CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 26232/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 03/12/2025, la Corte di appello di Milano confermava lasentenza del Tribunale di Milano in data 10/05/2024, che, all’esito del giudizioabbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 10, comma2, D.L. n. 14 del 2017 e 7, comma 15-bis, D.Lgs. n. 285 del 1992 e succ. mod.alla pena ritenuta di giustizia.2. L’imputato, a mezzo del difensore ha proposto ricorso per cassazione.2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 9,commi 1 e 2 e 10, comma 2, D.L. n. 14 del 2017, nonché vizio di motivazione.Rileva che, con riferimento all’elemento oggettivo del reato, la contestazione dicui al capo A) ha come presupposto la violazione da parte dell’imputato delprovvedimento questorile notificato, che prescrive il divieto di accesso per dodicimesi nella zona individuata dall’art. 135 del Regolamento di [OSCURATO:PERSONA],adottato con delibera del 26/07/2019; che per la sussistenza del reato di cuiall’art. 10, comma 2, cit. occorre preliminarmente svolgere una verifica formale esostanziale dell’ordine del Questore del divieto di accesso alle aree urbane, nelsenso che esso deve fondarsi su reiterate condotte che impediscanol’accessibilità e la fruizione delle infrastrutture di cui all’art. 9 D.L. cit., inviolazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti,qualora dalla condotta possa derivare pericolo per la sicurezza; che la disciplinadel DASPO urbano persegue la finalità di evitare turbative dell’ordine pubblico,per cui, perché il divieto di accesso sia disposto legittimamente, non basta che lapresenza del soggetto possa apparire non consona al decoro dell’areaconsiderata, ma è necessario che la condotta sia associata ad un concretopericolo di commissione di reati, posto che la misura non è rivolta ad allontanareoziosi e vagabondi; che, peraltro, il pericolo per la sicurezza deve emergere dallacondotta tenuta, che deve risultare concretamente indicativa del pericolo che lasua presenza può ingenerare per i fruitori della struttura, in ragionedell’atteggiamento aggressivo, minaccioso o insistentemente molesto mostratonei loro confronti; che, nel caso di specie, il provvedimento questorile notificatoal [OSCURATO:PERSONA] è affetto da vizio motivazionale e da difetto di istruttoria, atteso cheargomenta la necessità del veto sulla mera rilevazione della reiterazione dellecondotte contestate dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano della continuata attività diparcheggiatore abusivo, che sarebbe svolta dall’imputato in alcune aree diMilano; che, inoltre, nemmeno vengono indicate le concrete modalità con cui ilricorrente avrebbe agito, tali da impedire la fruizione o l’accesso allo spaziopubblico, né vi è traccia di segnalazioni che provino il suo coinvolgimento insostegno del provvedimento questorile non soddisfa in alcun modo l’obbligo dimotivazione di cui all’art. 3 legge n. 241 del 1990, essendo, altresì, connotato dauna marcata carenza istruttoria; che, di conseguenza, è legittima la suadisapplicazione, da cui discende come ulteriore conseguenza l’insussistenza delfatto ascritto al [OSCURATO:PERSONA].Quanto all’elemento soggettivo del reato, osserva che, anche ammesso cheil ricorrente si trovi in Italia dal 2011, non vi è prova della sua stabile edininterrotta presenza sul territorio nazionale in tutti questi anni; che, in ognicaso, tale circostanza non dimostra che egli sia in grado di comprendere la linguaitaliana e, in particolare, il contenuto dell’ordine del Questore, anche inconsiderazione delle condizioni di marginalità in cui versa; che, dunque, ilprovvedimento questorile notificatogli andava tradotto nella sua lingua madre, ilrumeno.2.2. Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge, in relazione all’art.7, comma 15-bis, D.Lgs. n. 285 del 1992. Evidenzia che la responsabilità delMemet si fonda unicamente su quanto riportato nell’informativa della PoliziaLocale, che non prova al di là di ogni ragionevole dubbio che in quella occasionel’imputato stesse svolgendo l’attività di parcheggiatore abusivo; che, invero, ladescrizione dei fatti è carente, posto che non è dato comprendere come il Memetpossa aver indotto gli agenti operanti a pensare che era sua intenzione svolgereescussi i conducenti agevolati nel parcheggio, né sono state eseguite verifiche inordine alla presunta dazione di denaro come conseguenza dell’attività diparcheggiatore abusivo; che la riferita richiesta di denaro è estremamentegenerica, non indicando nemmeno le modalità della richiesta; che il ricorrentenon stava svolgendo attività di parcheggiatore abusivo, ma semplicementechiedendo l’elemosina ai passanti; che, in conclusione, mancano dati fattualiunivoci per ricondurre la condotta del [OSCURATO:PERSONA] a quella del parcheggiatore abusivoal di là di ogni ragionevole dubbio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1. Il profilo del primo motivo, attinente alla disapplicazione delprovvedimento questorile, non è stato dedotto con l’appello, per cui non puòessere dedotto per la prima volta in sede di legittimità. In proposito, lagiurisprudenza di legittimità pacificamente ritiene che non possano esserededotti con il ricorso per cassazione argomenti e questioni sulle quali il giudice diappello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla suacognizione (ex plurimis, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316 – 01; Sez.2, n. 11027 del 20/1/2016, Iuliucci, Rv. 266226 – 01; Sez. 2, n. 42408 del21/09/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254037 – 01). Ed invero, è in gioco ilrispetto dei principi che governano il sistema delle impugnazioni e in particolaredi quello devolutivo, per cui la Corte di legittimità non può essere sollecitata,sostanzialmente in prima istanza, ad affrontare