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità dei reati in materia di Iva, la determinazione della base imponibile, e della relativa imposta evasa, deve avvenire solo sulla base dei costi effettivamente documentati, non rilevando l'eventuale sussistenza di costi non documentati (Sez.3, n. 53980 del 16/07/2018, Rv.274564 - 01); il ricorrente neppure si confronta criticamente con tali argomentazioni e si limita sostanzialmente a proporre una inammissibile lettura alternativa del materiale probatorio posto a fondamento della affermazione di responsabilità penale, precluso in sede di legittimità. 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr
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