CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 13037/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso udito il difensore in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso é [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di Bari con sentenza del 9 dicembre 2021 , giudicando in sede di rinvio, a seguito dell'annullamento da parte della Corte di Cassazione di altra precedente sentenza, in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza Preliminare del Tribunale di Bari del 17 gennaio 2017, ha rideterminato nel modo seguente il trattamento sanzionatorio: - per [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv cod. pen, 74 commi 1,2,3,4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, 73 d.P.R. n. 309/90 commesso in Andria dal mese di luglio 2012 al 2 luglio 2013 (capo Al); artt. 110 e 81 cod. pen., 73 comma 1 d.P.R 309/90 commesso in Andria dal mese di luglio 2012 al 2 luglio 2013 (capo B8); artt. 110 e 81 cod. pen 73 comma 1 d.P.R. n. 309/90 commesso in Andria nel mese di agosto 2012 (capo B16): anni due mesi nove e giorni ventitrè di reclusione; -per [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv cod. pen, 74 commi 1,2,3,4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, 73 d.P.R. n. 309/90 commesso in Andria e Bisceglie dal mese di luglio 2011 fino a mese di luglio 2012 ( capo A); agli artt. 81 cpv cod. pen, 74 commi 1,2,3,4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, 73 d.P.R. n. 309/90 (capo Al); artt. 110 e 81 cod. pen, 73 comma 1 d.P.R 309/90 (capo B8); artt. 110 e 81 cod. pen 73 comma 1 d.P.R. n. 309/90 (capo B16): anni due mesi dieci e giorni venti di reclusione. 1.1. Nella sentenza di primo grado, confermata dalla prima sentenza della Corte di Appello, [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata in ordine ai suddetti reati unificati dal vincolo della continuazione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen e della circostanza attenuante di cui all'art. 74 comma 7 d.P.R. 309/90m alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata in ordine ai delitti su indicati unificati dal vincolo della continuazione, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 74 comma 7 cod. pen. e esclusa le recidiva e le circostanze aggravanti, alla pena di anni quattro di reclusione. 1.2. La Corte di Cassazione terza sezione penale ha annullato la sentenza della Corte di Appello ritenendo fondato per entrambe le imputate il motivo relativo alla riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 74 comma 7 d.P.R. 309/90 in misura inferiore alla massima estensione e per l'imputata [OSCURATO:PERSONA] anche il motivo inerente la determinazione della pena nel complesso. 1.3. La Corte di Appello in sede di rinvio con la sentenza oggetto di ricorso ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 74 comma 7 d.P.R. n. 309/90 nella massima estensione e ha rideterminato la pena: -per [OSCURATO:PERSONA]: pena base per il più grave reato (profilo irrevocabile della sentenza) anni dieci di reclusione, diminuita di 2/3 ex art. 74 comma 7 d.P.R. n. 309/90 alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, aumentata per la continuazione con i reati di cui ai capi B8) e B16) di anni uno di reclusione (profilo irrevocabile) fino ad arrivare ad anni quattro mesi quattro di reclusione, ridotta per il rito ad anni due mesi dieci e giorni venti di reclusione; - per [OSCURATO:PERSONA]: pena base per il più grave reato (profilo irrevocabile della sentenza) anni dieci di reclusione, diminuita di 2/3 ex art. 74 comma 7 d.P.R. n. 309/90 alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, diminuita per le circostanze attenuanti generiche ad anni due mesi due e giorni venti di reclusione, aumentata per la continuazione di anni due di reclusione ( profilo irrevocabile della sentenza), fino ad arrivare alla pena di anni quattro, mesi due e giorni venti reclusione, diminuita per il rito alla pena di anni due mesi nove e giorni ventitrè di reclusione. 2. Avverso la sentenza le imputate hanno proposto, a mezzo difensore, due ricorsi distinti, ma di identico contenuto. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno formulato un unico motivo con cui hanno dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art. 81 cod. pen. Il difensore lamenta che la Corte di Appello abbia mantenuto inalterato l'aumento per la continuazione per i reati satelliti, nonostante il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 74 comma 7 d.P.R. n. 309/90 nella misura massima di 2/3: tale riconoscimento avrebbe dovuto sortire effetti anche rispetto ai reati satelliti, visto che l'utilità delle propalazioni che era valsa la concessione dell'attenuante riguardava non solo il reto associativo ma anche i reati scopo. 3.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 4. Le ricorrenti nel proporre ricorso per Cassazione avverso la prima sentenza della Corte di Appello, poi annullata, avevano dedotto anche il motivo (primo per [OSCURATO:PERSONA] e primo per [OSCURATO:PERSONA]) relativo alla determinazione dell'aumento di pena in continuazione, ma tale censura era stata ritenuta infondata dalla Corte di legittimità a pag. 5 della sentenza rescindente 5 in cui, trattando del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si afferma "non è fondato il primo motivo.., con cui si lamenta la sproporzione degli aumenti a titolo di continuazione"; a pag. 7 della sentenza rescindente in cui, trattando del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si afferma "non è fondato il primo motivo di ricorso per le stesse ragioni già indicate a proposito della posizione di [OSCURATO:PERSONA]"). Deve, pertanto, essere applicato il principio dettato dall'art. 624 cod. proc. pen. per cui, se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata. In tema di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione, per "parti" della sentenza, su cui può formarsi il giudicato parziale, devono intendersi le statuizioni aventi un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo le decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame (Sez 5 , n. 19350 del 24/03/2021, Cataldo, Rv. 281106). Essendo già stato rigettato dalla Corte di Cassazione il motivo relativo alla quantificazione degli aumenti di pena in ordine ai reati satelliti, su tale aspetto si è formato il giudicato, onde correttamente la Corte di Appello nella sentenza impugnata ha ritenuto la quantificazione dell'aumento un profilo irrevocabile. 5.Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che le ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a loro carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della