tale profilo se prima lo stessonon è stato sottoposto al giudice del merito. In buona sostanza, il tema delladisapplicazione del provvedimento questorile risulta proposto soltanto con ilricorso in cassazione, circostanza questa che ha determinato una inammissibileinterruzione della catena devolutiva, che non consente l’esame in questa sededella nuova doglianzaIn ogni caso, il motivo, quanto al profilo dell’elemento oggettivo del reato,pecca di autosufficienza. In proposito, è stato condivisibilmente sostenuto che èinammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, purrichiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integraletrascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente conriferimento alle relative doglianze (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo,Rv. 270071 – 01; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723 – 01).Siffatta interpretazione va mantenuta ferma anche dopo l'entrata in vigoredell’art. 165 bis, comma 2, D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall’art. 7,D.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, a mente del quale, in caso di ricorso percassazione, copia degli atti “specificamente indicati da chi ha propostol'impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) del codice”, è inserita acura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato inseparato fascicolo da allegare al ricorso, prevedendosi che nel caso in cui tali attisiano mancanti ne sia fatta attestazione (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Cossu,Rv. 280419 – 01). In particolare, sebbene la materiale allegazione con laformazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice cheha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l’onere diindicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la prontaindividuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non puòessere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura el’interpretazione del ricorso (Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca,Rv. 276432 – 01). In altri termini, tale indicazione non può che tradursi, inconcreto, proprio per l’impossibilità di demandare alla valutazione discrezionaledell’organo amministrativo la selezione degli atti che devono essere valutati dalgiudice di legittimità, nella richiesta alla cancelleria del giudice che ha emesso ilprovvedimento impugnato di allegare, al ricorso da trasmettere alla SupremaCorte, la copia degli atti in questione, che la cancelleria provvederà a inserire inapposito fascicolo, ove non fossero stati già trasmessi, o di cui attesterà lamancanza, ove non risultino presenti nella documentazione processuale.Naturalmente, nulla impedisce al ricorrente di procedere alla integraleallegazione o trascrizione nel ricorso degli atti di cui lamenta l'inadeguatavalutazione da parte del giudice di merito.Nel caso di specie, si chiede di disapplicare il provvedimento questorile concui si inibiva al [OSCURATO:PERSONA] l’accesso per dodici mesi in una determinata zona delcentro di Milano, in quanto affetto da vizio motivazionale ed in presenza di undifetto di istruttoria, ma non lo si allega, al fine di consentire al Collegio diesaminarlo, di talchè può affermarsi che il ricorrente non ha adempiuto agli oneridi precisione, completezza e specificità, in cui si sostanzia il principio della cd.“autosufficienza” del ricorso.La doglianza relativa all’elemento soggettivo è manifestamente infondata.Invero, la Corte territoriale è giunta alla conclusione circa la conoscenza dellalingua italiana da parte dell’imputato sulla base di una articolata valutazione infatto, che, non essendo manifestamente illogica, non può essere censurata inquesta sede.1.2. Il secondo motivo reitera questioni già poste al giudice di secondogrado ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, percui sotto questo profilo è aspecifico, atteso si confronta solo in apparenza con latrama argomentativa del provvedimento impugnato. In particolare, i giudici diappello hanno affermato la responsabilità dell’imputato sulla base delle risultanzedella comunicazione notizie di reato, in cui vengono riportate circostanze di fattocadute sotto la diretta percezione dei verbalizzanti e da cui emerge che il Memetindicava ai conducenti lo stallo di sosta da occupare, agevolandone la manovra diparcheggio ed avvicinandosi subito dopo per chiedere denaro; hanno, inoltreevidenziato, come dagli atti non emerga nulla in ordine alle indicazioni difensive,secondo le quali l’odierno ricorrente stazionava in quel posto per aiutare acaricare e scaricare la merce dai furgoni.Ebbene, rispetto all’articolato tessuto motivazionale della sentenza diappello, che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, i motivi silimitano a reiterare sterilmente le stesse doglianze già avanzate nel giudizio disecondo grado, senza argomentare criticamente in ordine ad eventuali illogicitàdel percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, misurandosi solo inapparenza con la sua decisione. Dunque, sotto questo aspetto, i motivi sonoaspecifici, atteso che ignorano gli snodi decisivi della motivazione.Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, èinammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossiagenerici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate eritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti dellanecessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnatae quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021,B., Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 –01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 – 01; Sez. 4, n. 34270del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945 – 01).2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma, il giorno 08 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]